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Document 32016R2282

Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/7767

OJ L 346, 20.12.2016, p. 51–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2282/oj

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/51


REGOLAMENTO (UE) 2016/2282 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2016

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottati sulla base della direttiva 2009/125/CE ha mostrato che le tolleranze applicabili alla verifica stabilite nelle misure di esecuzione e destinate esclusivamente a essere utilizzate dalle autorità di sorveglianza del mercato sono state usate da taluni fabbricanti e importatori per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori dei loro prodotti.

(2)

Le tolleranze di verifica servono ad ammettere le variazioni che risultano dalle misurazioni effettuate in occasione delle prove di verifica e che sono dovute a differenze delle apparecchiature usate dai fabbricanti, dagli importatori e dalle autorità di sorveglianza nell'Unione. Le suddette tolleranze non dovrebbero essere usate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità a quanto stabilito in materia di progettazione ecocompatibile né per comunicare una prestazione migliore di quella effettivamente misurata e calcolata. I parametri dichiarati o pubblicati dal fabbricante o dall'importatore non dovrebbero essere più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori contenuti nella documentazione tecnica.

(3)

Per garantire una concorrenza equa, per realizzare i risparmi energetici a cui sono finalizzati i regolamenti e per fornire ai consumatori informazioni accurate in merito alla prestazione ambientale e funzionale dei prodotti, è opportuno chiarire che le tolleranze di verifica stabilite nelle misure di esecuzione possono essere usate solo dalle autorità degli Stati membri ai fini di verifica della conformità.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 (2), (CE) n. 107/2009 (3), (CE) n. 278/2009 (4), (CE) n. 640/2009 (5), (CE) n. 641/2009 (6), (CE) n. 642/2009 (7), (CE) n. 643/2009 (8), (UE) n. 1015/2010 (9), (UE) n. 1016/2010 (10), (UE) n. 327/2011 (11), (UE) n. 206/2012 (12), (UE) n. 547/2012 (13), (UE) n. 932/2012 (14), (UE) n. 617/2013 (15), (UE) n. 666/2013 (16), (UE) n. 813/2013 (17), (UE) n. 814/2013 (18), (UE) n. 66/2014 (19), (UE) n. 548/2014 (20), (UE) n. 1253/2014 (21), (UE) 2015/1095 (22), (UE) 2015/1185 (23), (UE) 2015/1188 (24), (UE) 2015/1189 (25) e (UE) 2016/2281 (26).

(5)

I dati comunicati dagli operatori del settore dell'illuminazione mostrano che molti tipi di lampade previste come alternative ai tipi meno efficienti vietati (come le lampade alogene a tensione di rete destinate a sostituire le lampade a incandescenza) sarebbero integralmente ritirati dal mercato in conseguenza dei regolamenti (CE) n. 244/2009 (27), (CE) n. 245/2009 (28) e (UE) n. 1194/2012 (29) se ai fabbricanti fosse vietato di avvalersi del metodo per dichiarare i dati e le informazioni descritto nelle norme di misurazione a sostegno delle tolleranze stabilite nei predetti regolamenti secondo le modalità che sono prassi corrente in tutto il settore. È pertanto opportuno non modificare i suddetti tre regolamenti attraverso il presente atto, bensì, in occasione del loro prossimo riesame, chiarire l'uso previsto delle tolleranze in concomitanza con una nuova valutazione dei relativi requisiti minimi.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1275/2008

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1275/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 107/2009

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 107/2009 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 278/2009

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 278/2009 sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 640/2009

L'allegato III del regolamento (CE) n. 640/2009 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (CE) n. 641/2009

L'allegato III del regolamento (CE) n. 641/2009 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Modifiche del regolamento (CE) n. 642/2009

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 642/2009 sono modificati conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (CE) n. 643/2009

L'allegato V del regolamento (CE) n. 643/2009 è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 1015/2010

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1015/2010 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 9

Modifiche del regolamento (UE) n. 1016/2010

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1016/2010 è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) n. 327/2011

L'allegato III del regolamento (UE) n. 327/2011 è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento.

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) n. 206/2012

L'allegato III del regolamento (UE) n. 206/2012 è modificato conformemente all'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 12

Modifiche del regolamento (UE) n. 547/2012

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 547/2012 è modificato conformemente all'allegato XII del presente regolamento.

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) n. 932/2012

L'allegato III del regolamento (UE) n. 932/2012 è modificato conformemente all'allegato XIII del presente regolamento.

