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Document 32017L2398

    Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 345 del 27.12.2017, p. 87–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/12/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2398/oj

    27.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 345/87


    DIRETTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 2017

    che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l’applicazione coerente delle prescrizioni minime, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell’impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite da tale direttiva. Le prescrizioni minime di cui alla suddetta direttiva mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite vincolanti di esposizione professionale più rigorosi.

    (2)

    I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi di tale direttiva, in particolare la riduzione dell’utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Esse dovrebbero includere, sempre che sia tecnicamente possibile, la sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. In tale contesto è essenziale tener conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze.

    (3)

    Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni a norma della presente direttiva non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell’ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.

    (4)

    I livelli massimi per l’esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori limite che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati. È opportuno rivedere detti valori limite e fissarne altri per agenti cancerogeni e mutageni aggiuntivi.

    (5)

    Sulla base delle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri ogni cinque anni ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (4), la Commissione deve valutare l’attuazione del quadro giuridico in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, compresa la direttiva 2004/37/CE e, se del caso, informare le pertinenti istituzioni e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) delle iniziative volte a migliorare il funzionamento di tale quadro, incluse le opportune proposte legislative, ove necessario.

    (6)

    I valori limite fissati dalla presente direttiva dovrebbero essere rivisti ove necessario alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Se possibile, tali informazioni dovrebbero includere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori e pareri del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e dell’ACSH. Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un’esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni, anche per le revisioni dei valori limite fissati dalla presente direttiva. La trasparenza di tali informazioni dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata.

    (7)

    Vista la mancanza di dati coerenti sull’esposizione alle sostanze, è necessario proteggere i lavoratori esposti o a rischio di esposizione rendendo obbligatoria un’adeguata sorveglianza sanitaria. L’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/37/CE rivela un rischio per la salute e per la sicurezza dovrebbe pertanto poter proseguire anche al termine dell’esposizione su indicazione del medico o dell’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria. Detta sorveglianza dovrebbe essere effettuata conformemente alle leggi o alle prassi nazionali degli Stati membri. È opportuno pertanto modificare l’articolo 14 della direttiva 2004/37/CE in modo da garantire tale sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori interessati.

    (8)

    È necessario che gli Stati membri raccolgano dati appropriati e coerenti presso i datori di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori e assicurare loro un’assistenza adeguata. Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni alla Commissione ai fini delle sue relazioni sull’attuazione della direttiva 2004/37/CE. La Commissione sostiene già le migliori prassi in materia di raccolta dei dati negli Stati membri e dovrebbe proporre, se del caso, ulteriori miglioramenti di tale raccolta in applicazione della direttiva 2004/37/CE.

    (9)

    La direttiva 2004/37/CE prescrive ai datori di lavoro di utilizzare procedure appropriate già esistenti per la misurazione dei livelli di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, in considerazione del fatto che lo SCOEL indica nelle proprie raccomandazioni di effettuare il monitoraggio dell’esposizione ai valori limite di esposizione professionale e ai valori limite biologici raccomandati. Il miglioramento dell’equivalenza delle metodologie per la misurazione della concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni nell’aria in relazione ai valori limite fissati dalla direttiva 2004/37/CE è importante per rafforzare gli obblighi in essa previsti e garantire un livello elevato e assimilabile di protezione della salute dei lavoratori e condizioni di parità nell’Unione.

    (10)

    Le modifiche all’allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva sono il primo passo verso un processo di aggiornamento a lungo termine. Come passo successivo di tale processo la Commissione ha presentato una proposta intesa a stabilire valori limite e osservazioni relative alla pelle per sette agenti cancerogeni aggiuntivi. Inoltre, nella comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», del 10 gennaio 2017, la Commissione ha affermato che sono previste successive modifiche della direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe proseguire costantemente i suoi lavori sui futuri aggiornamenti dell’allegato III della direttiva 2004/37/CE, in linea con l’articolo 16 di tale direttiva e con la prassi consolidata. Tali lavori dovrebbero concretizzarsi, se del caso, in proposte di future revisioni dei valori limite di cui alla direttiva 2004/37/CE e alla presente direttiva, nonché in proposte relative a valori limite supplementari.

    (11)

    È necessario tenere presenti altre vie di assorbimento per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, compreso l’assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

    (12)

    Lo SCOEL assiste la Commissione, in particolare, nell’identificazione, nella valutazione e nell’analisi dettagliata dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici, che devono essere stabiliti a livello di Unione a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio (5) e della direttiva 2004/37/CE. Per quanto riguarda gli agenti chimici o-toluidina e 2-nitropropano, nel 2016 non erano disponibili raccomandazioni dello SCOEL e sono state pertanto esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico.

    (13)

    Alla luce di dati scientifici e tecnici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro di cui all’allegato III della direttiva 2004/37/CE. La distinzione tra le polveri di legno duro e le polveri di legno tenero dovrebbe essere ulteriormente valutata riguardo al valore limite di cui a detto allegato, come raccomandato dallo SCOEL e dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro.

    (14)

    L’esposizione mista a più di una specie di legno è molto comune, il che complica la valutazione in termini di esposizione delle varie specie di legno. L’esposizione alle polveri di legno duro e di legno tenero è comune tra i lavoratori nell’Unione e può causare malattie e sintomi respiratori; l’effetto più grave sulla salute è il rischio di tumori nasali e nasosinunasali. È opportuno pertanto stabilire che, se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite di cui all’allegato per polveri di legno duro dovrebbe applicarsi a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

    (15)

    Alcuni composti del cromo VI rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1 A o 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per composti del cromo VI definiti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per tali composti del cromo VI.

    (16)

    Per quanto riguarda il cromo VI, un valore limite di 0,005 mg/m3 può non essere adeguato e, in alcuni settori, può essere difficile da rispettare nel breve termine. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,010 mg/m3. Nel caso specifico di un’attività lavorativa implicante procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi, si dovrebbe applicare un valore limite di 0,025 mg/m3 durante detto periodo di transizione e, successivamente, il valore limite generalmente applicabile di 0,005 mg/m3.

    (17)

    Alcune fibre ceramiche refrattarie rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per quelle fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per tali fibre ceramiche refrattarie.

    (18)

    Vi sono prove sufficienti della cancerogenicità della polvere di silice cristallina respirabile. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è opportuno stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione non è soggetta a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto opportuno inserire nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione e stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile («frazione respirabile») che dovrebbe essere oggetto di riesame, specialmente in considerazione del numero di lavoratori esposti.

    (19)

    Gli orientamenti e gli esempi di buone prassi elaborati dalla Commissione, dagli Stati membri o dalle parti sociali o altre iniziative, quali l’«accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l’uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti» (NEPSi), costituiscono strumenti preziosi e necessari per integrare le misure normative e, in particolare, per sostenere l’efficace applicazione dei valori limite, e dovrebbero pertanto essere tenuti debitamente in conto. Essi comprendono misure tese a evitare o ridurre al minimo l’esposizione quali, nel caso della silice cristallina respirabile, l’abbattimento ad acqua delle polveri affinché queste non siano aerodisperse.

    (20)

    L’ossido di etilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. In relazione all’ossido di etilene, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l’epidermide. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l’ossido di etilene e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all’esposizione totale.

    (21)

    L’1,2-epossipropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile individuare un livello di esposizione al di sotto del quale l’esposizione a tale sostanza cancerogena non dovrebbe produrre effetti nocivi. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l’1,2-epossipropano.

    (22)

    L’acrilammide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. In relazione all’acrilammide, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l’acrilammide e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all’esposizione totale.

    (23)

    Il 2-nitropropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per il 2-nitropropano.

    (24)

    L’o-toluidina risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l’o-toluidina e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all’esposizione totale.

    (25)

    L’1,3-butadiene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1 A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l’1,3-butadiene.

    (26)

    L’idrazina risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza (cancerogena). In relazione al’idrazina, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l’idrazina e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all’esposizione totale.

    (27)

    Il bromoetilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per il bromoetilene.

    (28)

    La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero recepire la presente direttiva nel loro diritto nazionale. Dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano in misura sufficiente di personale formato e delle altre risorse necessarie per l’espletamento dei loro compiti connessi all’attuazione adeguata ed efficace della presente direttiva, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali. L’applicazione della presente direttiva da parte dei datori di lavoro sarebbe agevolata se questi ultimi disponessero di orientamenti, se del caso, per individuare le migliori soluzioni per conformarsi alla presente direttiva.

    (29)

    La Commissione ha consultato l’ACSH e ha portato avanti una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell’Unione, conformemente all’articolo 154 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    (30)

    Nei suoi pareri, l’ACSH fa riferimento a un periodo di revisione dei valori limite vincolanti di esposizione professionale relativi a varie sostanze, quali la polvere di silice cristallina respirabile, l’acrilammide e l’1,3-butadiene. La Commissione deve tener conto di tali pareri nel definire l’ordine di priorità delle sostanze per la loro valutazione scientifica.

