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Document 32017R0699

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/2299

OJ L 103, 19.4.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj

19.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/699 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2017

che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo del tasso di raccolta minimo annuale dei RAEE da parte degli Stati membri conformemente alla direttiva 2012/19/UE, è necessario stabilire una metodologia comune che gli Stati membri possano utilizzare per calcolare il tasso di raccolta sulla base del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sui rispettivi mercati, così come una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei RAEE prodotti in ciascuno Stato membro, da applicare quando tale opzione sarà a disposizione degli Stati membri conformemente alla direttiva 2012/19/UE.

(2)

Nel presente regolamento è opportuno definire parametri specifici, compreso «il peso delle AEE» e «i RAEE prodotti», per consentire un uso armonizzato delle metodologie comuni per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato e per il calcolo della quantità totale dei RAEE prodotti.

(3)

Per agevolare l'applicazione di metodologie comuni per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato e per il calcolo della quantità totale dei RAEE prodotti in uno Stato membro, è necessario che le metodologie comprendano uno strumento di calcolo specifico per ciascuno Stato membro.

(4)

Qualora i dati che devono essere segnalati dai produttori, o dai loro rappresentanti autorizzati, a norma dell'articolo 16 e dell'allegato X, parte B, della direttiva 2012/19/UE non siano disponibili o siano lacunosi, gli Stati membri possono fornire stime circostanziate sulle quantità delle AEE immesse sui rispettivi mercati. Al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione, il monitoraggio e la valutazione dei dati, è opportuno avvalersi di una metodologia comune nei casi in cui tali stime siano necessarie.

(5)

La metodologia comune per il calcolo della stima circostanziata della quantità di AEE immesse sul mercato dovrebbe tener conto del fatto che la quantità di AEE immesse sul mercato nel territorio di uno Stato membro sia contabilizzato come peso delle AEE rese disponibili sul suo mercato, escludendo le AEE che ne hanno lasciato il territorio dopo essere state immesse sul mercato. Di conseguenza, e in considerazione delle informazioni statistiche disponibili, il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato dovrebbe basarsi sia sui dati inerenti la produzione interna di AEE nello Stato membro interessato sia sui dati inerenti le importazioni di AEE in detto Stato membro provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, e infine sulle esportazioni di AEE che lasciano lo Stato membro in questione verso un altro Stato membro o un paese terzo. I dati dovrebbero essere ottenuti a partire dalla base dati di Eurostat (Eurobase) all'interno della quale, in particolare, la produzione interna di AEE è registrata sulla base dei codici del sistema PRODuzione COMunitaria (ossia i codici PRODCOM). Questi codici sono anche connessi ai codici sulle statistiche del commercio (codici della nomenclatura combinata). Le statistiche sugli scambi di merci misurano il volume di beni scambiati tra gli Stati membri (commercio intra-UE) e di beni scambiati tra gli Stati membri e i paesi terzi (commercio extra-UE).

(6)

I dati nazionali sulla produzione interna, sulle importazioni e sulle esportazioni di AEE sono comunicati attraverso il sistema Produzione Comunitaria, utilizzando i codici PRODCOM, e non quelli delle categorie delle AEE di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/UE. Tuttavia, se gli Stati membri effettuano stime sulle quantità di AEE immesse sul mercato, è importante che utilizzino un metodo di classificazione comune per convertire le statistiche inerenti a produzione interna, importazioni e esportazioni in dati che corrispondono al peso delle AEE immesse nei loro rispettivi mercati classificate secondo le categorie di cui alla direttiva 2012/19/UE.

(7)

Per il calcolo della quantità totale dei RAEE prodotti in un dato anno nel territorio di uno Stato membro, è importante che gli Stati membri utilizzino una metodologia comune che dovrebbe tener conto dei dati sulle quantità di AEE immesse sul mercato di ciascuno Stato membro in passato, dei dati sulla durata di vita delle diverse AEE (in funzione della tipologia), del livello di saturazione del mercato nazionale e dei diversi cicli di vita delle AEE negli Stati membri. Dovrebbe essere messo a disposizione degli Stati membri uno strumento di calcolo per i RAEE basato su questa metodologia, pre-inserendovi i dati necessari per consentirne l'applicazione immediata. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare i dati utilizzati nello strumento di calcolo per le AEE immesse sul mercato negli anni passati e/o i dati sulla durata di vita, facendo ricorso a dati pertinenti e giustificando tali aggiornamenti con prove a sostegno.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di uno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in uno Stato membro, che gli Stati membri utilizzano per calcolare, come opportuno, i tassi di raccolta dei RAEE. A tal fine, esso prevede anche la messa a disposizione di uno strumento specifico per ogni Stato membro per il calcolo dei RAEE, messo a punto e reso disponibile dalla Commissione quale parte integrante delle metodologie in questione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «peso delle AEE»: il peso lordo (al trasporto) di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE, inclusi tutti i componenti elettrici ed elettronici, ma escludendo l'imballaggio, le batterie e gli accumulatori, le istruzioni, i manuali, i componenti non elettrici/elettronici e i materiali di consumo;

b)   «RAEE prodotti» all'interno di uno Stato membro: il peso totale dei RAEE derivanti dalle AEE, nell'ambito della direttiva 2012/19/UE, immessi sul mercato dello Stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione.

