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Document 32016R1388

Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/5239

OJ L 223, 18.8.2016, p. 10–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1388/oj

18.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/10


REGOLAMENTO (UE) 2016/1388 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2016

che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Realizzare rapidamente un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.

(2)

Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Inoltre, l'articolo 5 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone agli Stati membri o alle autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, di assicurare, tra le altre cose, che siano definite norme tecniche oggettive e non discriminatorie che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema. Nei casi in cui i requisiti costituiscono condizioni di connessione alle reti nazionali, l'articolo 37, paragrafo 6, della medesima direttiva conferisce alle autorità di regolamentazione il compito di fissare o approvare quantomeno le metodologie usate per calcolarle o stabilirle. Per assicurare la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un'interpretazione comune dei requisiti per la connessione alla rete applicabili agli impianti di consumo e ai sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi. I requisiti che contribuiscono a mantenere, preservare e ripristinare la sicurezza del sistema al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica all'interno delle aree sincrone e tra di esse, nonché a conseguire l'efficienza in termini di costi, dovrebbero essere considerati questioni transfrontaliere relative alla rete e questioni relative all'integrazione del mercato.

(3)

È opportuno definire norme armonizzate sulla connessione alla rete per gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro per le connessioni alla rete, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori.

(4)

La sicurezza del sistema non può essere assicurata indipendentemente dalle capacità tecniche di tutti gli utenti. Gli impianti di generazione rivestono da sempre un ruolo fondamentale nel fornire capacità tecniche. A questo proposito tuttavia ci si aspetta che tali impianti rivestano in futuro un ruolo più centrale. Il regolare coordinamento a livello di reti di trasmissione e di distribuzione e prestazioni adeguate delle apparecchiature connesse a tali reti, con sufficiente solidità per fronteggiare i disturbi e contribuire a prevenire eventuali importanti perturbazioni o per facilitare il ripristino del sistema dopo un collasso, sono prerequisiti fondamentali.

(5)

Le autorità di regolamentazione dovrebbero considerare i costi ragionevoli effettivamente sostenuti dai gestori di sistema per l'attuazione del presente regolamento nello stabilire o nell'approvare le tariffe di trasmissione o di distribuzione o le relative metodologie di calcolo o nell'approvare i termini e le condizioni per la connessione e l'accesso alle reti nazionali conformemente all'articolo 37, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009.

(6)

I diversi sistemi elettrici sincroni dell'Unione presentano caratteristiche differenti di cui è necessario tener conto nel definire i requisiti per la connessione della domanda. Nel definire le norme di connessione alla rete è pertanto opportuno tenere conto delle specificità regionali, secondo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009.

(7)

In considerazione della necessità di garantire la certezza normativa, i requisiti previsti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, ai nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ai nuovi sistemi di distribuzione e alle nuove unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»). I requisiti previsti dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate o utilizzabili da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. I requisiti del presente regolamento non dovrebbero inoltre applicarsi agli impianti di consumo nuovi o esistenti connessi a livello della distribuzione, a meno che forniscano servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. Tuttavia i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi nel caso in cui la pertinente autorità di regolamentazione o il pertinente Stato membro decida altrimenti, sulla base dell'evoluzione dei requisiti dei sistemi e di un'analisi costi-benefici completa, o qualora sia stato effettuato un importante intervento di ammodernamento o di sostituzione di apparecchiature che abbia avuto un impatto sulle prestazioni tecniche di un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, di un sistema di distribuzione esistente o di un'unità di consumo esistente all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso connessa a un livello di tensione superiore a 1 000 V.

(8)

La gestione della domanda è uno strumento importante per accrescere la flessibilità del mercato interno dell'energia e per consentire un uso ottimale delle reti. Essa dovrebbe basarsi sulle azioni dei consumatori o sul loro accordo a consentire che una terza parte agisca per loro conto. Ai fini della sicurezza della rete, il titolare di un impianto di consumo o il gestore di un sistema di distribuzione chiuso («CDSO») può offrire servizi di gestione della domanda al mercato e ai gestori di sistema. In quest'ultimo caso, il titolare dell'impianto di consumo o il gestore del sistema di distribuzione chiuso dovrebbe assicurarsi che le nuove unità di consumo utilizzate per fornire tali servizi soddisfino i requisiti fissati nel presente regolamento, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte. A tale proposito, le terze parti rivestono un ruolo cruciale nel riunire le capacità di gestione della domanda e possono avere la responsabilità e l'obbligo di assicurare l'affidabilità di tali servizi, qualora tali responsabilità siano delegate dal titolare dell'impianto di consumo e dal gestore del sistema di distribuzione chiuso.

(9)

I requisiti dovrebbero basarsi sui principi della non discriminazione e della trasparenza, nonché sul principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte. I TSO e i gestori dei sistemi di distribuzione («DSO»), compresi i CDSO, possono tener conto di tali elementi nel definire i requisiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento, riconoscendo tuttavia che le soglie in base alle quali si determina se un sistema è di trasmissione o di distribuzione sono stabilite a livello nazionale.

(10)

I requisiti applicabili a un impianto di consumo connesso a un sistema di trasmissione dovrebbero stabilire le capacità al livello delle loro interfacce, nonché le necessarie risposte automatiche e i necessari scambi di dati. Detti requisiti sono intesi ad assicurare l'operatività del sistema di trasmissione e la capacità di utilizzare la generazione e la gestione della domanda integrate in tali reti nell'ambito dei range operativi del sistema e in presenza di eventi critici.

