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Document 32017D1797

Decisione (UE) 2017/1797 della Commissione, del 23 maggio 2017, sui regimi di aiuto SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di taluni consumatori finali (riduzione della maggiorazione per la cogenerazione) e SA.47887 (2017/N) al quale la Germania intende dare esecuzione al fine di estendere il regime di sostegno alla cogenerazione per quanto concerne gli impianti di cogenerazione utilizzati in reti chiuse [notificata con il numero C(2017) 3400] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/3400

OJ L 258, 6.10.2017, p. 127–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1797/oj

6.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/127


DECISIONE (UE) 2017/1797 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

sui regimi di aiuto SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di taluni consumatori finali (riduzione della maggiorazione per la cogenerazione) e SA.47887 (2017/N) al quale la Germania intende dare esecuzione al fine di estendere il regime di sostegno alla cogenerazione per quanto concerne gli impianti di cogenerazione utilizzati in reti chiuse

[notificata con il numero C(2017) 3400]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) e viste le osservazioni trasmesse,

visto anche il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 28 agosto 2015 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione il disegno di legge per la riforma della legge relativa alla generazione combinata di energia e di calore (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, «KWKG 2016 notificata»), che in seguito è stato convertito in legge il 21 dicembre 2015 e ha sostituito la legge relativa alla generazione combinata di energia e di calore del 19 marzo 2002 («KWKG 2002»).

(2)

Con lettera del 24 ottobre 2016 («decisione di avvio»), la Commissione ha informato le autorità tedesche di aver approvato il sostegno a favore di impianti di cogenerazione, impianti di stoccaggio e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento concesso ai sensi della KWKG 2016 notificata, ma di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, in relazione alle riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione a favore di taluni consumatori finali concesse ai sensi della KWKG 2016 notificata.

(3)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in questione.

(4)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati e le ha trasmesse alle autorità tedesche, affinché potessero replicare; i loro commenti sono pervenuti il 13 gennaio 2017 con lettera recante la stessa data.

(5)

Le autorità tedesche hanno trasmesso i propri commenti sulla decisione di avvio il 10 novembre 2016. A seguito delle richieste di informazioni del 6 febbraio, 29 marzo e 28 aprile 2017, le autorità tedesche hanno fornito informazioni supplementari il 10 febbraio, 31 marzo e 2 maggio 2017.

(6)

Inoltre, le autorità tedesche hanno informato la Commissione di aver modificato, con la legge del 22 dicembre che modifica le disposizioni sulla produzione di elettricità da cogenerazione e autogenerazione (Gesetz zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenerzeugung, «legge del 22 dicembre 2016»), le disposizioni che disciplinano la maggiorazione per la cogenerazione e le relative riduzioni a favore di taluni consumatori finali, oggetto del procedimento di indagine formale.

(7)

Il 29 marzo 2017, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione una modifica da apportare al sostegno a favore degli impianti di cogenerazione approvato dalla Commissione il 24 ottobre 2016. La notifica della modifica è stata registrata con il numero SA.47887 (2017/N). Il 3 aprile 2017, le autorità tedesche hanno fornito informazioni supplementari. La valutazione preliminare della modifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (3) è contenuta nella presente decisione (sezione 7).

(8)

Il 25 aprile 2017, in entrambi i procedimenti, le autorità tedesche hanno informato la Commissione di accettare, in via eccezionale, che la decisione relativa ad ambedue i casi SA.42393 e SA.47887 fosse adottata e notificata in lingua inglese.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA DI AIUTO RISPETTO ALLA QUALE È STATO AVVIATO IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE (RIDUZIONE DELLE MAGGIORAZIONI PER LA COGENERAZIONE)

2.1.   Presentazione della KWKG 2016: obiettivi e contesto

(9)

La KWKG 2016 (notificata e modificata) è intesa a migliorare l'efficienza della produzione energetica in Germania aumentando la produzione netta di energia elettrica da impianti di cogenerazione fino a 110 TWh/anno entro il 2020 e a 120 TWh/anno entro il 2025, rispetto all'attuale produzione annua di 96 TWh. Secondo le autorità tedesche, un simile aumento consentirebbe un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 pari a 4 milioni di tonnellate entro il 2020 nel settore dell'elettricità, man mano che in Germania gli impianti di cogenerazione sostituiscono la produzione separata di energia elettrica e calore da centrali alimentate a carbone. Si tratta di una delle varie misure adottate nel quadro della Energiewende (transizione energetica).

(10)

La KWKG 2016 prevede la concessione di aiuti a favore di impianti di cogenerazione ad alto rendimento nuovi, ammodernati e riqualificati (4). Inoltre, al fine di mantenere l'attuale livello di produzione di 15 TWh/anno degli impianti esistenti nel settore del teleriscaldamento e possibilmente riportarlo al precedente livello di 20-22 TWh/anno, la Germania fornisce sostegno agli impianti di cogenerazione esistenti alimentati a gas nel settore del teleriscaldamento fino al 2019. La KWKG 2016 sostiene anche gli accumulatori di energia termica e frigorifera nuovi o ammodernati, in quanto aumentano la flessibilità degli impianti di cogenerazione e possono pertanto contribuire a ridurre le emissioni di CO2 nel settore dell'energia elettrica. Infine, è prevista la concessione di aiuti per la costruzione o l'espansione di reti di riscaldamento/raffreddamento, in quanto l'utilizzo combinato di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento aumenta l'efficienza energetica del sistema. Tutte queste misure di aiuto sono approvate dalla Commissione nella decisione di avvio (5).

(11)

La KWKG notificata è entrata in vigore il 1o gennaio 2016 e non ha sospeso l'entrata in vigore delle disposizioni sulla maggiorazione e relative riduzioni. La legge del 22 dicembre 2016, che modifica le disposizioni che disciplinano la maggiorazione per la cogenerazione e le relative riduzioni a favore di taluni consumatori finali («KWKG 2016 modificata»), è entrata in vigore il 1o gennaio 2017.

(12)

La KWKG 2002, sostituita dalla KWKG 2016, perseguiva già obiettivi di protezione del clima, protezione ambientale ed efficienza energetica. Nello specifico, prevedeva già il pagamento di premi agli operatori di impianti di cogenerazione con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 in Germania di 10 milioni nel 2005 e almeno 20 milioni nel 2010 (rispetto al 1998). Il premio stabilito dalla KWKG 2002 si aggiungeva al prezzo ottenuto per la vendita di energia elettrica. Il sostegno fornito ai sensi della KWKG 2002 era finanziato anche da una maggiorazione (anch'essa denominata in appresso «maggiorazione per la cogenerazione») e la KWKG 2002 prevedeva riduzioni di tale maggiorazione a favore di taluni consumatori finali. Tuttavia, la KWKG 2002 non è stata notificata alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

2.2.   Le maggiorazioni per la cogenerazione e le riduzioni a favore di taluni consumatori finali

2.2.1.   Normale maggiorazione per la cogenerazione e riduzioni a favore di taluni consumatori finali ai sensi della KWKG 2016

(13)

Il sostegno a favore di impianti di cogenerazione, impianti di stoccaggio e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento è finanziato mediante una sovrattassa imposta sull'elettricità fornita ai consumatori finali tramite la rete elettrica pubblica o una rete di distribuzione chiusa («la maggiorazione per la cogenerazione») e riscossa dagli operatori di rete in aggiunta alle tariffe per l'uso della rete. Nella KWKG 2016 la sovrattassa è denominata KWKG-Umlage (cfr. articolo 26, paragrafo 1, della KWKG 2016). Gli operatori di rete devono tenere conti separati per la riscossione della maggiorazione per la cogenerazione (articolo 26, paragrafo 1, della KWKG 2016 notificata e articolo 26, paragrafo 3, della KWKG 2016 modificata).

(14)

L'importo della maggiorazione è fissato ogni anno dagli operatori dei sistemi di trasmissione a una tariffa uniforme per kWh fornito ai consumatori finali connessi alla rete pubblica o a reti di distribuzione chiuse.

(15)

L'articolo 27 ter della KWKG 2016 modificata prevede che l'elettricità accumulata sia soggetta alla maggiorazione per la cogenerazione quando è prelevata dall'impianto di stoccaggio e non quando è immessa nello stesso.

(16)

Alcune categorie di consumatori finali tuttavia beneficiano di una tariffa ridotta stabilita in conformità della KWKG 2016. Per gli utenti con un consumo annuo superiore a 1 GWh («consumatori finali di categoria B»), la KWKG 2016 notificata stabilisce una maggiorazione massima di 0,04 centesimi di euro/kWh. L'altra categoria di utenti che beneficiano di una riduzione della tariffa per la cogenerazione sono i consumatori finali operanti nel settore manifatturiero con un consumo superiore a 1 GWh e con costi di elettricità superiori al 4 % del fatturato («consumatori finali di categoria C»). Per quest'ultima categoria di consumatori, la KWKG 2016 notificata stabilisce una maggiorazione massima di 0,03 centesimi di euro/kWh (articolo 26, paragrafo 2, della KWKG 2016 notificata). I consumatori finali che pagano l'intera maggiorazione per la cogenerazione sono denominati «consumatori finali di categoria A».

(17)

Le aliquote della maggiorazione per la cogenerazione (in centesimi di euro/kWh) (6) applicabili ai sensi della KWKG 2016 notificata per l'anno 2016 sono indicate nella Tabella 1 che segue.

Tabella 1

Aliquote della maggiorazione per la cogenerazione nel 2016

Categoria A

Categoria B

Categoria C

0,445

0,04

0,03

(18)

Sulla base delle previsioni (7) effettuate dagli operatori della rete di trasmissione per stabilire la maggiorazione per la cogenerazione nel 2016 (8), le autorità tedesche hanno fornito le seguenti cifre che indicano la dimensione relativa di ciascuna categoria e l'importanza delle riduzioni.

Tabella 2

Quota relativa di ciascuna categoria di consumatori finali nei consumi e nel finanziamento della cogenerazione

 

Totale

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Consumi previsti in GWh

485 149

259 748

143 883

81 518

Quota del consumo totale

100 %

53,54 %

29,66 %

16,80 %

Maggiorazione per la cogenerazione 2016 (centesimi di euro/kWh), arrotondata

 

0,445

0,04

0,03

Maggiorazione per la cogenerazione prevista (totale in milioni di EUR)

1 239

1 157

58

24

Quota delle entrate totali

100 %

93 %

5 %

2 %

Maggiorazione teorica (9) per la cogenerazione per il 2016 (centesimi di euro/kWh), arrotondata

0,255

 

 

 

Differenza rispetto alla maggiorazione teorica

 

– 0,19 (10)

0,215 (11)

0,225 (12)

Vantaggio (in milioni di EUR) — arrotondato

 

– 494

310

184

(19)

Le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione sono state introdotte dalla KWKG 2002. Per i consumatori finali con un consumo annuo superiore a 100 000 kWh («consumatori finali di categoria B»), la KWKG 2002 stabiliva una maggiorazione massima di 0,05 centesimi di euro/kWh. Per i consumatori finali operanti nel settore manifatturiero con un consumo annuo superiore a 100 000 kWh e per i quali i costi di elettricità rappresentano più del 4 % del fatturato («consumatori finali di categoria C»), la KWKG 2002 stabiliva una maggiorazione massima di 0,025 centesimi di euro/kWh.

2.2.2.   La maggiorazione per la cogenerazione e le riduzioni ai sensi della KWKG 2016 modificata il 22 dicembre 2016

(20)

Le autorità tedesche hanno comunicato che a partire dal 1o gennaio 2017 le riduzioni sarebbero concesse esclusivamente agli utenti a forte consumo di energia elettrica ammissibili alle riduzioni della sovrattassa EEG (ossia la sovrattassa applicata in Germania sull'elettricità per finanziare il sostegno alle fonti di energia rinnovabili ai sensi della legge EEG) sulla base dell'articolo 63, paragrafo 1, della legge sull'energia rinnovabile (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG 2014 (13)) in combinato disposto con l'articolo 64 della EEG (cfr. articolo 27 bis della KWKG 2016 modificata). Tale disposizione implica quanto segue:

a)

l'impresa deve operare in uno dei settori che figurano nell'allegato 4 della EEG;

b)

l'energia elettrica soggetta alla sovrattassa EEG e utilizzata dall'impresa stessa è stata almeno pari a 1 GWh nell'ultimo esercizio finanziario presso il punto di consumo interessato;

c)

l'impresa interessata può essere classificata presso il punto di consumo interessato in uno dei settori che figurano nell'allegato 4 della EEG;

d)

l'intensità di energia elettrica dell'impresa raggiunge:

il 14 % per le imprese rientranti nell'elenco 1 dell'allegato 4 della EEG;

il 20 % per le imprese rientranti nell'elenco 2 dell'allegato 4 della EEG;

e)

l'impresa deve avere istituito un sistema certificato di gestione dell'energia o ambientale. Se consuma meno di 5 GWh, può avvalersi di sistemi alternativi di miglioramento dell'efficienza energetica;

f)

l'intensità di energia elettrica dell'impresa è calcolata come il rapporto tra i costi di elettricità e la media aritmetica del valore aggiunto lordo («VAL») nell'arco degli ultimi tre esercizi contabili chiusi. I costi di elettricità pertinenti corrispondono al consumo di energia elettrica presunto dell'impresa moltiplicato per il prezzo presunto dell'elettricità. Il consumo di energia elettrica presunto corrisponde alla media aritmetica nell'arco degli ultimi tre esercizi contabili chiusi (14). Il prezzo presunto dell'elettricità corrisponde al prezzo medio dell'elettricità al dettaglio applicabile alle imprese con livelli simili di consumo di energia elettrica.

(21)

Per un'impresa che soddisfa tali condizioni, la maggiorazione per la cogenerazione è soggetta ai seguenti massimali:

a)

consumo fino a 1 GWh: nessun massimale — intera maggiorazione per la cogenerazione;

b)

per il consumo restante: 15 % dell'intera maggiorazione per la cogenerazione;

(22)

Tuttavia, per tutti i punti di consumo che beneficiano di una riduzione l'importo totale della maggiorazione è limitato alle seguenti percentuali applicate alla media aritmetica del VAL dell'impresa negli ultimi tre esercizi contabili chiusi:

a)

0,5 % del VAL per le imprese che raggiungono un'intensità di energia elettrica di almeno 20 %;

b)

4 % del VAL per le imprese con un'intensità di energia elettrica inferiore a 20 %.

(23)

In ogni caso, dalla riduzione della maggiorazione per la cogenerazione derivante dall'applicazione dei massimali non può risultare un importo inferiore a 0,03 centesimi di euro/kWh per il consumo di elettricità sopra 1 GWh.

(24)

Per l'esercizio 2017, la KWKG 2016 modificata stabilisce il livello della maggiorazione intera per la cogenerazione a 0,438 centesimi di euro/kWh (articolo 37 della KWKG 2016 modificata).

2.2.3.   Il piano di adeguamento

(25)

Le autorità tedesche hanno indicato le seguenti aliquote di maggiorazione per la cogenerazione per il periodo 2011-2016.

 

Aliquota intera

(in centesimi di euro/kWh)

Consumatori finali di categoria B

Consumatori finali di categoria C

(in centesimi di euro/kWh)

% dell'aliquota intera

(in centesimi di euro/kWh)

% dell'aliquota intera

2011

0,03

0,03

100

0,025

83

2012

0,002

0,05

2 500

0,025

1 250

2013

0,126

0,06

48

0,025

20

2014

0,178

0,055

31

0,025

14

2015

0,254

0,051

20

0,025

10

2016

0,445

0,04

9

0,03

7

(26)

Le autorità tedesche hanno spiegato che, poiché la maggiorazione è stabilita sulla base delle necessità di finanziamento stimate per il sostegno, con un meccanismo di correzione in caso di stime troppo elevate (o troppo basse), la maggiorazione per i consumatori finali di categoria A talvolta è risultata molto bassa, perché in un dato anno il sostegno stimato era limitato o a causa di correzioni dovute a maggiorazioni troppo elevate negli anni precedenti. Questo caso si è verificato ad esempio nel 2012, quando la maggiorazione per la cogenerazione è risultata bassa a causa di una correzione dovuta al fatto che la maggiorazione del 2009 si era dimostrata troppo elevata rispetto alle cifre reali. Per contro, la maggiorazione applicata ai consumatori finali di categoria C si è mantenuta stabile e quindi nel 2012 ha rappresentato una percentuale più elevata della normale maggiorazione.

