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Document 32017D2425

Decisione (UE) 2017/2425 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici

OJ L 343, 22.12.2017, p. 73–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2425/oj

22.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/73


DECISIONE (UE) 2017/2425 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio (1), l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), che è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

A norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, la Repubblica di Moldova presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, di tale accordo, una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del capo sugli appalti pubblici, che comprende il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale.

(3)

A norma dell'articolo 272, paragrafo 3, dell'accordo, a seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del titolo V, capo 8, dell'accordo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Repubblica di Moldova ad attuare la tabella di marcia.

(4)

Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» dovrà adottare una decisione al fine di esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici. A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, la decisione di detto comitato è vincolante per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», poiché la tabella di marcia presentata dalla Repubblica di Moldova è conforme ai requisiti di cui all'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione è basata sul progetto di decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28).


PROGETTO

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del …

che esprime un parere favorevole sulla tabella di marcia completa sugli appalti pubblici

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 272, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

L'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo dispone che la Repubblica di Moldova presenti al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» una tabella di marcia completa relativa all'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici che comprenda il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale.

(3)

L'articolo 272, paragrafo 3, specifica che è necessario un parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» affinché la tabella di marcia completa diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo della Repubblica di Moldova nel settore degli appalti pubblici all'acquis dell'Unione.

(4)

A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nell'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti.

(5)

A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione si riunisce nella formazione «Commercio» per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V dell'accordo.

(6)

La tabella di marcia sugli appalti pubblici presentata dalla Repubblica di Moldova è conforme ai requisiti di cui all'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo.

(7)

È pertanto opportuno che il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adotti una decisione per esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia completa sugli appalti pubblici presentata dalla Repubblica di Moldova,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È espresso un parere favorevole relativamente alla strategia nazionale per gli appalti pubblici per il periodo 2016-2020 e al piano d'azione per la sua attuazione adottati dal governo della Repubblica di Moldova tramite decisione governativa n. 1332 del 14 dicembre 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente


(1)  Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28).


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