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Document 32017R1153

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2017/3491

    GU L 175 del 7.7.2017, p. 679–707 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1153/oj

    7.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 175/679


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1153 DELLA COMMISSIONE

    del 2 giugno 2017

    che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dal 1o settembre 2017 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, ossia la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure - WLTP), di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2), sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle - NEDC), attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (3). I valori delle emissioni di CO2 e di consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP dovrebbero rispecchiare meglio le condizioni di guida reali.

    (2)

    Per tener conto della differenza dei livelli di emissioni di CO2 determinati con la procedura vigente NEDC e con la nuova procedura WLTP, è opportuno introdurre un metodo di correlazione tra i rispettivi valori al fine di verificare che i costruttori rispettino gli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 stabiliti dal regolamento (CE) n. 443/2009.

    (3)

    La procedura WLTP sarà introdotta gradualmente, a decorrere dal 1o settembre 2017 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1o settembre 2018 per tutti i veicoli. Dal 1o settembre 2019, quando saranno stati progressivamente eliminati anche i veicoli di fine serie, tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato dell’Unione saranno sottoposti a prova secondo la procedura WLTP. Durante il periodo intermedio è opportuno continuare a verificare il rispetto degli obiettivi per le emissioni specifiche utilizzando valori per le emissioni di CO2 basati sulla procedura NEDC.

    (4)

    Tuttavia, occorre limitare l’onere delle prove sia per i costruttori che per le autorità di omologazione ed è pertanto auspicabile prevedere la possibilità di stabilire mediante simulazioni i valori di riferimento delle emissioni di CO2 per la procedura NEDC. A tal fine è stato messo a punto uno specifico strumento di simulazione del veicolo («strumento di correlazione»). I dati di input per lo strumento di correlazione non dovrebbero richiedere prove supplementari bensì essere ricavati dalle prove di omologazione per tipo secondo la procedura WLTP.

    (5)

    Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, i requisiti relativi alla riduzione delle emissioni di CO2 applicabili ai costruttori e ai diversi tipi di autoveicoli dovranno, dopo il passaggio alla procedura WLTP, mantenere un rigore comparabile a quello definito nel regolamento (CE) n. 443/2009 con riferimento ai livelli di emissione di CO2 determinati in base alla procedura NEDC. La procedura di correlazione dovrebbe quindi tener conto delle condizioni di prova NEDC esplicitamente richieste per la concessione dell’omologazione.

    (6)

    Per alcune tecnologie avanzate dei veicoli o specifiche configurazioni tecniche lo strumento di correlazione potrebbe non essere in grado di fornire valori di CO2 NEDC sufficientemente precisi. In tali casi, il costruttore dovrebbe avere la possibilità di effettuare, invece, una prova fisica sul veicolo. Al fine di garantire condizioni eque di concorrenza, a tali prove dovrebbero applicarsi le medesime condizioni di prova NEDC che sono state definite per lo strumento di correlazione.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 443/2009 prevede una serie di modalità applicabili per agevolare il conseguimento degli obiettivi di emissioni specifiche. Per garantire un rigore comparabile, è necessario apportare alcuni adeguamenti al calcolo dei supercrediti di cui all’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009 e ai risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili di cui all’articolo 12 di tale regolamento. Tuttavia, si ritiene che le condizioni quadro di tali modalità non dipendano direttamente dalla procedura di prova applicata e dovrebbero, di conseguenza, essere mantenute invariate, compresi i massimali fissati rispettivamente per i supercrediti e per i risparmi di CO2 da innovazioni ecocompatibili.

    (8)

    È importante garantire che le tolleranze procedurali e i risultati dello strumento di correlazione siano applicati secondo le intenzioni e non con il fine di ridurre artificialmente i valori di emissione di CO2 usati per verificare la conformità agli obiettivi. È opportuno pertanto eseguire un numero limitato di prove fisiche casuali sui veicoli per verificare che i dati di input e i valori di riferimento NEDC ottenuti con lo strumento di correlazione siano determinati correttamente. Qualora si constati, a seguito di una prova casuale, che un costruttore ha dichiarato ai fini dell’omologazione un valore di CO2 NEDC inferiore alla tolleranza ammessa per il risultato della misurazione o si rilevi che sono stati forniti dati di input non corretti, la Commissione dovrebbe poter determinare e applicare un fattore di correzione al fine di aumentare le emissioni specifiche medie del costruttore. Una siffatta disposizione dovrebbe anche disincentivare gli abusi e l’uso eccessivo delle tolleranze di misurazione.

    (9)

    Atteso che le modalità di monitoraggio dei valori delle emissioni di CO2 sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (4), anche le relative disposizioni devono essere adattate alla nuova procedura di prova. Nell’ambito della procedura WLTP, un valore di emissioni specifiche di CO2, sarà calcolato e riportato nel certificato di conformità di ogni singolo veicolo. Al fine di controllare e verificare efficacemente tali valori, è necessario utilizzare i numeri di identificazione dei veicoli come base del monitoraggio.

    (10)

    In considerazione dei necessari notevoli adeguamenti dei sistemi di immatricolazione dei veicoli e di controllo delle emissioni di CO2, è opportuno permettere agli Stati membri di introdurre progressivamente i nuovi parametri di monitoraggio nel 2017 e di esigere la nuova serie di dati completi solo a decorrere dal 2018. I dati da comunicare per il 2017 dovrebbero includere almeno i dati richiesti per verificare il rispetto degli obiettivi e per prevenire abusi della procedura di correlazione.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce:

    a)

    un metodo di correlazione tra le emissioni di CO2 misurate in conformità all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 e quelle determinate in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008;

    b)

    una procedura di applicazione del metodo di cui alla lettera a) per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ciascun costruttore;

    c)

    le modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 1014/2010 per adeguare il monitoraggio dei dati delle emissioni di CO2 in modo da tener conto della variazione dei valori di emissione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    :

    «valori di CO2 NEDC»

    :

    le emissioni di CO2 determinate conformemente all’allegato I e riportate nei certificati di conformità;

    2)

    :

    «valori di CO2 NEDC misurati»

    :

    le emissioni di CO2 (fasi e ciclo misto) determinate in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 mediante prove fisiche sul veicolo;

    3)

    :

    «valori di CO2 WLTP»

    :

    le emissioni di CO2 (ciclo misto) determinate secondo la procedura di prova di cui all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/;

    4)

    :

    «famiglia di interpolazione WLTP»

    :

    la famiglia di interpolazione secondo la definizione di cui all’allegato XXI, punto 5.6, del regolamento (UE) 2017/;

    5)

    :

    «strumento di correlazione»

    :

    il modello di simulazione di cui all’allegato I, sezione 2.

    Articolo 3

    Determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 a fini di verifica della conformità agli obiettivi nel periodo 2017-2020

    1.   Per gli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi, le emissioni specifiche medie di un costruttore sono determinate utilizzando i seguenti valori di emissioni massiche di CO2 (ciclo misto):

    a)

    per i tipi di autovetture di categoria M1 che sono stati omologati in conformità all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, i valori di CO2 NEDC;

    b)

    per i tipi esistenti di autovetture di categoria M1 che sono stati omologati in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, i valori di CO2 NEDC misurati per l’anno civile 2017 fino al 31 agosto 2018, e i valori di CO2 NEDC a decorrere dal 1o settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020;

    c)

    per i veicoli di fine serie di cui all’articolo 27 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i valori di CO2 NEDC misurati.

    2.   I costruttori responsabili di oltre 1 000 ma meno di 10 000 nuove autovetture immatricolate nell’Unione in ciascuno degli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi possono utilizzare i valori di CO2 NEDC o i valori di CO2 NEDC misurati.

