EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1948

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1948 della Commissione, del 7 novembre 2016, che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2016 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 della Commissione

C/2016/6991

OJ L 300, 8.11.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1948/oj

8.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1948 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2016

che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2016 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2016 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016 (2). Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito detto tasso di adattamento entro il 30 giugno 2016. Pertanto, conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione ha fissato il tasso di adattamento nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 (3).

(2)

Le previsioni per i pagamenti diretti e le spese di mercato, contenute nella lettera rettificativa della Commissione n. 1 al progetto di bilancio 2017, indicano che è necessario adeguare il tasso di disciplina finanziaria che era stato preso in considerazione nel progetto di bilancio 2017. Detta lettera rettificativa è stata elaborata tenendo conto di un importo di disciplina finanziaria di 450,5 milioni di EUR destinato alla riserva per crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, al fine di prendere in considerazione questo nuovo elemento, la Commissione dovrebbe adeguare il tasso di adattamento fissato nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153.

(3)

Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine ricompreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà, entro certi limiti, di erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto. Tali pagamenti tardivi possono essere effettuati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti saranno erogati agli agricoltori.

(4)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone inoltre che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applica alla Croazia solo a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori del suddetto Stato membro.

(5)

Al fine di garantire che il tasso di adattamento adeguato sia applicabile a decorrere dalla data stabilita per i pagamenti a favore degli agricoltori a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2016.

(6)

Il nuovo tasso di adattamento dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo di tutti i pagamenti da concedere a un agricoltore per una domanda di aiuto presentata per l'anno civile 2016. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai fini della fissazione del tasso di adattamento di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2016, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,353905 %.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 della Commissione, del 14 luglio 2016, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2016 (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 76).

(4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


Top