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Document 32017R0776

    Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/2366

    GU L 116 del 5.5.2017, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/776/oj

    5.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 116/1


    REGOLAMENTO (UE) 2017/776 DELLA COMMISSIONE

    del 4 maggio 2017

    recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5.

    (2)

    Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove, aggiornate o abrogate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri resi su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment) dell'ECHA, nonché delle osservazioni ricevute dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

    (3)

    Le stime di tossicità acuta (STA) sono utilizzate principalmente per determinare la classificazione della tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti sostanze classificate per la tossicità acuta. L'inclusione di valori armonizzati di STA nelle voci elencate nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 agevolerebbe l'armonizzazione della classificazione delle miscele e fornirebbe un sostegno alle autorità di attuazione. I valori STA armonizzati conformemente all'articolo 37 dovrebbero essere aggiunti nella penultima colonna della tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del suddetto regolamento. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera e), tali valori devono essere indicati nei pareri e nelle decisioni riguardanti la classificazione armonizzata. È necessario modificare di conseguenza il titolo della colonna della tabella 3.1 della parte 3, nonché la sezione 1.1.2.3 dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    (4)

    Non è necessario conformarsi immediatamente alle nuove classificazioni armonizzate e alle nuove disposizioni in materia di STA dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.2.3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adeguarsi e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per sostanze come quelli di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (5)

    La tabella 3.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (5), è stata abrogata con effetto dal 1o giugno 2017. Per ragioni di coerenza, i riferimenti alla tabella 3.2 nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi con effetto a decorrere dalla stessa data. Per motivi di chiarezza, la tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe diventare la tabella 3 e tutti i riferimenti alla tabella 3.1 di tale allegato dovrebbero essere modificati di conseguenza.

    (6)

    La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1o giugno 2015. Per motivi di coerenza, i riferimenti a tali direttive nella parte introduttiva e nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi simultaneamente alle modifiche riguardanti i riferimenti alle tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI di tale regolamento con effetto a decorrere dal 1o giugno 2017, cioè dalla data stabilita all'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della quale le miscele che sono classificate, etichettate e imballate in conformità delle disposizioni della direttiva 1999/45/CE e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

    (8)

    In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o dicembre 2018.

    Nell'allegato, il punto 1), le lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e le lettere a) e b) del punto 3) si applicano a decorrere dal 1o giugno 2017.

    3.   In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, prima del 1o dicembre 2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    (5)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1).

    (6)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).


    ALLEGATO

    L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

    1)

    i paragrafi introduttivi sono sostituiti dal testo seguente:

    «La parte 1 del presente allegato contiene un'introduzione all'elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate, comprese le informazioni elencate per ogni voce e relative classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3.

    La parte 2 del presente allegato espone i principi generali per la preparazione dei fascicoli per proporre e giustificare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze a livello di Unione.

    La parte 3 del presente allegato contiene un elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose per le quali sono state adottate a livello di Unione una classificazione e un'etichettatura armonizzate. Nella tabella 3 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato I del presente regolamento.»;

    2)

    la parte 1 è così modificata:

    a)

    il titolo della sezione 1.1.2 è sostituito dal seguente:

    «1.1.2.    Informazioni sulla classificazione e l'etichettatura di ciascuna voce della tabella 3»;

    b)

    la sezione 1.1.2.3 è sostituita dalla seguente:

    «1.1.2.3.   Limiti di concentrazione specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA)

    Se differiscono dai limiti di concentrazione generici di cui all'allegato I per una determinata categoria, i limiti di concentrazione specifici (SCL) sono indicati in una colonna distinta unitamente alla classificazione interessata, utilizzando gli stessi codici di cui al paragrafo 1.1.2.1.1. Inoltre le STA armonizzate figurano nella stessa colonna della tabella 3. I limiti di concentrazione specifici e le STA armonizzate vanno utilizzati dal produttore, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle per la classificazione di una miscela che contiene questa sostanza. Nell'applicare una STA deve essere utilizzata la formula di additività descritta al punto 3.1.3.6 dell'allegato I. Se nel presente allegato non sono indicati limiti di concentrazione specifici per una determinata categoria, per la classificazione delle sostanze contenenti impurezze, additivi o singoli componenti o per le miscele devono applicarsi ai fini della classificazione i limiti di concentrazione generici indicati nell'allegato I. Se mancano i valori armonizzati delle STA per la tossicità acuta, il valore corretto deve essere stabilito utilizzando i dati disponibili.