(27)

Le autorità tedesche hanno presentato un piano di adeguamento per i consumatori finali di categoria B e C, che mira a portare progressivamente le maggiorazioni per la cogenerazione applicate a questi consumatori a un livello del 100 % nel caso degli utenti non a forte consumo di energia elettrica e a un livello del 15 % della maggiorazione intera per la cogenerazione nel caso degli utenti a forte consumo di energia elettrica entro il 2019.

(28)

Il piano di adeguamento prende il via nel 2011. Poiché le maggiorazioni pagate dai consumatori finali di categoria B e C nel biennio 2011-2012 hanno rappresentato in totale più del 100 % della normale maggiorazione, il piano di adeguamento si applica agli utenti non a forte consumo di energia elettrica solo a partire dal 2013. Poiché per il periodo 2013-2016 i consumatori di categoria B hanno effettivamente versato un importo totale superiore a quanto richiesto dal piano di adeguamento (21 % invece di un massimo di 12,5 %) in pratica sono soggetti all'adeguamento solo a partire dal 2017. I consumatori di categoria C sono soggetti all'adeguamento a partire dal 2016 poiché per il periodo 2013-2015 hanno pagato in totale più di quanto richiesto dal piano di adeguamento (13 % invece di un massimo di 12,5 %).

(29)

Per quanto riguarda gli utenti a forte consumo di energia elettrica, per il periodo dal 2011 al 2016 hanno versato in totale il 15 % della maggiorazione per la cogenerazione e in pratica sono soggetti al piano di adeguamento a partire dal 2017.

(30)

Per il biennio 2017-2018, il piano di adeguamento applica la regola del raddoppio della maggiorazione da un anno all'altro, per cui la maggiorazione ammonterà nel 2017 a 0,060 centesimi di euro/kWh o 0,080 centesimi di euro/kWh, per i consumatori finali rispettivamente di categoria B e di categoria C, e nel 2018 a 0,120 centesimi di euro/kWh o 0,160 centesimi di euro/kWh, per i consumatori finali rispettivamente di categoria B e di categoria C. Nel 2019 sarà dovuto il 100 % della maggiorazione. Tuttavia, per gli utenti a forte consumo di energia elettrica, la maggiorazione per la cogenerazione sarà limitata al 15 % della maggiorazione intera.

(31)

Il piano di adeguamento si applica secondo lo schema seguente:

(%)

 

Consumatori finali di categoria B (non a forte consumo di energia elettrica)

Consumatori finali di categoria C (non a forte consumo di energia elettrica)

Utenti a forte consumo di energia elettrica

2011

7

7

7

2012

8,1

8,1

8,1

2013

9,2

9,2

9,2

2014

10,3

10,3

10,3

2015

11,4

11,4

11,4

2016

12,5

12,5 (0,056 centesimi di euro/kWh)

12,5

2017

18,3 (0,08 centesimi di euro/kWh)

13,7 (0,06 centesimi di euro/kWh)

13,7 (0,06 centesimi di euro/kWh) se ex consumatore finale di categoria C e 15 % se ex consumatore finale di categoria B.

2018

36,5 (0,16 centesimi di euro/kWh)

27,4 (0,12 centesimi di euro/kWh)

15

2019

100

100

15

(32)

Qualora la maggiorazione per la cogenerazione pagata in passato sia inferiore al livello stabilito nel piano di adeguamento, i beneficiari sono tenuti a versare la differenza.

(33)

È il caso degli utenti non a forte consumo di energia elettrica appartenenti alla categoria C, che per il 2016 saranno tenuti a versare ulteriori 0,026 centesimi di euro/kWh, avendo pagato 0,03 centesimi di euro/kWh mentre secondo il piano di adeguamento avrebbero dovuto pagare 0,056 centesimi di euro/kWh (cfr. articolo 36 della KWKG 2016 modificata). Questo importo sarà inserito nella fattura finale per il 2016. Tuttavia, l'impresa non è tenuta a versare gli ulteriori 0,026 centesimi di euro/kWh se il valore complessivo delle riduzioni per il periodo 2014-2016 non supera 160 000 EUR. La Germania ha precisato che questa soglia garantisce che le riduzioni non soddisfino tutti i criteri degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento adottato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (15) (de minimis).

(34)

Il piano di adeguamento è stato adottato nel 2016 nell'ambito della legge del 22 dicembre 2016 (cfr. articolo 36 della KWKG 2016 modificata).

2.3.   Ulteriori dettagli su istituzione e riscossione della maggiorazione per la cogenerazione

(35)

Al fine di garantire che ciascun operatore di rete sia compensato per i costi aggiuntivi risultanti dall'obbligo di compensazione, la KWKG 2016 prevede un sistema per cui l'onere derivante dagli obblighi di acquisto e di compensazione è ripartito uniformemente tra gli operatori delle reti di trasmissione, in proporzione al consumo degli utenti finali collegati alla loro rete o alle reti di distribuzione connesse alle loro reti di trasmissione, e poi compensato integralmente tramite la maggiorazione per la cogenerazione, che è proporzionata al consumo nelle rispettive reti (articoli 26-28 della KWKG 2016 notificata e articolo 29 della KWKG 2016 modificata). Il sistema si può sintetizzare come segue:

a)

gli operatori di rete riscuotono la maggiorazione per la cogenerazione dai consumatori finali connessi alla loro rete;

b)

tutti gli operatori delle reti di distribuzione possono richiedere la totale compensazione dei costi aggiuntivi (derivanti dall'obbligo di pagare premi agli impianti di cogenerazione connessi alla propria rete, cfr. considerando 65 della decisione di avvio) al rispettivo operatore della rete di trasmissione; l'onere è pertanto trasferito agli operatori delle reti di trasmissione;

c)

gli operatori delle reti di trasmissione ripartiscono tra di loro l'onere finanziario in modo tale che ciascuno sostenga lo stesso onere in proporzione al consumo degli utenti finali (direttamente o indirettamente) connessi alla loro rete; in seguito

d)

gli operatori delle reti di trasmissione ottengono una compensazione dagli operatori delle reti di distribuzione, cosicché ciascun operatore di rete sostenga lo stesso onere in proporzione al consumo degli utenti finali connessi alle rispettive reti di distribuzione e in proporzione alla maggiorazione per la cogenerazione riscossa. In termini concreti, questo implica che gli operatori delle reti di distribuzione trasferiscono gli introiti derivanti dalla maggiorazione per la cogenerazione al rispettivo operatore del sistema di trasmissione (al quale hanno già trasferito l'intero onere finanziario nella fase b) che precede) (16).

(36)

Questo sistema è stato mantenuto nella KWKG 2016 modificata, che tuttavia lo illustra in maggior dettaglio e in modo più chiaro. È stato introdotto un cambiamento nelle modalità di riscossione della maggiorazione per la cogenerazione presso i beneficiari: a seguito delle modifiche apportate dalla legge del 22 dicembre 2016, la maggiorazione ridotta per la cogenerazione a carico degli utenti a forte consumo di energia elettrica è riscossa direttamente dagli operatori dei sistemi di trasmissione (articolo 27, paragrafo 2, della KWKG 2016 modificata).

(37)

Come già descritto nella decisione di avvio (considerando 79), la KWKG 2016 notificata stabilisce la metodologia che gli operatori delle reti di trasmissione devono seguire per calcolare la maggiorazione per la cogenerazione. Da un lato, il livello della maggiorazione per la cogenerazione è una funzione dell'importo previsto dell'aiuto e delle forniture di elettricità previste a favore dei consumatori finali connessi alla rete pubblica o a reti di distribuzione chiuse; dall'altro, tiene conto delle correzioni per gli anni precedenti e delle riduzioni applicate a determinate categorie di consumatori finali. La legge stabilisce anche un limite annuale al bilancio del regime e quindi alla maggiorazione totale per la cogenerazione (articolo 29 della KWKG 2016 notificata).

(38)

Questa metodologia è mantenuta nella KWKG 2016 modificata (articolo 26 bis della KWKG 2016 modificata). Tuttavia, per l'esercizio 2017 la KWKG 2016 modificata si discosta da questa metodologia e fissa il livello della normale aliquota di maggiorazione per la cogenerazione direttamente al suo interno (0,438 centesimi di euro/kWh, cfr. articolo 37, paragrafo 1, della KWKG 2016 modificata).

2.4.   Durata

(39)

Le autorità tedesche si sono impegnate a notificare nuovamente le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione al più tardi 10 anni dopo la data di adozione della decisione finale della Commissione.

2.5.   Beneficiari

(40)

Prima delle modifiche introdotte dalla legge del 22 dicembre 2016, esistevano due categorie di beneficiari delle riduzioni.

(41)

Da un lato, i cosiddetti consumatori finali di categoria B, ossia gli utenti con un consumo annuo superiore a 1 GWh (cfr. anche il punto (15) che precede). Le autorità tedesche hanno comunicato di non disporre di informazioni esatte sui settori nei quali opererebbero i beneficiari di categoria B, ma hanno precisato che in generale le aziende del settore manifatturiero evidenziavano consumi superiori a 1 GWh con l'eccezione di 17 settori, nei quali il consumo medio è inferiore a 1 GWh/anno, elencati nella tabella 23 della decisione di avvio.

(42)

Inoltre, dalle informazioni fornite nel corso della fase di indagine preliminare è emerso che i consumi delle imprese operanti nel settore dei servizi generalmente sono inferiori a 1 GWh, con l'eccezione di alcuni settori, quali l'assistenza ospedaliera e il settore alberghiero (cfr. tabelle 6 e 7 della decisione di avvio e considerando 127 della decisione di avvio).

(43)

Dall'altro lato, prima delle modifiche introdotte dalla legge del 22 dicembre 2016, la seconda categoria di consumatori beneficiari di riduzioni erano i cosiddetti consumatori finali di categoria C, ossia i consumatori finali operanti nel settore manifatturiero con un consumo superiore a 1 GWh e con costi di elettricità superiori al 4 % del fatturato.

(44)

Le autorità tedesche non hanno fornito informazioni dettagliate sui settori o sulle tipologie di imprese conformi a questi requisiti, ma hanno precisato che per la maggior parte si qualificherebbero come utenti a forte consumo di energia elettrica ai sensi della «Besondere Ausgleichregelung» («BesAR») prevista dalla EEG.

(45)

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge del 22 dicembre 2016, i beneficiari di riduzioni saranno gli utenti a forte consumo di energia elettrica che soddisfano i criteri descritti al considerando 20 che precede, vale a dire gli utenti a forte consumo di energia elettrica ai sensi della BesAR. A tale proposito, nella fase di indagine preliminare le autorità tedesche avevano indicato che le imprese beneficiarie della riduzione della sovrattassa EEG e comprese nella BesAR operavano principalmente nei settori elencati nella tabella 3 che segue.

Tabella 3

Panoramica dei settori della BesAR

Attività economiche [WZ 2008]

Numero di punti di consegna

Elettricità privilegiata [GWh]

0800 Estrazione di minerali non energetici

171

516

1000 Industrie alimentari

414

3 754

1100 Industria delle bevande

38

364

1300 Industrie tessili

63

687

1600 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; ecc.

142

3 038

1700 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta

118

11 843

1800 Fabbricazione di carta e prodotti di carta ecc.

28

353

1900 Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati

15

[…] (*1)

2000 Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

283

28 421

2200 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

351

3 984

2300 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro, ceramica ecc.

285

7 550

2400 Metallurgia

280

24 351

2500 Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti

205

1 453

2600 Fabbricazione di computer ecc.

21

337

2700 Fabbricazione di apparecchi elettrici

26

799

2800 Fabbricazione di macchinari

21

474

2900 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30

320

3100 Fabbricazione di mobili

5

[…] (*1)

3800 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; ecc.

90

544

4900 Trasporti terrestri e trasporti mediante condotte

130

12 443

Aiuti ad altri settori

61

1 624

Totale

2 777

105 935

(46)

Le autorità tedesche hanno anche precisato che i beneficiari, nel quadro del nuovo regime di riduzioni, ammonterebbero a circa 2 000 aziende manifatturiere con un consumo totale annuo stimato di energia elettrica di circa 100 TWh.

2.6.   Obiettivo delle riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione

(47)

Le autorità tedesche hanno spiegato che a loro parere le riduzioni sono necessarie per mantenere il sostegno alla cogenerazione, che è possibile soltanto se i prelievi non compromettono la competitività delle imprese interessate. Le autorità tedesche temono che nel medio termine l'applicazione della maggiorazione intera potrebbe provocare una consistente riduzione degli investimenti e l'indebolimento della catena del valore in Germania e aggiungono che, in assenza delle riduzioni, il sostegno alla cogenerazione e l'obiettivo collegato dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di CO2 non sarebbero più accettati.

(48)

Infine, le autorità tedesche hanno sottolineato che l'onere della maggiorazione per la cogenerazione si aggiunge agli oneri già derivanti dalla sovrattassa EEG, anch'essa intesa a fornire risorse finanziarie sufficienti per finanziare il sostegno alle energie rinnovabili, secondo una politica che, come il sostegno alla cogenerazione, mira alla decarbonizzazione della produzione di energia elettrica in Germania.

2.7.   Motivi per l'avvio del procedimento

(49)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha preso atto delle analogie tra il sostegno alla cogenerazione e il sostegno alle energie rinnovabili, così come tra le maggiorazioni per la cogenerazione e le maggiorazioni per le energie rinnovabili. Inoltre, ha riconosciuto che potevano sussistere motivi per finanziare il sostegno alla cogenerazione con sovrattasse sull'elettricità e che al fine di garantire una fonte di finanziamento regolare, ma anche sostenibile, e quindi mantenere gli ambiziosi obiettivi in materia di cambiamenti climatici perseguiti con il sostegno alla cogenerazione, potevano essere necessarie delle riduzioni a favore di taluni consumatori finali. Tuttavia, la Commissione nutriva dubbi in merito alla proporzionalità e alla necessità delle misure di aiuto e quindi alla possibile distorsione della concorrenza.

(50)

La Commissione ha inoltre comunicato che avrebbe utilizzato come riferimento i criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui ai considerando da 185 a 192 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (17) («orientamenti ambientali») e a tale proposito ha osservato che le riduzioni concesse dalla Germania non erano limitate alle stesse categorie di utenti, e in particolare le riduzioni non sembravano limitate alle imprese a forte consumo di energia elettrica ed esposte alla concorrenza internazionale (e pertanto non in grado di trasferire i propri costi sui clienti).

(51)

La Commissione ha pertanto avviato il procedimento d'indagine formale.

3.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER LA COGENERAZIONE

3.1.   Osservazioni di BV Glas

(52)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di BV Glas, l'associazione di categoria dell'industria del vetro tedesca. BV Glas precisa che l'industria del vetro impiega direttamente 53 000 persone in Germania, registra un fatturato di 9,2 miliardi di EUR (2015), che il settore è fortemente esposto agli scambi e per la maggior parte i produttori di vetro si qualificano come consumatori finali di categoria C.

(53)

BV Glas afferma che la misura non configura un aiuto di Stato poiché non comporta flussi finanziari dal bilancio statale. Non fornisce dettagli a sostegno di questa opinione, ma si limita a osservare che la maggiorazione per la cogenerazione è simile alla sovrattassa EEG, anch'essa a suo parere non finanziata mediante risorse statali e fa riferimento alle osservazioni inviate alla Commissione nel quadro del procedimento SA.33995 (2013/C) (18). BV Glas afferma inoltre che la misura non costituisce un vantaggio, non è selettiva e non ha alcun impatto sugli scambi e sulla concorrenza, senza fornire ulteriori spiegazioni.

(54)

BV Glas ritiene inoltre che le riduzioni concesse ai consumatori finali di categoria B e C siano compatibili con il mercato interno, in quanto sono necessarie per garantire la Energiewende in Germania e i relativi obiettivi di protezione del clima. In assenza delle riduzioni, l'obiettivo in materia di cambiamenti climatici perseguito dalle misure di sostegno finanziate dalla maggiorazione sarebbe a rischio: da un lato, in assenza delle riduzioni, la maggiorazione per la cogenerazione sarebbe insostenibile per i settori interessati e comporterebbe la perdita di posti di lavoro in numero tale da costringere ad abbandonare la politica di sostegno alla cogenerazione (e gli ambiziosi obiettivi attinenti ai cambiamenti climatici); inoltre, l'industria probabilmente si sposterebbe verso paesi con politiche climatiche meno ambiziose. La proporzionalità della misura dipende dal fatto che i beneficiari interessati pagano comunque una determinata quota della maggiorazione per la cogenerazione.