Articolo 14

Modifiche del regolamento (UE) n. 617/2013

Il regolamento (UE) n. 617/2013 è così modificato:

(1)

all'articolo 2, paragrafo 20, la seconda lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la divisione per 1 000 converte i mega in giga;»;

(2)

gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 15

Modifiche del regolamento (UE) n. 666/2013

L'allegato III del regolamento (UE) n. 666/2013 è modificato conformemente all'allegato XV del presente regolamento.

Articolo 16

Modifiche del regolamento (UE) n. 813/2013

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 813/2013 è modificato conformemente all'allegato XVI del presente regolamento.

Articolo 17

Modifiche del regolamento (UE) n. 814/2013

L'allegato V del regolamento (UE) n. 814/2013 è modificato conformemente all'allegato XVII del presente regolamento.

Articolo 18

Modifiche del regolamento (UE) n. 66/2014

L'allegato III del regolamento (UE) n. 66/2014 è modificato conformemente all'allegato XVIII del presente regolamento.

Articolo 19

Modifiche del regolamento (UE) n. 548/2014

L'allegato III del regolamento (UE) n. 548/2014 è modificato conformemente all'allegato XIX del presente regolamento.

Articolo 20

Modifiche del regolamento (UE) n. 1253/2014

L'allegato VI del regolamento (UE) n. 1253/2014 è modificato conformemente all'allegato XX del presente regolamento.

Articolo 21

Modifiche del regolamento (UE) 2015/1095

Gli allegati IX, X e XI del regolamento (UE) 2015/1095 sono modificati conformemente all'allegato XXI del presente regolamento.

Articolo 22

Modifiche del regolamento (UE) 2015/1185

L'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1185 è modificato conformemente all'allegato XXII del presente regolamento.

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) 2015/1188

L'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1188 è modificato conformemente all'allegato XXIII del presente regolamento.

Articolo 24

Modifiche del regolamento (UE) 2015/1189

L'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1189 è modificato conformemente all'allegato XXIV del presente regolamento.

Articolo 25

Modifiche del regolamento (UE) 2016/2281

L'allegato IV del regolamento (UE) 2016/2281 è modificato conformemente all'allegato XXV del presente regolamento.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).

(3)  Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8).

(4)  Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26).

(6)  Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 35).

(7)  Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42).

(8)  Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53).

(9)  Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21).

(10)  Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 31).

(11)  Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8).

(12)  Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7).

(13)  Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28).

(14)  Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 41).

(15)  Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).

(16)  Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).

(17)  Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).

(18)  Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162).

(19)  Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33).

(20)  Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GU L 152 del 22.5.2014, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8).

(22)  Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).

(23)  Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).

(25)  Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).

(26)  Regolamento (UE) 2016/2281, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(27)  Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3).

(28)  Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17).

(29)  Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Modifiche dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1275/2008

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

1.   PROCEDURA DI VERIFICA

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella in appresso;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella in appresso;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti nell'allegato II, punto 8, e nella parte 2 del presente allegato. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella in appresso e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tolleranze di verifica

Tipo di specifica

Categoria

Tolleranza

Allegato II, punto 1, lettere a) e b), oppure punto 2, lettere a) e b)

Per le specifiche relative a un consumo di energia superiore a 1,00 W

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Per le specifiche relative a un consumo di energia pari o inferiore a 1,00 W

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a)

n.p.

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

2.   PROCEDURA DI PROVA PER GLI APPARECCHI COLLEGATI IN RETE

Per verificare la conformità alle specifiche stabilite all'allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a), le autorità degli Stati membri ricorrono alla procedura di verifica di cui al presente allegato, parte 1, dopo aver disattivato e/o scollegato, a seconda dei casi, tutte le porte di rete dell'unità.

Per verificare la conformità alle specifiche stabilite all'allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a), le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità, secondo quanto segue.

Se, come indicato nella documentazione tecnica, l'apparecchio è dotato di un tipo di porta di rete e se sono disponibili due o più porte di questo tipo, sceglierne casualmente una e collegarla all'opportuna rete conforme alla specifica massima della porta. Se vi sono diverse porte di rete senza fili dello stesso tipo, disattivare le altre porte senza fili se possibile. Se vi sono diverse porte di rete cablate dello stesso tipo, ai fini della verifica delle specifiche stabilite all'allegato II, punto 3, disattivare le altre porte di rete se possibile. Se è disponibile una sola porta di rete, collegarla all'opportuna rete conforme alla specifica massima della porta.