    Articolo 4

    Determinazione delle emissioni specifiche medie sulla base dei valori di CO2 WLTP

    1.   Le emissioni di CO2 WLTP (ciclo misto) o, se del caso, le emissioni (ponderate, ciclo misto) specificate alla voce 49.4 del certificato di conformità sono controllate per tutti i veicoli nuovi immatricolati a decorrere dal 1o gennaio 2018.

    2.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 le emissioni specifiche medie sono determinate, per ciascun costruttore, sulla base dei valori di CO2 WLTP.

    A decorrere dal 1o gennaio 2021, tali emissioni specifiche medie sono utilizzate per determinare se il costruttore si conforma al suo obiettivo di emissioni specifiche.

    Articolo 5

    Applicazione dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009 - supercrediti

    Fino al 31 dicembre 2022, se il valore di CO2 NEDC misurato di un’autovettura nuova è inferiore a 50 g di CO2/km, il costruttore, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009, registra tale valore nel certificato di conformità dell’autovettura.

    Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021,

    a)

    le emissioni specifiche di tali veicoli sono calcolate in conformità all’articolo 5 bis del citato regolamento, utilizzando i valori di CO2 WLTP di tali veicoli;

    b)

    si tiene conto del massimale di 7,5 g di CO2/km stabilito all’articolo 5 bis di tale regolamento, come segue:

    Formula Formula

    in cui:

    Capn,r

    è la percentuale del massimale rimanente nel 2020 secondo la procedura NEDC;

    SCn2020

    è la riduzione relativa ai supercrediti nel 2020 secondo la procedura NEDC;

    SCw2020

    è la riduzione relativa ai supercrediti nel 2020 secondo la procedura WLTP;

    Capw

    è il massimale rimanente della riduzione relativa ai supercrediti di cui tener conto ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie nel 2021 e nel 2022.

    Articolo 6

    Applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 - innovazioni ecocompatibili

    1.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, solo i risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, che non rientrano nella procedura di prova di cui all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore.

    2.   Il risparmio totale di CO2 realizzato dal costruttore mediante innovazioni ecocompatibili (EI) negli anni civili successivi è rettificato come segue:

    a)   nel 2021::

    Formula

    b)   nel 2022::

    Formula

    c)   nel 2023::

    Formula

    in cui:

    Formula

    sono i risparmi derivanti da innovazioni ecocompatibili nell’anno di riferimento da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie;

    Formula

    sono i risparmi derivanti da innovazioni ecocompatibili nell’anno di riferimento determinati nell’ambito della procedura WLTP e riportati nel certificato di conformità.

    A decorrere dall’anno civile 2024 i risparmi derivanti da innovazioni ecocompatibili sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie senza rettifiche.

    Articolo 7

    Determinazione e correzione dei valori di CO2 NEDC per il calcolo delle emissioni specifiche medie

    1.   A decorrere dall’anno civile 2017 e fino al 2020 inclusi le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore si calcolano utilizzando i valori di CO2 NEDC determinati secondo la procedura di cui all’allegato I, sezione 4, salvo ove sia di applicazione l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o c), o l’articolo 3, paragrafo 2.

    2.   Se per una famiglia di interpolazione WLTP il fattore di deviazione De, determinato conformemente all’allegato I, punto 3.2.8, supera il valore di 0,04, oppure in presenza di un fattore di verifica «1» come stabilito al medesimo punto, le emissioni specifiche medie di CO2 NEDC del costruttore responsabile per tale famiglia di interpolazione sono moltiplicate per il seguente fattore di correzione:

    Formula

    in cui:

    Dei

    è il valore determinato conformemente all’allegato I, punto 3.2.8;

    ri

    è il numero di immatricolazioni annuali di veicoli appartenenti alla rispettiva famiglia di interpolazione WLTP i interessata;

    δз,i

    è pari a 0 se Dei manca e pari a 1 negli altri casi;

    N

    è il numero di famiglie di interpolazione WLTP sotto la responsabilità di un costruttore.

    Articolo 8

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1014/2010

    Il regolamento (UE) n. 1014/2010 è così modificato:

    1)

    l’articolo 5 è così modificato:

    a)

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    per ogni veicolo, il fattore di deviazione (De) e il fattore di verifica determinati conformemente all’allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (*1).

    (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175,del 7.7.2017, pag. 679).»;"

    b)

    è inserito il seguente paragrafo 3:

    «Fatti salvi i parametri dettagliati di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009, gli Stati membri comunicano, per quanto riguarda i dati monitorati fino al 31 dicembre 2017, in aggiunta ai parametri già richiesti, soltanto il fattore di deviazione “De” e il fattore di verifica. Dal 1o gennaio 2018 tutti i dati dettagliati di monitoraggio specificati nell’allegato II formano oggetto di monitoraggio e di comunicazione.»;

    2)

    l’articolo 6 è soppresso;

    3)

    è inserito il seguente articolo 9 bis:

    «Articolo 9 bis

    Preparazione delle serie di dati provvisori

    1.   La serie di dati provvisori da comunicare al costruttore in conformità all’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 comprende i dati registrati che, sulla base del nome del costruttore e, dal 1o gennaio 2018, del numero di identificazione del veicolo, possono essere attribuiti a tale costruttore.

    Il registro centralizzato di cui all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 443/2009 non comprende dati relativi ai numeri di identificazione dei veicoli.

    2.   Il trattamento dei numeri di identificazione dei veicoli non comprende il trattamento di eventuali dati personali che possano essere collegati a tali numeri o di qualsiasi altro dato che permetta di collegare i numeri di identificazione dei veicoli ai dati personali.»;

    (4)

    l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (3)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15).

    (5)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


    ALLEGATO I

    1.   INTRODUZIONE

    Il presente allegato descrive il metodo per determinare il valore di CO2 NEDC di un veicolo di categoria M1.

    2.   DETERMINAZIONE DEL VALORE Di CO2 NEDC PER LA FAMIGLIA DI INTERPOLAZIONE WLTP

    2.1.   Strumento di correlazione

    L’autorità di omologazione provvede affinché i valori di CO2 NEDC destinati ad essere utilizzati come riferimento ai fini della sezione 3 siano determinati mediante simulazioni conformemente alle disposizioni del presente allegato.

    La Commissione fornisce a tal fine uno strumento di simulazione (di seguito «strumento di correlazione») sotto forma di software scaricabili ed eseguibili. Fornisce inoltre orientamenti sulla capacità dello strumento di correlazione di effettuare simulazioni su veicoli dotati di tecnologie avanzate, e, se del caso, raccomanda il ricorso a misurazioni fisiche piuttosto che a simulazioni.

    2.1.1.   Accesso allo strumento di correlazione

    Lo strumento di correlazione viene installato su un computer dell’autorità di omologazione o, se del caso, del servizio tecnico, seguendo le istruzioni fornite nel sito web seguente:

    [http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_en.htm]

    L’autorità di omologazione provvede affinché lo strumento di correlazione sia gestito conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del manuale di istruzioni (1).

    Su richiesta, la Commissione fornisce assistenza alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici che utilizzano lo strumento di correlazione ai fini del presente regolamento. Le richieste di assistenza devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

    co2mpas@jrc.ec.europa.eu (2)

    Lo strumento di correlazione è accessibile ad altri utilizzatori, che tuttavia potranno usufruire dell’assistenza unicamente entro i limiti delle risorse disponibili.