(55)

In particolare per l'industria del vetro, l'eliminazione delle maggiorazioni per la cogenerazione implicherebbe un aumento di 17 volte della sovrattassa che si aggiungerebbe alla tassa sull'energia, alla sovrattassa EEG e all'aumento delle tariffe per l'uso della rete in conseguenza della crescita della quota di energia da fonti rinnovabili nel mix di produzione. A questo proposito, BV Glas sottolinea che gli investimenti nell'industria del vetro in Germania sono in calo, a causa delle elevate sovrattasse applicate sull'energia. BV Glas rileva inoltre che le catene del valore collegate all'industria del vetro scomparirebbero nel caso di una delocalizzazione dell'industria stessa.

(56)

Sempre secondo BV Glas, la limitazione delle riduzioni per la categoria C a consumatori finali operanti nel settore manifatturiero non è discriminatoria e rientra anche nella logica del sistema, in quanto il settore manifatturiero in generale si adegua all'andamento dei prezzi, diversamente dai fornitori di servizi, è esposto a un'agguerrita concorrenza internazionale e non può trasferire i costi sui clienti. BV Glas afferma inoltre che il settore dei servizi generalmente produce livelli inferiori di emissioni di CO2 e la delocalizzazione delle attività non comporterebbe rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; in più, le attività di norma si trasferirebbero in un altro Stato membro e non al di fuori dell'Unione.

(57)

BV Glas spiega che l'industria del vetro ha già raggiunto un livello elevato di efficienza energetica e che l'aumento degli oneri non fungerebbe da incentivo per ulteriori riduzioni. BV Glas spiega inoltre che gli utenti a forte consumo di energia elettrica sono costantemente incentivati a migliorare l'efficienza energetica in quanto il prezzo dell'energia rappresenta una quota elevata dei costi totali di produzione (spesso tra il 20 % e il 50 %). Sottolinea altresì che l'industria del vetro tedesca ha costantemente migliorato il proprio tasso di efficienza energetica nel corso degli anni e partecipa a numerose iniziative mirate a migliorare l'efficienza energetica, aderendo anche a un accordo (tramite la Federazione delle industrie tedesche — BDI) in virtù del quale l'industria si è impegnata a migliorare l'efficienza energetica dell'1,35 % ogni anno.

(58)

Infine, secondo BV Glas nel caso in esame il recupero è impedito dal legittimo affidamento, in quanto la Commissione in una decisione del 2002 aveva concluso che una precedente versione della KWKG non configurava un aiuto di Stato.

3.2.   Trimet

(59)

La Commissione ha ricevuto anche una breve lettera da Trimet, che considera necessarie le riduzioni, in quanto l'applicazione della maggiorazione intera, per un importo di circa […] (*2) EUR, assorbirebbe gran parte dei risultati del gruppo. Trimet precisa inoltre di essere favorevole alla limitazione delle riduzioni agli utenti a forte consumo di energia elettrica ammissibili alle riduzioni della sovrattassa EEG ai sensi della BesAR.

4.   COMMENTI PRESENTATI DALLE AUTORITÀ TEDESCHE DOPO LA DECISIONE DI AVVIO IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER LA COGENERAZIONE

(60)

Le autorità tedesche ritengono che l'avvio del procedimento d'indagine formale non sia giustificato, poiché nella fase di indagine preliminare è stato dimostrato che le riduzioni sono necessarie e proporzionate. Non forniscono elementi aggiuntivi su questo punto, ma indicano che il regime di riduzioni è stato modificato e che attualmente l'agevolazione è concessa esclusivamente a utenti a forte consumo di energia elettrica esposti alla concorrenza internazionale.

(61)

Le autorità tedesche sottolineano che il nuovo regime di riduzioni introdotto con la legge del 22 dicembre 2016 si basa interamente sui criteri di ammissibilità e proporzionalità utilizzati per concedere le riduzioni della sovrattassa EEG ai sensi della BesAR, che la Commissione ha approvato nel caso SA.38632 (2014/N) Germania — EEG 2014 — Riforma della legge sull'energia rinnovabile.

(62)

Le autorità tedesche spiegano inoltre che la maggiorazione per la cogenerazione è intesa a contribuire all'obiettivo comune di efficienza energetica e protezione ambientale. Ammettono che le riduzioni dei prezzi dell'elettricità in generale potrebbero teoricamente ridurre l'incentivo a risparmiare elettricità, ma nella fattispecie questa ipotesi non sussiste, perché per gli utenti a forte consumo di energia elettrica il costo dell'elettricità costituisce di per sé un incentivo sufficiente a migliorare l'efficienza energetica. Anche una maggiorazione per la cogenerazione ridotta fa aumentare i costi di elettricità di queste imprese e quindi l'incentivo a migliorare la propria efficienza energetica.

(63)

Le autorità tedesche portano l'esempio di un'impresa con un consumo totale annuo di energia di 10 GWh e un potenziale di risparmio di 1 GWh. I potenziali risparmi ammonterebbero a 112 000 EUR in caso di pagamento dell'intera maggiorazione per la cogenerazione, ma ammonterebbero comunque a 109 000 EUR in caso di riduzione della maggiorazione (19). Secondo quanto sottolineato dalle autorità tedesche, l'esempio dimostra che i risparmi di elettricità risultano vantaggiosi anche in presenza di una riduzione della maggiorazione per la cogenerazione. Inoltre, i beneficiari di solito si avvalgono di un sistema certificato di gestione dell'energia. Grazie alla crescente consapevolezza, è in potenziale aumento anche la probabilità che le imprese individuino e mettano in atto misure per l'efficienza energetica. Inoltre, in virtù del parallelismo tra i regimi di riduzione della maggiorazione per la cogenerazione e la sovrattassa EEG, l'efficienza energetica sarebbe ulteriormente incentivata dalla sovrattassa EEG.

Image

(64)

Le autorità tedesche sottolineano che il nuovo regime di riduzioni introdotto dalla legge del 22 dicembre 2016 è destinato agli utenti a forte consumo di energia elettrica soggetti alla concorrenza internazionale, ossia le imprese che sarebbero a rischio di fallimento o delocalizzazione se dovessero pagare l'intera maggiorazione per la cogenerazione, ma che contribuiranno comunque al finanziamento del sostegno alla cogenerazione (in linea di principio con il 15 % della maggiorazione, salvo che quest'ultima raggiunga un determinato livello del VAL).

(65)

Le autorità tedesche rilevano che le riduzioni esercitano un impatto limitato, in quanto la maggiorazione per la cogenerazione in termini relativi non è poi così elevata. In ogni caso, gli effetti negativi sarebbero controbilanciati da quelli positivi.

(66)

Inoltre, sulla base dei dati disponibili per le imprese ammissibili alla sovrattassa EEG ridotta, le autorità tedesche hanno simulato che la maggiorazione intera per la cogenerazione ammonterebbe a 0,255 centesimi di euro/kWh in assenza di riduzioni (maggiorazione «teorica» nella tabella che segue) e che questa aliquota rappresenterebbe comunque tra l'1 e il 9 % del VAL per un campione di circa 100 imprese ammissibili a prelievi EEG ridotti e con un consumo superiore a 1 GWh. Nel corso dell'indagine formale, le autorità tedesche hanno fornito cifre aggiornate che dimostrano che per le 20 prime imprese ammissibili alla BeSAR (in termini di consumo), la maggiorazione teorica rappresenterebbe tra lo 0,8 e il 6 % del VAL (in base alle cifre del 2015) e la maggiorazione intera (pari a 0,445 centesimi di euro/kWh) tra l'1 % e l'11 % del VAL.

(67)

Le autorità tedesche hanno presentato anche la seguente simulazione per illustrare il possibile impatto della maggiorazione intera sulle imprese:

Tabella 4

Simulazione dell'impatto della maggiorazione intera

 

Maggiorazione teorica

Maggiorazione ai sensi della legge 2016 sulla cogenerazione

Consumatore finale

Consumo (GWh)

Onere senza privilegio (GWh)

Onere ai sensi della legge KWKG 2016 (EUR)

Aumento dell'onere per fattore

Cat. B

0,255

0,04

Industria 1

10

0,0255

8 050

3,17

 

 

 

Industria 2

100

0,255

44 050

5,79

Cat. C

0,255

0,03

Industria 3

1 000

2,55

304 150

8,38

(68)

Infine, la Germania ha sottolineato che l'onere della maggiorazione per la cogenerazione si aggiunge all'onere già derivante dalla sovrattassa EEG.

5.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME DI AIUTI NOTIFICATO OGGETTO DELL'ESAME PRELIMINARE (SA.47887)

(69)

Il sostegno a favore di nuovi impianti di cogenerazione con una capacità installata tra 1 e 50 MWel notificato dalle autorità tedesche come SA.42393 (2015/N) e approvato dalla decisione di avvio deve essere concesso a partire dall'inverno 2017/2018 a operatori selezionati mediante gare d'appalto (cfr. considerando 91 della decisione di avvio). La partecipazione a tali gare avrebbe dovuto essere soggetta alla condizione che il totale dell'elettricità prodotta nell'impianto di cogenerazione fosse immessa nella rete pubblica e che, qualora l'elettricità prodotta dall'impianto di cogenerazione fosse consumata direttamente dal proprietario dell'impianto o immessa in una rete di distribuzione chiusa senza prima essere immessa nella rete pubblica, l'impianto interessato non sarebbe stato ammissibile a partecipare alla gara. Le autorità tedesche avevano comunicato che senza tale esclusione non si sarebbero garantite condizioni di parità nella gara, spiegando che, poiché l'elettricità prodotta da cogenerazione e autoconsumata è ammissibile alla sovrattassa EEG ridotta, gli impianti di cogenerazione utilizzati per autoconsumo avrebbero goduto di un vantaggio sistematico rispetto agli impianti di cogenerazione che immettono elettricità nella rete (cfr. considerando 94 della decisione di avvio).

(70)

Il 29 marzo 2017, le autorità tedesche hanno informato la Commissione che stavano considerando di avvalersi dei poteri di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2, lettera b), punto bb) della KWKG 2016 modificata, per consentire la partecipazione alle gare d'appalto anche agli impianti di cogenerazione che immettono l'elettricità prodotta in una rete di distribuzione chiusa invece che nella rete pubblica. Gli impianti di cogenerazione utilizzati per autoconsumo non sarebbero comunque ammissibili alla partecipazione alle gare d'appalto per il sostegno e non sono interessati dalla modifica notificata.

(71)

Per quanto concerne gli impianti di cogenerazione utilizzati in reti di distribuzione chiuse, le autorità tedesche hanno spiegato che l'esclusione inizialmente si era basata sulle seguenti ipotesi: quando la produzione e il consumo avvengono nella stessa rete chiusa, le tariffe per l'uso della rete possono risultare inferiori rispetto a una configurazione nella quale tutta l'energia consumata è prodotta da impianti di cogenerazione esterni alla rete di distribuzione chiusa. Questo, in determinate circostanze, può consentire all'operatore dell'impianto di cogenerazione nella rete di distribuzione chiusa di ottenere un prezzo migliore per l'elettricità prodotta, rispetto a un operatore che immette elettricità nella rete pubblica. In una gara d'appalto nella quale gli operatori competono per un premio fisso pagato in aggiunta al prezzo di mercato, gli operatori di impianti di cogenerazione da utilizzare in reti di distribuzione chiuse avrebbero potuto beneficiare di un vantaggio competitivo che, se fosse stato sistematico e significativo, avrebbe consentito a tali operatori di presentare offerte strategiche al di sopra dei propri costi, con la conseguenza di una sovracompensazione. Le autorità tedesche hanno aggiunto che l'effetto sopra citato potrebbe anche essere possibile al di fuori di reti di distribuzione chiuse, ma che l'operatore di un impianto di cogenerazione può ottenere un vantaggio soltanto se sono connessi alla stessa rete solo alcuni consumatori finali. Di conseguenza, in una rete pubblica l'effetto generalmente non provoca una distorsione della concorrenza.

(72)

Tuttavia, a seguito di un'analisi più approfondita della questione, le autorità tedesche hanno constatato che le reti di distribuzione chiuse si presentano in diverse configurazioni e che generalmente non si realizzano risparmi sulle tariffe per l'uso della rete, o comunque i risparmi sono piuttosto scarsi e il rischio di offerte strategiche citato al considerando 71 che precede è molto inferiore a quanto ipotizzato. Questa conclusione è il risultato di una serie di osservazioni che le autorità tedesche hanno potuto effettuare nel frattempo.

(73)

In primo luogo, affinché si concretizzi la possibilità di un'offerta strategica, l'impianto di cogenerazione dovrebbe ottenere un prezzo molto migliore per l'elettricità prodotta, cosa che implica necessariamente un risparmio sostanziale sulle tariffe per l'uso della rete. Per un effetto misurabile, una quota elevata dell'elettricità prodotta dovrebbe essere venduta al consumo locale, altrimenti non esisterebbe il potenziale per ottenere prezzi migliori.

(74)

In secondo luogo, i beneficiari di tariffe inferiori per l'uso della rete sono tutti i consumatori finali nell'ambito della rete di distribuzione chiusa, a prescindere dal fatto che concludano o meno un contratto per la fornitura di energia con l'operatore dell'impianto di cogenerazione. Di conseguenza, quest'ultimo dovrebbe stipulare contratti con tutti o almeno con la maggioranza dei consumatori finali. Se molti consumatori finali sono collegati alla rete di distribuzione chiusa, è probabile che ne risulti un comportamento opportunistico. I consumatori finali non sarebbero disposti a pagare prezzi più alti all'operatore dell'impianto di cogenerazione, poiché le tariffe per l'uso della rete sarebbero comunque inferiori. Dato che gli impianti di cogenerazione sono immobilizzazioni a lungo termine, l'operatore dovrebbe anche assicurarsi di stipulare contratti a lungo termine con la maggioranza dei consumatori finali connessi alla rete di distribuzione chiusa, per cui si riduce ulteriormente la possibilità di ottenere prezzi (molto) più elevati dai consumatori finali.

(75)

In terzo luogo, i consumatori finali nelle reti di distribuzione chiuse spesso sono utenti industriali autorizzati a ridurre i canoni per la rete in virtù di diverse esenzioni di cui all'articolo 19 del regolamento sui canoni per la rete elettrica (Stromnetzentgeltverordnung). Poiché le riduzioni si basano sul profilo di consumo stabile o specifico dei consumatori finali interessati e non sul fatto che si tratta di una rete di distribuzione chiusa, il margine per riduzioni consistenti dei canoni per la rete, da utilizzare per negoziare prezzi più elevati, è scarso o inesistente.

(76)

Di conseguenza, le autorità tedesche hanno osservato che il supposto vantaggio competitivo non era necessariamente significativo e nemmeno sistematico, cosicché il rischio di offerte strategiche sarebbe anche molto inferiore a quanto inizialmente temuto (se non addirittura inesistente). Le autorità tedesche stanno quindi valutando se consentire la partecipazione alle gare d'appalto degli impianti di cogenerazione che producono elettricità immessa in una rete di distribuzione chiusa senza apportare ulteriori modifiche al progetto di gara. Se tuttavia da ulteriori indagini nel corso della procedura legislativa dovesse emergere la presenza di una distorsione della concorrenza e la necessità di introdurre misure specifiche nel progetto di gara, le autorità tedesche si sono impegnate a notificare alla Commissione questi effetti ed eventuali contromisure. In ogni caso, le autorità tedesche si sono impegnate a includere nella valutazione del regime di sostegno alla cogenerazione anche la partecipazione di impianti di cogenerazione che producono elettricità da immettere in reti di distribuzione chiuse.

(77)

Le autorità tedesche hanno confermato che gli impianti di cogenerazione interessati sono quelli descritti ai punti (23) e (63) della decisione di avvio, per i quali le autorità tedesche avevano fornito i seguenti calcoli dei costi normalizzati della produzione di energia (LCOE).