    Salvo diversa indicazione, i limiti di concentrazione sono espressi da una percentuale in peso della sostanza calcolata in rapporto al peso totale della miscela.

    Se un fattore M è stato armonizzato per sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico nelle categorie pericolo acuto 1 o pericolo cronico 1, tale fattore M è riportato nella tabella 3 nella stessa colonna in cui sono riportati i limiti di concentrazione specifici. Se un fattore M per la categoria di tossicità acquatica acuta 1 ed un fattore M per la categoria di tossicità acquatica cronica 1 sono stati armonizzati, ogni fattore M va elencato nella stessa riga in cui si trova la sua differenziazione corrispondente. Se nella tabella 3 viene indicato un solo fattore M e la sostanza è classificata nella categoria di tossicità acquatica acuta 1 e di tossicità acquatica cronica 1, tale fattore M va utilizzato dal produttore, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle per la classificazione di una miscela che contiene questa sostanza per i pericoli acuto e a lungo termine per l'ambiente acquatico usando il metodo della somma. Se nella tabella 3 non viene indicato alcun fattore M il produttore, l'importatore o l'utilizzatore a valle definiscono un fattore M basandosi sui dati disponibili per la sostanza. Per la definizione e l'utilizzo dei fattori M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5 dell'allegato I.»;

    c)

    la sezione 1.1.3.1 è così modificata:

    i)

    la nota E è soppressa;

    ii)

    il testo della nota K è sostituito dal seguente:

    «Nota K:

    La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-8). Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, dovrebbero almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.»;

    iii)

    il testo della nota P è sostituito dal seguente:

    «Nota P:

    La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7).

    Se la sostanza non è classificata come cancerogena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

    La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.»;

    iv)

    il testo della nota S è sostituito dal seguente:

    «Nota S:

    Per questa sostanza non è obbligatoria l'etichetta prescritta all'articolo 17 (cfr. punto 1.3 dell'allegato I) (tabella 3).»;

    v)

    nella nota U, il titolo è sostituito dal seguente:

    «Nota U (tabella 3):»;

    d)

    la sezione 1.1.3.2 è così modificata:

    i)

    il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

    «Nota 1:

    Le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento sono espresse in percentuale in peso dell'elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela.»;

    ii)

    è aggiunta la seguente nota 8:

    «Nota 8:

    La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %»;

    iii)

    è aggiunta la seguente nota 9:

    «Nota 9:

    La classificazione come mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %»

    e)

    la sezione 1.1.4 è soppressa;

    f)

    il titolo della sezione 1.2 è sostituito dal seguente:

    «1.2.   Classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3 derivanti dalla conversione delle classificazioni di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE»;

    g)

    la sezione 1.2.1 è sostituita dalla seguente:

    «1.2.1.    Classificazione minima

    Per alcune classi di pericolo, compresa la tossicità acuta e STOT — esposizione ripetuta, la classificazione secondo i criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di pericolo secondo il presente regolamento. In questi casi la classificazione figurante nel presente allegato è da considerarsi una classificazione minima e si applica se non è soddisfatta alcuna delle seguenti condizioni:

    il fabbricante o l'importatore ha accesso a dati o ad altre informazioni di cui alla parte 1 dell'allegato I che giustificano una classificazione in una categoria di maggiore gravità rispetto alla classificazione minima. Deve allora essere applicata la classificazione nella categoria di maggiore gravità;

    la classificazione minima può essere precisata in base alla tabella di conversione dell'allegato VII quando lo stato fisico della sostanza utilizzata nelle prove di tossicità acuta per inalazione è noto al fabbricante o all'importatore. La classificazione stabilita in base all'allegato VII sostituisce allora, se ne differisce, la classificazione minima indicata al presente allegato.

    La classificazione minima per una categoria è segnalata nella tabella 3 da un asterisco (*) nella colonna “Classificazione”.

