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Document 32018D0342

Decisione di esecuzione (UE) 2018/342 della Commissione, del 7 marzo 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 1509] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/1509

OJ L 65, 8.3.2018, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/342/oj

8.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/342 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 1509]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

(3)

Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5), al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6), allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e dispone la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

(5)

Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(6)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/314 della Commissione (7) a seguito della notifica, da parte dei Paesi Bassi, della comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel loro territorio, nella provincia di Groningen. I Paesi Bassi hanno anche comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, in seguito alla comparsa di questo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.

(7)

Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2018/314, la Bulgaria ha notificato alla Commissione un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nel suo territorio, nella regione Dobrich. Anche l'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel suo territorio, nella regione Lombardia.

(8)

La Bulgaria e l'Italia hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla recente comparsa questi focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette di tali Stati membri.

(9)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti bulgare e italiane si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei focolai.

(10)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla recente comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel loro territorio.

(11)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere aggiornata per tener conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria e Italia. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza della Bulgaria e dell'Italia, attualmente soggette a restrizioni in conformità alla direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(12)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla recente comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 del 11.10.2017, pag. 26).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/314 della Commissione, del 1o marzo 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 44).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

la parte A è così modificata:

a)

la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Regione Dobrich, comune General Toshevo

General Toshevo

30.3.2018»

b)

la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

La superficie delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0001) situate all'interno di una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.561533 ed E9.752275

28.3.2018»

2)

la parte B è così modificata:

a)

la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Regione Dobrich, comune General Toshevo

General Toshevo

dal 30.3.2018 all'8.4.2018

Prisad

Yovkovo

Ravnets

Lyulyakovo

Plenimir

Petleshkovo

Malina

Preselentsi

Pisarovo

Chernookovo

Kardam

Snyagovo

Ograzhden

Kapinovo

Dubovik

8.4.2018»

b)

la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

La superficie delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0001) situate all'interno di una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.561533 ed E9.752275

dal 29.3.2018 al 6.4.2018

La superficie delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0001) che si estendono oltre la superficie inclusa nella zona di protezione e sono situate all'interno di una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.561533 ed E9.752275

6.4.2018»


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