Tabella 5

Calcoli LCOE per progetti realizzati da appaltatori non rientranti nella BesAR, superiori a 100 KWel, nell'arco di 15 anni (2016-2030) fino a 10 MW e nell'arco di 20 anni (2016-2035) sopra 10 MW, al tasso di attualizzazione del 30 % annuo — in centesimi di euro/KWh (valori 2013)

Settore nel quale opera il cliente dell'appaltatore

Fabbricazione di componenti automobilistici

Costruttore di automobili

Costruttore di automobili

Costruttore di automobili

Costruttore di automobili

Costruttore di automobili

Tipo di impianto

BHKW 5

BHKW 5

DT 1

GT 1

BHKW 6

GUD 1

Capacità el.

2 000  kW

2 000  kW

5 000  kW

10 000  kW

10 000  kW

20 000  kW

Ore a pieno carico

4 500  h/a

8 000  h/a

5 500  h/a

5 500  h/a

5 500  h/a

5 000  h/a

Tasso di autoconsumo

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

LCOE

10,42

7,22

12,13

8,42

8,49

11,56

Prezzo medio di mercato

6,77

6,25

6,25

6,25

6,25

5,87

Differenza tra LCOE e prezzo di mercato

3,65

0,97

5,88

2,17

2,24

5,7

(78)

Come per gli altri impianti di cogenerazione che possono partecipare alle gare d'appalto, sono ammissibili solo gli impianti ad alto rendimento.

(79)

L'aiuto agli impianti di cogenerazione selezionati nella gara d'appalto sarà concesso come premio in aggiunta al prezzo di mercato durante 30 000 ore di esercizio a pieno carico. Non è previsto il pagamento del premio quando il valore dei contratti orari è nullo o negativo sul mercato a pronti (giorno prima) per la Germania (articolo 7, paragrafo 8, KWKG 2016 notificata, articolo 7, paragrafo 7, KWKG 2016 modificata). L'elettricità generata durante questo periodo non è considerata nel calcolo del numero di ore a pieno carico per il quale si può concedere il sostegno. Anche l'operatore dell'impianto di cogenerazione è responsabile per il bilanciamento.

6.   VALUTAZIONE DELLE RIDUZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA COGENERAZIONE

6.1.   Esistenza dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

(80)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(81)

Al fine di accertare se una misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve valutare se la misura in questione:

a)

conferisce un vantaggio a talune imprese o taluni settori (vantaggio selettivo);

b)

è imputabile allo Stato e comporta risorse statali;

c)

falsa o minaccia di falsare la concorrenza;

d)

può incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1.1.   Vantaggio selettivo

(82)

Come ricordato dalla Corte nella sentenza del 21 dicembre 2016 nelle cause riunite Commissione/World Duty Free Group e Commissione/Banco Santander e Santusa  (20), per dimostrare la selettività di una misura fiscale o di un'imposta, occorre verificare se essa introduca tra operatori che si trovano, rispetto all'obiettivo perseguito dal regime tributario generale interessato, in una situazione di fatto e di diritto analoga, una differenziazione non giustificata dalla natura e dalla struttura del regime in parola.

(83)

Nella decisione di avvio, la Commissione aveva constatato che in linea di principio la maggiorazione per la cogenerazione è dovuta su ogni kWh fornito a consumatori finali attraverso la rete pubblica o la rete di distribuzione chiusa gestita dai rispettivi operatori di rete e si tratta di una maggiorazione uniforme per kWh. Come descritto nelle sezioni 2.2.1 e 2.3, il sistema per stabilire la maggiorazione è rimasto sostanzialmente invariato nella KWKG 2016 modificata e resta basato sul principio dell'uniformità della maggiorazione per la cogenerazione. Nel 2016 la maggiorazione ordinaria per la cogenerazione ammontava a 0,445 centesimi di euro/kWh, e nel 2017 ammonta a 0,438 centesimi di euro/kWh.

(84)

Quindi, limitando la maggiorazione per la cogenerazione rispettivamente a 0,04 centesimi di euro/kWh e a 0,03 centesimi di euro/kWh, la KWKG 2016 notificata riduce la maggiorazione per la cogenerazione dovuta dalle imprese considerate consumatori finali di categoria B o C, sollevandole pertanto da un onere che di norma dovrebbero sostenere. Inoltre, limitando la maggiorazione per la cogenerazione rispettivamente a 0,056 centesimi di euro/kWh nel 2016, a 0,06 e 0,08 centesimi di euro/kWh nel 2017 e a 0,12 e 0,16 centesimi di euro/kWh nel 2018, la KWKG 2016 modificata riduce l'onere finanziario a carico delle imprese considerate consumatori finali di categoria B o C, sollevandole pertanto da un onere che di norma dovrebbero sostenere. Infine, limitando la maggiorazione per la cogenerazione al 15 % della maggiorazione intera (e a 0,5 % o 4 % del VAL) per gli utenti a forte consumo di energia elettrica che soddisfano le condizioni specificate al punto (20) che precede, la KWKG 2016 modificata riduce l'onere finanziario a carico delle imprese considerate consumatori finali di categoria B o C, sollevandole pertanto da un onere che di norma dovrebbero sostenere. Quindi tale riduzione costituisce un vantaggio (21).

(85)

Il vantaggio è anche selettivo. In effetti, nel caso della categoria C, la riduzione è limitata esclusivamente al settore manifatturiero e, all'interno dello stesso settore, la riduzione è concessa esclusivamente alle imprese con un consumo annuo superiore a 1 GWh e costi di elettricità superiori al 4 % del fatturato (escludendo quindi altri settori manifatturieri che tipicamente non raggiungono tali valori; cfr. punto (127) della decisione di avvio). La stessa osservazione vale per le riduzioni concesse a utenti a forte consumo di energia elettrica che soddisfano i criteri descritti al considerando 20 che precede. Le riduzioni sono selettive, in quanto sono concesse esclusivamente a imprese operanti in settori specifici, all'interno dei quali le riduzioni sono concesse esclusivamente a imprese che registrano un consumo di 1 GWh presso un dato punto di consumo e al raggiungimento di una determinata soglia di intensità di energia elettrica.

(86)

Quanto alla categoria B, il vantaggio è limitato alle imprese che raggiungono un livello di consumo annuo di 1 GWh. La Commissione rileva inoltre che, benché la categoria B sembri aperta a tutti i settori, la soglia di 1 GWh di fatto esclude numerosi settori e imprese che tipicamente non raggiungono mai tale soglia di consumo.

(87)

Tuttavia, alla luce dell'obiettivo perseguito dalla maggiorazione (contributo al sostegno alla cogenerazione), i consumatori finali di categoria B o C e gli utenti a forte consumo di energia elettrica si trovano in una situazione analoga, di diritto e di fatto. In particolare, tali consumatori finali utilizzano elettricità immessa nella rete pubblica o in una rete chiusa, come i consumatori finali di categoria A. Inoltre, come questi ultimi, beneficiano del livello inferiore di emissioni di CO2 in virtù del sostegno a impianti di cogenerazione ad alta efficienza energetica finanziato dalla maggiorazione per la cogenerazione.

(88)

Le autorità tedesche non hanno trasmesso commenti in merito alla selettività della misura.

(89)

BV Glas sembra sostenere che il fatto che le riduzioni siano limitate al settore manifatturiero rientrerebbe nella logica del sistema, poiché le imprese operanti in tale settore in generale si adeguano all'andamento dei prezzi e non possono trasferire i propri costi extra sui clienti, mentre i settori dei servizi in genere trasferiscono le maggiorazioni in capo ai clienti.

(90)

La Commissione rileva innanzi tutto che, laddove si sia stabilito che una data misura genera differenze tra imprese che si trovano in una situazione analoga di fatto e di diritto per quanto concerne l'obiettivo della misura in questione, spetta allo Stato membro che ha introdotto tale differenziazione tra le imprese in relazione agli oneri dimostrare che la stessa sia effettivamente giustificata dalla natura e dallo schema generale del sistema in questione (22). Le autorità tedesche non hanno dichiarato che le riduzioni rientrerebbero nella natura e nello schema generale della maggiorazione per la cogenerazione. In particolare, non hanno affermato che la maggiorazione per la cogenerazione si baserebbe sul principio che si debba applicare esclusivamente alle imprese che possono trasferire i propri costi extra sui clienti. Inoltre, le condizioni di ammissibilità non sostengono l'ipotesi, non comprovata, che il normale sistema di applicazione della maggiorazione per la cogenerazione si basi sul principio che la stessa si debba imporre esclusivamente alle imprese che possono trasferire i propri costi extra sui clienti.

(91)

In primo luogo, l'ammissibilità alle riduzioni ai sensi della KWKG 2016 notificata non dipende dal fatto che le imprese dimostrino di non poter trasferire i propri costi extra sui clienti. In secondo luogo, non sono stati forniti elementi a dimostrazione del fatto che tutti i settori e le imprese che beneficiano delle riduzioni a favore delle categorie B e C di fatto non possono trasferire i propri costi extra, mentre tutti quelli esclusi dalle riduzioni possono farlo. In terzo luogo, la tesi sostenuta da BV Glas secondo cui è normale che le riduzioni si limitino alle imprese operanti nel settore manifatturiero è in contrasto con le riduzioni concesse ai consumatori finali di categoria B, che possono operare nel settore dei servizi e non devono necessariamente essere a forte consumo di energia elettrica. Per quanto riguarda la KWKG 2016 modificata, le autorità tedesche non hanno comunicato che la maggiorazione per la cogenerazione fosse basata sulla capacità dei consumatori finali di trasferire i costi. Inoltre, l'impossibilità di trasferire i costi non è una condizione formale di ammissibilità per le riduzioni.

(92)

La Commissione conclude pertanto che le riduzioni non si possono considerare rientranti nella logica del sistema di maggiorazione per la cogenerazione e resta del parere che le riduzioni in esame configurino un vantaggio selettivo per i beneficiari delle stesse.

(93)

Le autorità tedesche hanno introdotto nella KWKG 2016 modificata l'articolo 27 ter, che prevede che l'elettricità accumulata sia soggetta alla maggiorazione per la cogenerazione quando è prelevata dall'impianto di stoccaggio e non quando vi è immessa. Secondo la Commissione, tale disposizione rientra nella natura e nello schema generale della maggiorazione per la cogenerazione (e quindi non costituisce un vantaggio selettivo): l'obiettivo è quello di evitare la doppia imposizione, secondo un principio generalmente applicato nei sistemi di imposizione e prelievi fiscali. La disposizione è conforme al principio che la maggiorazione è dovuta nel momento in cui l'elettricità è prelevata dalla rete e consumata. La Germania ha spiegato che l'elettricità accumulata nell'impianto di stoccaggio non è stata ancora consumata. La Commissione ritiene quindi che l'esenzione di cui all'articolo 27 ter della KWKG modificata non sia selettiva.

6.1.2.   Risorse statali e imputabilità

(94)

Nella decisione di avvio la Commissione ha constatato che le riduzioni erano imputabili allo Stato, in quanto tutte le riduzioni erano concesse per legge (KWKG 2016) e pertanto imputabili allo Stato. La Commissione osserva inoltre che il BAFA (l'Ufficio federale per gli affari economici e il controllo delle esportazioni, un'autorità federale superiore facente capo al ministero federale per gli Affari economici e l'energia) ha l'incarico di verificare che solo gli operatori ammissibili ottengano il sostegno.

(95)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha anche constatato che le riduzioni erano finanziate mediante risorse statali.

(96)

A tale proposito, la Commissione ha osservato in primo luogo che per finanziare il sostegno alla cogenerazione la Germania ha introdotto una speciale sovrattassa, la maggiorazione per la cogenerazione (cfr. l'articolo 26 della KWKG 2016 notificata e l'articolo 26 della KWKG 2016 modificata, che istituiscono la maggiorazione e conferiscono agli operatori di rete il diritto di imporla ai consumatori finali) e ne ha definito lo scopo (ossia il finanziamento di politiche statali in campo energetico: sostegno alla cogenerazione e sovvenzioni agli investimenti a favore di impianti di stoccaggio e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento) nonché la metodologia per determinarne l'importo, che per alcune categorie di consumatori finali è stabilito direttamente dallo Stato (consumatori di categoria B e C e utenti a forte consumo di energia elettrica). Inoltre, eventuali disavanzi ed eccedenze della maggiorazione per la cogenerazione riscossa (rispetto al sostegno necessario) sono corretti l'anno successivo, garantendo quindi che gli operatori di rete siano interamente compensati per i costi extra derivanti dall'obbligo di pagare il sostegno e che comunque non possano destinare gli introiti derivanti dalla maggiorazione ad usi diversi dal finanziamento del sostegno alla produzione di elettricità proveniente da cogenerazione, accumulatori di energia termica e frigorifera e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento. Su tale base, la Commissione ha concluso che, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent de Colère  (23)!, nel quadro della KWKG 2016 lo Stato ha creato un sistema nel quale i costi sostenuti dagli operatori di rete in relazione al sostegno alla produzione di elettricità proveniente da cogenerazione, impianti di stoccaggio e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento, sono interamente compensati dalla maggiorazione per la cogenerazione imposta ai consumatori finali di elettricità. Tale circostanza distingue il caso in esame dalla causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra  (24), in quanto in quest'ultimo caso i fornitori di energia elettrica erano tenuti a finanziare i costi aggiuntivi con i propri mezzi. Inoltre, né il sostegno alla cogenerazione concesso per la produzione di elettricità proveniente da cogenerazione, né le sovvenzioni agli investimenti concesse agli operatori di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento costituiscono prezzi o tariffe per beni o servizi. In effetti, il sostegno alla cogenerazione è pagato dagli operatori di rete agli operatori di impianti di cogenerazione, benché l'elettricità non sia venduta agli operatori di rete, bensì a terzi; in certi casi, è addirittura consumata dallo stesso operatore dell'impianto di cogenerazione. Inoltre, le reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento e gli impianti di stoccaggio restano di proprietà dell'operatore che chiede la sovvenzione, il cui pagamento non conferisce agli operatori delle reti elettriche nessun diritto sulle reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento e sugli impianti di stoccaggio interessati (per il sostegno alle reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento e gli impianti di stoccaggio, cfr. i considerando da 33 a 45 della decisione di avvio).

(97)

Sempre nella decisione di avvio la Commissione ha rilevato che gli operatori delle reti di trasmissione svolgono un ruolo particolare nel sistema, in quanto sono incaricati del calcolo della maggiorazione per la cogenerazione sulla base della metodologia indicata nella KWKG 2016 e gestiscono i flussi finanziari della maggiorazione per la cogenerazione. L'onere finanziario derivante dal sostegno alla cogenerazione e alla rete di teleriscaldamento è interamente trasferito agli operatori delle reti di trasmissione, che devono garantire che sia equamente ripartito al loro interno (in proporzione ai consumatori finali di categoria A, B e C connessi alla rispettiva rete) e ai quali gli operatori delle reti di distribuzione trasferiscono la maggiorazione per la cogenerazione a titolo di compensazione per l'onere finanziario derivante dal sostegno. Inoltre, sono tenuti ad avvisare il BAFA in caso di superamento del bilancio. A tale proposito, si evidenziano delle analogie con la situazione di Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven NV nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 luglio 2008, Essent Network Noord  (25) e con quella degli operatori di sistemi di trasmissione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 maggio 2016, Germania/Commissione (EEG 2012)  (26).

(98)

Inoltre, nella decisione di avvio la Commissione ha anche constatato che i seguenti elementi confermano che la maggiorazione per la cogenerazione è soggetta al controllo statale: la maggiorazione per la cogenerazione the CHP deve essere depositata su un conto separato affinché l'autorità di regolamentazione possa verificare l'assenza di sovvenzioni incrociate tra le varie attività degli operatori di rete. Le legge prevede inoltre che la fatturazione tra gli operatori delle reti di trasmissione sia controllata da un auditor o un revisore dei conti. Infine, la legge limita anche il bilancio totale della misura e l'importo totale della maggiorazione. Qualora si rischi il superamento del bilancio, gli operatori delle reti di trasmissione sono tenuti ad avvisare il BAFA, che provvede a calcolare nuove aliquote ridotte per garantire che il bilancio non venga superato. Questa è un'ulteriore conferma del fatto che la maggiorazione per la cogenerazione costituisce una risorsa soggetta al controllo statale.

