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Document 32017R0582

Regolamento delegato (UE) 2017/582 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/3944

OJ L 87, 31.3.2017, p. 224–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/582/oj

31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/224


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/582 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di gestire il rischio operativo e rischi di altro genere in sede di presentazione e accettazione per la compensazione delle operazioni in derivati compensati e di offrire certezza alle controparti non appena possibile, è importante stabilire in una fase precoce, e, per quanto possibile, prima dell'esecuzione dell'operazione, se un'operazione in derivati compensati sarà accettata per la compensazione da una controparte centrale, e le conseguenze dell'eventuale mancata accettazione per la compensazione, da parte della controparte centrale, delle operazioni in derivati presentate.

(2)

Per applicare soluzioni tecniche scalabili che assicurino che le operazioni in derivati compensati siano presentate e accettate per la compensazione il più rapidamente possibile, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, le informazioni necessarie alla sede di negoziazione e alla controparte centrale per svolgere le loro funzioni dovrebbero essere predeterminate e chiaramente definite nella rispettiva documentazione.

(3)

Per stabilire prezzi adeguati per le operazioni in derivati, le controparti tengono conto del fatto che le operazioni compensate a livello centrale sono soggette ad un diverso regime di garanzia rispetto a quelle non compensate a livello centrale, indipendentemente dal fatto che la compensazione sia effettuata perché esiste un obbligo in tal senso o perché convenuta tra le parti. Pertanto le controparti dovrebbero trarre vantaggio dal fatto che si applichino lo stesso processo e gli stessi requisiti alle operazioni in derivati compensati sia obbligatoriamente che volontariamente, al fine di assicurarne la presentazione e l'accettazione per la compensazione il più rapidamente possibile, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile.

(4)

Laddove le operazioni in derivati compensati siano concluse in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione e la controparte centrale dovrebbero prevedere norme atte ad assicurare la compensazione automatica dell'operazione, che consentano di stabilire prima dell'esecuzione dell'operazione stessa se questa sarà compensata da una controparte centrale. Altrimenti la sede di negoziazione dovrebbe consentire ai partecipanti diretti della controparte centrale di verificare che gli ordini rispettino i limiti fissati per i loro clienti.

(5)

Il tempo concesso ad una sede di negoziazione per il trattamento di un'operazione in derivati compensati dovrebbe essere più breve in caso di negoziazione elettronica, in ragione della maggiore automatizzazione del trattamento, rispetto al caso in cui la negoziazione non sia effettuata elettronicamente.

(6)

Una sede di negoziazione dovrebbe trasmettere le informazioni relative alle operazioni in derivati compensati ad una controparte centrale in un formato elettronico predefinito, sia per le operazioni negoziate elettronicamente che per quelle negoziate non elettronicamente. Pertanto il tempo concesso ad una controparte centrale per decidere se un'operazione in derivati compensati possa essere accettata per la compensazione dovrebbe essere lo stesso sia per le operazioni negoziate elettronicamente che per quelle negoziate non elettronicamente.

(7)

Il trattamento delle operazioni in derivati compensati eseguite su base bilaterale è generalmente meno automatizzato rispetto a quello delle operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione. Pertanto il tempo concesso alle controparti per presentare ad una controparte centrale un'operazione in derivati compensati eseguita su base bilaterale dovrebbe essere più lungo rispetto a quello concesso per un'operazione in derivati compensati conclusa in una sede di negoziazione.

(8)

Al fine di gestire il rischio di credito connesso alle operazioni in derivati compensati eseguite su base bilaterale, la controparte centrale dovrebbe consentire ai partecipanti diretti di esaminare i dati delle operazioni dei loro clienti e di decidere se accettarle. Il processo che si verifica tra la controparte centrale e il partecipante diretto, essendo in genere automatizzato, dovrebbe richiedere un tempo limitato.

(9)

Le controparti centrali e i partecipanti diretti gestiscono il rischio di credito associato al cumulo delle esposizioni correnti generate dalla compensazione dei derivati compensati. Questa gestione in genere prevede che la controparte centrale o il partecipante diretto applichino limiti alla controparte al fine di attenuare il relativo rischio di esposizione, il che può portare alla mancata accettazione da parte del partecipante diretto o delle controparti centrali di nuove richieste di compensazione di talune operazioni in derivati compensati. Assicurare che le operazioni in derivati compensati siano presentate per la compensazione il più rapidamente possibile, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, non implica quindi che tutte le operazioni in derivati compensati siano accettate per la compensazione in ogni circostanza. Nel caso in cui le operazioni in derivati compensati non siano accettate per la compensazione, le controparti dovrebbero conoscere in maniera chiara il trattamento di tali operazioni per poter coprire il proprio rischio.

(10)

Dato che il trattamento di un'operazione in derivati compensati conclusa elettronicamente in una sede di negoziazione e presentata per la compensazione a una controparte centrale richiede un tempo limitato, è estremamente limitato anche il tempo a disposizione, tra l'ordine e la mancata accettazione, per cambiamenti del mercato e del valore e del rischio dell'operazione in derivati compensati. Poiché il danno potenzialmente subito dalle controparti le cui operazioni non sono accettate per la compensazione dalla controparte centrale è trascurabile, e per offrire certezza alle controparti, le operazioni in derivati compensati concluse elettronicamente in una sede di negoziazione e non accettate per la compensazione da una controparte centrale dovrebbero essere considerate non valide.

(11)

I tempi più lunghi necessari in genere per il trattamento delle operazioni in derivati compensati che non siano concluse elettronicamente in una sede di negoziazione possono essere sufficienti affinché nel frattempo il mercato evolva e il valore e il rischio dell'operazione in derivati compensati cambino in misura significativa. Di conseguenza la previsione di invalidità potrebbe non costituire il trattamento appropriato per tutte le operazioni non accettate dalle controparti centrali. Per offrire certezza sul trattamento delle operazioni in derivati compensati che non siano concluse elettronicamente in una sede di negoziazione e non siano accettate per la compensazione da una controparte centrale, le regole della sede di negoziazione e, se del caso, gli accordi contrattuali tra le controparti dovrebbero chiarire in anticipo le modalità di trattamento di queste operazioni.

(12)

Quando un'operazione in derivati compensati non è accettata per la compensazione per motivi diversi dal rischio di credito, quali problemi tecnici o materiali derivanti dalla trasmissione di informazioni inesatte o incomplete, le controparti possono comunque voler procedere alla compensazione dell'operazione in derivati. Se entrambe le controparti convengono di ripresentare l'operazione, può essere consentita una seconda presentazione come nuova operazione in derivati compensati con le stesse condizioni economiche, nella misura in cui tale operazione assicura comunque la corretta gestione dei rischi operativi o di altri rischi non creditizi, a condizione che l'operazione sia ripresentata entro un lasso di tempo relativamente breve dalla prima presentazione e che la nuova presentazione consenta di analizzare e risolvere il motivo per cui l'operazione non è stata accettata per la compensazione.

(13)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(14)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(15)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni per favorire la trasmissione delle informazioni

1.   La sede di negoziazione illustra nel dettaglio nel proprio regolamento le informazioni che ha bisogno di ricevere dalle controparti di un'operazione in derivati compensati al fine di presentare detta operazione a una controparte centrale per la compensazione, e il formato in cui devono essere fornite tali informazioni.

2.   La controparte centrale illustra nel dettaglio nel proprio regolamento le informazioni che ha bisogno di ricevere dalle controparti di un'operazione in derivati compensati e dalle sedi di negoziazione per la compensazione di detta operazione, e il formato in cui devono essere fornite tali informazioni.

Articolo 2

Controlli pre-negoziazione sulle operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione

1.   Le sedi di negoziazione e i partecipanti diretti subordinano gli ordini per la conclusione delle operazioni in derivati compensati in una sede di negoziazione ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, salvo il caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo:

a)

il regolamento della sede di negoziazione prevede che ciascun membro o partecipante della sede di negoziazione che non sia un partecipante diretto di una controparte centrale attraverso la quale è compensata l'operazione in derivati compensati abbia un accordo contrattuale con un partecipante diretto della controparte centrale in virtù del quale il partecipante diretto diventa automaticamente controparte dell'operazione in derivati compensati;

b)

il regolamento della controparte centrale prevede che le operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione siano compensate automaticamente e immediatamente, e che il partecipante diretto di cui alla lettera a) diventi la controparte della controparte centrale;

c)

il regolamento della sede di negoziazione prevede che il suo membro o partecipante o il suo cliente diventino controparte dell'operazione in derivati compensati dopo che questa operazione è stata compensata, in base ad accordi di compensazione diretti o indiretti conclusi con il partecipante diretto.

2.   La sede di negoziazione fornisce strumenti per assicurare che ogni partecipante diretto possa effettuare per ogni singolo ordine una verifica preliminare dei limiti fissati e verificati dal partecipante diretto stesso per il suo cliente ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione (3).

3.   La sede di negoziazione, prima della conclusione dell'ordine, assicura che l'ordine del cliente rientri nei limiti applicabili a tale cliente in conformità del paragrafo 2:

a)

entro 60 secondi dal ricevimento dell'ordine quando l'ordine è effettuato elettronicamente;

b)

entro 10 minuti dal ricevimento dell'ordine quando l'ordine non è effettuato elettronicamente.