    2.1.2.   Firma elettronica e sigillatura dei risultati dello strumento di correlazione

    Su richiesta rivolta alla Commissione, una chiave di firma elettronica sarà messa a disposizione delle autorità di omologazione e, se del caso, dei servizi tecnici ai fini della firma elettronica e della sigillatura del file originale prodotto dallo strumento di correlazione di cui al punto 3.1. La richiesta, che deve riportare il nome e le coordinate (indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) del responsabile dell’esecuzione della correlazione, deve essere inviata al seguente indirizzo:

    EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

    2.1.3.   Aggiornamento annuale dello strumento di correlazione

    Il funzionamento dello strumento di correlazione è oggetto di un controllo costante, tenendo conto delle informazioni fornite, in particolare dalle persone di contatto di cui al punto 2.1.2. Se del caso, la Commissione elabora una nuova versione dello strumento che viene resa pubblica il 1o settembre di ogni anno. La nuova versione non compromette la validità dei risultati ottenuti con le versioni precedenti.

    La nuova versione è utilizzabile ai fini della procedura di cui al punto 3 del presente allegato dalla data della sua pubblicazione. Con l’accordo dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico, successivamente alla pubblicazione della nuova versione, la versione precedente dello strumento di correlazione può essere utilizzata per un periodo massimo di due mesi.

    La versione utilizzata nonché il sistema operativo del computer sul quale l’autorità di omologazione o il servizio tecnico hanno utilizzato lo strumento di correlazione devono essere precisati nel rapporto dei risultati firmato elettronicamente.

    Se l’applicabilità della nuova versione richiede l’adeguamento di disposizioni del presente regolamento, la nuova versione non può essere pubblicata prima che sia stato opportunamente modificato il regolamento.

    2.1.4.   Adeguamenti ad hoc dello strumento di correlazione

    In deroga al punto 2.1.3, in caso di gravi disfunzioni dello strumento di correlazione ai fini della procedura di cui al punto 3, dopo il rilevamento del malfunzionamento viene preparata e pubblicata una nuova versione dello strumento il più rapidamente possibile. La nuova versione è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione e non pregiudica la validità dei risultati ottenuti dalle versioni precedenti.

    Se l’applicabilità della nuova versione richiede l’adeguamento di disposizioni del presente regolamento, la nuova versione non può essere pubblicata prima che sia stato opportunamente modificato il regolamento.

    2.2.   Identificazione dei risultati di prova WLTP destinati ad essere utilizzati come dati di input per il modello di simulazione

    I dati di input per le simulazioni dello strumento di correlazione sono scelti tra i risultati di prova WLTP pertinenti per il veicolo H e, se del caso, per il veicolo L, definiti in conformità dell’allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151 Se più di una prova WLTP di omologazione del veicolo H o L è effettuata in conformità alla tabella A6/2 dell’allegato XXI di tale regolamento, per determinare i dati di input sono utilizzati i risultati di prova seguenti:

    a)

    qualora siano effettuate due prove di omologazione, si utilizzano i risultati della prova in cui le emissioni di CO2 sono più elevate;

    b)

    qualora siano effettuate tre prove di omologazione, si utilizzano i risultati della prova in cui le emissioni di CO2 si situano nella mediana.

    2.3.   Determinazione dei dati di input e condizioni per il funzionamento dello strumento di correlazione

    Nelle simulazioni dello strumento di correlazione si tiene conto delle condizioni di prova di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, comprese le precisazioni di cui ai punti da 2.3.1 a 2.3.7 del presente allegato.

    Le misurazioni fisiche sul veicolo di cui al punto 3 sono effettuate conformemente alle condizioni di cui al suddetto regolamento, tenendo conto delle precisazioni fornite nel presente allegato e, se del caso, dei dati di input di cui al punto 2.4.

    2.3.1.   Determinazione dell’inerzia del veicolo nella procedura NEDC

    La massa di riferimento NEDC dei veicoli H e L è determinata come segue:

    Formula

    Formula

    dove:

    MRO è la massa in ordine di marcia definita all’articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 443/2009 per i veicoli H e L, rispettivamente.

    La massa di riferimento da usare come input per le simulazioni è il valore di inerzia di cui alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83, che equivale alla massa di riferimento RM, determinata conformemente al presente punto e detta TMn,L e TMn,H.

    2.3.2.   Determinazione dell’effetto di precondizionamento

    Nel preparare il banco dinamometrico per l’esecuzione di una prova di omologazione, il veicolo è precondizionato in modo da ottenere condizioni simili a quelle utilizzate per la prova di decelerazione a ruota libera (detta «prova coast-down»). La procedura di precondizionamento utilizzata nella prova WLTP è diversa da quella utilizzata ai fini della prova NEDC: per la stessa resistenza all’avanzamento si considera che il veicolo è soggetto a forze di maggiore intensità nella prova WLTP. La differenza è fissata a 6 newton e questo valore deve essere utilizzato per il calcolo delle resistenze all’avanzamento NEDC conformemente al punto 2.3.8.

    2.3.3.   Condizioni ambientali di cui al punto 3.1.1 del regolamento UN/ECE n. 83

    Ai fini dello strumento di correlazione, la temperatura della camera di prova deve essere regolata a 25 °C.

    Anche nel caso di una misurazione fisica su un veicolo conformemente al punto 3, la temperatura della camera di prova è regolata a 25 °C. Tuttavia, su richiesta del costruttore, per la misurazione fisica la temperatura della camera di prova può essere fissata a un valore compreso tra 20 e 25 °C.

    2.3.4.   Determinazione dello stato di carica iniziale della batteria

    Il livello di carica iniziale della batteria deve essere almeno 99 per cento ai fini della prova con lo strumento di correlazione. Lo stesso vale nel caso di una prova su veicolo.

    2.3.5.   Determinazione della differenza di pressione degli pneumatici

    Secondo la procedura WLTP, è opportuno utilizzare la pressione degli pneumatici più bassa, mentre ciò non è precisato nella procedura NEDC. Ai fini della determinazione della pressione degli pneumatici di cui tener conto ai fini del calcolo della resistenza all’avanzamento su strada nell’ambito della procedura NEDC conformemente al punto 2.3.8, la pressione degli pneumatici deve corrispondere, tenendo conto della diversa pressione degli pneumatici per asse del veicolo, alla media tra i due assi della media tra la pressione minima e la pressione massima consentite per gli pneumatici selezionati per ogni asse per la massa di riferimento NEDC del veicolo. Il calcolo deve essere effettuato per entrambi i veicoli H e L secondo la formula seguente:

    per il veicolo H

    :

    Formula

    per il veicolo L

    :

    Formula

    dove:

    Pmax,

    è la media delle pressioni massime degli pneumatici selezionati per i due assi;

    Pmin,

    è la media delle pressioni minime degli pneumatici selezionati per i due assi.

    L’effetto che ne risulta in termini di resistenza applicata al veicolo è calcolato utilizzando le seguenti formule, rispettivamente, per i veicoli H e L:

    Formula

    Formula

    2.3.6.   Determinazione della profondità del battistrada (TTD)

    Ai sensi dell’allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.2.2, del regolamento (UE) 2017/1151, ai fini della prova WLTP occorre considerare una profondità del battistrada minima dell’80 %, mentre ai sensi del regolamento UN/ECE n. 83, allegato 4a, appendice 7, punto 4.2, la profondità minima consentita del battistrada ai fini della prova NEDC è da considerarsi pari al 50 % del valore nominale. Ciò si traduce in una differenza media di 2 mm di profondità del battistrada tra le due procedure. L’effetto corrispondente in termini di resistenza applicata al veicolo è determinato ai fini del calcolo della resistenza all’avanzamento NEDC di cui al punto 2.3.8 con le seguenti formule, rispettivamente, per i veicoli H e L:

    Formula

    Formula

    dove:

    RMn,H e RMn,L sono le masse di riferimento del veicolo H e del veicolo L determinate conformemente al punto 2.3.1.