(99)

Le autorità tedesche non hanno trasmesso commenti su questo punto. BV Glas ha osservato che la misura non configura un aiuto di Stato poiché non grava sul bilancio statale. Tuttavia, la Commissione rileva in proposito che, secondo una costante giurisprudenza, non occorre che le risorse transitino nel bilancio dello Stato per essere considerate risorse statali, bensì è sufficiente che rimangano sotto il controllo pubblico (27). In effetti, vantaggi concessi direttamente o indirettamente tramite risorse statali si devono considerare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La distinzione tra aiuti concessi dallo Stato e aiuti concessi mediante risorse statali serve a far rientrare nella definizione di aiuto non solo gli aiuti concessi direttamente dallo Stato, ma anche gli aiuti concessi da organismi pubblici o privati nominati o istituiti dallo Stato (28).

(100)

Sulla base di questi elementi, la Commissione conferma la propria conclusione secondo cui la maggiorazione per la cogenerazione si qualifica come risorsa statale e pertanto anche le aliquote ridotte della maggiorazione sono finanziate da risorse statali. Le riduzioni sono finanziate da risorse statali come il sostegno alla cogenerazione. Qualsiasi riduzione della maggiorazione per la cogenerazione è stabilita per legge ed è soggetta al controllo statale nella stessa misura della maggiorazione intera (cfr. sopra). Di conseguenza, anche la riduzione della maggiorazione per la cogenerazione si deve considerare finanziata da risorse statali (29).

6.1.3.   Effetto sugli scambi e sulla concorrenza

(101)

Le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione possono falsare la concorrenza tra imprese dello stesso settore, in quanto non tutte le imprese sono ammissibili (a seconda del livello di consumo e/o della rispettiva rilevanza dei costi di elettricità rispetto al fatturato e/o rispetto al VAL), e inoltre possono incidere sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza con imprese di altri Stati membri. In effetti, le imprese beneficiarie delle riduzioni solitamente operano in determinati settori manifatturieri nei quali i costi di elettricità rappresentano una quota rilevante dei costi di produzione (metallurgia, industria chimica e della carta, industria del vetro, raffinerie, industria del legno, settore alimentare e dei mangimi, cfr. decisione di avvio, considerando 127 e anche la tabella 3). In particolare, settori come l'industria chimica, l'industria della carta, il settore della costruzione di automobili e della fornitura di componenti automobilistiche, sono in concorrenza con imprese situate in altri Stati membri.

(102)

BV Glas ha affermato che non esiste alcun impatto sulla concorrenza, ma non ne ha spiegato il motivo. BV Glas sembra suggerire che un impatto sulla concorrenza sarebbe escluso perché la misura è intesa a ridurre uno svantaggio competitivo rispetto a imprese operanti in altri Stati membri. Dato che le maggiorazioni per la cogenerazione sono applicate anche in altri Stati membri (ad esempio in Francia (30)), tale argomento non è sostenuto dai fatti. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che una misura sia intesa ad armonizzare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza tra Stati membri, non impedisce che si possa considerare un aiuto di Stato (31).

6.1.4.   Conclusione sull'esistenza dell'aiuto di Stato

(103)

La Commissione conclude pertanto che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione concesse ai consumatori finali di categoria B e C e agli utenti a forte consumo di energia elettrica previste nella KWKG 2016 configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato.

6.2.   Aiuto esistente/nuovo aiuto e legittimità dell'aiuto

(104)

BV Glas ha sottolineato che la KWKG 2016 è molto simile alla KWKG 2002 e pertanto si configura un aiuto esistente.

(105)

La Commissione rileva tuttavia che l'esistenza di molte similarità tra la KWKG 2002 e la KWKG 2016 non può portare a concludere che il regime di aiuti consistenti in riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione, previsto dalla KWKG 2016, si qualifichi come un regime di aiuti esistente.

(106)

È vero che la Commissione aveva ritenuto che la legge del 12 maggio 2000 per la protezione della produzione di energia elettrica mediante cogenerazione («KWKG 2000»), precorritrice della KWKG 2016, non comportasse un aiuto di Stato (32). Tuttavia, come rilevato dalla Commissione nella decisione di avvio (punto (288)], la KWKG 2000 è stata abolita già nel 2002 e sostituita dalla KWKG 2002, a sua volta sostituita dalla KWKG 2016.

(107)

La misura di aiuto non si può pertanto considerare un aiuto esistente, in particolare alla luce delle numerose differenze sostanziali tra la KWKG 2000 e la KWKG 2016 e di fatto anche tra la KWKG 2000 e la KWKG 2002.

(108)

La prima differenza consiste nel fatto che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione che sono oggetto del procedimento di indagine formale non erano previste nella KWKG 2000 e la Commissione non le ha prese in esame nella sua decisione del 22 maggio 2002 relativa all'aiuto di Stato NN 68/2000 — Germania — Legge sulla protezione della produzione di energia elettrica mediante cogenerazione del 12 maggio 2000 (33).

(109)

Inoltre, ai sensi della KWKG 2000, la legge stabiliva semplicemente un obbligo di acquisto unitamente al prezzo da pagare, con la condivisione dell'onere tra gli operatori di rete. La legge tuttavia non istituiva una maggiorazione per la cogenerazione allo scopo di finanziare il sostegno né, come spiegato al punto precedente, erano previste riduzioni della maggiorazione per talune categorie di consumatori finali.

(110)

La KWKG 2016 si differenzia dalla KWKG 2000 per i seguenti aspetti: in primo luogo, l'obbligo di acquisto è stato sostituito dall'obbligo di pagare un premio per l'elettricità che per la maggior parte non è acquistata dall'operatore di rete. Secondo, la KWKG 2016 prevede anche il sostegno a favore dell'energia elettrica per autoconsumo, per cui l'aiuto non riguarda neppure le reti gestite da operatori di rete. Terzo, la KWKG 2016 prevede anche il sostegno ad accumulatori di energia termica e reti di teleriscaldamento, vale a dire infrastrutture che non riguardano la rete elettrica. Quarto, la legge garantisce che gli operatori di rete siano compensati integralmente per i costi extra sostenuti mediante la maggiorazione per la cogenerazione istituita dalla legge e i flussi finanziari collegati ai pagamenti del premio e alla maggiorazione sono centralizzati presso gli operatori delle reti di trasmissione. La maggiorazione per la cogenerazione è applicata a un'aliquota uniforme per KWh in tutte le reti. Quinto, la legge prevede un massimale di bilancio che limita anche l'aumento della maggiorazione per la cogenerazione. Sesto, la KWKG 2016 prevede un massimale per la maggiorazione applicata ai consumatori finali di categoria B e C. Infine, il sostegno a favore di impianti id cogenerazione, reti di teleriscaldamento ecc. è disponibile solo previa autorizzazione del BAFA. La KWKG 2000 non prevedeva tale conferma dell'ammissibilità al sostegno.

(111)

La KWKG 2002 presenta già numerosi cambiamenti rilevanti rispetto alla KWKG 2000: l'obbligo di pagare un premio in aggiunta al prezzo di mercato (invece del semplice obbligo di acquisto dell'elettricità a un dato prezzo), la garanzia ai sensi di legge che gli operatori di rete saranno compensati per i costi extra derivanti dall'obbligo di pagare il premio, l'istituzione della maggiorazione uniforme per la cogenerazione, il ruolo fondamentale degli operatori delle reti di trasmissione nel centralizzare i flussi finanziari legati alle sovvenzioni e alla maggiorazione per la cogenerazione e l'introduzione di massimali per la maggiorazione applicata a due categorie di consumatori finali (categorie B e C). Anche l'obbligo di ottenere l'autorizzazione del BAFA per l'ammissione al sostegno è stato introdotto nel 2002. Nel 2009, la KWKG 2002 è stata modificata per fornire sostegno anche all'autoconsumo e alle reti di teleriscaldamento. Nel 2012, la KWKG 2002 è stata modificata per comprendere anche il sostegno agli accumulatori di energia termica e frigorifera e alle reti di teleraffreddamento. La limitazione di bilancio è stata introdotta dalla KWKG 2016.

(112)

Sulla base di questi elementi, la Commissione conclude pertanto che la KWKG 2016 presenta diverse caratteristiche comuni con la KWKG 2002, ma che non si può considerare un aiuto esistente in quanto la decisione relativa al caso NN 68/2000 (34) non riguardava la KWKG 2002, bensì la KWKG 2000, e la KWKG 2016 presenta numerosi cambiamenti sostanziali rispetto alla KWKG 2000.

(113)

Le similarità tra la KWKG 2002 e la KWKG 2016 (obbligo di pagare un premio in aggiunta al prezzo di mercato, garanzia ai sensi di legge che gli operatori di rete saranno compensati per i costi extra derivanti dall'obbligo di pagare il premio, introduzione di una maggiorazione uniforme per la cogenerazione e di una riduzione per determinati consumatori finali, ruolo fondamentale degli operatori delle reti di trasmissione nel centralizzare i flussi finanziari legati alle sovvenzioni e alla maggiorazione per la cogenerazione, autorizzazione del BAFA per l'ammissione al sostegno) e le differenze rispetto alla KWKG 2000 di fatto portano a concludere che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione concesse ai sensi della KWKG 2002 configurassero già un aiuto di Stato. La Commissione riconosce che ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iv), in combinato disposto con l'articolo 17, del regolamento (UE) 2015/1589, solo le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione concesse 10 anni prima del 24 ottobre 2016 configurano un aiuto esistente.

(114)

Inoltre, la Germania ha presentato il piano di adeguamento dal 2011, riconoscendo quindi esplicitamente che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione a partire dal 2011 non comportavano nuovi aiuti di Stato rispetto alla KWKG 2002.

6.3.   Compatibilità con il mercato interno

(115)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha concluso che l'aiuto di Stato a favore di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, impianti di stoccaggio e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento ad efficienza energetica, concesso ai sensi della KWKG 2016, era compatibile con il mercato interno.

(116)

Tuttavia, sempre nella decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la riduzione della maggiorazione per la cogenerazione applicata ai consumatori finali di categoria B e C si potesse dichiarare compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(117)

La valutazione di compatibilità che segue riguarda esclusivamente le riduzioni concesse ai consumatori finali di categoria B e C a partire dal 2007 e agli utenti a forte consumo di energia elettrica descritti al considerando 20 che precede. La presente decisione non riguarda le riduzioni concesse alle imprese ferroviarie sui pagamenti della maggiorazione per la cogenerazione, approvate ai sensi della decisione SA.43666 (35).

(118)

La limitazione della maggiorazione solleva i consumatori di categoria B e C da una parte dell'onere che di norma avrebbero dovuto pagare per i costi di elettricità nella loro attività corrente e riduce pertanto i costi di esercizio delle imprese interessate.

(119)

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE prevede il principio generale del divieto di aiuti di Stato all'interno dell'Unione, mentre le relative deroghe sono contenute nell'articolo 107, paragrafi 2 e 3.

(120)

Come rilevato dalla Commissione nella decisione di avvio, le riduzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia («orientamenti ambientali»). In primo luogo, la maggiorazione per la cogenerazione non costituisce una tassa ambientale ai sensi della sezione 3.7.1. della disciplina. Anzi, la maggiorazione persegue un obiettivo specifico, segnatamente il finanziamento del sostegno agli impianti di cogenerazione. Diversamente dalle tasse ambientali, la maggiorazione per la cogenerazione non incide sui comportamenti (cfr. punti 167 e 181 degli orientamenti ambientali) e non è intesa a modificare il comportamento di coloro che sono tenuti a versarla. Quindi, si può escludere una valutazione della sua riduzione ai sensi della sezione 3.7.1. La maggiorazione per la cogenerazione presenta molte analogie con le sovrattasse per le energie rinnovabili, destinate al finanziamento del sostegno all'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, in quanto persegue indirettamente l'obiettivo ambientale di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di elettricità mediante il finanziamento del sostegno alla cogenerazione. Tuttavia, la sezione 3.7.2 degli orientamenti ambientali si applica esclusivamente alle sovrattasse destinate al finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili e pertanto non riguarda il finanziamento di misure di efficienza energetica come la cogenerazione ad alto rendimento. Alla misura notificata non si applicano altri orientamenti della Commissione.

(121)

Tuttavia, la Commissione può dichiarare compatibile una misura di aiuto direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, se è necessaria e proporzionata e se gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sono controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune. Tali condizioni si considerano soddisfatte se è possibile rispondere affermativamente alle seguenti domande:

a)

la misura di aiuto contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune (36)?

b)

È destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire (ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato)?

c)

L'aiuto è ben concepito per realizzare l'obiettivo di interesse comune (necessità dell'aiuto) (37)? In particolare:

la misura di aiuto è uno strumento adeguato e necessario, o esistono altri strumenti più idonei?

Esiste un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?

La misura di aiuto è proporzionata, ossia si sarebbe potuto ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un minore aiuto?

d)

Le distorsioni della concorrenza e gli effetti sugli scambi sono limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo?

6.3.1.   Obiettivo di interesse comune

(122)

Nella decisione di avvio la Commissione ha osservato che essendo destinata al finanziamento del sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, la maggiorazione per la cogenerazione contribuisce indirettamente alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali misure, ossia la riduzione dell'impatto ambientale della produzione di elettricità grazie all'aumento dell'efficienza energetica della produzione di energia e la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dell'energia elettrica, che secondo quanto constatato dalla Commissione corrispondono a un obiettivo di interesse comune.

(123)

La Commissione ha osservato inoltre che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione destinata al finanziamento del sostegno alla cogenerazione possono contribuire indirettamente anche all'obiettivo delle misure di sostegno finanziate dalle maggiorazioni (vale a dire l'aumento dell'efficienza della produzione di energia e la riduzione delle emissioni di CO2 legate al consumo di elettricità) poiché possono contribuire a garantire una base di finanziamento sufficiente per le misure stesse, così come le riduzioni nel finanziamento del sostegno all'elettricità prodotta da fonti rinnovabili contribuiscono a garantire una base di finanziamento sufficiente per il sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili (cfr. sezione 3.7.2 degli orientamenti ambientali e in particolare il punto 182). Di conseguenza, se sono necessarie per garantire il finanziamento delle misure di sostegno, le riduzioni contribuirebbero anche indirettamente agli obiettivi perseguiti dalle misure di sostegno prese in esame nelle sezioni da 3.3.1 a 3.3.5 della decisione di avvio.

(124)

La Commissione ha osservato altresì che l'Unione non ha stabilito obiettivi obbligatori per Stato membro per la produzione di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, contrariamente a quanto avviene per le energie rinnovabili. Poiché il fabbisogno di finanziamenti per il sostegno agli impianti di cogenerazione in genere è inferiore a quello per il sostegno alle energie rinnovabili, è anche meno imperativo finanziare le misure di sostegno da un prelievo sul consumo di elettricità. Tuttavia, la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38) stabilisce un obiettivo prioritario relativo all'efficienza energetica del 20 % e prevede obiettivi nazionali indicativi di efficienza ai quali possono fornire un importante contributo gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, così come le reti di teleriscaldamento e i sistemi di stoccaggio a efficienza energetica. Inoltre, gli Stati membri hanno l'obbligo di valutare il loro potenziale per l'attuazione di misure di efficienza energetica, compresi gli impianti di cogenerazione e di teleriscaldamento e i sistemi di stoccaggio, e di mobilitare il potenziale individuato. Di conseguenza, il fabbisogno di finanziamenti per le misure di sostegno all'efficienza energetica potrebbe anche diventare significativo, rendendo ancor più necessario per gli Stati membri essere in grado di finanziare le misure da prelievi sul consumo di energia. Inoltre, l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica del 27 % entro il 2030, approvato dal Consiglio europeo il 23 ottobre 2014 (39) indurrà l'Unione e i suoi Stati membri a promuovere ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2 e ulteriori risparmi energetici.

(125)

Onde evitare che i consumatori finali di energia elettrica particolarmente colpiti dai costi di finanziamento della promozione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento (e della relativa promozione di reti di teleriscaldamento e accumulatori di energia termica a efficienza energetica connessi agli impianti di cogenerazione) debbano affrontare uno svantaggio competitivo significativo, per la Germania può essere necessario concedere riduzioni parziali, in particolare poiché la maggiorazione per la cogenerazione si aggiunge alla sovrattassa EEG, destinata a finanziare una serie di misure di sostegno nel settore dell'energia elettrica intese a ridurre le emissioni di CO2 e a contrastare i cambiamenti climatici. In effetti, il fallimento o la delocalizzazione di troppe imprese particolarmente colpite dalla sovrattassa EEG o dalla maggiorazione per la cogenerazione potrebbero erodere la base di finanziamento: invece di pagare una maggiorazione ridotta, le imprese interessate non contribuirebbero affatto al finanziamento, con la conseguenza di uno sforzo finanziario ancora maggiore per gli altri consumatori finali per finanziare la sovvenzione alla cogenerazione, riducendo ulteriormente l'accettabilità della maggiorazione e di conseguenza il sostegno alla cogenerazione in quanto tale.

