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Document 32017D1856
Council Implementing Decision (EU) 2017/1856 of 10 October 2017 authorising the Republic of Poland to introduce a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1856 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1856 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
GU L 265 del 14.10.2017, pp. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020
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14.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 265/21 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1856 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2017
che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). |
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(2) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 7 ottobre 2016, la Polonia ha chiesto una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di dischi rigidi come le unità a stato solido e le unità disco rigido. |
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(3) |
A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettere del 12 e del 13 luglio 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 13 luglio 2017 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. |
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(4) |
I dischi rigidi che non sono contemplati dall'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE sono diventati un altro bene nella categoria dei prodotti elettronici usati per le frodi IVA in Polonia. Secondo tale paese, si è rilevato un aumento delle frodi IVA nel mercato dei dischi rigidi tramite il ricorso al meccanismo dell'«operatore inadempiente». Le dimensioni e la portata di tale pratica hanno un impatto diretto estremamente negativo sui distributori che non partecipano alla frode e causano una diminuzione del gettito IVA. |
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(5) |
La Polonia ha adottato una serie di misure per contrastare e prevenire le frodi IVA. Tuttavia, fino a quando le misure produrranno risultati effettivi, la Polonia ritiene necessario un sostegno supplementare sotto forma di una misura temporanea, vale a dire l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile. |
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(6) |
È opportuno pertanto autorizzare la Polonia ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di dischi rigidi come le unità a stato solido e le unità disco rigido a decorrere dal 1o gennaio 2018. La deroga dovrebbe essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2020. |
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(7) |
Fino alla scadenza della deroga le misure adottate dalla Polonia dovrebbero impedire un'ulteriore diffusione delle frodi IVA nel settore dei dischi rigidi e, di conseguenza, la Polonia non avrà più bisogno di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne tali cessioni. La Polonia non dovrebbe pertanto chiedere il rinnovo della deroga. |
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(8) |
La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata a designare il destinatario quale debitore dell'IVA nel caso delle cessioni di dischi rigidi come le unità a stato solido e le unità disco rigido.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
T. TÕNISTE