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Document 32018D0925(01)

Decisione del Tribunale, dell'11 luglio 2018, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia

OJ L 240, 25.9.2018, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/925/2/oj

25.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/72


DECISIONE DEL TRIBUNALE

dell'11 luglio 2018

relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia

IL TRIBUNALE,

Visto il regolamento di procedura e, in particolare, l'articolo 56 bis, paragrafi 1, 2 e 5,

Considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è stata elaborata un'applicazione informatica che consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica.

(2)

Quest'applicazione, che si basa su un meccanismo di autenticazione elettronica che implica il ricorso a un nome utente e a una password, soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e riservatezza dei documenti così trasmessi.

(3)

Alla luce dei benefici tratti dall'immediatezza degli scambi dematerializzati offerti da tale applicazione, il suo utilizzo è stato reso obbligatorio per i depositi e le notifiche degli atti di procedura nell'ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale.

COSÌ DECIDE:

Articolo 1

Un'applicazione informatica denominata «e-Curia», comune agli organi giudicanti che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea, consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Articolo 2

L'utilizzo di quest'applicazione presuppone l'apertura di un profilo utente e richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali.

Articolo 3

Un atto di procedura si considera depositato mediante e-Curia qualora il nome utente e la password del rappresentante siano stati utilizzati per effettuare il deposito. L'utilizzo del nome utente e della password personali del rappresentante per il deposito di un atto di procedura vale quale sottoscrizione di tale atto.

Articolo 4

L'atto di procedura depositato mediante e-Curia dev'essere corredato degli allegati in esso menzionati, nonché dell'elenco dei medesimi.

Articolo 5

Il momento in cui un atto di procedura si considera depositato ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di procedura è quello della convalida, da parte del rappresentante, del deposito di tale atto.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 6

Gli atti di procedura, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai titolari di un profilo utente nelle cause che li riguardano.

I destinatari delle notifiche menzionate al comma precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia.

L'atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario (rappresentante o assistente) chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l'atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell'invio del relativo avviso mediante posta elettronica.

Quando la parte è rappresentata in giudizio da diversi agenti o avvocati, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 7

Quando risulta tecnicamente impossibile depositare un atto di procedura mediante e-Curia, l'utente deve informarne immediatamente la cancelleria del Tribunale con posta elettronica (GC.Registry@curia.europa.eu) o a mezzo fax (+ 352 43032100), indicando:

il tipo di atto che si intende depositare,

eventualmente, il temine impartito per il deposito di tale atto,

la natura dell'impossibilità tecnica riscontrata, affinché i servizi dell'istituzione possano verificare se essa deriva da un'indisponibilità di e-Curia.

Se il rappresentante è tenuto all'osservanza di un termine, egli trasmette una copia dell'atto alla cancelleria del Tribunale con ogni mezzo appropriato (deposito di una versione cartacea o trasmissione per via postale, con posta elettronica o a mezzo fax). Tale trasmissione dev'essere seguita dal deposito dell'atto mediante e-Curia non appena sia di nuovo tecnicamente possibile utilizzare l'applicazione.

Il Tribunale o il presidente, a seconda dei casi, si pronuncia sull'accettazione dell'atto depositato mediante e-Curia dopo il termine impartito, in considerazione degli elementi fatti valere dall'autore del deposito per dimostrare che è stato tecnicamente impossibile depositare tale atto mediante e-Curia entro il suddetto termine.

Quando l'utilizzo di e-Curia risulta tecnicamente impossibile e se l'urgenza lo richiede, il cancelliere trasmette gli atti di procedura con qualunque mezzo appropriato. Tale trasmissione dev'essere seguita da una notifica mediante e-Curia non appena sia di nuovo tecnicamente possibile utilizzare l'applicazione.

Articolo 8

Il cancelliere stabilisce le condizioni di utilizzo di e-Curia e vigila sulla loro osservanza. Un utilizzo di e-Curia che non rispetti dette condizioni può comportare la disattivazione del profilo utente interessato.

Il Tribunale adotta le misure necessarie per tutelare e-Curia nei confronti di qualunque abuso o uso distorto.

L'utente è avvisato tramite posta elettronica di qualunque misura adottata in forza del presente articolo mirante ad impedirgli l'uso del suo profilo utente.

Articolo 9

La presente decisione sostituisce la decisione del Tribunale del 14 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia (1).

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lussemburgo, 11 luglio 2018.

Il Cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


(1)  GU C 289 dell'1.10.2011, pag. 9.


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