(126)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che, benché la maggiorazione per la cogenerazione non sia intesa a incentivare la riduzione del consumo di energia, ma solo a finanziare misure di efficienza energetica, sarebbe opportuno evitare che l'entità delle riduzioni possa indurre le imprese ad essere meno efficienti sotto il profilo energetico, in contrasto con l'obiettivo delle misure di efficienza energetica sovvenzionate.

(127)

Per quanto concerne il rischio di ridurre gli incentivi a migliorare l'efficienza energetica, le autorità tedesche hanno affermato che le riduzioni non eliminano gli incentivi per gli utenti a forte consumo di energia elettrica, dato che la maggiorazione per la cogenerazione rappresenta solo una piccola quota dei costi di elettricità. Il solo prezzo dell'elettricità, data la quota elevata del costo dell'energia sul totale dei costi di produzione, costituisce di per sé un incentivo sufficiente a migliorare l'efficienza energetica (cfr. considerando 62 e seguenti). Anche BV Glas ha spiegato che gli utenti a forte consumo di energia elettrica sono costantemente incentivati a migliorare l'efficienza energetica, in quanto il prezzo dell'energia rappresenta una quota elevata dei costi totali di produzione (spesso tra il 20 % e il 50 %).

(128)

La Commissione conviene che per le imprese a forte consumo di energia elettrica esposte agli scambi internazionali, il solo prezzo dell'elettricità può costituire di per sé un incentivo a migliorare l'efficienza energetica, dato che nel loro caso l'energia rappresenta una quota elevata dei costi di produzione. Questo incentivo diventa più importante per le imprese esposte a un certo livello di scambi internazionali, poiché la pressione concorrenziale le indurrà a migliorare la propria efficienza. Poiché anche queste imprese sono tenute a versare almeno il 15 % della maggiorazione per la cogenerazione, questo contributo minimo di fatto incentiverà maggiormente le imprese a forte consumo di energia elettrica esposte alla concorrenza internazionale a investire in misure di efficienza energetica. Tuttavia, non sono stati forniti elementi per dimostrare che le riduzioni non eliminerebbero gli incentivi per le imprese che non sono a forte consumo di energia elettrica. Le autorità tedesche comunque hanno limitato le riduzioni agli utenti a forte consumo di energia elettrica esposti a un determinato livello di concorrenza internazionale con effetto dal 1o gennaio 2017 e gran parte dei beneficiari nel 2016 si potevano considerare utenti a forte consumo di energia. Inoltre, le riduzioni sono soggette alla partecipazione a un sistema di gestione dell'energia o ambientale. Infine, come discusso in maggior dettaglio in seguito, le autorità tedesche hanno mantenuto un contributo proprio del 15 % della maggiorazione per la cogenerazione. La Commissione conclude pertanto che le riduzioni, così come modificate, non elimineranno gli incentivi per gli utenti a forte consumo di energia elettrica a migliorare la propria efficienza energetica. Per quanto concerne il periodo 2011-2018 e gli utenti non a forte consumo di energia elettrica, le autorità tedesche hanno presentato un piano di adeguamento che incentiverà maggiormente questi utenti a migliorare la propria efficienza energetica.

(129)

Sulla base di questi elementi, la Commissione conclude che le maggiorazioni ridotte per la cogenerazione contribuiscono a un obiettivo comune.

6.3.2.   Necessità dell'intervento statale, adeguatezza dell'aiuto e effetto di incentivazione

(130)

Nelle sezioni 3.3.1.2, 3.3.2.2, 3.3.4.2 e 3.3.5.2 della decisione di avvio, la Commissione ha concluso che la promozione degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, di reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento a efficienza energetica e accumulatori di energia termica e frigorifera non si sarebbe potuta basare esclusivamente sul mercato e che erano necessarie misure di aiuto (con il relativo finanziamento) per incentivare gli investimenti in tali impianti e strutture e/o il loro funzionamento.

(131)

Le misure di aiuto esaminate nelle sezioni da 3.3.1 a 3.3.5 della decisione di avvio sono tutte mirate a promuovere l'efficienza della produzione di energia e a ridurre l'impronta di carbonio della produzione di elettricità e quindi i consumi, nonché a combattere i cambiamenti climatici.

(132)

Pur non essendo l'unico strumento di finanziamento possibile, la maggiorazione per la cogenerazione è adeguata per finanziare misure di aiuto per la produzione di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, reti di teleriscaldamento a efficienza energetica e accumulatori di energia termica sulla base di una sovrattassa sull'elettricità prelevata dalla rete dai consumatori finali, in virtù dello stretto legame tra le misure sovvenzionate e l'elettricità prelevata dalla rete. Inoltre, una simile maggiorazione fornisce un flusso di finanziamento relativamente stabile senza compromettere la disciplina di bilancio. Questi sono i motivi per cui spesso si utilizza questo sistema di finanziamento per sovvenzionare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Come già accennato al punto (125), il fabbisogno di finanziamenti per le misure di sostegno all'efficienza energetica potrebbe diventare significativo, con un conseguente aumento della necessità per gli Stati membri di finanziare le misure mediante sovrattasse sull'elettricità.

(133)

La Commissione ritiene pertanto che la riduzione della maggiorazione per la cogenerazione si potrebbe considerare necessaria per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica e protezione ambientale perseguiti dalle misure di cui alle sezioni 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 e 3.3.5, qualora in assenza della riduzione la maggiorazione per la cogenerazione che finanzia tali misure e gli obiettivi perseguiti dalle stesse risultasse a rischio.

(134)

Questo potrebbe verificarsi se il pagamento dell'intera maggiorazione per la cogenerazione comportasse la delocalizzazione o il fallimento di troppe imprese o settori, che a sua volta ridurrebbe in misura significativa l'accettabilità della maggiorazione e il numero di soggetti che la pagano e rischierebbe di compromettere le misure di aiuto in quanto tali.

(135)

Nella decisione di avvio (considerando 274) la Commissione ha precisato che i criteri indicati ai punti 185, 186 e 187 degli orientamenti ambientali potrebbero servire da riferimento per individuare i settori a rischio di delocalizzazione o fallimento in caso di sovrattasse troppo elevate sull'energia mirate al finanziamento del sostegno alla cogenerazione. Questo approccio sembra adeguato, in particolare considerando che, da un lato, le misure sovvenzionate dalla maggiorazione per la cogenerazione contribuiscono allo stesso obiettivo ambientale perseguito dalle misure finanziate dalle sovrattasse per le energie rinnovabili rientranti nell'ambito della sezione 3.7.2 degli orientamenti ambientali (lotta contro i cambiamenti climatici grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di elettricità) e, dall'altro, la maggiorazione per la cogenerazione in Germania si aggiunge alle sovrattasse per le energie rinnovabili (sovrattassa EEG in Germania) ed è strutturata in modo analogo. Poiché è applicata in proporzione all'elettricità prelevata dalla rete, la maggiorazione per la cogenerazione interessa in particolare le imprese per le quali i costi di elettricità rappresentano una quota consistente del valore aggiunto lordo e che non possono trasferire facilmente i propri costi sui consumatori finali senza perdere importanti quote di mercato, data l'intensità degli scambi internazionali del settore in cui operano. I criteri indicati ai punti 185, 186 e 187 degli orientamenti ambientali mirano a identificare queste imprese.

(136)

Nel corso dell'indagine preliminare, le autorità tedesche avevano spiegato che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione erano necessarie per garantire la competitività delle imprese interessate (utilizzatrici di energia) e che in ultima analisi sarebbero state necessarie per assicurare il finanziamento delle misure di sostegno. Tuttavia, le autorità tedesche non avevano fornito informazioni sufficienti per dimostrare che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione erano necessarie per tutti i tipi di imprese o settori rientranti nelle categorie B e C di consumatori finali per garantire il finanziamento delle misure di aiuto indicate nella KWKG 2016 notificata, ma si erano limitate a fornire informazioni relative agli utenti a forte consumo di energia elettrica esposti alla concorrenza internazionale e ammissibili alle riduzioni delle maggiorazioni per le energie rinnovabili, pur ammettendo che i consumatori finali delle categorie B e C non erano tutte imprese di questo tipo.

(137)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato di aver convenuto che alcuni settori a forte consumo di energia elettrica ed elevata esposizione agli scambi internazionali avevano molte probabilità di essere colpiti in misura significativa dall'applicazione integrale della sovrattassa EEG e che questa minaccia alla loro competitività e redditività sarebbe stata sufficiente per mettere a rischio il sostegno alle energie rinnovabili (40). Ipotizzando che i beneficiari corrispondano a imprese ammissibili al sostegno ai sensi della EEG, per un numero significativo di queste imprese l'importo dell'intera maggiorazione per la cogenerazione rappresenterebbe tra l'1 % e il 9 % del VAL, che in effetti costituirebbe un onere notevole, in particolare poiché andrebbe ad aggiungersi all'onere già derivante dalla sovrattassa EEG, che finanzia misure che perseguono lo stesso obiettivo ambientale delle misure sovvenzionate dalla maggiorazione per la cogenerazione.

(138)

Nel corso del procedimento di indagine formale, le autorità tedesche non hanno fornito informazioni aggiuntive per consentire alla Commissione di verificare la percentuale di beneficiari che in effetti corrisponderebbe a imprese ammissibili alla sovrattassa EEG ridotta o alle riduzioni di cui alla sezione 3.7.2 degli orientamenti ambientali, né hanno fornito informazioni atte a dimostrare la necessità delle riduzioni anche per le imprese che non sono a forte consumo di elettricità, né sono esposte alla concorrenza internazionale. Inoltre, pur sostenendo che tutte le riduzioni sono necessarie, BV Glas non ha fornito informazioni a riprova della necessità delle riduzioni anche per gli utenti non a forte consumo di energia elettrica. In effetti, le informazioni presentate da BV Glas si limitano agli utenti a forte consumo di energia elettrica. In ogni caso, con effetto dal 1o gennaio 2017 le riduzioni saranno limitate agli utenti a forte consumo di energia elettrica ammissibili alle riduzioni della sovrattassa per le energie rinnovabili (ossia a rischio di trasferimento o fallimento), mentre gli utenti non a forte consumo di energia elettrica di categoria B e C non saranno più ammissibili alle riduzioni. Per questi utenti, le autorità tedesche hanno presentato alla Commissione un piano di adeguamento che prevede la graduale eliminazione delle riduzioni entro il 2019 e un adeguamento delle riduzioni concesse agli utenti non a forte consumo di energia elettrica a partire dal 2011 (cfr. anche la sezione 6.4 sul piano di adeguamento).

(139)

Sulla base di questi elementi, in particolare le modifiche e il piano di adeguamento presentato dalle autorità tedesche a garanzia del fatto che le riduzioni sono limitate agli utenti a forte consumo di energia elettrica esposti alla concorrenza internazionale, la Commissione conclude che le riduzioni sono adeguate e necessarie per garantire la sostenibilità del finanziamento del sostegno alla cogenerazione e presentano un effetto di incentivazione.

6.3.3.   Proporzionalità

(140)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che le riduzioni non possono corrispondere a esenzioni totali, né a un importo talmente significativo da compromettere lo scopo della misura di sostegno poiché risultano in un onere troppo pesante per gli altri consumatori finali (considerando 269 della decisione di avvio). Inoltre, riduzioni troppo consistenti aumentano la distorsione della concorrenza che ne deriva. Per questi motivi, ai sensi degli orientamenti ambientali, per quanto concerne le riduzioni del sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili, le imprese ammissibili alle riduzioni dovrebbero pagare un contributo minimo corrispondente in linea di principio al 15 % del normale prelievo (cfr. punto 188 degli orientamenti ambientali), con la possibilità di ulteriori riduzioni quando il prelievo supera una determinata percentuale del VAL dell'impresa interessata (punto 189 degli orientamenti ambientali).

(141)

Nella decisione di avvio (considerando 282), la Commissione ha indicato che avrebbe fatto riferimento ai punti 188 e 189 degli orientamenti ambientali per valutare la proporzionalità delle riduzioni. Questo approccio sembra adeguato, in particolare considerando che, da un lato, le misure sovvenzionate dalla maggiorazione per la cogenerazione contribuiscono allo stesso obiettivo ambientale perseguito dalle misure finanziate dalle sovrattasse per le energie rinnovabili rientranti nell'ambito della sezione 3.7.2 degli orientamenti ambientali (lotta contro i cambiamenti climatici grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di elettricità) e, dall'altro, le riduzioni sono intese a garantire la sostenibilità del finanziamento delle misure di sostegno limitando l'onere per le imprese particolarmente colpite dalle sovrattasse sull'energia, che tuttavia sono comunque tenute a fornire un contributo sufficiente.

(142)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato (considerando 283) che nel corso dell'indagine preliminare le autorità tedesche non avevano dimostrato che i massimali di 0,04 e 0,03 centesimi di euro/kWh erano limitati al minimo necessario e che riduzioni meno significative non sarebbero state accettabili. Le autorità tedesche hanno insistito sull'effetto cumulativo con la EEG, senza tuttavia fornire informazioni concrete relative ai beneficiari delle riduzioni, mettendo a confronto il rapporto tra maggiorazione ridotta per la cogenerazione e VAL con il rapporto tra maggiorazioni leggermente più elevate (ad esempio del 15 %) e VAL o con il rapporto tra maggiorazione ridotta cumulata alla sovrattassa EEG ridotta e VAL.

(143)

Le autorità tedesche non hanno fornito informazioni supplementari nel corso dell'indagine formale. BV Glas ha affermato che le riduzioni erano limitate al minimo necessario, ma senza spiegarne il motivo.

(144)

Tuttavia, la Germania ha modificato la KWKG 2016 e di conseguenza, con effetto dal 1o gennaio 2017, le riduzioni sono limitate agli utenti a forte consumo di energia elettrica ammissibili alle riduzioni della sovrattassa per le energie rinnovabili e l'importo da versare sarà almeno pari al 15 % della maggiorazione (cfr. punto 21). Gli utenti non a forte consumo di energia elettrica non saranno più ammissibili alle riduzioni. Le autorità tedesche hanno presentato anche un piano di adeguamento per i consumatori finali di categoria B e C, che prevede la graduale eliminazione delle riduzioni entro il 2019 per i consumatori finali di categoria B e C che non si qualificano come utenti a forte consumo di energia elettrica e un adeguamento delle riduzioni concesse in passato agli utenti non a forte consumo di energia elettrica a partire dal 2011. Le autorità tedesche hanno presentato anche un piano di adeguamento per i precedenti consumatori finali di categoria B e C che si qualificano come utenti a forte consumo di energia elettrica a partire dal 2011.

(145)

Sulla base di questi elementi, in particolare le modifiche al livello delle riduzioni dal 1o gennaio 2017 e il piano di adeguamento presentato dalle autorità tedesche, la Commissione conclude che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione sono proporzionate all'obiettivo perseguito.

6.3.4.   Distorsione della concorrenza

(146)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che nella fase dell'indagine preliminare non aveva ottenuto elementi sufficienti per consentirle di valutare l'equilibrio generale della potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi tra gli Stati membri. Inoltre, poiché la necessità, l'adeguatezza, l'effetto di incentivazione e la proporzionalità della misura di aiuto non erano ancora state dimostrate, la Commissione dubitava che la misura garantisse che le distorsioni della concorrenza derivanti dal fatto che le imprese fossero esonerate da una parte dei costi di esercizio fossero limitate e che l'equilibrio generale della misura fosse positivo.

(147)

Le autorità tedesche hanno sottolineato nei propri commenti sulla decisione di avvio (considerando 287) che le distorsioni sono limitate in virtù dell'impatto positivo delle misure finanziate dalla maggiorazione per la cogenerazione e del fatto che, con le modifiche introdotte il 22 dicembre 2016, le riduzioni saranno limitate al minimo necessario per garantire la sostenibilità della maggiorazione per la cogenerazione.

