EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D2333
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2333 of 13 December 2017 determining quantitative limits and allocating quotas for substances controlled under Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer, for the period 1 January to 31 December 2018 (notified under document C(2017) 8317)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2333 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 [notificata con il numero C(2017) 8317]
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2333 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 [notificata con il numero C(2017) 8317]
C/2017/8317
OJ L 333, 15.12.2017, p. 47–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018
15.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/47 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2333 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2017
che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018
[notificata con il numero C(2017) 8317]
(I testi in lingua ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'immissione in libera pratica nell'Unione di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative. |
(2) |
La Commissione è tenuta a fissare tali restrizioni e ad attribuire le quote alle imprese. |
(3) |
Spetta inoltre alla Commissione determinare le quantità di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, così come le società che ne possono fare uso. |
(4) |
La determinazione delle quote attribuite per usi essenziali di laboratorio e analisi deve garantire che le restrizioni quantitative fissate dall'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2009 siano rispettate, applicando il regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione (2). Poiché tali restrizioni quantitative riguardano anche le quantità di idroclorofluorocarburi per usi di laboratorio e a fini di analisi per le quali è stata concessa una licenza, l'attribuzione dovrebbe contemplare anche la produzione e l'importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi e fini. |
(5) |
La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che nel 2018 intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che nel 2018 intendono produrre o importare tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi (3), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2018. |
(6) |
Le restrizioni quantitative e le quote dovrebbero essere determinate per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018, in conformità alle relazioni annuali da presentare a titolo del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell'Unione europea nel 2018 a partire da fonti esterne sono le seguenti:
Sostanze controllate |
Quantità [in kg ODP (potenziale di riduzione dell'ozono)] |
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) |
2 616 350,00 |
Gruppo III (halon) |
18 566 550,00 |
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio) |
22 330 561,00 |
Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano) |
1 700 000,00 |
Gruppo VI (bromuro di metile) |
480 720,00 |
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi) |
4 630,35 |
Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi) |
5 635 808,00 |
Gruppo IX (bromoclorometano) |
324 024,00 |
Articolo 2
Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica
1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato I, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018.
2. Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato II, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato III, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018.
4. Le quote di 1,1,1-tricoloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato IV, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018.
5. Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato V, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VI, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018.
7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VII, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018.
8. Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018.
9. Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell'allegato IX.
Articolo 3
Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi
Le quote per l'importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2018 sono attribuite alle imprese di cui all'allegato X.
Sono indicate nell'allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2018, e che sono attribuite alle suddette imprese.
Articolo 4
Periodo di validità
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.
Articolo 5
Destinatari
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
1 |
|
2 |
|
||||||||
3 |
|
4 |
|
||||||||
5 |
|
6 |
|
||||||||
7 |
|
8 |
|
||||||||
9 |
|
10 |
|
||||||||
11 |
|
12 |
|
||||||||
13 |
|
14 |
|
||||||||
15 |
|
16 |
|
||||||||
17 |
|
18 |
|
||||||||
19 |
|
20 |
|
||||||||
21 |
|
22 |
|
||||||||
23 |
|
24 |
|
||||||||
25 |
|
26 |
|
||||||||
27 |
|
28 |
|
||||||||
29 |
|
30 |
|
||||||||
31 |
|
32 |
|
||||||||
33 |
|
34 |
|
||||||||
35 |
|
36 |
|
||||||||
37 |
|
38 |
|
||||||||
39 |
|
40 |
|
||||||||
41 |
|
42 |
|
||||||||
43 |
|
44 |
|
||||||||
45 |
|
46 |
|
||||||||
47 |
|
48 |
|
||||||||
49 |
|
50 |
|
||||||||
51 |
|
52 |
|
||||||||
53 |
|
54 |
|
||||||||
55 |
|
56 |
|
||||||||
57 |
|
58 |
|
||||||||
59 |
|
60 |
|
||||||||
61 |
|
|
|
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).
(3) GU C 43 del 10.2.2017, pag. 5.
ALLEGATO I
GRUPPI I e II
Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e di altri clorofluorocarburi completamente alogenati attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materie prime e agenti di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Società Abcr GmbH (DE) Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Syngenta Limited (UK) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti SpA (IT) TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE) |
ALLEGATO II
GRUPPO III
Quote di importazione degli halon attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materie prime e per usi critici nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Società Abcr GmbH (DE) ARKEMA FRANCE (FR) ATELIERS BIGATA SASU (FR) BASF Agri-Production S.A.S. (FR) EAF protect s.r.o. (CZ) ESTO Cheb s.r.o. (CZ) Fire Fighting Enterprises Ltd (UK) GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (IT) Halon & Refrigerant Services Ltd (UK) INTERGEO LTD (EL) Lyontech Engineering Ltd (UK) Meridian Technical Services Limited (UK) P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o. (PL) Savi Technologie sp. z o.o. (PL) |
ALLEGATO III
GRUPPO IV
Quote di importazione di tetracloruro di carbonio attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Società Abcr GmbH (DE) ARKEMA FRANCE (FR) Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE) Ceram Optec SIA (LV) |
ALLEGATO IV
GRUPPO V
Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Società ARKEMA FRANCE (FR) |
ALLEGATO V
GRUPPO VI
Quote di importazione di bromuro di metile attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Società Abcr GmbH (DE) GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE) ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL) Mebrom NV (BE) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) |
ALLEGATO VI
GRUPPO VII
Quote di importazione di idrobromofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materie prime nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Società Abcr GmbH (DE) GlaxoSmithKline (UK) Hovione FarmaCiencia SA (PT) R.P. CHEM srl (IT) Sterling Chemical Malta Limited (MT) Sterling SpA (IT) VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE) |
ALLEGATO VII
GRUPPO VIII
Quote di importazione di idroclorofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materie prime nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Società Abcr GmbH (DE) AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK) ARKEMA FRANCE (FR) Bayer CropScience AG (DE) Chemours Netherlands B.V. (NL) Dyneon GmbH (DE) Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti SpA (IT) |
ALLEGATO VIII
GRUPPO IX
Quote di importazione di bromoclorometano attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Società Albemarle Europe SPRL (BE) ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL) LABORATORIOS MIRET S.A. (ES) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Thomas Swan & Co. Ltd. (UK) VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE) |
ALLEGATO IX
(Informazioni commerciali sensibili - riservate - non destinate alla pubblicazione)
ALLEGATO X
Imprese autorizzate a produrre o importare per usi di laboratorio e a fini di analisi nel 2018
Imprese cui sono attribuite quote di sostanze controllate utilizzabili per usi di laboratorio e a fini di analisi:
Società 2D Technologies Ltd (UK) Abcr GmbH (DE) ARKEMA FRANCE (FR) Baxter S.A. (BE) Biovit d.o.o. (HR) Butterworth Laboratories Ltd (UK) Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE) DIVERCHIM SA (FR) F-Select GmbH (DE) Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL) Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE) Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT) Labmix24 GmbH (DE) LGC Standards GmbH (DE) Ludwig-Maximilians-University (DE) Merck KGaA (DE) Mexichem UK Limited (UK) Ministry of Defense - Chemical Laboratory - Den Helder (NL) PANREAC QUIMICA S.L.U. (ES) Rutherford Appleton Laboratory (UK) SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl (FR) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD (UK) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) SPEX CertiPrep LTD (UK) VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE) |
ALLEGATO XI
(Informazioni commerciali sensibili - riservate - non destinate alla pubblicazione)