EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2294

Regolamento delegato (UE) 2017/2294 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 allo scopo di specificare la definizione di internalizzatore sistematico ai fini della direttiva 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/5812

OJ L 329, 13.12.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2294/oj

13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2294 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 allo scopo di specificare la definizione di internalizzatore sistematico ai fini della direttiva 2014/65/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare l'applicazione obiettiva ed effettiva nell'Unione della definizione di internalizzatore sistematico, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, è necessario fornire ulteriori specificazioni in relazione ai recenti sviluppi tecnologici nei mercati mobiliari relativamente ai dispositivi di abbinamento a cui possono partecipare le imprese di investimento.

(2)

Gli sviluppi tecnologici nei mercati mobiliari hanno determinato l'emergere di reti di comunicazione elettronica che permettono di collegare diverse imprese di investimento che intendono operare con la designazione di internalizzatore sistematico con altri fornitori di liquidità che utilizzano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. Tali sviluppi rischiano di compromettere la netta distinzione tra la negoziazione bilaterale per conto proprio nell'eseguire gli ordini dei clienti e la negoziazione multilaterale prevista dal regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (2). Pertanto, questi sviluppi tecnologici e di mercato rendono necessario precisare che all'internalizzatore sistematico non è consentito svolgere, su base regolare, attività interne o esterne di abbinamento delle operazioni attraverso la negoziazione matched principal o altri tipi di operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su un dato strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.

(3)

Dato che la gestione centralizzata del rischio all'interno di un gruppo comporta di norma il trasferimento del rischio accumulato dall'impresa di investimento a seguito di operazioni con terzi ad un'entità appartenente allo stesso gruppo che non può fornire quotazioni e altre indicazioni di interesse alla negoziazione né rifiutare o modificare le operazioni, il trasferimento dovrebbe comunque essere considerato negoziazione per conto proprio, quando effettuato al solo scopo di centralizzare la gestione del rischio all'interno del gruppo.

(4)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, la formulazione relativa alla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/565 dovrebbe essere resa conforme alla formulazione relativa alla data di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

(5)

Per assicurare il buon funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Partecipazione a dispositivi di abbinamento

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento non negozia per conto proprio, quando partecipa a dispositivi di abbinamento di entità esterne al gruppo di appartenenza con l'obiettivo o la conseguenza di svolgere operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su uno strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.»;

2)

all'articolo 91, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).


Top