    (31)

    Nel suo parere sulle fibre ceramiche refrattarie l’ACSH ha convenuto sulla necessità di stabilire un valore limite vincolante di esposizione professionale, ma non è riuscito a raggiungere una posizione comune su una soglia. La Commissione dovrebbe pertanto incoraggiare l’ACSH a presentare un parere aggiornato sulle fibre ceramiche refrattarie al fine di raggiungere una posizione comune sul valore limite per tale sostanza, fatti salvi i metodi di lavoro dell’ACSH e l’autonomia delle parti sociali.

    (32)

    Sul luogo di lavoro, uomini e donne sono spesso esposti a una combinazione di sostanze, il che può accrescere i rischi per la salute e avere effetti nocivi, tra l’altro, sul loro sistema riproduttivo, compresi fertilità ridotta o infertilità, e influenzare negativamente lo sviluppo fetale e la lattazione. Le sostanze tossiche per la riproduzione sono oggetto di misure dell’Unione che prevedono prescrizioni minime in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui alla direttiva 98/24/CE e alla direttiva 92/85/CEE del Consiglio (7). Le sostanze tossiche per la riproduzione che sono anche agenti cancerogeni o mutageni sono sottoposte alle disposizioni della direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di estendere l’applicazione delle misure relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui alla direttiva 2004/37/CE a tutte le sostanze tossiche per la riproduzione.

    (33)

    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla vita e a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 31.

    (34)

    I valori limite fissati dalla presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), per tenere conto in particolare dell’interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.

    (35)

    Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (36)

    Poiché la presente direttiva riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, dovrebbe essere recepita entro due anni dalla sua entrata in vigore.

    (37)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/37/CE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

    1)

    all’articolo 6 è aggiunto il comma seguente:

    «Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui alle lettere da a) a g) del primo comma del presente articolo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.»;

    2)

    l’articolo 14 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, riveli un rischio per la salute o la sicurezza. Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.»;

    b)

    il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    «8.   Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l’attività lavorativa, devono essere notificati all’autorità responsabile.

    Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui al presente paragrafo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.»;

    3)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 18 bis

    Valutazione

    Nel quadro della prossima valutazione dell’attuazione della presente direttiva nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tali sostanze.

    Entro il primo trimestre del 2019 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche, valuta la possibilità di modificare l’ambito di applicazione della presente direttiva per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. Su tale base la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali.»;

    4)

    all’allegato I è aggiunto il punto seguente:

    «6.

    Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.»;

    5)

    l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MAASIKAS


    (1)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 113.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

    (3)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

    (4)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

    (5)  Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

    (7)  Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO III

    Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse (Articolo 16)

    A.   VALORI LIMITE PER L’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

    Nome agente

    N. CE (1)

    N. CAS (2)

    Valori limite (3)

    Osservazioni

    Misure transitorie

    mg/m3  (4)

    ppm (5)

    f/ml (6)

    Polveri di legno duro

    2  (7)

    Valore limite: 3 mg/m3 fino a l 17 gennaio 2023

    Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i),

    (come cromo)

    0,005

    Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025

    Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

    Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i)

    0,3

     

    Polvere di silice cristallina respirabile

    0,1  (8)

     

    Benzene

    200-753-7

    71-43-2

    3,25

    1

    Pelle (9)

     

    Cloruro di vinile monomero

    200-831-0

    75-01-4

    2,6

    1

     

    Ossido di etilene

    200-849-9

    75-21-8

    1,8

    1

    Pelle (9)

     

    1,2-Epossipropano

    200-879-2

    75-56-9

    2,4

    1

     

    Acrilammide

    201-173-7

    79-06-1

    0,1

    Pelle (9)

     

    2-Nitropropano

    201-209-1

    79-46-9

    18

    5

     

    o-Toluidina

    202-429-0

    95-53-4

    0,5

    0,1

    Pelle (9)

     

    1,3-Butadiene

    203-450-8

    106-99-0

    2,2

    1

     

    Idrazina

    206-114-9

    302-01-2

    0,013

    0,01

    Pelle (9)

     

    Bromoetilene

    209-800-6

    593-60-2

    4,4

    1

     

    B.   ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE

    p.m.»


    (1)  N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    (2)  N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

    (3)  Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

    (4)  mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

    (5)  ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

    (6)  f/ml = fibre per millilitro.

    (7)  Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

    (8)  Frazione inalabile.

    (9)  Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.


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