    2.3.7.   Determinazione dell’inerzia delle parti rotanti

    Ai fini dello strumento di correlazione:

    per la prova di simulazione WLTP si devono considerare quattro ruote in rotazione, mentre ai fini delle prove NEDC si considerano solo due ruote in rotazione. Occorre tenere conto dell’effetto che ne deriva sulle forze applicate conformemente alla formula di cui al punto 2.3.8.1.1, lettera a), punto 3).

    Le forze di accelerazione e decelerazione nello strumento di correlazione sono calcolate per la simulazione NEDC tenendo conto dell’inerzia di solo due ruote in rotazione.

    Ai fini di una prova fisica:

    Durante la regolazione del coast-down nell’ambito della prova WLTP, i tempi di coast-down sono trasferiti alle forze e viceversa tenendo conto della massa di prova applicabile più l’effetto della massa di rotazione (3 % della somma della MRO e 25 kg). Per la regolazione del coast-down nell’ambito della prova NEDC, i tempi di coast-down sono trasferiti alle forze e viceversa, tralasciando l’effetto della massa di rotazione (si considera solo l’inerzia del veicolo NEDC calcolata al punto 2.3.1).

    2.3.8.   Determinazione della resistenza all’avanzamento su strada nella procedura NEDC

    2.3.8.1.   Nel caso in cui le resistenze all’avanzamento sono stabilite conformemente all’allegato XXI, suballegato 4, punti da 1 a 4 e punto 6 del regolamento (UE) 2017/1151

    2.3.8.1.1.   Determinazione dei coefficienti della resistenza all’avanzamento su strada nella procedura NEDC per il veicolo H

    a)

    Il coefficiente della resistenza all’avanzamento su strada F0,n espresso in newton (N) per il veicolo H è determinato come segue.

    1)

    Effetto di un’inerzia diversa:

    Formula

    I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.1, ad eccezione dei seguenti:

    F 0w,H designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada per F0 determinato per la prova WLTP del veicolo H; TMw,H designa la massa di prova utilizzata per la prova WLTP del veicolo H.

    2)

    Effetto di una pressione degli pneumatici diversa:

    Formula

    I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.5.

    3)

    Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

    Formula

    Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

    Formula

    4)

    Effetto di profondità del battistrada diverse:

    Formula

    I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.6.

    5)

    Effetto del precondizionamento:

    Formula

    Nel caso di una prova fisica su veicolo, la correzione per l’effetto di precondizionamento non è applicata

    b)

    Il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F1n per il veicolo H è determinato come segue.

    Effetto dell’inerzia delle parti rotanti

    Formula

    Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

    Formula

    c)

    Il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F2n per il veicolo H è determinato come segue.

    Effetto dell’inerzia delle parti rotanti

    Formula

    Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

    Formula

    dove il fattore Formula designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F2 determinato per la prova WLTP del veicolo H, da cui è stato eliminato l’effetto di tutte le apparecchiature aerodinamiche opzionali.

    2.3.8.1.2.   Determinazione dei coefficienti della resistenza all’avanzamento su strada nella procedura NEDC per il veicolo L

    a)

    Il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F0,n per il veicolo L è determinato come segue.

    1)

    Effetto di un’inerzia diversa:

    Formula

    I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.1, ad eccezione di F 0w,L che designa il coefficiente di carico su strada F0 determinato per la prova WLTP del veicolo L e TMw,L, che designa la massa di prova utilizzata per la prova WLTP del veicolo L.

    2)

    Effetto di una pressione degli pneumatici diversa:

    Formula

    I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.5.

    3)

    Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

    Formula

    Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

    Formula

    4)

    Effetto di profondità del battistrada diverse:

    Formula

    I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.6.

    5)

    Effetto del precondizionamento:

    Formula

    Nel caso di una prova fisica su veicolo, la correzione per l’effetto di precondizionamento non è applicata.

    b)

    Il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F1n per il veicolo L è determinato come segue.

    Effetto dell’inerzia delle parti rotanti

    Formula

    Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

    Formula

    dove il fattore F1w,L designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada per F1 determinato per la prova WLTP del veicolo L;

    c)

    Il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F2n per il veicolo L è determinato come segue.

    Effetto dell’inerzia delle parti rotanti

    Formula

    Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

    Formula

    dove il fattore F 2w,L designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F2 determinato per la prova WLTP del veicolo L, da cui è stato eliminato l’effetto di tutte le apparecchiature aerodinamiche opzionali.

    2.3.8.2.   Determinazione delle resistenze all’avanzamento se queste, ai fini della prova WLTP, sono state stabilite a norma dell’allegato XXI, suballegato 4, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1151

    a)

    Laddove la resistenza all’avanzamento sia stata calcolata in conformità all’allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151, le resistenze all’avanzamento NEDC sono calcolate come segue.

    Veicolo H:

    Formula Formula Formula

    Veicolo L:

    Formula Formula Formula

    dove:

    F 0n,i , F 1n,i , F 2n,i , with i = H,L,

    sono i coefficienti della resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo H o L;

    T 0n,i , T 2n,i , with i = H,L

    sono i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo H o L, determinati conformemente alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83;

    AW,M , BW,M , CW,M

    sono i coefficienti del banco dinamometrico per il veicolo utilizzati ai fini della preparazione del banco dinamometrico conformemente all’allegato XXI, suballegato 4, punti 7 e 8, del regolamento (UE) 2017/1151.

    b)

    Laddove le resistenze all’avanzamento su strada preimpostate siano state calcolate in conformità all’allegato XXI, suballegato 4, punto 5.2, del regolamento (UE) 2017/1151, le resistenze all’avanzamento su strada nella procedura NEDC sono calcolate come segue.

    Veicolo H:

    Formula Formula Formula

    Veicolo L:

    Formula Formula Formula

    dove:

    F 0n,i , F 1n,i , F 2n,i , with i = H,L,

    sono i coefficienti della resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo H o L;

    T 0n,i , T 2n,i , with i = H,L

    sono i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo H o L, determinati conformemente alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83;

    AW,i , BW,i , CW,i , with i = H,L

    sono i coefficienti del banco dinamometrico per il veicolo H o L, determinati ai fini della preparazione del banco dinamometrico conformemente all’allegato XXI, suballegato 4, punti 7 e 8, del regolamento (UE) 2017/1151.

    2.4.   Matrice dei dati di input

    Il costruttore stabilisce i dati di input per ciascun veicolo H e L conformemente al punto 2.2 e trasmette l’intera matrice di cui alla tabella 1 all’autorità di omologazione o, se del caso, al servizio tecnico designato per l’esecuzione della prova, ad eccezione delle voci 31, 32 e 33 (resistenze all’avanzamento su strada NEDC), che devono essere calcolate dall’autorità di omologazione o dal servizio tecnico mediante le formule di cui al punto 2.3.8.

    L’autorità di omologazione o il servizio tecnico verificano in maniera indipendente e confermano l’esattezza dei dati forniti dal costruttore. In caso di dubbio, l’autorità di omologazione o il servizio tecnico determinano i dati di input pertinenti in maniera indipendentemente dalle informazioni fornite dal costruttore o, se del caso, agiscono in conformità al punto 3.2.7 e 3.2.8.

    Tabella 1

    Matrice dei dati di input per lo strumento di correlazione

    N.