(11)

I requisiti applicabili a un sistema di distribuzione connesso a un sistema di trasmissione o a un altro sistema di distribuzione dovrebbero stabilire il range operativo di tali sistemi, nonché le necessarie risposte automatiche e i necessari scambi di dati. Detti requisiti dovrebbero assicurare lo sviluppo e l'operatività effettivi del sistema di trasmissione e la capacità di utilizzare la generazione e la gestione della domanda integrate in tali reti nell'ambito dei range operativi del sistema e in presenza di eventi critici.

(12)

I requisiti applicabili a un'unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO dovrebbero assicurare la capacità di ricorrere alla gestione della domanda nell'ambito dei range operativi del sistema, riducendo così al minimo gli eventi critici.

(13)

Gli oneri amministrativi e i costi associati alla fornitura della gestione della domanda dovrebbero essere mantenuti entro limiti ragionevoli, in particolare per quanto riguarda le utenze domestiche, che rivestiranno un ruolo sempre più importante nel passaggio a una società a basse emissioni di carbonio e la cui partecipazione non dovrebbe essere inutilmente gravata da compiti amministrativi.

(14)

A causa del suo impatto transfrontaliero, il presente regolamento dovrebbe mirare agli stessi requisiti relativi alla frequenza per tutti i livelli di tensione, almeno all'interno di una stessa area sincrona. Ciò è necessario poiché, all'interno della stessa area sincrona, una variazione della frequenza in uno Stato membro avrebbe un impatto immediato sulla frequenza in tutti gli altri Stati membri, con possibili danni alle apparecchiature.

(15)

Gli intervalli dei valori di tensione dovrebbero essere coordinati tra i sistemi interconnessi poiché sono essenziali per assicurare la pianificazione e il funzionamento di un sistema elettrico all'interno di un'area sincrona. Le disconnessioni dovute a disturbi della tensione incidono sui sistemi limitrofi. La mancata indicazione degli intervalli dei valori di tensione può causare un'incertezza diffusa nella pianificazione e nel funzionamento del sistema in situazioni diverse dalle normali condizioni operative.

(16)

È opportuno introdurre l'esecuzione di prove di conformità appropriate e proporzionate, in modo che i gestori di sistema possano garantire la sicurezza di esercizio. Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/72/CE, le autorità di regolamentazione hanno il compito di garantire il rispetto del presente regolamento da parte dei gestori di sistema.

(17)

Le autorità di regolamentazione, gli Stati membri e i gestori di sistema dovrebbero, in fase di elaborazione e approvazione dei requisiti per la connessione alla rete, provvedere ad armonizzarli il più possibile al fine di garantire la piena integrazione del mercato. Nello sviluppo dei requisiti di connessione è opportuno tenere particolarmente conto delle norme tecniche già consolidate.

(18)

I gestori di sistema non dovrebbero specificare requisiti tecnici per le apparecchiature che ostacolino la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Qualora i gestori di sistema stabiliscano specifiche tecniche risultanti in requisiti per l'immissione di apparecchiature sul mercato, lo Stato membro interessato dovrebbe seguire la procedura di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(19)

Nel presente regolamento si dovrebbe definire un processo di deroga alle disposizioni per tenere conto delle specificità locali nei casi eccezionali in cui, ad esempio, il rispetto delle norme potrebbe compromettere la stabilità della rete locale o nei casi in cui condizioni operative non conformi alle disposizioni del regolamento potrebbero essere necessarie per il funzionamento sicuro di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, di un sistema di distribuzione o di un'unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e TSO.

(20)

Previa approvazione della competente autorità di regolamentazione, o di un'altra autorità se del caso in uno Stato membro, i titolari degli impianti di consumo e i pertinenti gestori di sistema dovrebbero essere autorizzati a proporre deroghe per talune classi di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, di impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, di sistemi di distribuzione e di unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e TSO.

(21)

A norma dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, gli Stati membri possono stabilire che in determinate circostanze un sistema che distribuisce energia elettrica sia classificato come sistema di distribuzione chiuso. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi ai sistemi di distribuzione chiusi solo qualora gli Stati membri abbiano così disposto a norma dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE.

(22)

Il presente regolamento è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 714/2009 che integra e di cui costituisce parte integrante. I riferimenti al regolamento (CE) n. 714/2009 in altri atti giuridici devono essere intesi anche come riferimenti al presente regolamento.

(23)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete:

a)

degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;

b)

degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;

c)

dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi;

d)

delle unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO.

2.   Il presente regolamento contribuisce pertanto ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia elettrica rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione.

3.   Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di consumo e dei sistemi di distribuzione, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (5), all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione (6), all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione (7) e all'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE.

