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Document 32017R1897
Council Implementing Regulation (EU) 2017/1897 of 18 October 2017 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1897 del Consiglio, del 18 ottobre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/150 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1897 del Consiglio, del 18 ottobre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/150 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
OJ L 269, 19.10.2017, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1897 DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 2017
che attua il regolamento (UE) 2017/150 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
(2) |
Il 3 ottobre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006) («UNSCR»), ha designato quattro navi a norma del paragrafo 6 dell'UNSCR 2375 (2017). |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles., il 18 ottobre 2017.
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
ALLEGATO
Le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle navi soggette a misure restrittive di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509.
Navi designate conformemente al punto 6 dell'UNSCR 2375 (2017):
1. Nome: PETREL 8
Informazioni aggiuntive
IMO: 9562233. MMSI: 620233000
2. Nome: HAO FAN 6
Informazioni aggiuntive
IMO: 8628597. MMSI: 341985000
3. Nome: TONG SAN 2
Informazioni aggiuntive
IMO: 8937675. MMSI: 445539000
4. Nome: JIE SHUN
Informazioni aggiuntive
IMO: 8518780. MMSI: 514569000