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Document 32017R1457
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1457 of 10 August 2017 amending Council Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
C/2017/5708
GU L 208 del 11.8.2017, p. 33–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509
11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 208/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1457 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
Il 5 agosto 2017 il CSNU ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che aggiunge nove persone fisiche e quattro entità all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. Il CSNU ha inoltre modificato due voci esistenti. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV. |
(4) |
Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017
Per la Commissione
A nome del presidente
Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1. |
all'elenco «A. Persone fisiche» sono aggiunte le voci seguenti:
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2. |
all'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi» sono aggiunte le voci seguenti:
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3. |
nell'elenco «A. Persone fisiche», la voce
è sostituita da:
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4. |
nell'elenco «A. Persone fisiche», la voce
è sostituita da:
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