Mettere l'unità in modo acceso. Quando l'unità in modo acceso funziona correttamente, la si può porre nella condizione che consente il modo stand-by in rete e misurare il consumo energetico. Inviare quindi all'apparecchio l'apposito segnale tramite la porta di rete e verificare se l'apparecchio si è riattivato.

Se, come indicato nella documentazione tecnica, l'apparecchio è dotato di più di un tipo di porta di rete si ripete la seguente procedura per ciascun tipo di porta di rete. Se sono disponibili due o più porte di rete di un tipo, sceglierne casualmente una per ciascun tipo e collegarla all'opportuna rete conforme alla specifica massima della porta.

Se per un determinato tipo di porta di rete è disponibile solo una porta, collegarla all'opportuna rete conforme alla specifica massima della porta. Disattivare le porte senza fili non utilizzate se possibile. Durante la verifica delle specifiche stabilite all'allegato II, punto 3, disattivare le porte delle reti cablate non usate se possibile.

Mettere l'unità in modo acceso. Quando l'unità in modo acceso funziona correttamente, la si può porre nella condizione che consente il modo stand-by in rete e misurare il consumo energetico. Inviare quindi all'apparecchio l'apposito segnale tramite la porta di rete e verificare se l'apparecchio si è riattivato. Nel caso in cui l'accesso a una porta di rete sia fisicamente condiviso da due o più tipi di porte di rete (logiche), questa procedura è ripetuta per ciascun tipo di porta di rete logica, scollegando (a livello logico) le altre porte di rete logiche.»


ALLEGATO II

Modifiche degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 107/2009

(1)

Nell'allegato I, il secondo comma del punto 5 è soppresso.

(2)

L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato I.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Disposizioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2, come pertinente

Tolleranze di verifica

Per un consumo di energia superiore a 1,00 W

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Per un consumo di energia pari o inferiore a 1,00 W

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.»


ALLEGATO III

Modifiche degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 278/2009

(1)

Nell'allegato I, il secondo comma del punto 2 è soppresso.

(2)

L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella in appresso;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella in appresso;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato I.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella in appresso e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Condizione a vuoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

MEDIA aritmetica del rendimento nelle condizioni di carico 1-4 di cui all'allegato I

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.»


ALLEGATO IV

Modifiche dell'allegato III del regolamento (CE) n. 640/2009

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni), comprese le perdite totali (1-η) quale criterio di efficienza decisivo, rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 3;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c);

a)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi inferiori a cinque unità l'anno, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

b)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a cinque unità l'anno, le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova; il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati, comprese le perdite totali (1-η) quale criterio di efficienza decisivo, rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 3;

(5)

se non si ottiene quanto indicato al punto 4, lettera b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(6)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3, del punto 4, lettera a), e del punto 5.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 3 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 6 per quanto attiene ai requisiti di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 3

Tolleranze di verifica

Parametri

Motori nell'intervallo di potenza 0,75-150 kW

Motori nell'intervallo di potenza 150-375 kW

Perdite totali (1-η)

Al massimo 15 % superiore ai valori derivati dai valori dichiarati conformemente all'allegato I.

Al massimo 10 % superiore ai valori derivati dai valori dichiarati conformemente all'allegato I.»


ALLEGATO V

Modifiche dell'allegato III del regolamento (CE) n. 641/2009

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametro

Tolleranza di verifica

Indice di efficienza energetica

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %»


ALLEGATO VI

Modifiche degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 642/2009

(1)

Nell'allegato II, parte 1, lettera c), il quarto trattino è soppresso.

(2)

Il titolo dell'allegato III è sostituito da «Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato».

(3)

Nell'allegato III, la parte A è sostituita dalla seguente:

«A.

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura. Essi seguono le fasi stabilite al punto 2, lettere a) e b) nonché al punto 3 in appresso anche durante la procedura di verifica stabilita nella parte B del presente allegato.

(1)

Le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello.

(2)

Si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento.

(4)

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova.

(5)

Il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1.

(6)

Se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento.

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo stabiliti nell'allegato I e delle condizioni di misurazione stabilite nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo di energia in modo acceso di cui all'allegato I, parte 1, punti 1 e 2

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %.

Condizioni in modo spento/stand-by, come pertinente, di cui all'allegato I, parte 2, punto 1, lettere a) e b), e punto 2, lettere a) e b)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Rapporto di luminanza di picco di cui all'allegato I, parte 5

Il valore determinato non è inferiore al 60 % della luminanza di picco del modo acceso più brillante previsto dal televisore.»

(4)

Nell'allegato III, parte B, il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Si considera il modello conforme al presente regolamento se i risultati per ciascun tipo di porta di rete non superano il valore dichiarato di oltre il 7 %.

In caso contrario, sono sottoposti a prova altre tre unità. Il modello è considerato conforme al presente regolamento se la media aritmetica dei valori determinati non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %.

In caso contrario il modello non è ritenuto conforme.

Le autorità dello Stato membro comunicano i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.»


ALLEGATO VII

Modifiche dell'allegato V del regolamento (CE) n. 643/2009

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di apparecchi di refrigerazione per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di apparecchi di refrigerazione per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati III e IV.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Volume lordo

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 % o di 1 litro, a seconda di quale sia il valore più elevato.

Volume utile

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 % o di 1 litro, a seconda di quale valore sia superiore. Quando i volumi dello scomparto a temperatura moderata e dello scomparto per gli alimenti freschi sono regolabili dall'utilizzatore uno in rapporto all'altro, il volume è sottoposto a prova quando lo scomparto a temperatura moderata è regolato al volume minimo.

Capacità di congelamento

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Consumo energetico

Il valore determinato non supera il valore dichiarato (E24 h ) di oltre il 10 %.

Consumo di elettricità degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico con un volume utile inferiore a 10 litri

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Umidità dei frigoriferi cantina

Il valore determinato dell'umidità relativa non supera l'intervallo dichiarato di oltre il 10 % in qualsiasi direzione.»


ALLEGATO VIII

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1015/2010

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di lavatrici per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di lavatrici per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo energetico annuo (AEC )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato AEC di oltre il 10 %.

Indice di efficienza di lavaggio (IW )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato IW di oltre il 4 %.

Consumo energetico (Et )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 10 %. Se è necessario selezionare tre unità supplementari, la media aritmetica dei valori determinati di queste tre unità non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6 %.

Durata del programma (Tt )

I valori determinati non superano i valori dichiarati Tt di oltre il 10 %.

Consumo di acqua (Wt )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Wt di oltre il 10 %.

Consumo di energia nei modi «spento» e «stand-by» (Po e Pl )

I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 10 % i valori dichiarati Po e Pl . I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i valori dichiarati Po e Pl .

Durata in modo stand-by (Tl )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tt di oltre il 10 %.»


ALLEGATO IX

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1016/2010

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di lavastoviglie a uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di lavastoviglie a uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo energetico annuo (AEC )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato AEC di oltre il 10 %.

Indice di efficienza di lavaggio (IC )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato IC di oltre il 10 %.

Indice di efficienza di asciugatura (ID )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato ID di oltre il 19 %.

Consumo energetico (Et )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 10 %. Se è necessario selezionare tre unità supplementari, la media aritmetica dei valori determinati di queste tre unità non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6 %.

Durata del programma (Tt )

Il valore determinato non supera i valori dichiarati Tt di oltre il 10 %.

Consumo di energia in modo spento e stand-by (Po e Pl )

I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 10 % i valori dichiarati Po e Pl . I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i valori dichiarati Po e Pl.

Durata in modo stand-by (Tl )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tl di oltre il 10 %.»


ALLEGATO X

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 327/2011

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 3;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c);

a)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi inferiori a cinque unità l'anno, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

b)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a cinque unità l'anno, le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova; i modelli sono considerati conformi alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 3;

(5)

se non si ottiene quanto indicato al punto 4, lettera b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(6)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3, del punto 4, lettera a), e del punto 5.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 3 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 6 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 3

Tolleranze di verifica

Parametro

Tolleranza di verifica

Efficienza complessiva (ηe)

Il valore determinato non è inferiore al valore che rappresenta il 90 % del corrispondente valore dichiarato.»


ALLEGATO XI

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 206/2012

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Indice di efficienza energetica stagionale (SEER)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Coefficiente di efficienza stagionale (SCOP)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Consumo di energia in modo spento

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Consumo di energia in modo attesa

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Coefficiente di efficienza energetica nominale (EERnominale)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Coefficiente di efficienza energetica nominale (COPnominale)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Livello di potenza sonora

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A).»


ALLEGATO XII

Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 547/2012

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nell'allegato II del presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 2 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 2

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Efficienza in condizione BEP (ηΒΕΡ)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.

Efficienza in condizione PL (ηΡL)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.

Efficienza in condizione OL (ηΟL)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.»


ALLEGATO XIII

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 932/2012

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo annuo di energia ponderato (AEC)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato (AEC) di oltre il 6 %.

Consumo ponderato di energia (Et)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6 %.

Efficienza di condensazione ponderata (Ct)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato Ct di oltre il 6 %.

Durata ponderata del programma (Tt)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tt di oltre il 6 %.

Consumo di energia nei modi «spento» e «stand-by» (Po e Pl )

I valori determinati del consumo di energia Po e Pl , quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 6 % i valori dichiarati Po e Pl . I valori determinati del consumo di energia Po e Pl , quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i valori dichiarati Po e Pl.

Durata in modo «stand-by»(Tl)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tl di oltre il 6 %.»


ALLEGATO XIV

Modifiche degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 617/2013

(1)

Nell'allegato II, il punto 6.2.1 è sostituito dal seguente:

«6.2.1.

Il computer riduce la velocità di tutte le connessioni attive di rete Ethernet da 1 o più gigabit al secondo (Gb/s) quando passa in modalità sospensione o spento con funzione WOL;»

(2)

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Misurazioni da parte delle autorità di sorveglianza del mercato e verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

1.   MISURAZIONI

Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche applicabili del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati avvalendosi di norme armonizzate, i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che prendano in considerazione lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, i cui risultati si ritiene abbiano un ridotto livello di incertezza.

I computer commercializzati senza un sistema operativo in grado di supportare un'interfaccia di alimentazione e configurazione avanzata (ACPI) o simili, devono essere sottoposti a prova con sistema operativo che supporti l'ACPI (o simili).

2.   VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nell'allegato II del presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello o di configurazione del modello;

(2)

si considera il modello o la configurazione del modello conforme ai requisiti applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello o la configurazione del modello ai sensi delle parti da 3 a 5 del presente allegato, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nelle parti 3 e 4 del presente allegato, e l'unità soddisfa i requisiti relativi all'abilitazione della gestione del consumo di potenza di cui alla parte 5 del presente allegato;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutte le configurazioni del modello descritti dalle stesse informazioni di prodotto (di cui all'allegato II, punti 7.1.2 e 7.3.2) sono da ritenersi non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello o di una o più configurazioni del modello descritti dalle stesse informazioni di prodotto (di cui all'allegato II, punti 7.1.2 e 7.3.2);

(5)

il modello o la configurazione del modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nelle parti 3 e 4 del presente allegato e se tutte le unità soddisfano i requisiti relativi all'abilitazione della gestione del consumo di potenza di cui alla parte 5 del presente allegato;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutte le configurazioni del modello descritti dalle stesse informazioni di prodotto (di cui all'allegato II, punti 7.1.2 e 7.3.2) sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nel presente allegato.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nelle parti 3 e 4 del presente allegato e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze.

3.   ETEC, MODALITÀ SOSPENSIONE, SPENTO E STATO DI CONSUMO MINIMO:

(1)

Per un consumo di energia superiore a 1,00 W, o nel caso in cui dal calcolo dei limiti applicabili al consumo di energia per il TEC risulti un valore superiore a 1,00 W in almeno una modalità di alimentazione, si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 e 2.3 dell'allegato II, se i risultati delle prove non superano le rispettive tolleranze di verifica di cui alla tabella in appresso.

Tolleranze di verifica relative a limiti applicabili al consumo energetico superiori a 1,00 W

Specifiche

Tolleranze di verifica

Allegato II, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 2.3

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %.

Allegato II, punto 2.2 (con e senza la quota supplementare di cui al punto 2.4)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %.

Ai valori limite di cui al punto 2.2 dell'allegato II si può aggiungere la quota supplementare di cui al punto 2.4 se la configurazione del modello è commercializzata con la funzione WOL attivata in modalità sospensione. La configurazione del modello deve essere sottoposta a prova con la funzione WOL sia attivata che disattivata e deve essere conforme in entrambi i casi. Qualora la configurazione del modello sia commercializzata senza funzionalità Ethernet, essa dev'essere sottoposta a prova con la funzione WOL disattivata.

(2)

Per un consumo di energia pari o inferiore a 1,00 W, si considera che la configurazione del modello sia conforme alla specifica di cui all'allegato II, punti 3.1 e 4.1 se i risultati della prova non superano le rispettive tolleranze di verifica di cui alla tabella in appresso.

Tolleranze di verifica relative a limiti applicabili al consumo energetico uguali o inferiori a 1,00 W

Specifiche

Tolleranze di verifica

Allegato II, punto 3.1 (con e senza la quota supplementare specificata al punto 3.3)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Allegato II, punto 4.1 (con e senza le quote supplementari elencate al punto 4.3)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Al valore limite di cui all'allegato II, punto 3.1 si può aggiungere la quota aggiuntiva di cui al punto 3.3 se la configurazione del modello è commercializzata con una «visualizzazione di informazioni o dello stato».

Al valore limite di cui all'allegato II, punto 4.1 si può aggiungere la quota aggiuntiva di cui al punto 4.3 se la configurazione del modello è commercializzata con la funzione WOL attivata in modalità spento. La configurazione del modello deve essere sottoposta a prova con la funzione WOL sia attivata che disattivata e deve essere conforme in entrambi i casi. Qualora la configurazione del modello sia commercializzata senza funzionalità Ethernet, essa dev'essere sottoposta a prova con la funzione WOL disattivata.

4.   RENDIMENTO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Si considera il modello conforme alle specifiche di cui all'allegato II, punto 5, se i risultati della prova non superano le rispettive tolleranze di verifica di cui alla tabella in appresso.

Tolleranze di verifica del rendimento dell'alimentazione elettrica interna

Specifiche

Tolleranze di verifica

La media aritmetica del rendimento medio nelle condizioni di carico definite nell'allegato II è inferiore ai requisiti applicabili al rendimento medio.

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %.

La media aritmetica del fattore di potenza definito nell'allegato II è inferiore ai requisiti applicabili al fattore di potenza.

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

5.   ABILITAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONSUMO DI POTENZA

Per verificare la conformità alle specifiche stabilite nell'allegato II, punto 6.1, le autorità degli Stati membri ricorrono alla procedura applicabile alla misurazione del consumo energetico dopo che, tramite la funzione di gestione dell'energia o una funzione analoga, l'apparecchio sia passato alla modalità di consumo energetico applicabile.

Per verificare la conformità alle specifiche stabilite nell'allegato II, punti da 6.2.1 a 6.2.6, si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui al:

punto 6.2.1, se la velocità di tutte le connessioni attive di rete Ethernet da 1 o più gigabit al secondo (Gb/s) si riduce quando il desktop, il desktop integrato o il notebook passa in modalità sospensione o spento con funzione WOL;

punto 6.2.2, se il desktop, il desktop integrato o il notebook diventa pienamente operativo, compresa la visualizzazione di eventuali schermi collegati, entro 5 secondi dall'attivazione, durante la modalità sospensione, dell'evento di riattivazione;

punto 6.2.3, se lo schermo collegato al desktop, al desktop integrato o al notebook passa in modalità sospensione entro 10 minuti di inattività dell'utente;

punto 6.2.4, se la funzione WOL in modalità sospensione e spento può essere attivata e disattivata;

punto 6.2.5, se il desktop, il desktop integrato o il notebook passa in modalità sospensione entro 30 minuti di inattività dell'utente;

punto 6.2.6, se gli utenti sono facilmente in grado di attivare e disattivare eventuali connessioni alla rete senza fili e ricevono un'indicazione chiara (attraverso un simbolo, un segnale luminoso o equivalente) del fatto che tali connessioni siano state attivate o disattivate.»


ALLEGATO XV

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 666/2013

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo energetico annuo

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Capacità di aspirazione della polvere su tappeti

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre 0,03.

Capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre 0,03.

(Ri)emissione di polvere

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 15 %.

Livello di potenza sonora

Il valore determinato non supera il valore dichiarato.

Durata di vita del motore

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.»


ALLEGATO XVI

Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 813/2013

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 8;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti gli altri modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più diversi modelli equivalenti;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 8;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti gli altri modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 8 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 8

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento, ηs

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, ηwh

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Livello di potenza sonora, LWA

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A).

Emissioni di ossidi di azoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 20 %.»


ALLEGATO XVII

Modifiche dell'allegato V del regolamento (UE) n. 814/2013

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di scaldacqua o di serbatoi per l'acqua calda che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di scaldacqua o di serbatoi per l'acqua calda che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati III e IV.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 7 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 7

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo quotidiano di energia elettrica, Qelec

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Livello di potenza sonora, LWA , all'interno e/o all'esterno

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB.

Consumo quotidiano di combustibile, Qfuel

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Emissioni di ossidi di azoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 20 %.

Consumo settimanale di combustibile con controlli intelligenti, Qfuel,week,smart

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di energia elettrica con controlli intelligenti, Qelec,week,smart

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di combustibile senza controlli intelligenti, Qfuel,week

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di energia elettrica senza controlli intelligenti, Qelec,week

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Volume utile, V

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %.

Acqua mista a 40 °C, V40

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 %.

Area di apertura del collettore, Asol

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %.

Consumo energetico della pompa, solpump

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 3 %.

Consumo energetico in stand-by, solstandby

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Dispersione, S

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.»


ALLEGATO XVIII

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 66/2014

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 7 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 7

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Massa del forno per uso domestico, M

Il valore determinato non supera il valore dichiarato M di oltre il 5 %.

Volume del compatimento del forno per uso domestico, V

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato V di oltre il 5 %.

ECelectric, cavity , ECgas cavity

I valori determinati non superano i valori dichiarati ECelectric cavity e ECgas cavity di oltre il 5 %.

ECelectric hob

Il valore determinato non supera il valore dichiarato ECelectric hob di oltre il 5 %.

EEgas hob

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato EEgas hob di oltre il 5 %.

WBEP , WL

I valori determinati non superano i valori dichiarati WBEP e WL di oltre il 5 %.

QBEP , PBEP

I valori determinati non sono inferiori ai valori dichiarati QBEP e PBEP di oltre il 5 %.

Qmax

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Qmax di oltre l'8 %.

Emiddle

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato Emiddle di oltre il 5 %.

Livello di potenza sonora, LWA

Il valore determinato non supera il valore dichiarato LWA .

Po , Ps

I valori determinati del consumo energetico Po e Ps non sono superiori di oltre il 10 % ai valori dichiarati Po e Ps.I valori determinati del consumo energetico Po e Ps, quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non sono superiori di oltre 0,10 W ai valori dichiarati Po e Ps


ALLEGATO XIX

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 548/2014

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento e nei relativi allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; Tenuto conto delle limitazioni di peso e di dimensioni nel trasporto dei trasformatori di potenza medi e grandi, le autorità degli Stati membri possono decidere di avviare la procedura di verifica nei locali dei fabbricanti, prima che gli apparecchi siano messi in servizio nel loro luogo di destinazione finale;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a), b) o c), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 4 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Perdite a carico

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Perdite a vuoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Potenza elettrica necessaria per il sistema di raffreddamento per il funzionamento a vuoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.»


ALLEGATO XX

Modifiche dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1253/2014

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di unità di ventilazione che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c);

a)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi inferiori a cinque unità l'anno, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

b)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a cinque unità l'anno, le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore; il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(5)

se non si ottiene quanto indicato al punto 4, lettera b), il modello e tutti i modelli di unità di ventilazione che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(6)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3, del punto 4, lettera a), e del punto 5.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati VIII e IX.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 6 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

SPI

Il valore determinato non è superiore a 1,07 volte il valore dichiarato.

Efficienza termica delle UVR e delle UVNR

Il valore determinato non è inferiore a 0,93 volte il valore dichiarato.

SFPint

Il valore determinato non è superiore a 1,07 volte il valore dichiarato.

Efficienza del ventilatore delle UVU, non residenziali

Il valore determinato non è inferiore a 0,93 volte il valore dichiarato.

Livello di potenza sonora delle UVR

Il valore determinato non supera di 2 dB il valore dichiarato.

Livello di potenza sonora delle UVNR

Il valore determinato non supera di 5 dB il valore dichiarato.»


ALLEGATO XXI

Modifiche degli allegati IX, X e XI del regolamento (UE) 2015/1095

(1)

L'allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato per gli armadi refrigerati professionali

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 8;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di armadi refrigerati professionali che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 8;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di armadi refrigerati professionali che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati III e IV.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 8 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 8

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Volume netto

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 %.

Consumo di energia (E24 h)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.»

(2)

L'allegato X è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato per le unità di condensazione

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VI.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 9 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 9

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Indice di prestazione energetica stagionale (SEPR) delle unità di condensazione con una capacità nominale di raffreddamento superiore a 2 kW a bassa temperatura e a 5 kW a media temperatura

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %, con il punto A misurato alla capacità nominale di raffreddamento

Coefficiente di prestazione nominale (COPA ) delle unità di condensazione con una capacità nominale di raffreddamento superiore a 2 kW a bassa temperatura e a 5 kW a media temperatura

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %, misurato alla capacità nominale di raffreddamento

Coefficienti di prestazione COPB , COPC e COPD delle unità di condensazione con una capacità nominale di raffreddamento superiore a 2 kW a bassa temperatura e a 5 kW a media temperatura.»

I valori determinati non sono inferiori al valore dichiarato di oltre il 10 %, misurati alla capacità nominale di raffreddamento

(3)

L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato per i chiller di processo

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 10;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 10;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VIII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 10 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 10

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Indice di prestazione energetica stagionale (SEPR)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %, con il punto A misurato alla capacità nominale di raffreddamento

Indice di efficienza energetica nominale (EERA )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %, misurato alla capacità nominale di raffreddamento.»


ALLEGATO XXII

Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1185

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 4; L'unità è sottoposta a prova con uno o più combustibili con caratteristiche simili a quelle del/i combustibile/i usato/i dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni descritte nell'allegato III;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 4;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 4 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 4

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.

Emissioni di particolato

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 20 mg/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, se misurato con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1).

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 10 mg/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet), se misurato con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1).

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 1 g/kg, se misurato con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2).

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,8 g/kg, se misurato con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 3).

Emissioni di composti gassosi organici

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 25 mgC/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine.

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 15 mgC/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet).

Emissioni di monossido di carbonio

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 275 mg/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine.

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 60 mg/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet).

Emissioni di ossidi di azoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3 espressi in NO2 al 13 % di O2


ALLEGATO XXIII

Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1188

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello, fatta eccezione per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici, se la non conformità è determinata senza ulteriori prove, e i punti 6 e 7 in appresso si applicano immediatamente. Per gli altri modelli, in alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 4 o 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 9 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 9

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs , per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato alla potenza termica nominale dell'unità.

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs , per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido e gassoso per uso domestico

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs , per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ad irraggiamento luminoso e a tubo radiante per uso domestico

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Emissioni di ossidi di azoto per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido e gassoso, ad irraggiamento luminoso e a tubo radiante per uso domestico

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.»


ALLEGATO XXIV

Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1189

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2. L'unità è sottoposta a prova con uno o più combustibili con caratteristiche simili a quelle del/i combustibile/i usato/i dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni descritte nell'allegato III;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 2 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 2

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranza di verifica

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 4 %.

Emissioni di particolato

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 9 mg/m3.

Emissioni di composti gassosi organici

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 7 mg/m3.

Emissioni di monossido di carbonio

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3.

Emissioni di ossidi di azoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3


ALLEGATO XXV

Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) 2016/2281

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 30;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

per il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffrescamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità nominale di riscaldamento, di raffrescamento o di refrigerazione ≥ 70 kW o prodotto in meno di 5 esemplari l'anno, se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base sono ritenuti non conformi al presente regolamento;

(5)

per il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffrescamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità nominale di riscaldamento, di raffrescamento o di refrigerazione < 70 kW o prodotto in oltre 5 esemplari l'anno, se quanto indicato al punto 2, lettera c) le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle prova;

(6)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 30;

(7)

se non si ottiene quanto indicato al punto 6 il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base sono ritenuti non conformi al presente regolamento;

(8)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3, 4 e 7.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 30 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 8 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 30

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranza di verifica

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (ηs,h ) dei prodotti di riscaldamento dell'aria alla capacità di riscaldamento nominale dell'unità

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Efficienza energetica stagionale del raffrescamento d'ambiente (ηs,c ) dei prodotti di raffrescamento alla capacità di raffrescamento nominale dell'unità

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Livello di potenza sonora (LWA ) dei prodotti di riscaldamento e dei prodotti di raffrescamento dell'aria

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 1,5 dB.

Emissioni di ossidi di azoto dei prodotti di riscaldamento e dei prodotti di raffrescamento dell'aria a combustibile, espresse in diossido di azoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 20 %.

Indice di prestazione energetica stagionale (SEPR) dei chiller di processo ad alta temperatura alla capacità di refrigerazione nominale dell'unità

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Indice di efficienza energetica nominale (EERA ) dei chiller di processo ad alta temperatura alla capacità di refrigerazione nominale

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.»


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