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Document 32018D0925(01)
Decision of the General Court of 11 July 2018 on the lodging and service of procedural documents by means of e-Curia
Decisione del Tribunale, dell'11 luglio 2018, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia
Decisione del Tribunale, dell'11 luglio 2018, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia
OJ L 240, 25.9.2018, p. 72–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/72 |
DECISIONE DEL TRIBUNALE
dell'11 luglio 2018
relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia
IL TRIBUNALE,
Visto il regolamento di procedura e, in particolare, l'articolo 56 bis, paragrafi 1, 2 e 5,
Considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è stata elaborata un'applicazione informatica che consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica. |
(2) |
Quest'applicazione, che si basa su un meccanismo di autenticazione elettronica che implica il ricorso a un nome utente e a una password, soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e riservatezza dei documenti così trasmessi. |
(3) |
Alla luce dei benefici tratti dall'immediatezza degli scambi dematerializzati offerti da tale applicazione, il suo utilizzo è stato reso obbligatorio per i depositi e le notifiche degli atti di procedura nell'ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale. |
COSÌ DECIDE:
Articolo 1
Un'applicazione informatica denominata «e-Curia», comune agli organi giudicanti che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea, consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica alle condizioni stabilite dalla presente decisione.
Articolo 2
L'utilizzo di quest'applicazione presuppone l'apertura di un profilo utente e richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali.
Articolo 3
Un atto di procedura si considera depositato mediante e-Curia qualora il nome utente e la password del rappresentante siano stati utilizzati per effettuare il deposito. L'utilizzo del nome utente e della password personali del rappresentante per il deposito di un atto di procedura vale quale sottoscrizione di tale atto.
Articolo 4
L'atto di procedura depositato mediante e-Curia dev'essere corredato degli allegati in esso menzionati, nonché dell'elenco dei medesimi.
Articolo 5
Il momento in cui un atto di procedura si considera depositato ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di procedura è quello della convalida, da parte del rappresentante, del deposito di tale atto.
L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.
Articolo 6
Gli atti di procedura, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai titolari di un profilo utente nelle cause che li riguardano.
I destinatari delle notifiche menzionate al comma precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia.
L'atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario (rappresentante o assistente) chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l'atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell'invio del relativo avviso mediante posta elettronica.
Quando la parte è rappresentata in giudizio da diversi agenti o avvocati, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata.
L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.
Articolo 7
Quando risulta tecnicamente impossibile depositare un atto di procedura mediante e-Curia, l'utente deve informarne immediatamente la cancelleria del Tribunale con posta elettronica (GC.Registry@curia.europa.eu) o a mezzo fax (+ 352 43032100), indicando:
— |
il tipo di atto che si intende depositare, |
— |
eventualmente, il temine impartito per il deposito di tale atto, |
— |
la natura dell'impossibilità tecnica riscontrata, affinché i servizi dell'istituzione possano verificare se essa deriva da un'indisponibilità di e-Curia. |
Se il rappresentante è tenuto all'osservanza di un termine, egli trasmette una copia dell'atto alla cancelleria del Tribunale con ogni mezzo appropriato (deposito di una versione cartacea o trasmissione per via postale, con posta elettronica o a mezzo fax). Tale trasmissione dev'essere seguita dal deposito dell'atto mediante e-Curia non appena sia di nuovo tecnicamente possibile utilizzare l'applicazione.
Il Tribunale o il presidente, a seconda dei casi, si pronuncia sull'accettazione dell'atto depositato mediante e-Curia dopo il termine impartito, in considerazione degli elementi fatti valere dall'autore del deposito per dimostrare che è stato tecnicamente impossibile depositare tale atto mediante e-Curia entro il suddetto termine.
Quando l'utilizzo di e-Curia risulta tecnicamente impossibile e se l'urgenza lo richiede, il cancelliere trasmette gli atti di procedura con qualunque mezzo appropriato. Tale trasmissione dev'essere seguita da una notifica mediante e-Curia non appena sia di nuovo tecnicamente possibile utilizzare l'applicazione.
Articolo 8
Il cancelliere stabilisce le condizioni di utilizzo di e-Curia e vigila sulla loro osservanza. Un utilizzo di e-Curia che non rispetti dette condizioni può comportare la disattivazione del profilo utente interessato.
Il Tribunale adotta le misure necessarie per tutelare e-Curia nei confronti di qualunque abuso o uso distorto.
L'utente è avvisato tramite posta elettronica di qualunque misura adottata in forza del presente articolo mirante ad impedirgli l'uso del suo profilo utente.
Articolo 9
La presente decisione sostituisce la decisione del Tribunale del 14 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia (1).
Articolo 10
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Lussemburgo, 11 luglio 2018.
Il Cancelliere
E. COULON
Il presidente
M. JAEGER