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

1)

«impianto di consumo», impianto che consuma energia elettrica ed è connesso al sistema di trasmissione o di distribuzione in uno o più punti. Un sistema di distribuzione e/o i servizi ausiliari di un gruppo di generazione non costituiscono un impianto di consumo;

2)

«impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione», impianto di consumo che dispone di un punto di connessione a un sistema di trasmissione;

3)

«impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione», una connessione del sistema di distribuzione o impianti elettrici e apparecchiature utilizzati nella connessione al sistema di trasmissione;

4)

«unità di consumo», gruppo indivisibile di installazioni contenente apparecchiature che possono essere controllate attivamente dal titolare di un impianto di consumo o da un CDSO, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte;

5)

«sistema di distribuzione chiuso», un sistema di distribuzione classificato ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE come sistema di distribuzione chiuso dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti, ove così stabilito dallo Stato membro, che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e non rifornisce clienti civili, fatto salvo l'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari situati nell'area servita dal sistema e assunti dal titolare del sistema o legati a quest'ultimo da un vincolo simile;

6)

«apparecchiature principali dell'impianto di consumo», almeno una delle seguenti apparecchiature: motori, trasformatori, apparecchiature ad alta tensione nel punto di connessione e negli impianti di produzione;

7)

«sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione», un sistema di distribuzione connesso a un sistema di trasmissione, compresi gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;

8)

«capacità di importazione massima», massima potenza attiva che un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione può assorbire continuativamente dalla rete nel punto di connessione, quale specificata nell'accordo di connessione o concordata tra il pertinente gestore di sistema e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione;

9)

«capacità di esportazione massima», massima potenza attiva che un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione può immettere continuativamente nella rete nel punto di connessione, quale specificata nell'accordo di connessione o concordata tra il pertinente gestore di sistema e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione;

10)

«disconnessione della domanda per bassa frequenza», azione mediante la quale, in condizioni di bassa frequenza, la domanda viene disconnessa al fine di ripristinare l'equilibrio tra domanda e generazione e riportare la frequenza del sistema entro limiti accettabili;

11)

«disconnessione della domanda per bassa tensione», azione di ripristino mediante la quale, durante transitori di bassa tensione, la domanda viene disconnessa al fine di riportare la tensione entro limiti accettabili;

12)

«commutatore sotto carico», apparecchio per cambiare la posizione della presa di un avvolgimento quando il trasformatore è in tensione o sotto carico;

13)

«blocco del commutatore sotto carico», azione che blocca il commutatore sotto carico durante transitori di bassa tensione per impedire ai trasformatori di continuare a degradare le tensioni in un'area;

14)

«sala di controllo», centro operativo di un pertinente gestore di sistema;

15)

«blocco dei carichi», il livello massimo di potenza attiva prelevabile dalla domanda riconnessa durante la fase di ripristino del sistema dopo un blackout;

16)

«controllo della potenza attiva con la gestione della domanda», domanda, all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, disponibile per la modulazione da parte del pertinente gestore di sistema o pertinente TSO, che determina una modifica della potenza attiva;

17)

«controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda», potenza reattiva o dispositivi di compensazione per la potenza reattiva in un impianto di consumo o in un sistema di distribuzione chiuso disponibili per la modulazione da parte del pertinente gestore di sistema o pertinente TSO;

18)

«gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda», domanda, all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, disponibile per la modulazione da parte del pertinente gestore di sistema o pertinente TSO ai fini della gestione delle contingenze del sistema di trasmissione;

19)

«aggregazione della domanda», gruppo di impianti di consumo o di sistemi di distribuzione chiusi che possono funzionare come un singolo impianto o sistema di distribuzione chiuso al fine di offrire uno o più servizi di gestione della domanda;

20)

«controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda», domanda in un impianto di consumo o in un sistema di distribuzione chiuso disponibile per la riduzione o l'aumento in risposta a oscillazioni della frequenza, per mezzo di una risposta autonoma dell'impianto di consumo o del sistema di distribuzione chiuso finalizzata a ridurre tali oscillazioni;

21)

«controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda», domanda all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso che può essere modulata molto velocemente in risposta a una deviazione della frequenza, risultante in una velocissima modifica della potenza attiva;

22)

«documento di unità per la gestione della domanda» (DRUD), documento, emesso dal titolare dell'impianto di consumo o dal CDSO all'intenzione del pertinente gestore di sistema per le unità di consumo predisposte alla gestione della domanda e connesse a un livello di tensione superiore a 1 000 V, che conferma che l'unità di consumo si è dimostrata conforme ai requisiti tecnici di cui al presente regolamento e fornisce i dati e le dichiarazioni necessari, ivi inclusa una dichiarazione di conformità.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I requisiti di connessione di cui al presente regolamento si applicano:

a)

ai nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;

b)

ai nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;

c)

ai nuovi sistemi di distribuzione, compresi i nuovi sistemi di distribuzione chiusi;

d)

alle nuove unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO.

Il pertinente gestore di sistema rifiuta di autorizzare la connessione di un nuovo impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un nuovo impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o di un nuovo sistema di distribuzione che non sia conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e rispetto al quale non sia stata concessa una deroga dall'autorità di regolamentazione, o da un'altra autorità se del caso in uno Stato membro, secondo quanto stabilito all'articolo 50. Il pertinente gestore di sistema comunica tale rifiuto, mediante una dichiarazione scritta motivata, al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO e, salvo diversamente specificato dall'autorità di regolamentazione, all'autorità di regolamentazione.

Sulla base del controllo di conformità a norma del titolo III, il pertinente TSO rifiuta l'erogazione di servizi di gestione della domanda disciplinati dagli articoli da 27 a 30 da parte delle nuove unità di consumo che non soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli impianti di consumo e ai sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e ai sistemi di distribuzione, o a parti del sistema di trasmissione o dei sistemi di distribuzione, di isole di Stati membri i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con l'area sincrona dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord o del Baltico;

b)

ai dispositivi di accumulo di energia, ad eccezione dei gruppi di generazione con accumulo per pompaggio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3.   Nel caso degli impianti di consumo o dei sistemi di distribuzione chiusi aventi più unità di consumo, queste ultime sono considerate complessivamente come una singola unità di consumo se non possono essere gestite in modo indipendente l'una dall'altra o possono essere ragionevolmente considerate in modo combinato.

Articolo 4

Applicazione agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate per fornire servizi di gestione della domanda

1.   I requisiti di cui al presente regolamento non si applicano agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate o utilizzabili da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o a un pertinente TSO, tranne nei casi in cui:

a)

un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione esistente o un'unità di consumo esistente all'interno di un impianto di consumo a un livello di tensione superiore a 1 000 V o di un sistema di distribuzione chiuso connesso a un livello di tensione superiore a 1 000 V siano stati modificati a tal punto da rendere necessaria una sostanziale modifica del relativo contratto di connessione secondo la procedura descritta di seguito:

i)

i titolari degli impianti di consumo, i DSO o i CDSO che intendono effettuare un intervento di ammodernamento di un impianto o un intervento di sostituzione di apparecchiature che abbia un impatto sulle prestazioni tecniche dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo comunicano in anticipo i propri piani al pertinente gestore di sistema;

ii)

se ritiene che la portata dell'intervento di ammodernamento o di sostituzione delle apparecchiature sia tale da richiedere un nuovo contratto di connessione, il pertinente gestore di sistema ne dà notifica alla competente autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro; e

iii)

la competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide se è necessario modificare il contratto di connessione esistente o stipularne uno nuovo e stabilisce quali requisiti del presente regolamento sono applicabili; oppure

b)

un'autorità di regolamentazione o, se del caso, uno Stato membro decida di vincolare un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione esistente o un'unità di consumo esistente al rispetto di tutti o di alcuni dei requisiti di cui al presente regolamento, a seguito di una proposta presentata dal pertinente TSO conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5.

2.   Ai fini del presente regolamento, un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione o un'unità di consumo utilizzata o utilizzabile per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO sono considerati esistenti se:

a)

sono già connessi alla rete alla data di entrata in vigore del presente regolamento; oppure

b)

il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o per l'acquisto dell'unità di consumo entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento. Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

La notifica trasmessa dal titolare dell'impianto di consumo, dal DSO o dal CDSO al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o dell'unità di consumo da costruire, assemblare o acquistare.

Uno Stato membro può prevedere che in determinate circostanze l'autorità di regolamentazione possa stabilire se l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, il sistema di distribuzione o l'unità di consumo debbano essere considerati esistenti o nuovi.

3.   A seguito di una consultazione pubblica a norma dell'articolo 9 e per rispondere a cambiamenti significativi del contesto di riferimento, ad esempio l'evoluzione dei requisiti dei sistemi, come la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, delle reti intelligenti, della generazione distribuita o della gestione della domanda, il pertinente TSO può proporre all'autorità di regolamentazione interessata o, se del caso, allo Stato membro l'estensione dell'applicazione del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO.

A tal fine si esegue un'analisi costi-benefici quantitativa accurata e trasparente, in conformità agli articoli 48 e 49. L'analisi indica:

a)

i costi derivanti dall'obbligo di rispettare il presente regolamento, in relazione agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti;

b)

i vantaggi socioeconomici derivanti dall'applicazione dei requisiti di cui al presente regolamento; e

c)

le potenzialità delle misure alternative per il conseguimento delle prestazioni richieste.

4.   Prima di effettuare l'analisi costi-benefici quantitativa di cui al paragrafo 3, il pertinente TSO:

a)

effettua un confronto qualitativo preliminare dei costi e dei benefici;

b)

ottiene l'approvazione della competente autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro.

5.   La competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide in merito all'estensione dell'applicabilità del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti entro sei mesi dal ricevimento della relazione e della raccomandazione del pertinente TSO, conformemente all'articolo 48, paragrafo 4. La decisione dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro viene pubblicata.

6.   Il pertinente TSO tiene conto delle legittime aspettative dei titolari degli impianti di consumo, dei DSO e dei CDSO nell'ambito della valutazione dell'applicazione del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti.

7.   Il pertinente TSO può valutare ogni tre anni, conformemente ai requisiti e alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 5, l'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti.

Articolo 5

Applicazione ai gruppi di generazione con accumulo per pompaggio e ai siti industriali

1.   Il presente regolamento non si applica ai gruppi di generazione con accumulo per pompaggio che dispongono della modalità operativa sia di generazione che di pompaggio.

2.   Qualsiasi gruppo di pompaggio di un impianto di pompaggio in grado di funzionare unicamente nella modalità di pompaggio è soggetto ai requisiti del presente regolamento ed è considerato come un impianto di consumo.

3.   Nel caso dei siti industriali con un gruppo di generazione integrato, il gestore di sistema di un sito industriale, il titolare dell'impianto di consumo, il titolare dell'impianto di generazione e il pertinente gestore di sistema al cui sistema è connesso il sito industriale possono concordare, in coordinamento con il pertinente TSO, le condizioni per la disconnessione dei carichi critici dal sistema pertinente. L'obiettivo dell'accordo è assicurare i processi di produzione del sito industriale in caso di condizioni perturbate nel sistema pertinente.

Articolo 6

Aspetti regolamentari

1.   I requisiti di portata generale da stabilirsi da parte dei pertinenti gestori di sistema o TSO a norma del presente regolamento sono soggetti all'approvazione dell'entità designata dallo Stato membro e sono pubblicati. L'entità designata è l'autorità di regolamentazione, salvo diversa disposizione dello Stato membro.

2.   Gli Stati membri possono subordinare all'approvazione di un'entità designata requisiti specifici per sito da stabilirsi da parte dei pertinenti gestori di sistema o TSO a norma del presente regolamento.

3.   Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le entità competenti e i gestori di sistema:

a)

applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;

b)

garantiscono la trasparenza;

c)

applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;

d)

rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale;

e)

si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema;

f)

tengono conto delle specifiche tecniche e delle norme europee concordate.

4.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il pertinente gestore di sistema o TSO sottopone all'approvazione dell'entità competente una proposta concernente i requisiti di applicazione generale, o la metodologia utilizzata per calcolarli o stabilirli.

5.   Qualora il presente regolamento imponga al pertinente gestore di sistema, al pertinente TSO, al titolare dell'impianto di consumo, al titolare dell'impianto di generazione, al DSO e/o al CDSO di accordarsi, essi cercano di trovare un accordo entro sei mesi dalla presentazione di una prima proposta trasmessa da una delle parti alle altre parti. Qualora non venga raggiunto un accordo entro questo lasso di tempo, ciascuna delle parti può richiedere alla competente autorità di regolamentazione di prendere una decisione entro sei mesi.

6.   Le entità competenti adottano decisioni sulle proposte di requisiti o metodologie entro sei mesi dal ricevimento delle stesse.

7.   Se il pertinente gestore di sistema o TSO ritiene necessario modificare i requisiti o le metodologie previsti e approvati a norma dei paragrafi 1 e 2, alla proposta modificata si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 8. I gestori di sistema e i TSO che propongono una modifica tengono conto delle eventuali legittime aspettative dei titolari degli impianti di consumo, dei DSO, dei CDSO, dei produttori di apparecchiature e delle altre parti interessate, sulla base dei requisiti o delle metodologie inizialmente specificati o concordati.

8.   Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un pertinente gestore di sistema o un TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO imposti dal presente regolamento può adire l'autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

9.   Se la determinazione dei requisiti di cui al presente regolamento compete a un gestore di sistema che non è un TSO, gli Stati membri possono disporre che detta determinazione competa invece al TSO.

Articolo 7

Più di un TSO

1.   Qualora in uno Stato membro esistano più TSO, il presente regolamento si applica a tutti i TSO operanti nello Stato membro in questione.

2.   Gli Stati membri, nell'ambito del regime nazionale di regolamentazione, possono disporre che la responsabilità di rispettare uno, alcuni o tutti gli obblighi imposti ai TSO dal presente regolamento sia attribuita a uno o più TSO specifici.

Articolo 8

Recupero dei costi

1.   I costi sostenuti dai gestori di sistema soggetti alla regolamentazione delle tariffe di rete e derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente regolamento sono valutati dalle pertinenti autorità di regolamentazione. I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati mediante tariffe di rete o altri mezzi idonei.

2.   Se richiesto dalle pertinenti autorità di regolamentazione, i gestori di sistema di cui al paragrafo 1, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie per facilitare la valutazione dei costi sostenuti.

Articolo 9

Consultazione pubblica

1.   I pertinenti gestori di sistema e i pertinenti TSO consultano le parti interessate, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito:

a)

alle proposte di estensione dell'applicabilità del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;

b)

alla relazione redatta conformemente all'articolo 48, paragrafo 3;

c)

all'analisi costi-benefici condotta conformemente all'articolo 53, paragrafo 2;

d)

ai requisiti per le unità di consumo specificati conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, lettere c), e), f), k) ed l) e all'articolo 29, paragrafo 2, lettere c), d) ed e).

La consultazione ha una durata di almeno un mese.

2.   I pertinenti gestori di sistema o i pertinenti TSO tengono in debita considerazione i punti di vista delle parti interessate emersi dalle consultazioni prima di sottoporre il progetto di proposta, la relazione, l'analisi costi-benefici o i requisiti per le unità di consumo all'approvazione dell'autorità di regolamentazione, dell'entità competente o, se del caso, dello Stato membro. In ogni caso, viene fornita e pubblicata tempestivamente, prima della pubblicazione della proposta, della relazione, dell'analisi costi-benefici o dei requisiti per le unità di consumo specificati conformemente agli articoli 28 e 29, o contestualmente ad essa, una motivazione chiara e accurata per l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista delle parti interessate.

Articolo 10

Partecipazione delle parti interessate

L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: «l'Agenzia»), in stretta cooperazione con la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: «ENTSO-E»), organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente ai requisiti per la connessione alla rete degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, dei sistemi di distribuzione e delle unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO, nonché relativamente ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni regolari con le parti interessate al fine di individuare i problemi e proporre miglioramenti, in particolare per quanto attiene ai requisiti per la connessione alla rete degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, dei sistemi di distribuzione e delle unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e TSO.

Articolo 11

Obblighi di riservatezza

1.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   L'obbligo del segreto professionale si applica a qualsiasi persona, autorità di regolamentazione o entità soggetta alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Le informazioni riservate ricevute dalle persone, dalle autorità di regolamentazione o dalle entità di cui al paragrafo 2 durante l'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme dell'Unione pertinenti.

4.   Fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale o unionale, le autorità di regolamentazione, le entità o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento ne possono fruire unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento.

TITOLO II

CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI CONSUMO CONNESSI AL SISTEMA DI TRASMISSIONE, DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CONNESSI AL SISTEMA DI TRASMISSIONE E DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

CAPO 1

Requisiti generali

Articolo 12

Requisiti generali relativi alla frequenza

1.   Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione sono in grado di restare connessi alla rete e di funzionare negli intervalli dei valori di frequenza e negli intervalli di tempo specificati nell'allegato I.

2.   Il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il DSO possono concordare con il pertinente TSO intervalli dei valori di frequenza più ampi o tempi di funzionamento minimi più lunghi. Se gli intervalli dei valori di frequenza più ampi o i tempi di funzionamento minimi più lunghi sono possibili sul piano tecnico, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il DSO non si oppone senza motivo.

Articolo 13

Requisiti generali relativi alla tensione

1.   Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione sono in grado di restare connessi alla rete e di funzionare negli intervalli dei valori di tensione e negli intervalli di tempo specificati nell'allegato II.

2.   Le apparecchiature dei sistemi di distribuzione connesse alla stessa tensione del punto di connessione al sistema di trasmissione sono in grado di restare connesse alla rete e di funzionare negli intervalli dei valori di tensione e negli intervalli di tempo specificati nell'allegato II.

3.   L'intervallo di tensione nel punto di connessione è espresso come rapporto tra tensione nel punto di connessione e tensione di riferimento di 1 per unit (p.u.). Per il livello di tensione di rete 400 kV (comunemente denominato anche livello 380 kV), il valore di riferimento 1 p.u. è 400 kV; per altri livelli di tensione di rete, il valore di riferimento 1 p.u. può essere specifico per ciascun gestore di sistema nella stessa area sincrona.

4.   Ove la tensione di base per i valori p.u. sia compresa tra 300 kV e 400 kV (inclusi), il pertinente TSO in Spagna può richiedere che gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione restino connessi nell'intervallo di tensione tra 1,05 p.u. e 1,0875 p.u. per un periodo illimitato.

5.   Ove la tensione di base per i valori p.u. sia pari a 400 kV, i pertinenti TSO nell'area sincrona del Baltico possono richiedere che gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione restino connessi alla rete a 400 kV negli intervalli di tensione e negli intervalli di tempo che si applicano all'area sincrona dell'Europa continentale.

6.   Se richiesto dal pertinente TSO, un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione è in grado di disconnettersi automaticamente in presenza di determinati valori di tensione. I termini e le condizioni per la disconnessione automatica sono concordati tra il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il DSO.

7.   Per quanto riguarda i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione con una tensione inferiore a 110 kV al punto di connessione, il pertinente TSO specifica l'intervallo di valori di tensione nel punto di connessione che i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione sopportano in base alle loro caratteristiche di progettazione. I DSO progettano la capacità delle loro apparecchiature, connesse alla stessa tensione del punto di connessione al sistema di trasmissione, in modo che sia conforme a tale intervallo di valori di tensione.

Articolo 14

Requisiti relativi al corto circuito

1.   In base alla capacità nominale di resistere a correnti di corto circuito dei suoi elementi della rete di trasmissione, il pertinente TSO specifica la corrente di corto circuito massima nel punto di connessione che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione è in grado di sopportare.

2.   Il pertinente TSO fornisce al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione una stima delle correnti di corto circuito minima e massima previste nel punto di connessione, come equivalente della rete.

3.   In seguito a un evento non pianificato, il pertinente TSO comunica al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione interessato o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione interessato, il prima possibile e al più tardi entro una settimana dall'evento non pianificato, le modifiche superiori a una determinata soglia concernenti la corrente di corto circuito massima proveniente dalla rete del pertinente TSO che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione interessato o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione interessato è in grado di sopportare conformemente al paragrafo 1.

4.   La soglia fissata di cui al paragrafo 3 è specificata dal titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione per il rispettivo impianto o dal gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione per la rispettiva rete.

5.   Prima di un evento pianificato, il pertinente TSO comunica al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione interessato o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione interessato, il prima possibile e al più tardi una settimana prima dell'evento pianificato, le modifiche superiori a una determinata soglia concernenti la corrente di corto circuito massima proveniente dalla rete del pertinente TSO che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione interessato o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione interessato è in grado di sopportare conformemente al paragrafo 1.

6.   La soglia fissata di cui al paragrafo 5 è specificata dal titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione per il rispettivo impianto o dal gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione per la rispettiva rete.

7.   Il pertinente TSO richiede al titolare di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o al gestore di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione informazioni sul contributo di tale impianto o rete in termini di corrente di corto circuito. Come minimo, i gruppi equivalenti della rete sono forniti e dimostrati per le sequenze zero, positiva e negativa.

8.   In seguito a un evento non pianificato, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione comunica al pertinente TSO, il prima possibile e al più tardi entro una settimana dall'evento, le modifiche concernenti il contributo della corrente di corto circuito superiori alla soglia fissata dal pertinente TSO.

9.   Prima di un evento pianificato, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione comunica al pertinente TSO, il prima possibile e al più tardi una settimana prima dell'evento pianificato, le modifiche concernenti il contributo della corrente di corto circuito superiori alla soglia fissata dal pertinente TSO.

Articolo 15

Requisiti relativi alla potenza reattiva

1.   Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione sono in grado di mantenere il funzionamento in regime stazionario nel rispettivo punto di connessione entro l'intervallo di potenza reattiva specificato dal pertinente TSO, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

tranne nei casi in cui vantaggi tecnici o finanziari per il sistema siano dimostrati, per impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, dal titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione e accettati dal pertinente TSO, per gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione l'intervallo di potenza reattiva effettivo specificato dal pertinente TSO per l'importazione e l'esportazione della potenza reattiva non è superiore al 48 % della capacità di importazione massima o della capacità di esportazione massima (fattore di potenza 0,9 relativo a importazione o esportazione di potenza attiva), a seconda di quale dei due sia il valore più alto;

b)

per i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, l'intervallo di potenza reattiva effettivo specificato dal pertinente TSO per l'importazione e l'esportazione della potenza reattiva non deve essere superiore:

i)

al 48 % (ossia fattore di potenza 0,9) della capacità di importazione massima o della capacità di esportazione massima (a seconda di quale dei due sia il valore più alto) durante l'importazione di potenza reattiva (consumo); e

ii)

al 48 % (ossia fattore di potenza 0,9) della capacità di importazione massima o della capacità di esportazione massima (a seconda di quale dei due sia il valore più alto) durante l'esportazione di potenza reattiva (generazione);

tranne nei casi in cui vantaggi tecnici o finanziari per il sistema siano dimostrati dal pertinente TSO e dal gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione mediante un'analisi congiunta;

c)

il pertinente TSO e il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano sulla portata dell'analisi, che esamina le possibili soluzioni, e individuano la soluzione ottimale per lo scambio di potenza reattiva tra i loro sistemi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi, della struttura variabile dello scambio di potenza, dei flussi bidirezionali e della capability di potenza reattiva nel sistema di distribuzione;

d)

il pertinente TSO può stabilire l'uso di parametri diversi dal fattore di potenza al fine di fissare intervalli di capability di potenza reattiva equivalenti;

e)

i valori del requisito relativo all'intervallo di potenza reattiva sono soddisfatti al punto di connessione.

f)

in deroga alla lettera e), nel caso in cui un punto di connessione sia condiviso da un gruppo di generazione e da un impianto di consumo, requisiti equivalenti sono soddisfatti al punto definito in pertinenti accordi o dalla normativa nazionale.

2.   Il pertinente TSO può richiedere che i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione abbiano la capacità, nel punto di connessione, di non esportare la potenza reattiva (alla tensione di riferimento di 1 p.u.) per un flusso di potenza attiva inferiore al 25 % della capacità di importazione massima. Se del caso, gli Stati membri possono richiedere al pertinente TSO di motivare la sua richiesta attraverso un'analisi congiunta condotta insieme al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. Se dall'analisi congiunta si evince che tale requisito non è giustificato, il pertinente TSO e il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano su opportuni requisiti alla luce dei risultati di un'analisi congiunta.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), il pertinente TSO può richiedere che il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione controlli attivamente lo scambio di potenza reattiva nel punto di connessione a beneficio dell'intero sistema. Il pertinente TSO e il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano sul metodo da utilizzare per eseguire detto controllo, al fine di garantire alle due parti il livello adeguato di sicurezza dell'approvvigionamento. La motivazione include una tabella di marcia che specifica le tappe e il calendario per conseguire la conformità al requisito.

4.   Conformemente al paragrafo 3, il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione può richiedere al pertinente TSO di considerare il suo sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione per la gestione della potenza reattiva.

Articolo 16

Requisiti relativi alla protezione

1.   Il pertinente TSO specifica i dispositivi e le impostazioni richiesti per proteggere la rete di trasmissione in conformità alle caratteristiche dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. Il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano sugli schemi e le impostazioni di protezione pertinenti per l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o per il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione.

2.   La protezione elettrica dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione ha la precedenza rispetto ai controlli operativi, tenuto conto della sicurezza del sistema e della salute e della sicurezza del personale e dei cittadini.

3.   I dispositivi degli schemi di protezione possono coprire i seguenti elementi:

a)

corto circuito interno ed esterno;

b)

sovratensione e sottotensione nel punto di connessione al sistema di trasmissione;

c)

sovrafrequenza e sottofrequenza;

d)

protezione del circuito di consumo;

e)

unità di protezione del trasformatore;

f)

backup in caso di malfunzionamento delle protezioni e delle apparecchiature di manovra;

4.   Il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano su eventuali modifiche agli schemi di protezione pertinenti per l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o per il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, nonché sulle modalità applicabili agli schemi di protezione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione.

Articolo 17

Requisiti relativi al controllo

1.   Il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano sugli schemi e le impostazioni dei diversi dispositivi di controllo dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione pertinenti per la sicurezza del sistema.

2.   L'accordo si applica almeno ai seguenti elementi:

a)

funzionamento in isola (della rete);

b)

smorzamento delle oscillazioni;

c)

disturbi sulla rete di trasmissione;

d)

passaggio automatico all'alimentazione di emergenza e ripristino dell'assetto normale;

e)

richiusura automatica del disgiuntore (per i guasti monofase).

3.   Il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano su eventuali modifiche agli schemi e alle impostazioni dei diversi dispositivi di controllo dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione pertinenti per la sicurezza del sistema.

4.   Per quanto riguarda l'ordine di priorità della protezione e del controllo, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione organizza i dispositivi di protezione e di controllo del proprio impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del proprio sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione in base al seguente ordine di priorità (decrescente):

a)

protezione della rete di trasmissione;

b)

protezione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione;

c)

controllo della frequenza (regolazione della potenza attiva);

d)

limitazione della potenza.

Articolo 18

Scambio di informazioni

1.   Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione sono tecnicamente in grado, conformemente alle norme specificate dal pertinente TSO, di scambiare informazioni con quest'ultimo con la marcatura temporale specificata. Il pertinente TSO rende pubblicamente disponibili le norme specificate.

2.   Il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione è tecnicamente in grado, conformemente alle norme specificate dal pertinente TSO, di scambiare informazioni con quest'ultimo con la marcatura temporale specificata. Il pertinente TSO rende pubblicamente disponibili le norme specificate.

3.   Il pertinente TSO specifica le norme per lo scambio di informazioni. Esso rende pubblicamente disponibile l'elenco preciso dei dati richiesti.

Articolo 19

Disconnessione della domanda e riconnessione della domanda

1.   Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione soddisfano i seguenti requisiti in relazione alle capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa frequenza:

a)

ciascun gestore di sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione e, se specificato dal TSO, ciascun titolare di impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, fornisce capacità che consentono la disconnessione automatica «per bassa frequenza» di una determinata quota della loro domanda. Il pertinente TSO può specificare un'impostazione di attivazione della disconnessione basata su una combinazione di bassa frequenza e derivata di frequenza;

b)

le capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa frequenza permettono di disconnettere la domanda a scaglioni per diverse frequenze operative;

c)

le capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa frequenza permettono il funzionamento a partire da una corrente alternata (c.a.) nominale in ingresso specificata dal pertinente gestore di sistema e soddisfano i seguenti requisiti:

i)

intervallo dei valori di frequenza: almeno tra 47 e 50 Hz, regolabile a gradini di 0,05 Hz;

ii)

tempi di funzionamento: non più di 150 ms dopo l'attivazione del setpoint della frequenza;

iii)

blocco di tensione (lockout): il blocco della capacità funzionale è possibile quando la tensione ha un valore compreso tra il 30 e il 90 % della tensione di riferimento di 1 p.u.;

iv)

fornitura della direzione del flusso di potenza attiva al punto di disconnessione;

d)

la tensione di alimentazione in c.a. utilizzata per fornire le capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa frequenza è prelevata dalla rete nel punto di misurazione del segnale di frequenza, come avviene per fornire le capacità funzionali in conformità del paragrafo 1, lettera c), in modo tale che la frequenza corrispondente alla tensione di alimentazione delle capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa frequenza sia la stessa in tutta la rete.

2.   Per quanto riguarda le capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa tensione, si applicano i seguenti requisiti:

a)

il pertinente TSO può specificare, in coordinamento con i gestori dei sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa tensione per gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;

b)

il pertinente TSO può specificare, in coordinamento con i titolari degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa tensione per gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;

c)

sulla base della valutazione della sicurezza del sistema effettuata dal TSO, la messa in atto del blocco del commutatore sotto carico e della disconnessione della domanda per bassa tensione è obbligatoria per i gestori di sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;

d)

se il pertinente TSO decide di mettere in atto una capacità funzionale di disconnessione della domanda per bassa tensione, sono installate le apparecchiature sia per il blocco del commutatore sotto carico sia per la disconnessione della domanda per bassa tensione, in coordinamento con il pertinente TSO;

e)

il metodo di disconnessione della domanda per bassa tensione è messo in atto mediante l'intervento di un relè o un comando dalla sala di controllo;

f)

le capacità funzionali della disconnessione della domanda per bassa tensione presentano le seguenti caratteristiche:

i)

la capacità funzionale di disconnessione della domanda per bassa tensione monitora la tensione misurando tutte e tre le fasi;

ii)

il blocco del funzionamento dei relè è basato sulla direzione del flusso di potenza attiva o del flusso di potenza reattiva.

3.   Per quanto riguarda il blocco del commutatore sotto carico, si applicano i seguenti requisiti:

a)

se richiesto dal pertinente TSO, il trasformatore dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione supporta il blocco del commutatore sotto carico sia automatico che manuale;

b)

il pertinente TSO specifica la capacità funzionale di blocco automatico del commutatore sotto carico.

4.   Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione soddisfano i seguenti requisiti in relazione alla disconnessione o alla riconnessione:

a)

in relazione alla capacità di riconnessione dopo una disconnessione, il pertinente TSO specifica le condizioni in cui un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione è autorizzato a riconnettersi al sistema di trasmissione. L'installazione di sistemi di riconnessione automatica è soggetta all'autorizzazione preventiva del pertinente TSO;

b)

in relazione alla riconnessione di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di consumo o il sistema di distribuzione è in grado di effettuare la sincronizzazione per le frequenze comprese negli intervalli di cui all'articolo 12. