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Document 32018D0202(01)

Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2018, che istituisce il Forum strategico per importanti progetti di comune interesse europeo

C/2018/0475

OJ C 39, 2.2.2018, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2020

2.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2018

che istituisce il Forum strategico per importanti progetti di comune interesse europeo

(2018/C 39/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 173 del trattato, l’Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria dell’Unione.

(2)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo.

(3)

Una strategia industriale di successo dovrebbe fondarsi sui punti di forza europei nelle catene di valore strategiche delle nuove tecnologie; spesso ciò richiede sforzi e investimenti congiunti ed efficacemente coordinati da parte delle autorità pubbliche e delle industrie di diversi Stati membri.

(4)

È necessario un approccio più proattivo degli Stati membri e dell’industria per promuovere nuovi importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) (1) che possano svolgere un ruolo fondamentale nella promozione di politiche e interventi in settori chiave per la crescita economica.

(5)

La comunicazione della Commissione «Investire in un’industria intelligente, innovativa e sostenibile. Una nuova strategia di politica industriale dell’UE» (2) propone l’istituzione di un forum strategico che coinvolga i principali portatori di interesse per individuare le principali catene di valore e progetti d’investimento e per monitorare i progressi compiuti.

(6)

A tal fine la Commissione deve far ricorso alle competenze di specialisti nel quadro di un organismo consultivo.

(7)

È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel campo delle catene di valore strategiche e dei progetti di investimento, in particolare in relazione a importanti progetti di comune interesse europeo, nonché definirne i compiti, gli obiettivi e la struttura.

(8)

Tale gruppo dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e competenze al fine di contribuire a sviluppare una visione comune dell’Unione sulle principali catene di valore per l’Europa e favorire accordi volti a concepire e realizzare nuovi progetti di investimento nelle principali catene di valore in Europa attraverso la collaborazione e il coordinamento tra le autorità pubbliche e i principali portatori di interesse di vari Stati membri.

(9)

Il gruppo dovrebbe essere composto da funzionari di alto livello provenienti dalle autorità competenti degli Stati membri, da rappresentanti di alto livello di altri organismi pubblici quali gli organismi dell’Unione e le organizzazioni internazionali (che operano in settori come la tecnologia e l’innovazione, l’energia, i trasporti, gli investimenti, l’analisi economica, la sicurezza e la difesa), da rappresentanti di alto livello delle organizzazioni che rappresentano gli interessi del mondo accademico e della ricerca, della finanza, dell’industria, delle PMI, dei dipendenti e dei lavoratori e infine da persone fisiche nominate a titolo personale.

(10)

È opportuno stabilire disposizioni sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(11)

I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(12)

È altresì opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il Forum strategico per importanti progetti di comune interesse europeo («il gruppo»).

Articolo 2

Mandato e compiti

Il mandato del gruppo consiste nel favorire accordi tra le autorità pubbliche e i portatori di interesse di vari Stati membri al fine di realizzare nuovi importanti progetti di comune interesse europeo e di creare una visione comune a livello dell’Unione per sforzi e investimenti congiunti ed efficacemente coordinati nelle principali catene di valore.

Il gruppo svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

fornisce consulenza alla Commissione riguardo alle principali catene di valore per l’Europa, definite come catene di valore di importanza strategica per l’Europa per le quali è necessario che le autorità pubbliche e le industrie di vari Stati membri agiscano e investano in maniera congiunta ed efficacemente coordinata per garantire che l’Europa rimanga o diventi leader industriale a livello mondiale in settori chiave;

b)

coadiuva la Commissione nel creare una visione europea comune delle principali catene di valore, che sia condivisa dagli Stati membri e dai principali portatori di interesse;

c)

fornisce consulenza alla Commissione in merito a importanti progetti di comune interesse europeo necessari nel contesto delle principali catene di valore;

d)

coadiuva la Commissione nello stabilire la collaborazione e il coordinamento tra le autorità pubbliche e i principali portatori di interesse dei vari Stati membri al fine di agevolare gli accordi riguardanti la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

e)

coadiuva la Commissione nel monitorare i progressi compiuti; segnala difficoltà od ostacoli incontrati durante la concezione e la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo e propone soluzioni pertinenti;

f)

fornisce consulenza alla Commissione in merito alle misure di accompagnamento necessarie per garantire un’attuazione efficace dei nuovi importanti progetti di comune interesse europeo;

g)

fornisce consulenza alla Commissione su possibili soluzioni alternative per incoraggiare investimenti congiunti ed efficacemente coordinati nelle principali catene di valore qualora non sia possibile realizzare un importante progetto di comune interesse europeo.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa a catene di valore industriali di importanza strategica per l’Europa e ai relativi investimenti.

Articolo 4

Composizione

1.   Il gruppo è composto da un massimo di 50 membri.

2.   I membri sono:

a)

persone fisiche nominate a titolo personale;

b)

organizzazioni che rappresentano gli interessi del mondo accademico e della ricerca, della finanza, dell’industria, delle PMI e dei dipendenti e lavoratori;

c)

autorità degli Stati membri;

d)

altri organismi pubblici.