    Il riferimento * può figurare anche nella colonna “Limiti di conc. specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA)” in cui indica che la voce aveva limiti di concentrazione specifici per la tossicità acuta a norma della direttiva 67/548/CEE. Tali limiti di concentrazione non possono essere «convertiti» in limiti di concentrazione di cui al presente regolamento, in particolare quando esiste una classificazione minima. Tuttavia, quando è indicato il riferimento *, un'attenzione particolare va riservata alla classificazione per tossicità acuta di questa sostanza.»;

    h)

    la sezione 1.2.2 è sostituita dalla seguente:

    «1.2.2.    Una via di esposizione non può essere esclusa

    Per talune classi di pericolo, ad esempio la STOT, la via di esposizione dovrebbe essere menzionata nell'indicazione di pericolo soltanto se è accertato che nessun'altra via di esposizione può presentare un pericolo secondo i criteri di cui all'allegato I. In base alla direttiva 67/548/CEE la via di esposizione era indicata quando esistevano dati che ne giustificavano la classificazione con la frase R48. La classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE indicante la via di esposizione è stata convertita nella classe e nella categoria corrispondenti secondo il presente regolamento, ma con un'indicazione di pericolo generale che, in mancanza delle necessarie informazioni, non specifica la via di esposizione.

    Tali indicazioni di pericolo sono segnalate nella tabella 3 da un doppio asterisco (**).»;

    i)

    la sezione 1.2.3 è sostituita dalla seguente:

    «1.2.3.    Indicazioni di pericolo relative alla tossicità per la riproduzione

    Le indicazioni di pericolo H360 e H361 indicano una preoccupazione generale per gli effetti per la fertilità e/o per lo sviluppo: “Può nuocere/Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto”. In base ai criteri, l'indicazione di pericolo generale può essere sostituita dall'indicazione di pericolo che indica l'effetto specifico che desta preoccupazione, conformemente alla sezione 1.1.2.1.2. Quando non viene menzionata l'altra differenziazione, ciò è dovuto alla presenza di prove che testimoniano l'assenza di tale effetto, a dati non probanti o all'assenza di dati e gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si applicheranno a tale differenziazione

    Affinché non vadano perdute le informazioni contenute nelle classificazioni armonizzate degli effetti sulla fertilità e sullo sviluppo secondo la direttiva 67/548/CEE, le classificazioni sono state convertite unicamente per gli effetti classificati ai sensi di tale direttiva.

    Queste indicazioni di pericolo sono contrassegnate con tre asterischi (***) nella tabella 3.»;

    j)

    la sezione 1.2.4 è sostituita dalla seguente:

    «1.2.4.    Non è possibile stabilire una classificazione corretta per i pericoli fisici

    Per talune voci non può essere stabilita una classificazione corretta per i pericoli fisici per la non disponibilità di dati sufficienti ai fini dell'applicazione dei criteri di classificazione di cui al presente regolamento. La voce può essere inserita in una categoria diversa (anche più grave) o persino in una classe di pericolo differente da quella indicata. La classificazione corretta è confermata con prove.

    Le voci con pericoli fisici da confermare con prove sono contrassegnate dal riferimento (****) nella tabella 3.»;

    3)

    la parte 3 è così modificata:

    a)

    il titolo della parte 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   

    PARTE 3: TABELLA DELLE CLASSIFICAZIONI ED ETICHETTATURE ARMONIZZATE»;

    b)

    i paragrafi introduttivi sono soppressi;

    c)

    il titolo della tabella 3.1 è sostituito dal seguente:

    «Tabella 3

    Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose»;

    d)

    la tabella 3 è così modificata:

    i)

    il titolo della penultima colonna è sostituito da «Limiti di conc. specifici, fattori M e STA»;

    ii)

    le voci corrispondenti ai numeri di indice 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 e 650-032-00-X sono sostituite dalle seguenti voci corrispondenti:

    Numero della sostanza

    Dati di identificazione internazionale

    Numero CE

    Numero CAS

    Classificazione

    Etichettatura

    Limiti di conc. specifici, fattori M e STA

    Note

    Codici di classe e di categoria di pericolo

    Codici di indicazioni di pericolo

    Pittogrammi, codici di avvertenza

    Codici di indicazioni di pericolo

    Codici di indicazioni di pericolo supplementari

    «006-046-00-8

    bendiocarb (ISO);

    N-metilcarbammato di 2,2-dimetil-1,3-benzodiossol-4-ile;

    metilcarbammato di 2,2-dimetil-1,3-benzodiossol-4-ile

    245-216-8

    22781-23-3

    Acute Tox. 3

    Acute Tox. 3

    Acute Tox. 2

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H331

    H311

    H300

    H400

    H410

    GHS06

    GHS09

    Dgr

    H331

    H311

    H300

    H410

     

    M = 10

    M = 100»

     