Articolo 3

Calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro

1.   Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato, lo Stato membro calcola il peso delle AEE immesse sul mercato in un determinato anno sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE o dai loro rappresentanti autorizzati, ove ciò sia applicabile, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2012/19/UE e del suo allegato X, parte B.

2.   Qualora uno Stato membro non sia in grado di calcolare il peso delle AEE immesse sul suo mercato ai sensi del paragrafo 1, effettua una stima circostanziata del peso delle AEE immesse sul suo mercato nell'anno in questione sulla base dei dati sulla produzione interna e sulle importazioni ed esportazioni di AEE nel suo territorio. A tal fine, lo Stato membro utilizza la metodologia di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

Calcolo della quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro

Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base delle quantità di RAEE prodotti nel suo territorio, esso calcola la quantità totale di RAEE prodotti nel suo territorio in un determinato anno in base alla metodologia di cui all'allegato II.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.

(2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


ALLEGATO I

Metodologia per il calcolo di stime circostanziate del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro

1.

Le stime circostanziate del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro in un determinato anno di riferimento sono calcolate utilizzando il metodo del consumo apparente, che si basa sull'equazione:

AEE immesse sul mercato(t) = Produzione interna(t) + Importazioni(t) – Esportazioni(t)

dove:

Produzione interna (t)

=

il peso (tonnellate) delle AEE «finite», prodotte in uno Stato membro in un determinato anno di riferimento t.

Importazioni (t)

=

il peso (tonnellate) delle AEE immesse in uno Stato membro e provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo, per distribuzione, consumo o uso, in un determinato anno di riferimento t.

Esportazioni (t)

=

il peso (tonnellate) delle AEE in uscita da uno Stato membro in un determinato anno di riferimento t e destinate a un altro Stato membro o a un paese terzo per distribuzione, consumo o uso.

2.

Gli Stati membri utilizzano i dati sulla produzione interna di AEE per peso, comunicati sulla base della classificazione del sistema PRODuzione COMunitaria (codici PRODCOM).

Gli Stati membri utilizzano i dati sulle importazioni e le esportazioni di AEE per peso comunicati sulla base dei codici della nomenclatura combinata (codici NC).

3.

Gli Stati membri utilizzano lo strumento per il calcolo dei RAEE di cui all'articolo 1 del presente regolamento per convertire le quantità di AEE prodotte internamente, importate ed esportate (e comunicate sulla base dei codici NC) in quantità di AEE immesse sul mercato suddivise per le categorie a loro pertinenti e di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/UE.


ALLEGATO II

Metodologia per il calcolo della quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro

1.

La quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro in un determinato anno è calcolato sulla base del quantitativo di AEE immesse sul mercato dello Stato membro in questione negli anni precedenti e della corrispondente durata di vita del prodotto stimata sulla base del tasso di scarto per prodotto, secondo l'equazione riportata di seguito:

Formula

dove:

W(n)

=

quantità (tonnellate) di RAEE prodotti nell'anno di valutazione n;

POM(t)

=

quantità (tonnellate) di AEE immesse sul mercato nell'anno t;

t 0

=

primo anno di immissione sul mercato di una AEE;

L (p) (t, n)

=

profilo della durata di vita in base allo scarto, per un lotto di AEE immesse sul mercato nell'anno t, che riflette il loro probabile tasso di scarto nell'anno di valutazione n (percentuale di apparecchiature scartate rispetto al totale delle vendite nell'anno n) ed è calcolato applicando la funzione della distribuzione di Weibull definita da un parametro di forma con variazione temporale e da un parametro di scala come illustrato di seguito:

Formula

quando in un arco temporale si applicano gli stessi parametri sulla durata di vita, la distribuzione della durata di vita delle AEE viene semplificata con la formula che segue:

Formula

dove:

α (alfa)

=

«parametro di forma» della distribuzione di probabilità

β (beta)

=

«parametro di scala» della distribuzione di probabilità

2.

Gli Stati membri utilizzano lo strumento di calcolo dei RAEE di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sviluppato sulla base della metodologia descritta al punto 1, per calcolare la quantità totale dei RAEE prodotti nel loro territorio in un determinato anno.

3.

Nello strumento di calcolo dei RAEE saranno pre-inseriti i dati sulla quantità di AEE immesse sul mercato nel periodo 1980-2014 per ogni Stato membro, calcolato sulla base del metodo del consumo apparente illustrato nell'allegato I, e i dati sulla durata di vita dei prodotti per il periodo 1980-2030. I parametri di forma e di scala della distribuzione di probabilità, di cui al punto 1, determinati per ciascuno Stato membro, sono inclusi nello strumento di calcolo quali valori di default.

4.

Gli Stati membri inseriscono nello strumento di calcolo dei RAEE i dati annuali relativi all'immissione sul mercato delle AEE, a partire dal 2015 fino all'anno precedente l'anno di riferimento, in modo da consentire il calcolo del peso dei RAEE prodotti in un determinato anno.

5.

Gli Stati membri possono aggiornare i dati relativi alle AEE immesse sul mercato o alla durata di vita usati nello strumento di calcolo dei RAEE come illustrato al punto 3. Prima di procedere all'aggiornamento gli Stati membri informano la Commissione e forniscono prove pertinenti a sostegno, comprese ricerche di mercato ufficiali, risultati di audit e dati circostanziati derivanti dalla consultazione dei portatori di interesse.


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