    Parametri di input per lo strumento di correlazione

    Unità

    Fonte

    Osservazioni

    1

    Tipo di carburante

    Allegato I, appendice 3, punto 3.2.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151

    Diesel/benzina/GPL/GN o biometano/etanolo (E85)/biodiesel

    2

    Potere calorifico inferiore del carburante

    kJ/kg

    Dichiarazione del costruttore e/o del servizio tecnico

     

    3

    Tenore di carbonio del carburante

    %

    Idem

    Percentuale di carbonio nel carburante in peso. Ad es. 85,5 %

    4

    Tipo di motore

     

    Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.1, del regolamento (UE) 2017/1151

    Accensione comandata o accensione spontanea

    5

    Cilindrata

    cc

    Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.3, del regolamento (UE) 2017/1151

     

    6

    Corsa del pistone

    mm

    Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.2.2, del regolamento (UE) 2017/1151

     

    7

    Potenza nominale del motore

    kW…min–1

    Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.8, del regolamento (UE) 2017/1151

     

    8

    Regime del motore alla potenza nominale del motore

    min–1

    Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.8, del regolamento (UE) 2017/1151

    Regime del motore alla potenza netta massima

    9

    Regime minimo accelerato (*1)

    min–1

    Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.6.1, del regolamento (UE) 2017/1151

     

    10

    Coppia massima netta (*1)

    Nm a… min–1

    Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.10, del regolamento (UE) 2017/1151

     

    11

    Regime cartografia del motore T1

    giri/min

    Allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

    Serie

    12

    Coppia cartografia del motore T1

    Nm

    Allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

    Serie

    13

    Potenza cartografia del motore T1

    kW

    Allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

    Serie

    14

    Regime minimo del motore

    giri/min

    Allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

    Regime minimo a caldo

    15

    Consumo di carburante a regime minimo

    g/s

    Dichiarazione del costruttore

    Consumo di carburante a regime minimo a caldo

    16

    Rapporti finali di trasmissione

    Allegato I, appendice 3, punto 4.6, del regolamento (UE) 2017/1151

    Rapporto finale di trasmissione

    17

    Codice dello pneumatico (*2)

    Allegato I, appendice 3, punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151

    Codice (ad esempio P195/55R1685H) degli pneumatici usati nella prova WLTP

    18

    Tipo di cambio

    Allegato I, appendice 3, punto 4.5, del regolamento (UE) 2017/1151

    Automatico/Manuale/CVT

    19

    Convertitore di coppia

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No, 1 = Sì. Il veicolo utilizza un convertitore di coppia?

    20

    Dispositivi per il risparmio di carburante per la trasmissione automatica

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No, 1 = Sì

    La fissazione di questo valore a 1 consentirà allo strumento di correlazione di utilizzare una marcia superiore nella guida a velocità costante, nel caso di condizioni transitorie

    21

    Modalità di trazione

    Allegato XXI, suballegato 5, punto 2.3.1, del regolamento (UE) 2017/1151

    Due ruote motrici, quattro ruote motrici.

    22

    Tempo di attivazione start/stop (avvio/arresto)

    s

    Dichiarazione del costruttore

    Tempo di attivazione start/stop trascorso dall’inizio della prova

    23

    Tensione nominale dell’alternatore

    V

    Allegato I, appendice 3, punto 3.4.4.5, del regolamento (UE) 2017/1151

     

    24

    Capacità della batteria

    Ah

    Allegato I, appendice 3, punto 3.4.4.5, del regolamento (UE) 2017/1151

     

    25

    Temperatura ambientale iniziale WLTP

    °C

     

    Valore preimpostato = 23 °C

    Prova di misurazione WLTP

    26

    Potenza massima dell’alternatore

    kW

    Dichiarazione del costruttore

     

    27

    Efficienza dell’alternatore

    Dichiarazione del costruttore

    Valore preimpostato = 0,67

    28

    Rapporti del cambio

    Allegato I, appendice 3, punto 4.6, del regolamento (UE) 2017/1151

    Serie: rapporto 1, rapporto 2 ecc.

    29

    Rapporto della velocità del veicolo con il regime motore (*2)

    (km/h)/giri/min

    Dichiarazione del costruttore

    Serie: [rapporto di trasmissione omocinetica 1, rapporto di trasmissione omocinetica 2,...]; Variante dei rapporti di cambio

    30

    Inerzia del veicolo nella prova NEDC

    kg

    Allegato I, appendice 3, punto 2.6, del regolamento (UE) 2017/1151

    Da calcolare conformemente al punto 2.3.1 del presente allegato

    31

    F0 NEDC

    N

    Punto 2.3.8 del presente allegato, Da compilarsi a cura dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico:

    Coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F0

    32

    F1 NEDC

    N/(km/h)

    Idem

    Coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F1

    33

    F2 NEDC

    N/(km/h)2

    Idem

    Coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F2

    34

    Massa di prova WLTP

    kg

    Punto 2.4.6 dell’appendice del documento di informazione di cui all’allegato I, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151

    nessuna correzione per gli elementi rotanti

    35

    F0 WLTP

    N

    Punto 2.4.8 dell’appendice del documento di informazione di cui all’allegato I, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151

    Coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F0

    36

    F1 WLTP

    N/(km/h)

    Idem

    Coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F1

    37

    F2 WLTP

    N/(km/h)2

    Idem

    Coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F2

    38

    Valore CO2 WLTP (fase 1)

    gCO2/km

    Punto 2.1.1 del verbale di prova di cui all’allegato I, appendice 8 bis, del regolamento (UE) 2017/1151

    Fase bassa, valori del sacchetto non corretti per la RCB, misurazioni nell’ambito della prova WLTP non arrotondate

    39

    Valore CO2 WLTP (fase 2)

    gCO2/km

    Idem

    Fase media, valori del sacchetto non corretti per la RCB, misurazioni nell’ambito della prova WLTP non arrotondate

    40

    Valore CO2 WLTP (fase 3)

    gCO2/km

    Idem

    Fase alta, valori del sacchetto non corretti per la RCB, misurazioni nell’ambito della prova WLTP non arrotondate

    41

    Valore CO2 WLTP (fase 4)

    gCO2/km

    Idem

    Fase altissima, valori del sacchetto non corretti per la RCB, misurazioni nell’ambito della prova WLTP non arrotondate

    Prova di misurazione WLTP

    42

    Turbo- o sovralimentatore

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No| 1 = Sì — Il motore è dotato di un tipo di sistema di sovralimentazione?

    43

    Start/stop

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No| 1 = Sì — Il veicolo è dotato di un sistema start/stop?

    44

    Recupero dell’energia del freno

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No| 1 = Sì — Il veicolo è dotato di tecnologie per il recupero dell’energia?

    45

    Sistema di attuazione variabile delle valvole (VVA)

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No| 1 = Sì — Il motore è dotato di un sistema VVA?

    46

    Gestione termica

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No| 1 = Sì — Il veicolo dispone di tecnologie in grado di gestire attivamente la temperatura a livello di cambio?

    47

    Iniezione diretta/iniezione indiretta

    Dichiarazione del costruttore

    0 = Iniezione indiretta 1 = Iniezione diretta

    48

    Combustione magra

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No| 1 = Sì — Il motore utilizza la combustione magra?

    49

    Disattivazione dei cilindri

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No| 1 = Sì — Il motore utilizza un sistema di disattivazione dei cilindri?

    50

    Ricircolo dei gas di scarico

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No| 1 = Sì — Il veicolo è dotato di un sistema esterno di ricircolo del gas?

    51

    Filtro antiparticolato

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No| 1 = Sì — Il veicolo è dotato un filtro antiparticolato?

    52

    Riduzione catalitica selettiva

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No| 1 = Sì — Il veicolo è dotato di un sistema di riduzione catalitica selettiva?

    53

    Trappola per NOx con funzionamento in magro (NSC - NOx storage catalyst)

    Dichiarazione del costruttore

    0 = No| 1 = Sì — Il veicolo è dotato di un sistema NSC?

