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Document 32017R0586
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/586 of 14 July 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the exchange of information between competent authorities when cooperating in supervisory activities, on-the-spot verifications and investigations (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2016/4415
GU L 87 del 31.3.2017, pp. 382–386
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/382 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/586 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 80, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere di natura e portata tali da consentire alle autorità competenti di svolgere le funzioni di vigilanza e di altro tipo in modo efficiente. Di conseguenza, è necessario che le autorità competenti possano scambiarsi informazioni che consentano loro di sorvegliare il comportamento delle persone fisiche e giuridiche nelle rispettive giurisdizioni. |
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(2) |
Affinché le autorità competenti possano monitorare efficacemente le imprese di investimento, i gestori del mercato e i fornitori di servizi di dati, è importante che possano scambiarsi informazioni pertinenti sul contesto generale e gli atti costitutivi (compresi i documenti nazionali relativi alla costituzione o altri documenti che delineino un quadro più preciso della struttura e delle attività operative dell'entità); informazioni relative alla procedura di autorizzazione; informazioni relative agli organi di gestione delle imprese di investimento, incluse ad esempio informazioni che permettano di verificare l'idoneità dei membri degli organi di gestione, quali l'esperienza lavorativa (compreso il curriculum vitae che rechi informazioni pertinenti circa gli studi e le formazioni, le precedenti esperienze professionali e le attività professionali o altre funzioni pertinenti attualmente richieste ai fini della direttiva 2014/65/UE); informazioni circa la loro reputazione; informazioni relative agli azionisti e ai soci titolari di partecipazioni qualificate, quali informazioni generali sull'impresa e sulla sua reputazione; informazioni sulle autorizzazioni accordate all'impresa, comprese informazioni sulle autorizzazioni concesse o negate; informazioni sui requisiti organizzativi dei mercati regolamentati; informazioni sulle autorizzazioni dei fornitori di servizi di dati; informazioni sulle deroghe concesse o negate per quanto riguarda la classificazione dei clienti come «professionali»; informazioni sulle sanzioni e sulle misure di esecuzione; informazioni sulle attività operative e sui precedenti pertinenti in materia di conformità e di comportamento. |
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(3) |
È importante consentire alle autorità competenti di scambiarsi anche informazioni pertinenti ai fini della sorveglianza efficace degli enti creditizi che forniscono servizi di investimento o esercitano attività di investimento. |
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(4) |
Al fine di svolgere appieno le funzioni di vigilanza, è altresì importante che le autorità competenti siano in grado di scambiarsi informazioni pertinenti eventualmente in loro possesso, comprese le informazioni sulle imprese di investimento, sui gestori del mercato, sui fornitori di servizi di comunicazione dati, sugli enti creditizi, sulle controparti finanziarie, sui membri o i partecipanti dei mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione o sulle persone cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 o 3 della direttiva 2014/65/UE. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero potersi scambiare pertinenti informazioni di carattere generale sulle persone che prestano servizi di investimento senza la necessaria autorizzazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE. |
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(5) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le relative disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. |
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(6) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
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(7) |
L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
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(8) |
L'ESMA non ha svolto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, in quanto, dato che esse riguardano lo scambio di informazioni tra autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini, lo si è ritenuto sproporzionato alla luce dell'ambito di applicazione e della loro incidenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Le informazioni scambiate tra l'autorità competente a cui è presentata la richiesta di cooperazione (autorità interpellata) e l'autorità competente che presenta la richiesta di cooperazione (autorità richiedente) ai sensi dell'articolo 80 della direttiva 2014/65/UE possono riguardare le seguenti entità:
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a) |
imprese di investimento, gestori del mercato o fornitori di servizi di comunicazione dati autorizzati ai sensi della direttiva 2014/65/UE; |
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b) |
enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consilgio (3) che prestano servizi d'investimento o svolgono attività d'investimento; |
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c) |
qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità o associazione prive di propria personalità giuridica, non contemplate alle lettere a) e b). |
Articolo 2
Informazioni da scambiare in merito alle imprese di investimento, ai gestori del mercato o ai fornitori di servizi di comunicazione dati
1. Quando decide di presentare richiesta di cooperazione, l'autorità competente può chiedere le seguenti informazioni in relazione alle entità di cui all'articolo 1, lettera a):
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a) |
informazioni di carattere generale e documenti relativi alla costituzione dell'entità:
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b) |
informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE circa la procedura di autorizzazione dell'entità, qualora tali informazioni non siano presenti nel registro pubblico dell'ESMA istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1095/2010; |
