EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2408

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

OJ L 342, 21.12.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2408/oj

21.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/8


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2408 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 287, punto 10), della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 17 200 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)

In virtù della decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio (2) la Lettonia è stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare dall'IVA fino al 31 dicembre 2013 i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superava 50 000 EUR. Tale misura è stata prorogata dalla decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio (3), che scade il 31 dicembre 2017.

(3)

Con lettera del 3 luglio 2017 protocollata presso la Commissione, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE e ad abbassare la soglia di esenzione a 40 000 EUR («misura speciale»).

(4)

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 13 settembre 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 14 settembre 2017 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(5)

Poiché la misura speciale comporterà una diminuzione degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, èopportuno autorizzare la Lettonia ad applicarla per un periodo limitato, fino 31 dicembre 2020. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di scegliere il regime IVA normale.

(6)

Secondo le informazioni comunicate dalla Lettonia, la misura speciale avrà un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

(7)

Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che entro il 31 dicembre 2020 entri in vigore una direttiva volta a modificare dette disposizioni.

(8)

La misura speciale non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto la Lettonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 10), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 40 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 29).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).


Top