    54

    Tempo WLTP

    s

    Misurazione della prova WLTP (determinata conformemente al punto 2.2 del presente allegato)

    Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz

    55

    Velocità WLTP (teorica)

    km/h

    Come definita all’allegato XXI, suballegato 1, del regolamento (UE) 2017/1151

    Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 km/h. Altrimenti, si applica il profilo di velocità di cui all’allegato XXI, suballegato 1, punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151 e in particolare le tabelle da A1/7 a A1/9, A1/11 e A/12

    56

    Velocità WLTP (effettiva)

    km/h

    Misurazione della prova WLTP (determinata conformemente al punto 2.2 del presente allegato)

    Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz, risoluzione 0,1 km/h

    57

    Rapporto di trasmissione WLTP (teorico)

    Definito all’allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

    Serie: 1 Hz. Se non fornito, si applica il calcolo effettuato con lo strumento di correlazione

    58

    Regime del motore WLTP

    giri/min

    Misurazione della prova WLTP (determinata conformemente al punto 2.2 del presente allegato)

    Serie: 1 Hz, risoluzione OBD 10 giri/min

    59

    Temperatura del liquido di raffreddamento del motore WLTP

    °C

    Idem

    Serie: dati del sistema OBD, 1 Hz, risoluzione 0,5 °C

    60

    Corrente dell’alternatore WLTP

    A

    Come definito, per l’alimentazione elettrica a bassa tensione, all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2 del regolamento (UE) […/…] [WLTP]1151

    Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico

    61

    Corrente di batteria bassa tensione WLTP

    A

    Quale definito all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

    Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico

    62

    Carico calcolato WLTP

    Come definito all’allegato 11 del regolamento UN/ECE n. 83

    Serie: dati OBD, 1 Hz minimo (frequenze più elevate possibili, risoluzione 1 %) misurazione della prova WLTP

    63

    Tempo di precondizionamento WLTP

    s

    Misurazione della prova di precondizionamento, allegato XXI, suballegato 6, punto 1.2.6, del regolamento (UE) 2017/1151

    Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz

    64

    Velocità di precondizionamento WLTP

    km/h

    Idem

    Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz, risoluzione 0,1 km/h

    65

    Corrente dell’alternatore precondizionamento WLTP

    A

    Da misurare conformemente alla metodologia stabilita per la corrente di batteria a bassa tensione, di cui all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, punto 2.1, del regolamento (UE) 2017/1151

    Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico

    66

    Corrente di batteria bassa tensione precondizionamento WLTP

    A

    Quale definito all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

    Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico

    3.   DETERMINAZIONE DEI VALORI NEDC DELLE EMISSIONI DI CO2 E DEL CONSUMO DI CARBURANTE DEI VEICOLI H E L

    3.1.   Determinazione dei valori di CO2 NEDC di riferimento, dei valori specifici per fase e dei valori di consumo di carburante per il veicolo H e il veicolo L

    L’autorità di omologazione provvede affinché il valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H e, se del caso, L di una famiglia di interpolazione WLTP nonché i valori specifici per fase e il consumo di carburante siano determinati conformemente ai punti 3.1.2 e 3.1.3.

    Nel caso in cui le resistenze all’avanzamento NEDC calcolate conformemente al punto 2.3.8 per i veicoli H e L siano identiche, il valore di riferimento di CO2 è determinato solo per il veicolo H.

    3.1.1.   Dati di input e risultati dello strumento di correlazione

    L’autorità di omologazione o il servizio tecnico designato provvedono affinché il file dei dati di input per lo strumento di correlazione sia completo. In seguito al completamento di un ciclo di prova con lo strumento di correlazione, la persona designata conformemente al punto 2.1.1 è tenuta a firmare elettronicamente

    a)

    il rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione;

    b)

    il file del testo ricapitolativo.

    Il rapporto dei risultati dello strumento di correlazione di cui alla lettera a) comprende i dati di input utilizzati, i risultati della correlazione, il valore dichiarato dal costruttore e, se del caso, il risultato delle prove fisiche sul veicolo. Il file del testo riepilogativo di cui alla lettera b) comprende il valore dichiarato dal costruttore e il valore delle emissioni di CO2 ottenuto dallo strumento di correlazione, quali il codice per la famiglia di interpolazione interessata.

    3.1.2.   Valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H

    Lo strumento di correlazione deve essere utilizzato per eseguire le prove di simulazione seguenti utilizzando il pertinente file dei dati di input di cui punto 3.1.1.:

    a)

    una prova WLTP del veicolo H;

    b)

    una prova NEDC del veicolo H.

    Il valore di CO2 NEDC di riferimento del veicolo H è determinato come segue:

    Formula

    dove:

    CO2,H

    designa il valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H;

    WLTPACGcorr,H

    designa la media dei valori di CO2 WLTP del veicolo H risultanti dalle prove di cui al punto 2.2, corretti per il bilancio di carica del REESS (RCB) conformemente alla procedura di cui all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151. La correzione per l’RCB è applicata in caso di RCB negativo (corrispondente allo scaricamento del REESS) e positivo (corrispondente al REESS in caricamento) e anche nei casi in cui la correzione criterio c) di cui alla tabella A6.App 2/2 di detta appendice sia inferiore alla tolleranza applicabile secondo la tabella stessa;

    RCBcorr,H

    designa la correzione CO2 per l’RCB della prova WLTP per il veicolo H selezionato conformemente al punto 2.2 al fine di definire i dati di input, in gCO2/km, calcolata con la procedura di cui all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2 del regolamento (UE) 2017/1151 con l’RCB negativo (corrispondente allo scaricamento del REESS) e positivo (corrispondente al REESS in caricamento);

    DEc,H

    designa la differenza tra il risultato di prova WLTP di cui alla lettera a) e il risultato di prova NEDC di cui alla lettera b) per il veicolo H;

    Ki, H

    designa il valore determinato conformemente all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 1 del regolamento (UE) 2017/1151 per il veicolo H.

    3.1.3.   Valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo L

    Se del caso, le simulazioni seguenti sono effettuate utilizzando lo strumento di correlazione e i pertinenti dati di input registrati nella matrice di cui al punto 2.4:

    a)

    una prova WLTP del veicolo L;

    b)

    una prova NEDC del veicolo L.

    Il valore di CO2 NEDC di riferimento del veicolo L è determinato come segue:

    Formula

    dove:

    CO 2,L

    designa il valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo L;

    WLTPACGcorr,L

    designa la media dei valori di CO2 WLTP risultanti dalle prove sul veicolo L di cui al punto 2.2, corretti per il bilancio di carica del REESS (RCB) conformemente alla procedura di cui all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151. La correzione per l’RCB è applicata in caso di RCB negativo (corrispondente allo scaricamento del REESS) e positivo (corrispondente al REESS in caricamento) e anche nei casi in cui la correzione criterio c) di cui alla tabella A6.App 2/2 di detta appendice sia inferiore alla tolleranza applicabile secondo la tabella stessa;

    RCBcorr,L

    designa la correzione CO2 per l’RCB della prova WLTP per il veicolo L selezionato conformemente al punto 2.2 al fine di definire i dati di input, in gCO2/km, calcolata con la procedura di cui all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2 del regolamento (UE) 2017/1151 con l’RCB negativo (corrispondente allo scaricamento del REESS) e positivo (corrispondente al REESS in caricamento);

    DEc,L

    designa la differenza tra il risultato di prova WLTP di cui alla lettera a) e il risultato di prova NEDC di cui alla lettera b) per il veicolo L;

    Ki,L

    designa il valore determinato conformemente all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 1 del regolamento (UE) 2017/1151 per il veicolo L.

