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Document 32017R0670
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/670 of 31 January 2017 supplementing Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the authorised production processes for obtaining aromatised wine products
Regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati
Regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati
C/2017/0403
GU L 97 del 8.4.2017, p. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/670 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2017
che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono tradizionalmente prodotti nell'Unione, rappresentano un settore importante per i produttori e i consumatori e costituiscono un importante sbocco per il settore agricolo dell'Unione. L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 251/2014 stabilisce i requisiti, le restrizioni e le designazioni applicabili alla produzione dei vini aromatizzati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per stabilire i processi produttivi per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati. |
(2) |
Al fine di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori, evitare pratiche ingannevoli e garantire una concorrenza leale fra i produttori, è opportuno definire chiaramente i criteri applicabili alla produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati. Inoltre, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 251/2014, la Commissione deve tenere conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). |
(3) |
I processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'OIV per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, di cui alla risoluzione OENO 439-2012 dell'OIV, dovrebbero essere utilizzati come riferimento per l'introduzione dei processi produttivi autorizzati nell'Unione. Tuttavia, la consultazione di esperti degli Stati membri e rappresentanti del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ha rivelato che alcuni di tali processi non riflettono pienamente le pratiche di produzione tradizionali dell'Unione. Essi dovrebbero essere pertanto adattati e integrati per rispondere meglio alle esigenze dei produttori per quanto riguarda i metodi di produzione e alle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Processi produttivi per i prodotti vitivinicoli aromatizzati
I processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati, a norma del regolamento (UE) n. 251/2014, sono quelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.
ALLEGATO
Elenco dei processi produttivi autorizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014
N. |
Processo produttivo |
Obiettivo |
Condizioni d'uso |
Requisiti |
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1 |
Acidificazione e disacidificazione |
Aumentare o diminuire l'acidità titolabile e l'acidità reale (diminuzione o aumento del pH), per conferire specifiche caratteristiche organolettiche e accrescere la stabilità. |
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Per l'acidificazione mediante trattamento elettromembranario si applicano mutatis mutandis i requisiti di cui all'appendice 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (1). Per la disacidificazione mediante trattamento elettromembranario si applicano mutatis mutandis i requisiti di cui all'appendice 17 del regolamento (CE) n. 606/2009. Per l'uso di scambiatori di cationi si applicano mutatis mutandis i requisiti di cui all'appendice 15 del regolamento (CE) n. 606/2009. |
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2 |
Filtrazione e centrifugazione |
Ottenere:
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Passaggio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati attraverso filtri che trattengono le particelle in sospensione e le sostanze in soluzione allo stato colloidale. La filtrazione può essere effettuata con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, con membrane organiche o minerali, comprese membrane semipermeabili. |
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3 |
Correzione del colore e del sapore |
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Carbone vegetale: massimo 200 g/hl Polivinilpolipirrolidone: massimo 80 g/hl |
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4 |
Aumento del titolo alcolometrico |
Aumentare la gradazione alcolica |
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5 |
Diminuzione del titolo alcolometrico |
Ridurre la gradazione alcolica |
Separazione dell'etanolo mediante tecniche fisiche di separazione. |
I prodotti vitivinicoli aromatizzati trattati non devono presentare difetti organolettici e devono essere idonei al consumo umano diretto. La riduzione del tenore di alcole nel prodotto vitivinicolo aromatizzato non può essere effettuata se durante la sua preparazione ha avuto luogo una delle operazioni seguenti:
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6 |
Stabilizzazione tartarica |
Ottenere la stabilizzazione tartarica per quanto riguarda il tartrato acido di potassio, il tartrato di calcio e altri sali di calcio. |
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Per il trattamento per elettrodialisi si applicano mutatis mutandis i requisiti di cui all'appendice 7 del regolamento (CE) n. 606/2009. Per l'uso di scambiatori di cationi si applicano mutatis mutandis i requisiti di cui all'appendice 12 del regolamento (CE) n. 606/2009. |
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7 |
Miscelazione |
Aggiustare il profilo organolettico finale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati |
Miscela di diversi prodotti del settore vitivinicolo, di cui all'articolo 3, punto 2, lettera a), punto 3, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 251/2014. |
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8 |
Conservazione mediante calore |
Conservare il prodotto garantendo la stabilità microbiologica. |
Trattamenti termici, compresa la pastorizzazione. Riscaldamento alla temperatura necessaria per eliminare lieviti e batteri. |
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9 |
Chiarificazione |
Eliminare i componenti insolubili |
Uso dei seguenti coadiuvanti tecnologici:
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(1) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).