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Document 32018A0420(01)
Commission Opinion of 18 April 2018 relating to the plan for the disposal of radioactive waste arising from the Sellafield Self-Shielded Box Interim Storage Facility located in the United Kingdom
Parere della Commissione, del 18 aprile 2018, relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito temporaneo di camere a schermatura integrata di Sellafield, nel Regno Unito
Parere della Commissione, del 18 aprile 2018, relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito temporaneo di camere a schermatura integrata di Sellafield, nel Regno Unito
C/2018/2193
GU C 139 del 20.4.2018, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 139/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2018
relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito temporaneo di camere a schermatura integrata di Sellafield, nel Regno Unito
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2018/C 139/01)
La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).
Il 5 ottobre 2017 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) provenienti dal deposito temporaneo di camere a schermatura integrata di Sellafield.
Sulla base dei dati trasmessi e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 14 novembre 2017 e fornite dalle autorità del Regno Unito il 15 gennaio 2018, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1. |
la distanza del sito dal più vicino confine con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Irlanda, è di 180 km; |
2. |
in condizioni operative normali, lo scarico di effluenti radioattivi gassosi non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3). In condizioni operative normali l’impianto non scaricherà effluenti radioattivi liquidi; |
3. |
i rifiuti radioattivi solidi secondari saranno trasferiti agli impianti di trattamento e condizionamento in loco. I rifiuti condizionati a bassa attività saranno destinati al vicino deposito autorizzato di Drigg; |
4. |
in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito temporaneo di camere a schermatura integrata di Sellafield, nel Regno Unito, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2018
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).