    3.2.   Interpretazione dei valori di CO2 NEDC di riferimento per i veicoli H e L

    Per ciascuna famiglia di interpolazione WLTP, il costruttore dichiara all’autorità di omologazione il valore combinato delle emissioni massiche di CO2 NEDC per il veicolo H e, se del caso, per il veicolo L. L’autorità di omologazione assicura che i valori di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H e, se del caso, per il veicolo L siano determinati conformemente ai punti 3.1.2 e 3.1.3 e che i valori di riferimento per ciascun veicolo siano interpretati conformemente ai punti da 3.2.1 a 3.2.5.

    3.2.1.   Il valore di CO2 NEDC del veicolo di prova H o L da utilizzare per i calcoli di cui al punto 4 è il valore dichiarato dal costruttore, se il valore di CO2 NEDC di riferimento non supera tale valore dichiarato di più del 4 per cento. Il valore di riferimento può essere inferiore a quello dichiarato ed in tal caso non è soggetto a limiti.

    3.2.2.   Se il valore di CO2 NEDC di riferimento supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 per cento, ai fini dei calcoli di cui al punto 4 può essere utilizzato il valore di riferimento per il veicolo di prova H o L, oppure il costruttore può chiedere l’esecuzione di una misurazione fisica sotto la responsabilità dell’autorità di omologazione conformemente alla procedura di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, tenendo conto delle precisazioni di cui al punto 2 del presente allegato.

    3.2.3.   Se la misurazione fisica di cui al punto 3.2.2, amplificata dal fattore Ki, non supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 per cento, ai fini del calcolo di cui al punto 4 si utilizza il valore dichiarato.

    3.2.4.   Se la misurazione fisica, amplificata dal fattore Ki, supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 per cento, si esegue un’altra misurazione fisica dello stesso veicolo, i cui risultati sono amplificati dal fattore Ki. Se la media di dette due misurazioni non supera il valore dichiarato di più del 4 per cento, ai fini del calcolo di cui al punto 4 si utilizza il valore dichiarato.

    3.2.5.   Se la media delle due misurazioni di cui al punto 3.2.4 supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 per cento, si esegue una terza misurazione, i cui risultati sono amplificati dal fattore Ki. Ai fini dei calcoli di cui al punto 4 si utilizza la media delle tre misurazioni.

    3.2.6.   Se il valore di CO2 NEDC per il veicolo H o L è determinato in conformità al punto 3.2.1, l’autorità di omologazione o il servizio tecnico designato utilizza gli appositi comandi dello strumento di correlazione per inviare il file del testo ricapitolativo firmato a un server di orodatazione e al seguente indirizzo di posta elettronica:

    EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu.

    È inviata una risposta orodatata comprendente un numero intero generato a caso nell’intervallo tra 1 e 100, calcolato dallo strumento di correlazione. Se il numero è compreso tra 91 e 100, il veicolo è selezionato per una misurazione fisica conformemente alla procedura di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, tenuto conto delle precisazioni di cui al punto 2 del presente allegato. I risultati della prova sono documentati conformemente all’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.

    Nel caso in cui il valore di CO2 NEDC per entrambi i veicoli H e L sia determinato conformemente al punto 3.2.1., la configurazione di veicolo selezionata per la misurazione fisica è quella del veicolo L se il numero casuale è compreso fra 91 a 95 e quella del veicolo H se il numero casuale è compreso tra 96 e 100.

    3.2.7.   In deroga al punto 3.2.6, l’autorità di omologazione, se del caso, sulla base della proposta di un servizio tecnico, nei casi in cui il valore di CO2 NEDC è determinato conformemente al punto 3.2.1, richiede che un veicolo sia sottoposto ad una misurazione fisica se, in base a sue competenze tecniche indipendenti, abbia fondati motivi per ritenere che il valore di CO2 NEDC dichiarato sia troppo basso rispetto a un valore di CO2 NEDC misurato. I risultati della prova sono documentati conformemente all’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.

    3.2.8.   Nei casi in cui è effettuata una prova fisica ai sensi del punto 3.2.6 o del punto 3.2.7, l’autorità di omologazione per ogni famiglia di interpolazione WLTP registra la relativa deviazione (De) tra il valore misurato e il valore dichiarato dal costruttore, determinata nel modo seguente:

    Formula

    dove:

    RTr

    RTr designa il risultato della prova casuale, amplificato dal fattore Ki;

    DV

    è il valore dichiarato dal costruttore.

    Il fattore De è riportato sul certificato di omologazione e sul certificato di conformità.

    Se a giudizio dell’autorità di omologazione i risultati delle prove non consentono di confermare i dati forniti dal costruttore e, in particolare, i dati di cui ai punti 20, 22 e 44 della tabella 1 del punto 2.4, il fattore di verifica è fissato a 1 e riportato sul certificato di omologazione e sul certificato di conformità. Se i dati forniti sono confermati o l’errore nei dati di input non è a favore del costruttore, il fattore di verifica è fissato a 0.

    3.3.   Calcolo dei valori di CO2 NEDC specifici per fase e dei valori di consumo di carburante dei veicoli H e L

    L’autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico determina i valori NEDC specifici per fase e i valori di consumo di carburante dei veicoli H e L conformemente ai punti da 3.3.1 a 3.3.4.

    3.3.1.   Calcolo dei valori di CO2 NEDC specifici per fase del veicolo H

    Formula

    dove:

    NEDC FCH,c

    p designa la fase «UDC» o «EUDC»;

    NEDC CO2,p,H,c

    designa il risultato della prova CO2 NEDC per la fase p cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.2;

    NEDC CO2,p,H

    designa il valore NEDC specifico per fase per il veicolo H nella pertinente fase p, in gCO2/km;

    CO2,AF,H

    designa l’indice di adeguamento per il veicolo H calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.2.

    3.3.2.   Calcolo dei valori di CO2 NEDC specifici per fase del veicolo L

    I valori di CO2 NEDC specifici per fase sono calcolati come segue:

    Formula

    dove:

    p

    designa la fase «UDC» o «EUDC»;

    NEDC CO2,p,L,c

    designa il risultato della prova CO2 NEDC per la fase p determinato conformemente alla lettera b) del punto 3.1.3;

    NEDC CO2,p,L

    designa il valore NEDC specifico per fase per il veicolo L nella pertinente fase p, in gCO2/km;

    CO2,AF,L

    designa l’indice di adeguamento per il veicolo L calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.3.

    3.3.3.   Calcolo del consumo di carburante NEDC del veicolo H

    3.3.3.1.   Calcolo del consumo di carburante NEDC (ciclo misto)

    Il consumo di carburante NEDC (ciclo misto) del veicolo H è calcolato come segue:

    Formula

    dove:

    NEDC FCH,c

    designa il risultato della prova NEDC (ciclo misto) di consumo di carburante determinato conformemente all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando le emissioni di CO2 determinate conformemente alla lettera b) del punto 3.1.2 o un risultato di misurazione fisica di cui al punto 3.2.2; le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km;

    NEDC FCH

    designa il consumo di carburante NEDC (ciclo misto) del veicolo H, in l/100 km;

    CO2,AF,H

    designa l’indice di adeguamento per il veicolo H calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.2.

    3.3.3.2.   Calcolo del consumo di carburante NEDC specifico per fase del veicolo H

    Il consumo di carburante NEDC specifico per fase del veicolo H è calcolato come segue:

    Formula

    dove:

    p

    designa la fase «UDC» o «EUDC»;

    NEDC FCp,H,c

    designa il consumo di carburante NEDC per la fase p, determinato conformemente all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando le emissioni di CO2 determinate conformemente alla lettera b) del punto 3.1.2 o un risultato di misurazione fisica di cui al punto 3.2.2; le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km;

    NEDC FCp,H

    designa il consumo di carburante NEDC specifico per fase per il veicolo H nella pertinente fase p, in l/100 km;

    CO2,AF,H

    designa l’indice di adeguamento per il veicolo H calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.2.

