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Document 32017R0307
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/307 of 21 February 2017 concerning the authorisation of dry grape extract of Vitis vinifera spp. vinifera as a feed additive for all animal species except for dogs (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione, del 21 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione dell'estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione, del 21 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione dell'estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/1104
OJ L 44, 22.2.2017, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/307 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2017
relativo all'autorizzazione dell'estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L'estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 20 aprile 2016 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, la sostanza in questione non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Ha inoltre stabilito che la funzione dell'estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere alcune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, il tenore raccomandato dovrebbe essere indicato sull'etichetta dell'additivo. Qualora tale tenore venga superato, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno fornire alcune informazioni. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, l'estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera dovrebbe essere considerato potenzialmente pericoloso per le vie respiratorie, la pelle, gli occhi e come sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione della sostanza in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 14 ottobre 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 14 marzo 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 14 marzo 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 14 marzo 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 14 marzo 2019 in conformità delle norme applicabili prima del 14 marzo 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2016;14(6):4476.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti |
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2b485 |
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Estratto secco di uva |
Composizione dell'additivo Estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera Caratterizzazione della sostanza attiva Miscela di estratti di semi e bucce come definita dal Consiglio d'Europa (1)
N. CoE: 485 Numero CAS: 85594-37-2 FEMA 4045 Metodo di analisi (2) Per la determinazione dell'estratto secco di uva nell'additivo per mangimi:
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Tutte le specie animali ad eccezione dei cani |
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14 marzo 2027 |
(1) Natural sources of flavourings — Relazione n. 2 (2007).
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.