3.   I membri nominati a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.

4.   Le autorità degli Stati membri, le organizzazioni e altri organismi pubblici nominano i propri rappresentanti e sono responsabili di garantire che essi forniscano un elevato livello di competenze. La direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione («DG GROW») si riserva di rifiutare la nomina di un rappresentante di un’organizzazione se ritiene che tale nomina sia inadeguata in base alle disposizioni indicate al capitolo 4 dell’invito a presentare candidature di cui all’articolo 5. In tale caso, l’organizzazione interessata è invitata a nominare un altro rappresentante.

5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo di esperti e che, secondo il parere del servizio della Commissione interessato, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che presentano le dimissioni, non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

Articolo 5

Procedura di selezione

1.   La selezione dei membri del gruppo di cui all’articolo 4, punto 2, lettere a) e b) è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel Registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità analoghe («registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere altresì pubblicato tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione alle mansioni da svolgere. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.

2.   Coloro che si candidano alla nomina di membri del gruppo a titolo personale devono dichiarare qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi. In particolare, la Commissione richiede loro di accludere alla candidatura un modulo per la dichiarazione di interessi («DOI») basata sul modello di dichiarazione per i gruppi di esperti e un curriculum vitae aggiornato (CV). La presentazione del modulo per la dichiarazione di interessi opportunamente compilato è necessaria per potere essere nominati membri a titolo personale. La valutazione del conflitto di interessi è eseguita in conformità delle regole orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti (di seguito «regole orizzontali»).

3.   Ai fini della nomina è necessaria l’iscrizione delle organizzazioni al registro per la trasparenza.

4.   I membri del gruppo sono nominati dal direttore generale della DG GROW tra gli specialisti competenti nei settori di cui agli articoli 2 e 3, che hanno risposto all’invito a presentare candidature.

5.   I membri sono nominati per un mandato di due anni. Essi rimangono in carica fino alla sostituzione o alla fine del mandato. Il mandato può essere rinnovato.

6.   La DG GROW istituisce un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato al fine di nominare i sostituti dei membri. La DG GROW chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell’elenco di riserva.

Articolo 6

Presidente

Il gruppo è presieduto dal direttore generale della DG GROW.

Articolo 7

Operazione

1.   Il gruppo agisce su richiesta della DG GROW in conformità delle regole orizzontali.

2.   Le riunioni del gruppo si svolgono, in linea di principio, presso i locali della Commissione a Bruxelles.

3.   La DG GROW assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

4.   D’intesa con la DG GROW, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

5.   Il verbale delle discussioni su ciascuno dei punti all’ordine del giorno e dei pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.

6.   Il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

Articolo 8

Sottogruppi

1.   La DG GROW ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla stessa DG GROW. I sottogruppi operano in conformità delle regole orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.

2.   I membri dei sottogruppi che non sono membri del gruppo sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, in conformità dell’articolo 5 e delle regole orizzontali.

3.   I singoli membri possono essere nominati relatori per un argomento specifico. Tra una riunione e l’altra il lavoro è svolto per via elettronica.

Articolo 9

Esperti invitati

In funzione di determinate esigenze la DG GROW può invitare esperti esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

Articolo 10

Osservatori

1.   Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni e organismi pubblici, in conformità delle regole orizzontali, su invito diretto.

2.   Le organizzazioni e gli organismi pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.

3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenze. Tuttavia essi non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.

Articolo 11

Regolamento interno

Su proposta dalla DG GROW, e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle regole orizzontali.

Articolo 12

Segreto professionale e trattamento delle informazioni riservate

I membri del gruppo e dei sottogruppi e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate dell’Unione, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (4) e (UE, Euratom) 2015/444 (5) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 13

Trasparenza

1.   Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti al registro dei gruppi di esperti.

2.   Per quanto riguarda la composizione del gruppo, le informazioni seguenti sono pubblicate nel registro dei gruppi di esperti:

a)

il nome delle persone fisiche nominate a titolo personale;

b)

il nome delle organizzazioni membro; gli interessi rappresentati;

c)

il nome degli altri organismi pubblici;

d)

il nome degli osservatori;

e)

il nome delle autorità degli Stati membri.

3.   Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o su appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire le informazioni. L’accesso a questi siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 14

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni applicate dalla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 15

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  La Commissione stabilisce norme sugli aiuti di Stato (Gazzetta ufficiale C 188 del 20 giugno 2014) studiate nello specifico per orientare gli Stati membri nell’indirizzare i finanziamenti pubblici verso importanti progetti di comune interesse europeo integrati che devono avere chiare ricadute positive per la maggior parte dell’economia e della società dell’Unione, quali le tecnologie abilitanti fondamentali (KET). Le tecnologie abilitanti fondamentali sono tecnologie ad alta intensità di conoscenza, associate ad elevata intensità di R&S, a cicli d’innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati – COM/2012/0341.

(2)  COM(2017) 479 final.

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(5)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(6)  Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività d’ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.


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