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c) |
informazioni relative ai membri dell'organo di gestione dell'entità o alle persone che di fatto ne dirigono le attività, che sono state fornite nell'ambito della procedura di autorizzazione, che includano:
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d) |
informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione o delle persone che di fatto dirigono le attività dell'entità, comprese:
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e) |
informazioni su azionisti e soci titolari di partecipazioni qualificate, tra cui:
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f) |
informazioni sulla struttura organizzativa, le condizioni di esercizio dell'attività e la conformità ai requisiti di cui alla direttiva 2014/65/UE, incluse:
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g) |
informazioni circa l'autorizzazione concessa alle imprese di investimento conformemente agli articoli da 5 a 10 della direttiva 2014/65/UE; |
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h) |
informazioni in merito all'autorizzazione concessa ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di comunicazione dati rispettivamente a norma degli articoli 44, 45 e 46 e degli articoli da 59 a 63 della direttiva 2014/65/UE; |
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i) |
informazioni sulle deroghe concesse o negate in relazione ai clienti che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali conformemente all'allegato II della direttiva 2014/65/UE; |
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j) |
informazioni sulle sanzioni e sulle misure di esecuzione imposte nei confronti delle entità, tra cui:
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k) |
informazioni relative alle attività operative e ai precedenti rilevanti in materia di comportamento e di conformità connesse all'oggetto della richiesta, tra cui:
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l) |
qualsiasi altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini di cui all'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. |
2. Qualora uno Stato membro prescriva che l'impresa di un paese terzo stabilisca una succursale a norma dell'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente di un altro Stato membro può richiedere all'autorità competente per la vigilanza della succursale le informazioni ottenute dalle autorità dello Stato d'origine in merito all'autorizzazione dell'apertura della succursale, incluse:
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a) |
le informazioni rilevanti per monitorare la conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o alle disposizioni e alle misure adottate ai fini del recepimento della direttiva 2014/65/UE; |
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b) |
la risposta dell'organo di gestione dell'impresa di investimento del paese terzo o delle persone che di fatto dirigono l'attività dell'entità, alle domande poste delle autorità competenti. |
Articolo 3
Informazioni da scambiare in merito agli enti creditizi
Quando decide di presentare richiesta di cooperazione, l'autorità competente può chiedere le informazioni seguenti in relazione alle entità di cui all'articolo 1, lettera b):
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a) |
informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), f), i) e j); |
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b) |
qualsiasi altra informazione pertinente per la sorveglianza della conformità degli enti creditizi al regolamento (UE) n. 600/2014 o alle disposizioni e alle misure adottate ai fini del recepimento della direttiva 2014/65/UE; |
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c) |
qualsiasi altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini di cui all'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. |
Articolo 4
Informazioni da scambiare in merito alle persone di cui all'articolo 1, lettera c)
1. Quando decide di presentare richiesta di cooperazione in relazione alle persone fisiche di cui all'articolo 1, lettera c), l'autorità competente può chiedere almeno il nome, la data e il luogo di nascita, il numero di identificazione nazionale, l'indirizzo e i recapiti della persona.
2. In relazione alle persone giuridiche o alle entità o associazioni prive di propria personalità giuridica di cui all'articolo 1, lettera c), l'autorità competente può inoltre richiedere almeno i documenti che attestino la denominazione commerciale e l'indirizzo della sede centrale, l'indirizzo postale se diverso, i recapiti e il numero di identificazione nazionale; la registrazione della forma giuridica conformemente alla legislazione nazionale pertinente; l'elenco completo delle persone che di fatto dirigono l'attività, il loro nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, i recapiti e il numero di identificazione nazionale.
3. Inoltre, le autorità competenti possono chiedere lo scambio delle seguenti informazioni in relazione alle persone che forniscono servizi di investimento o prestano attività di investimento senza la necessaria autorizzazione o registrazione a norma della direttiva 2014/65/UE:
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a) |
dettagli dei servizi forniti e delle attività di investimento svolte; |
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b) |
informazioni su eventuali persone note per essere state contattate dalla persona fisica o giuridica in relazione alla fornitura di servizi di investimento o all'esercizio di attività di investimento senza la prescritta autorizzazione o registrazione. |
4. In ogni caso, le autorità competenti possono richiedere informazioni sulle persone di cui all'articolo 1, lettera c), ottenute conformemente al regolamento (UE) n. 600/2014 o alle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/65/UE e pertinenti ai fini della sorveglianza del loro rispetto o possono chiedere tutte le altre informazioni necessarie ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini di cui all'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla prima data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(4) Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
(5) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).