    3.3.4.   Calcolo del consumo di carburante NEDC del veicolo L

    3.3.4.1.   Calcolo del consumo di carburante NEDC (ciclo misto) del veicolo L

    Il consumo di carburante NEDC (ciclo misto) del veicolo L è calcolato come segue:

    Formula

    dove:

    NEDC FCL,c

    designa il risultato della prova NEDC (ciclo misto) di consumo di carburante determinato conformemente all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando le emissioni di CO2 determinate conformemente alla lettera b) del punto 3.1.3 o un risultato di misurazione fisica di cui al punto 3.2.2; le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km;

    NEDC FCL

    designa il consumo di carburante NEDC (ciclo misto) del veicolo L, in l/100 km;

    CO2,AF,L

    designa l’indice di adeguamento per il veicolo L calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.3.

    3.3.4.2.   Calcolo del consumo di carburante NEDC specifico per fase del veicolo L

    Il consumo di carburante NEDC specifico per fase del veicolo L è calcolato come segue:

    Formula

    dove:

    p

    designa la fase «UDC» o «EUDC»;

    NEDC FCp,L,c

    designa il risultato della prova di consumo di carburante NEDC per la fase p, determinato conformemente all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando le emissioni di CO2 determinate conformemente alla lettera b) del punto 3.1.2 o un risultato di misurazione fisica di cui al punto 3.2.2; le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km;

    NEDC FCp,L

    designa il consumo di carburante NEDC specifico per fase per il veicolo L nella pertinente fase p, in l/100 km;

    CO2,AF,L

    designa l’indice di adeguamento per il veicolo L calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.3.

    4.   CALCOLO DEI VALORI DI CO2 NEDC E DI CONSUMO DI CARBURANTE DA ATTRIBUIRE A SINGOLI VEICOLI M1

    Il costruttore calcola i valori di CO2 NEDC (per fase specifica e in ciclo misto) e i valori di consumo di carburante da attribuire alle singole autovetture conformemente ai punti 4.1 e 4.2 e li riporta sui certificati di conformità.

    Si applicano le disposizioni in materia di arrotondamento di cui all’allegato XXI, suballegato 7, punto 1.3 del regolamento (UE) 2017/1151.

    4.1.   Determinazione dei valori di CO2 NEDC nel caso di una famiglia di interpolazione WLTP basata sul veicolo H

    Se le emissioni di CO2 della famiglia di interpolazione WLTP sono determinati con riferimento al solo veicolo H conformemente all’allegato XXI, suballegato 6, punto 1.2.3.1 del regolamento (UE) 2017/1151, il valore di CO2 NEDC riportato sui certificati di conformità dei veicoli appartenenti a tale famiglia corrisponde alle emissioni di CO2 NEDC determinate conformemente al punto 3.2 del presente allegato e riportate sul certificato di omologazione del veicolo H in questione.

    4.2.   Determinazione del valore di CO2 NEDC nel caso di una famiglia di interpolazione WLTP basata sul veicolo H e sul veicolo L

    4.2.1.   Calcolo della resistenza all’avanzamento di un singolo veicolo

    4.2.1.1.   Massa del veicolo

    La massa di riferimento NEDC del singolo veicolo (RMn,ind) è determinata come segue:

    Formula

    Dove MRO ind designa la massa in ordine di marcia definita nell’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 443/2009 per il singolo veicolo.

    La massa da utilizzare per il calcolo dei valori di CO2 NEDC del singolo veicolo è il valore di inerzia di cui alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83, che equivale alla massa di riferimento determinata conformemente al presente punto e detta TMn,ind.

    4.2.1.2.   Resistenza al rotolamento del singolo veicolo

    Ai fini dell’interpolazione del valore di CO2 NEDC del singolo veicolo, si utilizzano i valori di resistenza al rotolamento dello pneumatico definiti conformemente all’allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.2 del regolamento (UE) 2017/1151.

    4.2.1.3.   Resistenza aerodinamica di un singolo veicolo

    La resistenza aerodinamica del singolo veicolo è calcolata prendendo in considerazione la differenza tra la resistenza aerodinamica di un singolo veicolo e quella del veicolo L, derivante da una differenza nella forma della carrozzeria (m2):

    Formula

    dove:

    Cd

    è il coefficiente di resistenza aerodinamica;

    Af

    è la zona anteriore del veicolo, in m2.

    L’autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico verifica se l’impianto di galleria del vento di cui all’allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.3 del regolamento (UE) 2017/1151 abbia la capacità di determinare con accuratezza Δ(Cd ×Af) per forme della carrozzeria diverse fra loro dei veicoli L e H. Se l’impianto di galleria del vento non ha questa capacità, al singolo veicolo si applica la Formuladel veicolo H.

    Se i veicoli L e H hanno la stessa forma della carrozzeria, il valore di Formulaper il metodo di interpolazione è fissato a zero.

    4.2.1.4.   Calcolo della resistenza all’avanzamento per un singolo veicolo di una famiglia di interpolazione WLTP

    I coefficienti di resistenza all’avanzamento F0,n, F1,n e F2,n dei veicoli di prova H e L determinati conformemente al punto 2.3.8 sono detti F0n,H, F1n,H e F2n,H e F0n,L, F1n,L e F2n,L, rispettivamente.

    I coefficienti di resistenza all’avanzamento f0n,ind, f1n,ind e f2n,ind di un singolo veicolo sono calcolati con le seguenti formule:

    Formula 1

    Formula

    Oppure, se Formulasi applica la formula 2.

    Formula 2

    Formula

    Formula

    Formula

    Oppure, se Formula = 0 si applica la formula 3.

    Formula 3

    Formula

    dove:

    Formula

    Formula

    4.2.1.5.   Calcolo del fabbisogno di energia del ciclo

    Il fabbisogno di energia del ciclo del pertinente Ek,n NEDC e il fabbisogno di energia per tutte le pertinenti fasi di ciclo Ek,p,n di singoli veicoli nella famiglia di interpolazione WLTP sono calcolati con la procedura di cui all’allegato XXI, suballegato 7, punto5, del regolamento (UE) 2017/1151, per la seguente serie k di coefficienti di resistenza all’avanzamento e masse:

    k = 1

    :

    Formula

    (veicolo di prova L)

    k = 2

    :

    Formula

    (veicolo di prova H)

    k = 3

    :

    Formula

    (singolo veicolo della famiglia di interpolazione WLTP)

    Se sono applicati i coefficienti del banco dinamometrico di cui alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83, si applicano le formule seguenti:

    Formula

    Formula

    Formula

    4.2.1.6.   Calcolo del valore di CO2 NEDC di un singolo veicolo mediante il metodo di interpolazione della CO2

    Per ogni fase di ciclo p del NEDC applicabile a singoli veicoli nella famiglia di interpolazione WLTP, il contributo di un singolo veicolo alle emissioni massiche totali di CO2 è calcolato come segue:

    Formula

    Le emissioni massiche di CO2, in g/km, attribuite a un singolo veicolo della famiglia di interpolazione WLTP Formula sono calcolate come segue:

    Formula

    I termini E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n, e E1,n, E2,n, E3,n, rispettivamente, sono definiti al punto 4.2.1.5.

    4.2.1.7.   Calcolo del valore del consumo di carburante NEDC di un singolo veicolo mediante il metodo di interpolazione

    Per ogni fase di ciclo p del NEDC applicabile a singoli veicoli nella famiglia di interpolazione WLTP, il consumo di carburante, in l/100 km, è calcolato come segue:

    Formula

    Il consumo di carburante, in l/100 km, del ciclo completo di un singolo veicolo della famiglia di interpolazione WLTP è calcolato come segue: