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Document 32016R1394

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1394 della Commissione, del 16 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

C/2016/5198

GU L 225 del 19.8.2016, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32022R1173

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1394/oj

19.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1394 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 59, paragrafi 1, 2 e 5 e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 (2) stabilisce le norme relative alla riduzione delle sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione delle superfici nell'ambito di un determinato regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie, qualora il beneficiario non sia stato già assoggettato precedentemente a tale sanzione per quel determinato regime di aiuti o quella determinata misura di sostegno. In conformità con i principi di una sana gestione finanziaria e al fine di prevenire abusi del sistema nonché di incentivare in futuro l'elaborazione di dichiarazioni corrette, l'importo residuo deve essere rimborsato nel caso in cui il beneficiario sia nuovamente assoggettato a una sanzione amministrativa di cui agli articoli 19 bis e 21 del suddetto regolamento per quel determinato regime di aiuti o misura di sostegno connessi alla superficie nel successivo anno di domanda. È pertanto giustificato stabilire un tasso di controllo specifico per il follow-up della presente disposizione.

(2)

È necessario chiarire che, ai fini dei controlli in loco di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (3), gli importi degli anticipi e dei pagamenti intermedi devono essere presi in considerazione per il calcolo del tasso minimo di controllo del 5 % previsto per i controlli in loco. È pertanto opportuno modificare l'articolo 50, paragrafo 1, di tale regolamento.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

(4)

Il comitato per i pagamenti diretti e il comitato per lo sviluppo rurale non hanno emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo 33 bis:

«Articolo 33 bis

Tasso di controlli aggiuntivi per i controlli in loco al fine di assoggettare a un follow-up i beneficiari di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014

1.   I beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di follow-up per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo.

2.   Il controllo in loco di follow-up di cui al paragrafo 1 non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nel corso dell'anno dell'accertamento.»;

2)

l'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Se per un'operazione soggetta al controllo in loco sono stati versati anticipi o pagamenti intermedi, questi pagamenti sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


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