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Document 32017R0574

Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/3316

OJ L 87, 31.3.2017, p. 148–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/574/oj

31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/148


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/574 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La sincronizzazione degli orologi ha incidenza diretta in molti settori: in particolare, contribuisce a garantire che i dati post-negoziazione relativi alla trasparenza possano far subito parte di un sistema consolidato di pubblicazione attendibile. È inoltre essenziale per svolgere il monitoraggio trasversale degli ordini e individuare episodi di abuso del mercato e permette un raffronto più chiaro tra l'operazione e le condizioni di mercato prevalenti al momento dell'esecuzione.

(2)

Il numero di ordini che una sede di negoziazione riceve ogni secondo può essere molto elevato, nettamente superiore a quello delle operazioni eseguite. Può trattarsi anche di diverse migliaia di ordini al secondo in funzione della sede di negoziazione, del tipo di membri o partecipanti o clienti di una determinata sede di negoziazione nonché della volatilità e liquidità degli strumenti finanziari. Di conseguenza, una granularità temporale di un secondo non sarebbe sufficiente ai fini dell'efficace sorveglianza della manipolazione del mercato per taluni tipi di attività di negoziazione. È quindi necessario stabilire requisiti minimi di granularità per la registrazione, da parte dei gestori delle sedi di negoziazione nonché dei loro membri o partecipanti, della data e dell'ora degli eventi da segnalare.

(3)

Le autorità competenti devono essere in grado di ricostruire tutti gli eventi riguardanti un ordine durante tutto il ciclo di vita di ciascun ordine secondo una precisa sequenza temporale. Le autorità competenti devono essere in grado di ricostruire tali eventi a livello consolidato per una molteplicità di sedi di negoziazione, per poter svolgere un monitoraggio trasversale in materia di abuso del mercato. È pertanto necessario stabilire un tempo di riferimento comune e regole in materia di divergenza massima dal tempo di riferimento comune, per garantire che tutti i gestori delle sedi di negoziazione nonché i loro membri o partecipanti registrino la data e l'ora sulla base della stessa fonte di misurazione del tempo e secondo norme coerenti. È altresì necessario prevedere una precisa marcatura temporale, per consentire alle autorità competenti di distinguere tra diversi eventi da segnalare che altrimenti potrebbero sembrare contemporanei.

(4)

Esistono tuttavia modelli di negoziazione per i quali la maggiore precisione potrebbe non essere rilevante o realizzabile. I sistemi di voice trading o quelli basati sulla richiesta di quotazione, nei quali la risposta richiede l'intervento umano o non consente la negoziazione algoritmica, oppure i sistemi utilizzati per concludere operazioni concordate, dovrebbero essere soggetti a norme diverse in materia di precisione. Le sedi di negoziazione che gestiscono tali sistemi non sono di norma esposte al verificarsi di un elevato volume di eventi nell'arco dello stesso secondo e quindi non è necessario imporre una granularità più precisa della marcatura temporale di tali eventi poiché è meno probabile che si verifichi contemporaneamente una molteplicità di eventi. Inoltre, le negoziazioni in tali sedi di negoziazione possono essere concluse con metodi manuali che possono richiedere tempo. In tali sedi di negoziazione si verifica inoltre un ritardo intrinseco tra il momento in cui la negoziazione è eseguita e quello in cui la negoziazione è registrata nel sistema di negoziazione, e quindi l'applicazione di requisiti più rigorosi in materia di precisione non determinerebbe necessariamente una registrazione più significativa e precisa da parte del gestore della sede di negoziazione o dei suoi membri o partecipanti.

(5)

Occorre che le autorità competenti comprendano le modalità secondo le quali le sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti garantiscono la loro tracciabilità rispetto al tempo universale coordinato (UTC). Questa esigenza deriva dalla complessità dei diversi sistemi e dal numero di metodi alternativi utilizzabili per sincronizzarsi con l'UTC. Poiché molti elementi diversi possono influire sulla deriva dell'orologio, è altresì opportuno determinare un livello accettabile di divergenza massima dall'UTC.