(148)

Per quanto concerne gli impatti positivi, nella decisione di avvio la Commissione aveva osservato che le misure finanziate dalla maggiorazione per la cogenerazione erano mirate a ottenere riduzioni consistenti in termini di emissioni di CO2 ed erano importanti anche per favorire l'integrazione dell'elettricità da cogenerazione nel mercato dell'energia elettrica. Questi effetti positivi sono sintetizzati ai considerando 9 e 10 che precedono.

(149)

La Commissione rileva inoltre che la direttiva 2012/27/UE stabilisce un obiettivo prioritario del 20 % relativo all'efficienza energetica e obbliga gli Stati membri a valutare il loro potenziale per l'attuazione di misure di efficienza energetica, compresi gli impianti di cogenerazione e di teleriscaldamento e i sistemi di stoccaggio, e a mobilitare il potenziale individuato. Inoltre, l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica del 27 % entro il 2030, approvato dal Consiglio europeo il 23 ottobre 2014 (41) indurrà l'Unione e i suoi Stati membri a promuovere ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2 e ulteriori risparmi energetici. Di conseguenza, il fabbisogno di finanziamenti per le misure di sostegno all'efficienza energetica potrebbe anche diventare più significativo in futuro, dato che l'obiettivo del 20 % non è stato ancora raggiunto e in seguito dovrà essere ulteriormente migliorato per realizzare l'obiettivo del 2030. Quindi, il fatto di garantire la disponibilità e la sostenibilità delle risorse finanziarie per gli impianti di cogenerazione, il teleriscaldamento e i sistemi di stoccaggio è un elemento importante per aprire le strada a una maggiore efficienza nella produzione di energia e a ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2. In effetti, nella decisione di avvio la Commissione ha anche constatato la presenza di fallimenti del mercato in questo campo e la necessità di misure di sostegno per aumentare l'efficienza energetica.

(150)

La Commissione rileva inoltre che con le modifiche introdotte il 22 dicembre 2016 la Germania limita l'ammissibilità alle riduzioni alle imprese ammissibili alle riduzioni ai sensi della BesAR, ossia le imprese e i settori maggiormente a rischio di delocalizzazione e fallimento in caso di pagamento della maggiorazione intera e che quindi rappresenterebbero la minaccia più grave per la sostenibilità della maggiorazione. I beneficiari sono comunque tenuti a contribuire al finanziamento delle misure di efficienza energetica e le riduzioni non compromettono gli incentivi a mantenersi efficienti sul piano energetico.

(151)

Infine, la Commissione rileva che le riduzioni sono concesse a tutte le imprese operanti nello stesso settore che si trovano nella stessa situazione in termini di intensità di energia elettrica.

(152)

Stante quanto precede, la Commissione conclude che l'equilibrio generale della misura di aiuto è positivo e che i suoi effetti positivi compensano le possibili distorsioni della concorrenza.

6.4.   Piano di adeguamento

(153)

Le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione sono state introdotte nel 2002 dalla KWKG 2002. Le autorità tedesche hanno precisato a questo proposito che nel 2002 la Commissione aveva constatato che la KWKG 2000 in vigore non configurava un aiuto di Stato e non aveva comunicato alla Germania che la KWKG 2002 sarebbe stata soggetta a notifica (42). A loro parere, il fatto che la Commissione non avesse obiettato alla KWKG 2002 e avesse dichiarato che la KWKG 2000 non configurava un aiuto avrebbe indotto a ritenere legittimamente che le riduzioni delle maggiorazioni per la cogenerazione non configurassero un aiuto, almeno fino al 2014, quando la Commissione ha adottato la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014 e ha chiarito che i regimi di sostegno alle energie rinnovabili o alla cogenerazione finanziati da sovrattasse costituivano misure di aiuto. Anche BV Glas afferma che la decisione della Commissione del 22 maggio 2002 relativa all'aiuto di Stato NN 68/2000 — Germania — Legge sulla protezione della produzione di energia elettrica mediante cogenerazione del 12 maggio 2000 («decisione della Commissione del 2002») ha fatto sorgere un legittimo affidamento nel fatto che la KWKG 2002 e in seguito la KWKG 2016 non contenessero aiuti di Stato.

(154)

Ciononostante, la Germania ha presentato alla Commissione un piano di adeguamento con effetto dal 2011, che adegua progressivamente i consumatori finali di categoria B e C ai criteri di ammissibilità e proporzionalità introdotti dalla legge del 22 dicembre 2016 e integrati nella KWKG 2016 modificata (riduzioni limitate agli utenti a forte consumo di energia elettrica che soddisfano le condizioni indicate al punto (20) e riduzioni limitate all'85 % della maggiorazione per la cogenerazione, ovvero al 4 % o 0,5 % del VAL, a seconda dell'intensità di energia elettrica dell'impresa).

(155)

Il piano allinea i pagamenti delle maggiorazioni per la cogenerazione di tutti i precedenti consumatori finali di categoria B e C che si qualificano come utenti a forte consumo di energia elettrica ai livelli compatibili entro il 2018. La Commissione valuta il piano di adeguamento esclusivamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ma dal confronto con i criteri di valutazione indicati negli orientamenti ambientali in merito all'adeguamento delle riduzioni della sovrattassa sulle energie rinnovabili applicate prima del 1o luglio 2014 emerge che l'adeguamento progressivo della maggiorazione per la cogenerazione previsto nel piano presentato consentirebbe di considerare compatibili con il mercato interno i precedenti pagamenti delle maggiorazioni per la cogenerazione.

(156)

In effetti, il piano prevede a partire dal 2011 un aumento progressivo della maggiorazione per la cogenerazione applicata ai consumatori finali di categoria B e C, che in tal modo saranno tenuti a versare l'intera maggiorazione (100 %) nel 2019. Si tratta di uno schema più rigoroso della disposizione transitoria concernente le riduzioni del sostegno finanziario all'energia da fonti rinnovabili previste negli orientamenti ambientali. Per gli utenti a forte consumo di energia elettrica, il piano prevede un adeguamento al 15 % già nel 2018, quindi prima di quanto richiesto dalla Commissione per quanto concerne l'adeguamento delle riduzioni del sostegno finanziario all'energia da fonti rinnovabili (cfr. punto 193 degli orientamenti ambientali). La Commissione ritiene pertanto che l'attuazione del piano di adeguamento presentato renderebbe compatibili con il mercato interno le precedenti riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione.

(157)

Poiché le maggiorazioni per la cogenerazione pagate dai consumatori finali di categoria B e C nel biennio 2011-2012 hanno rappresentato in totale più del 100 % della maggiorazione intera per la cogenerazione pagata dai consumatori finali di categoria A, il piano di adeguamento si applica agli utenti non a forte consumo di energia elettrica solo a partire dal 2013. Poiché per il periodo 2013-2016 i consumatori di categoria B hanno effettivamente versato un importo totale superiore a quanto richiesto dal piano di adeguamento (21 % invece di un massimo di 12,5 %) in pratica sono soggetti all'adeguamento solo a partire dal 2017. I consumatori di categoria C sono soggetti all'adeguamento a partire dal 2016, poiché per il periodo 2013-2015 hanno pagato in totale più di quanto richiesto dal piano di adeguamento (13 % invece di un massimo di 12,5 %).

(158)

Per quanto riguarda gli utenti a forte consumo di energia elettrica, per il periodo dal 2011 al 2016 hanno versato in totale il 15 % della maggiorazione per la cogenerazione e in pratica sono soggetti al piano di adeguamento a partire dal 2017.

(159)

Quindi, alla luce degli importi effettivi della maggiorazione per la cogenerazione versati dai beneficiari negli anni precedenti, l'attuazione del piano di adeguamento non richiede aumenti della maggiorazione versata in passato, con l'eccezione del 2016 per i consumatori finali di categoria C che non si qualificano come utenti a forte consumo di energia elettrica. Tuttavia, questo aumento è già stato adottato nella legge del 22 dicembre 2016 e l'incremento della maggiorazione per la cogenerazione applicata a questa categoria di consumatori finali è compreso nella fattura finale per il 2016. In realtà, a norma dell'articolo 36 della KWKG 2016 modificata, è dovuta una sovrattassa aggiuntiva di 0,026 centesimi di euro/kWh, salvo che le riduzioni per il periodo 2014-2016 siano inferiori a 160 000 EUR (ossia sotto la soglia de minimis del 20 %).

(160)

La Commissione ritiene inoltre che l'avvio del piano di adeguamento nel 2011 sia giustificato. Nel giugno 2010 il Consiglio europeo ha concordato un obiettivo di efficienza energetica del 20 % da raggiungere entro il 2020 e nel corso del biennio 2010-2011, l'UE ha adottato numerosi piani d'azione e comunicazioni (43) che sottolineano l'importanza dell'efficienza energetica e la necessità di intensificare gli sforzi per migliorarla, anche nella produzione di energia e tramite regimi specifici. Questo, unitamente alla direttiva 2012/27/UE ha indotto gli Stati membri a intensificare le misure di sostegno, con la conseguenza che le sovrattasse, ivi compresa la maggiorazione per la cogenerazione, hanno cominciato ad aumentare.

(161)

Per quanto concerne il legittimo affidamento derivante dalla decisione della Commissione del 2002, la Commissione rileva che la decisione del 2002 non si riferiva a riduzioni di una maggiorazione per la cogenerazione e non è chiaro come potrebbe dare luogo a un legittimo affidamento in merito all'assenza di aiuti. In ogni caso, ipotizzando la possibilità di un legittimo affidamento sulla base della decisione della Commissione del 2002 e sulla base della giurisprudenza (PreussenElektra  (44)), tale legittimo affidamento sarebbe venuto a mancare al più tardi nel 2011, poiché diversi sviluppi nella giurisprudenza e nella prassi avrebbero indotto un operatore economico prudente e accorto a comprendere che non era più possibile ritenere che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione non configurassero un aiuto.

(162)

La Corte di giustizia ha ripetutamente affermato che il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un'istituzione dell'Unione abbia ingenerato aspettative fondate su precise assicurazioni. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (45).

(163)

Nel frattempo, nella sentenza Essent del 17 luglio 2008 (46) la Corte ha chiarito i limiti della sentenza PreussenElektra  (47) e ha concluso che si qualifica come risorsa statale anche una sovrattassa imposta dallo Stato e gestita da un'entità da esso designata, anche se il denaro non transita tramite un fondo o un conto direttamente gestito dallo Stato; inoltre, il 22 luglio 2009 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale su un massimale introdotto da una legge austriaca che esonerava le imprese operanti in settori ad alta intensità energetica dall'obbligo di acquisto di elettricità verde, se le spese per tale elettricità erano superiori allo 0,5 % del rispettivo valore di produzione (48). L'8 marzo 2011, la Commissione ha confermato la sua posizione, concludendo in una decisione finale che il massimale austriaco per gli utenti ad alta intensità energetica ai sensi della legge sull'elettricità verde configurava un aiuto di Stato (49).

(164)

La Commissione rileva inoltre che il piano di adeguamento in pratica comporta un adeguamento per i consumatori finali di categoria C che non si qualificano come utenti a forte consumo di energia elettrica nel 2016. Nel 2016, un operatore economico prudente e accorto avrebbe compreso che prima di ritenere che le riduzioni non configurassero un aiuto, sarebbe stato prudente attendere la posizione della Commissione, in particolare perché era noto che la KWKG 2016 era stata notificata alla Commissione per approvazione.

(165)

Infine, la Commissione rileva che il piano di adeguamento evita perturbazioni finanziarie troppo elevate e improvvise per le singole imprese e in tal senso contribuisce anche alla sostenibilità del finanziamento al sostegno alla cogenerazione come descritto ai considerando 124 e seguenti.

(166)

Quanto alle riduzioni delle maggiorazioni per la cogenerazione applicate prima della data di inizio del piano di adeguamento, la Commissione ritiene che alla luce dello stato di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento (periodo precedente l'istituzione dell'obiettivo UE di efficienza energetica del 20 %) si poteva ritenere che gli importi delle riduzioni concesse ai sensi della KWKG 2002 dopo il novembre 2006 non soddisfacessero tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e pertanto rientrassero nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 applicabile in quel momento (aiuto de minimis) o che le riduzioni concesse da dicembre 2008 a dicembre 2010 rientrassero nel Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (50).

6.5.   Conclusioni

(167)

La Commissione ritiene che la Germania abbia attuato illegalmente le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione a favore di determinati consumatori finali, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, la Commissione rileva che tali riduzioni modificate dalla legge del 22 dicembre 2016 e integrate dal piano di adeguamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7.   ESAME PRELIMINARE DELLA PREVISTA ESTENSIONE DEL SOSTEGNO ALLA COGENERAZIONE IN BASE ALLA KWKG 2016, MODIFICATA DALLA LEGGE DEL 22 DICEMBRE 2016

(168)

Come descritto al considerando 7, le autorità tedesche hanno notificato una modifica al regime di sostegno alla cogenerazione approvata dalla Commissione il 24 ottobre 2016. La modifica consiste nel cambiamento delle condizioni che gli impianti di cogenerazione devono soddisfare per essere ammissibili alla partecipazione alle gare d'appalto da organizzare a partire dall'inverno 2017/2018 per selezionare progetti di cogenerazione che beneficeranno del sostegno. In conseguenza di tale modifica, anche gli impianti di cogenerazione che immettono elettricità in reti di distribuzione chiuse saranno ammissibili alla partecipazione a tali gare («la modifica»). Gli impianti di cogenerazione utilizzati per autoconsumo tuttavia restano non ammissibili al sostegno e non sono interessati dalla modifica notificata. La sezione che segue contiene l'esame preliminare di tale modifica a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589.

7.1.   Esistenza dell'aiuto

(169)

In conseguenza della modifica descritta nella sezione 5 che precede, un'ulteriore categoria di operatori di impianti di cogenerazione sarebbe ammissibile a partecipare alle gare per ottenere un premio fisso in aggiunta al prezzo di mercato per l'elettricità. La modifica contribuirebbe quindi ad ampliare la cerchia dei beneficiari del regime di aiuti approvato, ma non cambia la valutazione della Commissione sull'esistenza dell'aiuto, di cui ai considerando 123, da 128 a 137, 139 e 144, lettera a), della decisione di avvio. Di conseguenza, anche la modifica configura un regime di aiuti.

(170)

In particolare, la modifica prevede che gli impianti di cogenerazione interessati abbiano accesso alle gare organizzate per gli impianti di cogenerazione che immettono elettricità in reti pubbliche. Gli impianti di cogenerazione selezionati nella gara d'appalto ottengono un premio in aggiunta al prezzo di mercato, che conferisce loro un vantaggio rispetto ad altri produttori di energia elettrica che ottengono esclusivamente il prezzo di mercato per l'elettricità prodotta. Poiché alla gara possono partecipare solo operatori di impianti di cogenerazione, e solo di determinati tipi, il vantaggio è selettivo. Il sostegno è finanziato dalla maggiorazione per la cogenerazione descritta nelle sezioni 2.2 e 2.3 che precedono e pertanto si considera finanziato da risorse statali per i motivi esposti sopra, nella sezione 6.1.2. Inoltre, è probabile che il vantaggio incida sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza. In effetti, gli operatori di impianti di cogenerazione che immettono elettricità in reti di distribuzione chiuse sono in concorrenza con i fornitori di energia elettrica delle reti pubbliche. Poiché l'elettricità immessa in reti pubbliche è soggetta agli scambi e alla concorrenza tra Stati membri, è probabile che anche la modifica che estende l'ammissibilità anche agli impianti di cogenerazione che immettono elettricità in reti di distribuzione chiuse incida sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.

7.2.   Legalità

(171)

Poiché l'aggiunta di una nuova categoria di impianti di cogenerazione ammissibili alla partecipazione alle gare non è ancora stata adottata, la Germania ha rispettato i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

7.3.   Compatibilità

7.3.1.   Contributo a un obiettivo di interesse comune

(172)

L'obiettivo del sostegno resta lo stesso descritto al considerando 148 della decisione di avvio: aumentare il livello di protezione ambientale tramite la promozione dell'elettricità da cogenerazione ad alta efficienza energetica. La Commissione rileva a questo proposito che gli impianti di cogenerazione che sarebbero ammessi a partecipare alle gare continuerebbero ad essere soggetti al requisito di elevata efficienza in linea con il punto 139 degli orientamenti ambientali.

(173)

La Commissione conclude pertanto che la modifica contribuisce a un obiettivo di interesse comune allo stesso modo del regime originario (cfr. in proposito la sezione 3.3.1.1 della decisione di avvio).

