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Document 32017R0776
Commission Regulation (EU) 2017/776 of 4 May 2017 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/2366
GU L 116 del 5.5.2017, p. 1–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2018
5.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/776 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2017
recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5. |
(2) |
Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove, aggiornate o abrogate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri resi su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment) dell'ECHA, nonché delle osservazioni ricevute dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze. |
(3) |
Le stime di tossicità acuta (STA) sono utilizzate principalmente per determinare la classificazione della tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti sostanze classificate per la tossicità acuta. L'inclusione di valori armonizzati di STA nelle voci elencate nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 agevolerebbe l'armonizzazione della classificazione delle miscele e fornirebbe un sostegno alle autorità di attuazione. I valori STA armonizzati conformemente all'articolo 37 dovrebbero essere aggiunti nella penultima colonna della tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del suddetto regolamento. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera e), tali valori devono essere indicati nei pareri e nelle decisioni riguardanti la classificazione armonizzata. È necessario modificare di conseguenza il titolo della colonna della tabella 3.1 della parte 3, nonché la sezione 1.1.2.3 dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(4) |
Non è necessario conformarsi immediatamente alle nuove classificazioni armonizzate e alle nuove disposizioni in materia di STA dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.2.3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adeguarsi e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per sostanze come quelli di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
La tabella 3.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (5), è stata abrogata con effetto dal 1o giugno 2017. Per ragioni di coerenza, i riferimenti alla tabella 3.2 nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi con effetto a decorrere dalla stessa data. Per motivi di chiarezza, la tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe diventare la tabella 3 e tutti i riferimenti alla tabella 3.1 di tale allegato dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
(6) |
La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1o giugno 2015. Per motivi di coerenza, i riferimenti a tali direttive nella parte introduttiva e nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi simultaneamente alle modifiche riguardanti i riferimenti alle tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI di tale regolamento con effetto a decorrere dal 1o giugno 2017, cioè dalla data stabilita all'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della quale le miscele che sono classificate, etichettate e imballate in conformità delle disposizioni della direttiva 1999/45/CE e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(8) |
In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o dicembre 2018.
Nell'allegato, il punto 1), le lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e le lettere a) e b) del punto 3) si applicano a decorrere dal 1o giugno 2017.
3. In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, prima del 1o dicembre 2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(5) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(6) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
i paragrafi introduttivi sono sostituiti dal testo seguente: «La parte 1 del presente allegato contiene un'introduzione all'elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate, comprese le informazioni elencate per ogni voce e relative classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3. La parte 2 del presente allegato espone i principi generali per la preparazione dei fascicoli per proporre e giustificare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze a livello di Unione. La parte 3 del presente allegato contiene un elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose per le quali sono state adottate a livello di Unione una classificazione e un'etichettatura armonizzate. Nella tabella 3 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato I del presente regolamento.»; |
2) |
la parte 1 è così modificata:
|
3) |
la parte 3 è così modificata:
|
(*1) Conversione in stima puntuale della tossicità acuta conformemente alla tabella 3.1.2 dell'allegato I.