    «604-057-00-8

    miscela di: isomeri di 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-(n)-dodecilfenolo; isomeri di 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-(n)-tetracosilfenolo; isomeri di 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-5,6-didodecil-fenolo. n = 5 or 6

    401-680-5

    Aquatic Chronic 4

    H413

     

    H413»

     

     

     

    «605-023-00-5

    5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo;

    [DCPP]

    429-290-0

    3380-30-1

    Eye Dam. 1

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H318

    H400

    H410

    GHS05

    GHS09

    Dgr

    H318

    H410

     

    M = 10

    M = 10»

     

    «606-041-00-6

    2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-one

    400-600-6

    71868-10-5

    Repr. 1B

    Acute Tox. 4 *

    Aquatic Chronic 2

    H360FD

    H302

    H411

    GHS08

    GHS07

    GHS09

    Dgr

    H360FD

    H302

    H411»

     

     

     

    «607-123-00-4

    2,3-epossipropile metacrilato;

    glicidil metacrilato

    203-441-9

    106-91-2

    Carc. 1B

    Muta. 2

    Repr. 1B

    Acute Tox. 3

    Acute Tox. 4

    STOT SE 3

    STOT RE 1

    Eye Dam. 1

    Skin Corr. 1C

    Skin Sens. 1

    H350

    H341

    H360F

    H311

    H302

    H335

    H372 (vie respiratorie) (inalazione)

    H318

    H314

    H317

    GHS08

    GHS06

    GHS05

    Dgr

    H350

    H341

    H360F

    H311

    H302

    H335

    H372 (vie respiratorie) (inalazione)

    H314

    H317

     

     

    «608-055-00-8

    fipronil (ISO);

    (±)-5-ammino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-para-tolil)-4-trifluorometilsulfinil-pirazol-3-carbonitrile

    424-610-5

    120068-37-3

    Acute Tox. 3*

    Acute Tox. 3*

    Acute Tox. 3*

    STOT RE 1

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H301

    H311

    H331

    H372*

    H400

    H410

    GHS06

    GHS08

    GHS09

    Dgr

    H301

    H311

    H331

    H372*

    H410

     

    M = 1 000

    M = 10 000 »

     

    «612-150-00-X

    spirossamina (ISO);

    (8-terz-butil-1,4-diossa-spiro[4,5]decan-2-ilmetil)-etil propilamina

    118134-30-8

    Repr. 2

    Acute Tox. 4

    Acute Tox. 4

    Acute Tox. 4

    STOT RE 2

    Skin Irrit. 2

    Skin Sens. 1

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H361d

    H332

    H312

    H302

    H373 (occhi)

    H315

    H317

    H400

    H410

    GHS08

    GHS07

    GHS09

    Wng

    H361d

    H332

    H312

    H302

    H373 (occhi)

    H315

    H317

    H410

     

    M = 100

    M = 100»

     

    «613-318-00-5

    fenpirazamina (ISO);

    S-allil 5-ammino-2,3-diidro-2-isopropil-3-oxo-4-(o-tolil)pirazol-1-carbotioato;

    S-allil 5-ammino-2-isopropil-4-(2-metilfenil)-3-oxo-2,3-diidropirazol-1-carbotioato

    473798-59-3

    Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

    H400

    H410

    GHS09

    Wng

    H410

     

    M = 10

    M = 1»

     

    «614-001-00-4

    nicotina (ISO);

    3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina

    200-193-3

    54-11-5

    Acute Tox. 2

    Acute Tox. 2

    Acute Tox. 2

    Aquatic Chronic 2

    H330

    H310

    H300

    H411

    GHS06

    GHS09

    Dgr

    H330

    H310

    H300

    H411

     

    inhalation:

    ATE = 0,19 mg/L (dusts or mists)

    dermal:

    ATE = 70 mg/kg

    oral:

    ATE (*1) = 5 mg/kg»

     

    «615-013-00-2

    cianammide;

    carbanonitril

    206-992-3

    420-04-2

    Carc. 2

    Repr. 2

    Acute Tox. 3

    Acute Tox. 3

    STOT RE 2

    Skin Corr. 1

    Skin Sens. 1

    Eye Dam. 1

    Aquatic Chronic 3

    H351

    H361fd

    H311

    H301

    H373 (tiroide)

    H314

    H317

    H318

    H412

    GHS08

    GHS06

    GHS05

    Dgr

    H351

    H361fd

    H311

    H301

    H373 (tiroide)

    H314

    H317

    H412»

     

     

     

    «616-006-00-7

    diclofluanide (ISO);

    N-[(diclorofluorometil)tio]-N-fenil-N′,N′-dimetilsolfammide

    214-118-7

    1085-98-9

    Acute Tox. 4

    Eye Irrit. 2

    Skin Sens. 1

    Aquatic Acute 1

    H332

    H319

    H317

    H400

    GHS07

    GHS09

    Wng

    H332

    H319

    H317

    H400

     

    M = 10»

     

    «616-094-00-7

    3,3′-dicicloesil-1,1′-metilenebis(4,1-fenilene)diurea

    406-370-3

    58890-25-8

    Aquatic Chronic 4

    H413

     

    H413»

     

     

     

    «650-032-00-X

    ciproconazolo (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo

    94361-06-5

    Repr. 1B

    Acute Tox. 3

    STOT RE 2

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H360D

    H301

    H373 (fegato)

    H400

    H410

    GHS08

    GHS06

    GHS09

    Dgr

    H360D

    H301

    H373 (fegato)

    H410

     

    M = 10

    M = 1»

     

    iii)

    le voci seguenti sono riportate secondo l'ordine delle voci di cui alla tabella 3:

    Numero della sostanza

    Dati di identificazione internazionale

    Numero CE

    Numero CAS

    Classificazione

    Etichettatura

    Limiti di conc. specifici, fattori M e STA

    Note

    Codici di classe e di categoria di pericolo

    Codici di indicazioni di pericolo

    Pittogrammi, codici di avvertenza

    Codici di indicazioni di pericolo

    Codici di indicazioni di pericolo supplementari

    «047-003-00-3

    zeolite d'argento e di zinco (zeolite, tipo Linde «A», modificato in superficie con ioni di argento e di zinco)

    [Questa voce comprende lo zeolite tipo Linde «A» modificato in superficie con ioni di argento e di zinco a livelli Ag+ 0,5 %-6 %, Zn2 + 5 %-16 %, e potenzialmente con fosforo, NH4+, Mg2+ e/o Ca2+, ciascuno a livello < 3 %]

    130328-20-0

    Repr. 2

    Skin Irrit. 2

    Eye Dam. 1

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H361d

    H315

    H318

    H400

    H410

    GHS08

    GHS05

    GHS09

    Dgr

    H361d

    H315

    H318

    H410

     

    M = 100

    M = 100»

     

    «048-012-00-5

    carbonato di cadmio

    208-168-9

    513-78-0

    Carc. 1B

    Muta. 1B

    Acute Tox. 4 *

    Acute Tox. 4 *

    Acute Tox. 4 *

    STOT RE 1

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H350

    H340

    H332

    H312

    H302

    H372 (reni, ossa)

    H400

    H410

    GHS08

    GHS07

    GHS09

    Dgr

    H350

    H340

    H332

    H312

    H302

    H372 (reni, ossa)

    H410

     

     

    A1»

    «048-013-00-0

    idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio

    244-168-5

    21041-95-2

    Carc. 1B

    Muta. 1B

    Acute Tox. 4 *

    Acute Tox. 4 *

    Acute Tox. 4 *

    STOT RE 1

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H350

    H340

    H332

    H312

    H302

    H372 (reni, ossa)

    H400

    H410

    GHS08

    GHS07

    GHS09

    Dgr

    H350

    H340

    H332

    H312

    H302

    H372 (reni, ossa)

    H410

     

     

    A1»

    «048-014-00-6

    nitrado di cadmio;

    dinitrato di cadmio

    233-710-6

    10325-94-7

    Carc. 1B

    Muta. 1B

    Acute Tox. 4 *

    Acute Tox. 4 *

    Acute Tox. 4 *

    STOT RE 1

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H350

    H340

    H332

    H312

    H302

    H372 (reni, ossa)

    H400

    H410

    GHS08

    GHS07

    GHS09

    Dgr

    H350

    H340

    H332

    H312

    H302

    H372 (reni, ossa)

    H410

     

    Carc. 1B; H350:

    C ≥ 0,01 %

    A1»

    «050-030-00-3

    dilaurato dibutilstannico; dibutil[bis(dodecanoilossi)]stannano

    201-039-8

    77-58-7

    Muta. 2

    Repr. 1B

    STOT RE 1

    H341

    H360FD

    H372 (sistema immunitario)

    GHS08

    Dgr

    H341

    H360FD

    H372 (sistema immunitario)»

     

     

     

    «603-235-00-2

    linalolo; 3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; dl-linalolo; [1]

    coriandrolo; (S)-3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-ol; d-linalolo; [2]

    licareolo; (R)-3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; l-linalolo [3]

    201-134-4 [1]

    204-810-7 [2]

    204-811-2 [3]

    78-70-6 [1]

    126-90-9 [2]

    126-91-0 [3]

    Skin Sens. 1B

    H317

    GHS07

    Wng

    H317»

     

     

     

    «604-093-00-4

    clorofene;

    2-benzil-4-clorofenolo

    204-385-8

    120-32-1

    Carc. 2

    Repr. 2

    Acute Tox. 4

    Skin Irrit. 2

    Skin Sens. 1

    Eye Dam. 1

    STOT RE 2

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H351

    H361f

    H332

    H315

    H317

    H318

    H373 (reni)

    H400

    H410

    GHS08

    GHS05

    GHS07

    GHS09

    Dgr

    H351

    H361f

    H332

    H315

    H317

    H318

    H373 (reni)

    H410

     

    M = 1

    M = 100»

     

    «606-150-00-9

    cletodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3- cloroallilossiimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3- idrossicicloes-2-en-1-one

    99129-21-2

    Acute Tox. 4

    Skin Sens. 1

    Aquatic Chronic 3

    H302

    H317

    H412

    GHS07

    Wng

    H302

    H317

    H412

    EUH066»

     

     

    «606-151-00-4

    antrachinone

    201-549-0

    84-65-1

    Carc. 1B

    H350

    GHS08

    Dgr

    H350»

     

     

     

    «607-720-00-X

    acido nonadecafluorodecanoico; [1]

    nonadecafluorodecanoato di ammonio; [2]

    nonadecafluorodecanoato di sodio [3]

    206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

    [3]

    335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

    3830-45-3 [3]

    Carc. 2

    Repr. 1B

    Lact.

    H351

    H360Df

    H362

    GHS08

    Dgr

    H351

    H360Df

    H362»

     

     

     

    «607-721-00-5

    N,N′-metilen dimorfolina;

    N,N′-metilen-bis-morfolina;

    [formaldeide rilasciata da N,N′-metilen-bis-morfolina];

    [MBM]

    227-062-3

    5625-90-1

    Carc. 1B

    Muta. 2

    Acute Tox. 4

    Acute Tox. 4

    Acute Tox. 4

    STOT RE 2

    Skin Corr. 1B

    Skin Sens. 1

    Eye Dam.1

    H350

    H341

    H332

    H312

    H302

    H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

    H314

    H317

    H318

    GHS08

    GHS07

    GHS05

    Dgr

    H350

    H341

    H332

    H312

    H302

    H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

    H314

    H317

    EUH071

     

    8

    «607-722-00-0

    2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-cianoprop-1-enil)-2,2- dimetilciclopropanocarbossilato;

    epsilon-momfluorotrin

    1065124-65-3

    Acute Tox. 4

    STOT SE 2

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H302

    H371 (sistema nervoso)

    H400

    H410

    GHS07

    GHS08

    GHS09

    Wng

    H302

    H371 (sistema nervoso)

    H410

     

    M = 100

    M = 100»

     

    «607-723-00-6

    teflutrin (ISO);

    2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzil (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

    79538-32-2

    Acute Tox. 1

    Acute Tox. 2

    Acute Tox. 2

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H330

    H310

    H300

    H400

    H410

    GHS06

    GHS09

    Dgr

    H330

    H310

    H300

    H410

     

    M = 10 000

    M = 10 000 »

     

    «612-290-00-1

    prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilamina (rapporto 3:2);

    [formaldeide rilasciata da 3,3′-metilenebis[5- metilossazolidina];

    formaldeide rilasciata da ossazolidina];

    [MBO]

    Carc. 1B

    Muta. 2

    Acute Tox. 4

    Acute Tox. 3

    Acute Tox. 4

    STOT RE 2

    Skin Corr. 1B

    Eye Dam. 1

    Skin Sens. 1 A

    Aquatic Chronic 2

    H350

    H341

    H332

    H311

    H302

    H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

    H314

    H318

    H317

    H411

    GHS08

    GHS06

    GHS05

    GHS09

    Dgr

    H350

    H341

    H332

    H311

    H302

    H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

    H314

    H317

    H411

    EUH071

     

    8

    «612-291-00-7

    prodotti di reazione di paraformaldeide con 2-idrossipropilamina (rapporto 1:1);

    [formaldeide rilasciata da α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolo];

    [HPT]

    Carc. 1B

    Muta. 2

    Acute Tox. 4

    Acute Tox. 4

    STOT RE 2

    Skin Corr. 1C

    Eye Dam. 1

    Skin Sens. 1 A

    Aquatic Chronic 2

    H350

    H341

    H332

    H302

    H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

    H314

    H318

    H317

    H411

    GHS08

    GHS07

    GHS05

    GHS09

    Dgr

    H350

    H341

    H332

    H302

    H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

    H314

    H317

    H411

    EUH071

     

    8

    «612-292-00-2

    metilidrazina

    200-471-4

    60-34-4

    Carc. 1B

    H350

    GHS08

    Dgr

    H350»

     

     

     

    «613-321-00-1

    (RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazolo;

    medetomidina

    86347-14-0

    Acute Tox. 2

    Acute Tox. 2

    STOT SE 3

    STOT SE 1

    STOT RE 1

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H330

    H300

    H336

    H370 (occhi)

    H372

    H400

    H410

    GHS06

    GHS08

    GHS09

    Dgr

    H330

    H300

    H336

    H370 (occhi)

    H372

    H410

     

    M = 1

    M = 100»

     

    «613-322-00-7

    triadimenol (ISO); (1RS, 2RS; 1RS, 2RS)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo;

    α-terz-butil-β-(4-clorofenossi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanolo

    259-537-6

    55219-65-3

    Repr. 1B

    Lact.

    Acute Tox. 4

    Aquatic Chronic 2

    H360

    H362

    H302

    H411

    GHS08

    GHS07

    GHS09

    Dgr

    H360

    H362

    H302

    H411»

     

     

     

    «613-323-00-2

    terbutilazina (ISO);

    N-terz-butil-6-cloro-N′-etil-1,3,5-triazin-2,4-diammina

    227-637-9

    5915-41-3

    Acute Tox. 4

    STOT RE 2

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H302

    H373

    H400

    H410

    GHS07

    GHS08

    GHS09

    Wng

    H302

    H373

    H410

     

    M = 10

    M = 10»

     

    «613-324-00-8

    chinolin-8-olo;

    8-idrossichinolina

    205-711-1

    148-24-3

    Repr. 1B

    Acute Tox. 3

    Eye Dam. 1

    Skin Sens. 1

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H360D

    H301

    H318

    H317

    H400

    H410

    GHS08

    GHS06

    GHS05

    GHS09

    Dgr

    H360D

    H301

    H318

    H317

    H410

     

    M = 1

    M = 1»

     

    «613-325-00-3

    tiacloprid (ISO);

    (Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianammide;

    {(2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cianammide

    111988-49-9

    Carc. 2

    Repr. 1B

    Acute Tox. 4

    Acute Tox. 3

    STOT SE 3

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H351

    H360FD

    H332

    H301

    H336

    H400

    H410

    GHS08 GHS06

    GHS09

    Dgr

    H351

    H360FD

    H332

    H301

    H336

    H410

     

    M = 100

    M = 100»

     

    «616-221-00-6

    esaflumuron (ISO);

    1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)urea

    401-400-1

    86479-06-3

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H400

    H410

    GHS09

    Wng

    H410

     

    M = 1 000

    M = 10 000 »

     

    «616-222-00-1

    pentiopirad (ISO);

    (RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4- carbossammide

    183675-82-3

    Aquatic Acute 1

    Aquatic Chronic 1

    H400

    H410

    GHS09

    Wng

    H410

     

    M = 1

    M = 1»

     

    «616-223-00-7

    carbetamide (ISO);

    (R)-1-(etilcarbamoil)etil carbanilato; (2R)-1-(etilammino)-1-oxopropan-2-il fenilcarbammato

    240-286-6

    16118-49-3

    Carc. 2

    Repr. 1B

    Acute Tox. 4

    Aquatic Chronic 2

    H351

    H360D

    H302

    H411

    GHS08

    GHS07

    GHS09

    Dgr

    H351

    H360D

    H302

    H411»

     

     

     


    (*1)  Conversione in stima puntuale della tossicità acuta conformemente alla tabella 3.1.2 dell'allegato I.


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