(6)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(8)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tempo di riferimento

I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti sincronizzano gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora di ogni evento da segnalare con il tempo universale coordinato (UTC) emanato e mantenuto dai centri di metrologia del tempo elencati nell'ultima relazione di attività sul tempo del Bureau international des poids et mesures. I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti possono altresì sincronizzare gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora di ogni evento da segnalare con l'UTC disseminato da un sistema satellitare, purché qualsiasi scostamento dall'UTC sia giustificato e rimosso dalla marcatura temporale.

Articolo 2

Grado di precisione per i gestori delle sedi di negoziazione

1.   I gestori delle sedi di negoziazione garantiscono che i loro orologi rispettino i gradi di precisione specificati nella tabella 1 dell'allegato in funzione della latenza da gateway a gateway di ciascuno dei rispettivi sistemi di negoziazione.

Per latenza da gateway a gateway si intende il tempo misurato dal momento in cui un messaggio è ricevuto da un gateway esterno del sistema della sede di negoziazione, inviato attraverso il protocollo di immissione degli ordini, elaborato dal motore di raffronto (matching engine) e quindi rinviato, fino all'invio di una conferma dal gateway.

2.   In deroga al paragrafo 1, i gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di voice trading, un sistema basato sulla richiesta di quotazione nel quale la risposta richiede l'intervento umano o non consente la negoziazione algoritmica, oppure un sistema che formalizza le operazioni concordate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), assicurano che i loro orologi non si discostino di più di un secondo dall'UTC di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Il gestore della sede di negoziazione assicura che l'ora sia registrata con una granularità di almeno un secondo.

3.   I gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono molteplici tipi di sistemi di negoziazione garantiscono che ciascun sistema rispetti il grado di precisione applicabile a tale sistema conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

Grado di precisione per i membri o partecipanti di una sede di negoziazione

1.   I membri o partecipanti delle sedi di negoziazione garantiscono che i loro orologi utilizzati per registrare l'ora degli eventi da segnalare rispettino il grado di precisione specificato nella tabella 2 dell'allegato.

2.   I membri o partecipanti delle sedi di negoziazione che svolgono molteplici tipi di attività di negoziazione garantiscono che i sistemi da loro utilizzati per registrare gli eventi da segnalare rispettino il grado di precisione applicabile a ciascuna delle attività di negoziazione in questione conformemente ai requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato.

Articolo 4

Conformità ai requisiti di divergenza massima

I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti istituiscono un sistema di tracciabilità rispetto all'UTC. Essi sono in grado di dimostrare la tracciabilità rispetto all'UTC documentando l'architettura, il funzionamento e le specifiche del sistema. Essi sono in grado di individuare il punto esatto in cui è applicata una marcatura temporale e dimostrare che il punto all'interno del sistema in cui è applicata la marcatura temporale rimane coerente. Essi svolgono una verifica della conformità del sistema di tracciabilità rispetto al presente regolamento almeno una volta l'anno.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


ALLEGATO

Tabella 1

Grado di precisione per i gestori delle sedi di negoziazione

Tempo di latenza da gateway a gateway del sistema di negoziazione

Divergenza massima dall'UTC

Granularità della marcatura temporale

> 1 millisecondo

1 millisecondo

1 millisecondo o migliore

=< 1 millisecondo

100 microsecondi

1 microsecondo o migliore


Tabella 2

Grado di precisione per i membri o partecipanti di una sede di negoziazione

Tipo di attività di negoziazione

Descrizione

Divergenza massima dall'UTC

Granularità della marcatura temporale

Attività che utilizza la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza

Tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza.

100 microsecondi

1 microsecondo o migliore

Attività su sistemi di voice trading

Sistemi di voice trading quali definiti all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (1)

1 secondo

1 secondo o migliore

Attività su sistemi basati sulla richiesta di quotazione, nei quali la risposta richiede l'intervento umano o il sistema non consente la negoziazione algoritmica

Sistemi basati sulla richiesta di quotazione quali definiti all'articolo 5, paragrafo 4, del del regolamento delegato (UE) 2017/583

1 secondo

1 secondo o migliore

Attività di conclusione di operazioni concordate

Operazione concordata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.

1 secondo

1 secondo o migliore

Ogni altra attività di negoziazione

Tutte le altre attività di negoziazione non oggetto della presente tabella.

1 millisecondo

1 millisecondo o migliore


(1)  Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pag. 229 della presente Gazzetta ufficiale).


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