4.   Qualora l'ordine non rientri nei limiti applicabili al cliente a norma del paragrafo 2, la sede di negoziazione informa il cliente e il partecipante diretto che l'ordine non può essere concluso attenendosi ai tempi indicati di seguito:

a)

se l'ordine è effettuato elettronicamente, in tempo reale;

b)

se l'ordine non è effettuato elettronicamente, entro 5 minuti dall'esecuzione della verifica del rispetto dei limiti applicabili.

Articolo 3

Tempi per la trasmissione delle informazioni per le operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione

1.   La sede di negoziazione, la controparte centrale e il partecipante diretto sono soggetti alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, salvo il caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2.   Per le operazioni in derivati compensati concluse elettronicamente in una sede di negoziazione, quest'ultima comunica alla controparte centrale le informazioni relative a ciascuna operazione entro 10 secondi dalla sua conclusione.

3.   Per le operazioni in derivati compensati concluse non elettronicamente in una sede di negoziazione, quest'ultima comunica alla controparte centrale le informazioni relative a ciascuna operazione entro 10 minuti dalla sua conclusione.

4.   La controparte centrale accetta o non accetta per la compensazione un'operazione in derivati compensati conclusa in una sede di negoziazione entro 10 secondi dal ricevimento delle informazioni dalla sede di negoziazione e informa in tempo reale il partecipante diretto e la sede di negoziazione dell'eventuale mancata accettazione.

5.   Il partecipante diretto e la sede di negoziazione informano la controparte che ha concluso l'operazione in derivati compensati nella sede di negoziazione della mancata accettazione non appena la controparte centrale li ha informati in proposito.

Articolo 4

Tempi per la trasmissione delle informazioni per le operazioni in derivati compensati concluse su base bilaterale

1.   Per le operazioni in derivati compensati concluse tra le controparti su base bilaterale, il partecipante diretto:

a)

ottiene dal suo cliente le prove relative ai tempi di conclusione dell'operazione presentata per la compensazione;

b)

assicura che le controparti comunichino alla controparte centrale le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, entro 30 minuti dalla conclusione dell'operazione.

2.   La controparte centrale comunica al suo partecipante diretto le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), relative all'operazione entro 60 secondi dal ricevimento di tali informazioni dalle controparti. Il partecipante diretto accetta o non accetta l'operazione entro 60 secondi dal ricevimento delle informazioni dalla controparte centrale.

3.   La controparte centrale accetta o non accetta per la compensazione un'operazione in derivati compensati conclusa su base bilaterale entro 10 secondi dal ricevimento dell'accettazione o della mancata accettazione da parte del partecipante diretto.

4.   Tuttavia i paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il regolamento della controparte centrale assicura che il partecipante diretto definisca e verifichi periodicamente i limiti relativi al suo cliente a norma del regolamento delegato (UE) 2017/589;

b)

il regolamento della controparte centrale prevede che un'operazione in derivati compensati che rispetta i limiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo sia compensata automaticamente dalla controparte centrale entro 60 secondi dal ricevimento dalle controparti delle informazioni sull'operazione in derivati compensati.

5.   La controparte centrale che non accetta per la compensazione un'operazione in derivati compensati conclusa su base bilaterale ne informa in tempo reale il partecipante diretto. Il partecipante diretto informa della mancata accettazione la controparte che ha concluso l'operazione non appena ne è informato dalla controparte centrale.

Articolo 5

Trattamento delle operazioni in derivati compensati non accettate per la compensazione

1.   Qualora un'operazione in derivati compensati conclusa elettronicamente in una sede di negoziazione non sia accettata dalla controparte centrale, la sede di negoziazione considera il relativo contratto non valido.

2.   Qualora un'operazione in derivati compensati non conclusa elettronicamente in una sede di negoziazione non sia accettata dalla controparte centrale, il trattamento dell'operazione è regolato da:

a)

il regolamento della sede di negoziazione, se il contratto è presentato per la compensazione conformemente a detto regolamento;

b)

l'accordo tra le controparti in tutti gli altri casi.

3.   Se la mancata accettazione è dovuta a un problema tecnico o materiale, l'operazione in derivati compensati può essere presentata nuovamente per la compensazione entro un'ora dalla precedente presentazione sotto forma di una nuova operazione ma con le medesime condizioni economiche, purché questa seconda presentazione sia stata convenuta tra le controparti. La sede di negoziazione in cui è stata conclusa inizialmente l'operazione in derivati compensati non è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 600/2014 per la presentazione alla compensazione della seconda operazione in derivati compensati.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (cfr. pag. 417 della presente Gazzetta ufficiale).


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