7.3.2.   Necessità dell'intervento statale e effetto di incentivazione

(174)

Gli impianti di cogenerazione che immettono elettricità in una rete privata corrispondono al tipo di impianti di cogenerazione che nella decisione di avvio sono definiti «Kontraktor» (cfr. considerando 23 della decisione di avvio) per i quali le autorità tedesche hanno fornito i calcoli dei costi normalizzati della produzione di energia e il confronto con le proiezioni del prezzo di mercato (cfr. tabella 5).

(175)

Gli Stati membri sono tenuti a dimostrare che l'aiuto di Stato è necessario per porre rimedio a un fallimento del mercato che altrimenti rimarrebbe irrisolto (cfr. punto 37 degli orientamenti ambientali). Nel caso della cogenerazione, la Commissione presume che le misure a favore dell'efficienza energetica siano mirate a contrastare esternalità negative, creando incentivi individuali che permettono di raggiungere gli obiettivi ambientali relativi all'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (cfr. punti 35 e 142 degli orientamenti ambientali).

(176)

Secondo il punto 49 degli orientamenti ambientali, gli Stati membri devono dimostrare che l'aiuto ha l'effetto di incentivare i beneficiari a modificare il proprio comportamento, in linea con l'obiettivo di interesse comune perseguito.

(177)

I calcoli forniti dalle autorità tedesche (cfr. Tabella 5) dimostrano che i costi di produzione dell'elettricità da impianti di cogenerazione ad alto rendimento (LCOE) sono superiori al prezzo di mercato dell'elettricità e che in assenza di un sostegno probabilmente l'attività non sarebbe economicamente sostenibile.

(178)

Poiché gli impianti di cogenerazione interessati dalla modifica otterranno il sostegno solo se selezionati nell'ambito di una procedura di gara competitiva, non occorre rispettare il requisito del modulo di domanda di cui al punto 51 degli orientamenti ambientali (cfr. punto 52 degli orientamenti ambientali).

(179)

La Commissione conclude pertanto che le autorità tedesche hanno dimostrato che l'aiuto a favore degli impianti di cogenerazione che immettono elettricità in reti private è necessario e che il regime di aiuti avrà un effetto di incentivazione.

7.3.3.   Adeguatezza dell'aiuto, proporzionalità e prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(180)

In linea con il punto 145 degli orientamenti ambientali, gli aiuti di Stato possono essere considerati uno strumento adeguato per finanziare misure di efficienza energetica, indipendentemente dalla forma in cui sono concessi. I premi in aggiunta al prezzo di mercato sono strumenti di aiuto adeguati per compensare gli impianti di cogenerazione per i maggiori costi di produzione dell'elettricità dalla cogenerazione ad alto rendimento, in quanto coprono l'elemento di costo aggiuntivo che non è considerato nel prezzo di mercato.

(181)

La modifica notificata prevede una nuova categoria di operatori di impianti di cogenerazione che potrebbero partecipare alle gare per ottenere un premio in aggiunta al prezzo di mercato, corrispondente ad aiuti al funzionamento per la produzione di elettricità in impianti di cogenerazione ad alta efficienza energetica, per cui ai fini della valutazione della proporzionalità si applica il punto 151 degli orientamenti ambientali.

(182)

Per la valutazione della proporzionalità, il punto 151 degli orientamenti ambientali fa riferimento alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili come stabilito nella sezione 3.3.2.1 degli orientamenti ambientali.

(183)

Gli impianti di cogenerazione interessati dalla modifica rientrano nella categoria definita al punto 151, lettera a), degli orientamenti ambientali: l'elettricità prodotta è venduta al pubblico (benché a un numero più limitato di clienti rispetto all'elettricità venduta tramite la rete pubblica).

(184)

Per la valutazione della proporzionalità, il punto 151 degli orientamenti ambientali fa riferimento alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili come stabilito nella sezione 3.3.2.1 degli orientamenti ambientali.

(185)

Secondo il punto 124 degli orientamenti ambientali, gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato con il quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato. Inoltre, i beneficiari sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento a meno che non esistano mercati infragiornalieri liquidi e infine il regime deve garantire che i produttori non siano incentivati a generare energia elettrica quando i prezzi di mercato sono negativi.

(186)

Il regime di aiuto è conforme al punto 124, lettera a), degli orientamenti ambientali, poiché l'aiuto è concesso a imprese selezionate sotto forma di un premio che si aggiunge al prezzo di mercato e gli operatori degli impianti di cogenerazione vendono l'energia elettrica sul mercato (cfr. considerando 79). L'operatore è anche soggetto a responsabilità standard in materia di bilanciamento (cfr. considerando 79). Infine, il regime non fornisce incentivi a produrre a prezzi negativi. L'aiuto è concesso come premio fisso e per un ammontare limitato di ore a pieno carico. In questo modo si aumenta l'incentivo a vendere l'elettricità in momenti di forte domanda, per massimizzare le entrate, e viceversa si riduce l'incentivo a produrre in momenti di prezzi negativi. Inoltre, la Germania sospende il sostegno quando i prezzi sono negativi (cfr. considerando 79).

(187)

A norma del punto 126 degli orientamenti ambientali, dal 1o gennaio 2017 gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva.

(188)

La modifica è conforme a questo requisito, poiché consiste nell'aggiunta di una categoria di operatori di impianti di cogenerazione ammissibile a partecipare alle gare che saranno organizzate a partire dall'inverno 2017/2018. Per quanto riguarda la questione delle offerte strategiche, la Commissione rileva che le autorità tedesche hanno condotto uno studio sull'economia degli impianti di cogenerazione che immettono elettricità nelle reti private, dal quale è emerso che il vantaggio competitivo era molto più limitato di quanto si pensasse inizialmente (se non addirittura nullo), cosicché il rischio di offerte strategiche era sufficientemente basso da rendere possibile l'inclusione di questo genere di impianti di cogenerazione nella stessa gara. Inoltre, le autorità tedesche hanno comunicato che intendono includere questo elemento nella valutazione delle gare, specificando inoltre che, qualora rilevassero segnali di comportamenti strategici, ne terrebbero conto nell'ambito del progetto di gara, notificando alla Commissione le modifiche alle condizioni di ammissibilità e al progetto di gara.

7.3.4.   Trasparenza

(189)

La modifica non altera l'impegno delle autorità tedesche ad attuare tutte le condizioni indicate nella sezione 3.2.7 degli orientamenti ambientali. Le misure sono conformi alle disposizioni sulla trasparenza.

7.3.5.   Conclusioni

(190)

Sulla base dei motivi indicati nelle sezioni da 7.3.1 a 7.3.4, la Commissione conclude che il sostegno ai nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento utilizzati in reti di distribuzione chiuse è conforme agli orientamenti ambientali, in particolare la sezione 3.4, ed è pertanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le riduzioni delle maggiorazioni per la cogenerazione che la Germania ha attuato in virtù della KWKG 2016 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE a seguito delle modifiche del 22 dicembre 2016.

Articolo 2

L'aiuto individuale accordato a norma dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato se, al momento della sua concessione, soddisfaceva le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

Articolo 3

La Commissione accetta il piano di adeguamento per il periodo 2011-2019 notificato dalla Germania. La Germania informa la Commissione in merito all'attuazione del piano di adeguamento.

Articolo 4

La Commissione non solleva obiezioni all'estensione del regime di aiuti approvato con la decisione C(2016)6714 a nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento utilizzati in reti di distribuzione chiuse, che la Germania intende attuare sulla base dell'articolo 33 bis, paragrafo 2, lettera b), punti bb), della KWKG 2016, modificata dalla legge del 22 dicembre 2016, in ragione del fatto che l'estensione del regime di aiuti è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 406 del 4.11.2016, pag. 21.

(2)  Decisione della Commissione del 24 ottobre 2016 sull'aiuto di Stato SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N) — Germania — Riforma del sostegno alla cogenerazione in Germania — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 406 del 4.11.2016, pag. 21).

(3)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(4)  Gli impianti di cogenerazione a carbone e lignite sono esclusi dal sostegno ai sensi della KWKG 2016.

(5)  Cfr. nota 1.

(6)  Cfr. https://www.netztransparenz.de/de/file/KWKG-Aufschlaege_2016_V01.pdf.

(7)  La Germania ha comunicato che le cifre definitive non sarebbero disponibili prima del secondo semestre del 2017.

(8)  Previsioni disponibili all'indirizzo: https://www.netztransparenz.de/Portals/1/Content/Kraft-W%C3%A4rme-Kopplungsgesetz/KWK-G-Aufschl%C3%A4ge-Prognosen/KWKG_Prognose_2016_nach_KWKG_2016_Internet.pdf.

(9)  La maggiorazione teorica è la maggiorazione per la cogenerazione che si applicherebbe a tutti gli utenti se i consumatori finali di categoria B e C non beneficiassero di riduzioni.

(10)  Se i consumatori finali di categoria B e C non beneficiassero di riduzioni, la maggiorazione per la cogenerazione per i consumatori finali di categoria A si ridurrebbe di 0,19 centesimi di euro/kWh.

(11)  Se i consumatori finali di categoria B e C non beneficiassero di riduzioni, la maggiorazione per la cogenerazione aumenterebbe di 0,215 centesimi di euro/kWh per i consumatori finali di categoria B (confronto con la maggiorazione teorica).

(12)  Se i consumatori finali di categoria B e C non beneficiassero di riduzioni, la maggiorazione per la cogenerazione aumenterebbe di 0,225 centesimi di euro/kWh per i consumatori finali di categoria C (confronto con la maggiorazione teorica).

(13)  La EEG 2014 è disponibile all'indirizzo http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/. La EEG 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale tedesca il 24 luglio 2014 (BGBl I 2014 n. 33, pag. 1066).

(14)  Questo metodo per determinare l'intensità di energia elettrica dell'impresa è stato approvato dalla Commissione nei casi sugli aiuti di Stato SA.38632 e SA.44679 [cfr. la decisione della Commissione del 23 luglio 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.38632 (2014/N) — Germania — EEG 2014 (GU C 325 del 2.10.2015, pag. 4) e la decisione della Commissione del 20 dicembre 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.44679 (2016/N) — Germania — Modifica del metodo utilizzato per definire l'intensità di energia elettrica ai sensi della EEG (GU C 68 del 3.3.2017, pag. 10)].

(15)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(16)  Tale fase ora è illustrata in termini più espliciti nell'articolo 28, paragrafo 3, della KWKG 2016 modificata.

(*1)  Segreto commerciale

Fonte: BAFA, maggio 2016

(17)  GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

(18)  Caso SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) sul regime di aiuti cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia [cfr. decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU L 250 del 25.9.2015, pag. 122)].

(*2)  Segreto commerciale.

(19)  Ipotesi: tariffa dell'elettricità di11,2 centesimi di euro/kWh dopo la riduzione della sovrattassa EEG.

(20)  Sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 60.

(21)  Sentenza dell'11 dicembre 2014, Austria/Commissione, T-251/11, ECLI:EU:T:2014:1060, punto 112. Sentenza del 10 maggio 2016, Germania/Commissione, T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281, punto 55.

(22)  Sentenza dell'8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C-279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551, punto 32.

(23)  Sentenza del 19 dicembre 2013, Vent De Colère e altri, C-262/12 ECLI:EU:C:2013:851.

(24)  Sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C-379/98 ECLI:EU:C:2001:160.

(25)  Sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e altri, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413.

(26)  Sentenza del 10 maggio 2016, Germania/Commissione, T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281.

(27)  Sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C-482/99 EU:C:2002:294, punto 37, e sentenza del10 maggio 2016, Germania/Commissione, T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281, punto 83.

(28)  A tale proposito, cfr. sentenza del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig, C-78/76, EU:C:1977:52, punto 21; sentenza del 17 marzo 1993, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, cause riunite C-72/91 e C-73/91, EU:C:1993:97, punto 19, e sentenza del 10 maggio 2016, Germania/Commissione, T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281, punto 81.

(29)  Cfr. anche sentenza del 10 maggio 2016, Germania/Commissione, T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281, punto 112, e sentenza dell'11 dicembre 2014, Austria/Commissione, T-251/11, ECLI:EU:T:2014:1060, punto 76.

(30)  Decisione della Commissione del 27 marzo 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) — Francia — Meccanismo di aiuto a favore delle energie rinnovabili e limitazione del contributo al servizio pubblico dell'elettricità (CSPE) (GU C 348 del 3.10.2014, pag. 78).

(31)  Sentenza del1o febbraio 2017, Portovesme/Commissione, C-606/14 P, ECLI:EU:C:2017:75, punto 91.

(32)  Decisione della Commissione del 22 maggio 2002 relativa all'aiuto di Stato NN 68/2000 — Germania –Legge sulla protezione della produzione di energia elettrica mediante cogenerazione del 12 maggio 2000 (GU C 164 del 10.7.2002, pag. 5).

(33)  Ibidem.

(34)  Ibidem.

(35)  Decisione della Commissione del 22 agosto 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.43666 (2015/N) — Germania — Riduzione della sovrattassa KWKG per le ferrovie (GU C 406 del 4.11.2016, pag. 1).

(36)  Sentenza del 14 gennaio 2009, Kronoply/Commissione,T-162/06, ECLI:EU:T:2009:2, in particolare i punti 65, 66, 74 e 75.

(37)  Sentenza del7 giugno 2001, Agrana Zucker und Stärks/Commissione, T-187/99, ECLI:EU:T:2001:149, punto 74; sentenza del 14 maggio 2002, Graphischer Maschinenbau/Commissione, T-126/99, ECLI:EU:T:2002:116, punti 41-43; sentenza del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C-390/06, ECLI:EU:C:2008:224, punti 68-69.

(38)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(39)  Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014.

(40)  Decisione della Commissione del 23 luglio 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.38632 (2014/N) — Germania — EEG 2014 (GU C 325 del 2.10.2015, pag. 4).

(41)  Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014.

(42)  Decisione della Commissione del 22 maggio 2002 relativa all'aiuto di Stato NN 68/2000 — Germania — Legge sulla protezione della produzione di energia elettrica mediante cogenerazione del 12 maggio 2000 (GU C 164 del 10.7.2002, pag. 5).

(43)  Cfr. le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010. Le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 hanno confermato che l'obiettivo di efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della nuova strategia dell'Unione per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Nell'ambito di questo processo, e al fine di attuare tale obiettivo a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali di concerto con la Commissione e a indicare nei rispettivi programmi nazionali di riforma come intendano conseguirli. Cfr. anche Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Energia 2020 — Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura [COM(2010) 639 final del 10 novembre 2010]. La comunicazione colloca l'efficienza energetica al centro della strategia energetica dell'Unione per il 2020 e illustra la necessità di una nuova strategia per l'efficienza energetica che consentirà a tutti gli Stati membri di svincolare l'uso dell'energia dalla crescita economica. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: cfr. anche le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, dove si riconosce che l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione non è in via di realizzazione e che sono necessari interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico nei settori dell'edilizia, dei trasporti, dei prodotti e processi di produzione. Cfr. anche la comunicazione dell'8 marzo 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: piano di efficienza energetica 2011. La comunicazione ha confermato che l'Unione non è sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo di efficienza energetica. Per porre rimedio a tale situazione, il piano di efficienza energetica 2011 ha indicato una serie di politiche e misure di efficienza energetica che interessano tutta la catena energetica, ivi compresa la cogenerazione di calore ed elettricità, sottolineando che il calore disperso dovrebbe essere recuperato, ove possibile, e si dovrebbe fare maggiore ricorso alla cogenerazione ad alto rendimento, ove possibile.

(44)  Sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C-379/98 ECLI:EU:C:2001:160.

(45)  Sentenza del 22 giugno 2006, Forum 187/Commissione, cause riunite C-182/03, C-217/03, ECLI:EU:C:2005:266, punto 147.

(46)  Sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e altri, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413.

(47)  Sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C-379/98 ECLI:EU:C:2001:160.

(48)  Decisione della Commissione del 22 luglio 2009 relativa all'aiuto di Stato SA.26036 (C24/2009) — Austria — Aiuto potenziale ai grandi consumatori di energia elettrica (GU C 217 dell'11.9.2009, pag. 12).

(49)  Decisione 2011/528/UE della Commissione, dell'8 marzo 2011, relativa all'aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) — aiuto di Stato per imprese a forte consumo di energia, legge sull'elettricità verde, Austria (GU L 235 del 10.9.2011, pag. 42).

(50)  GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1.


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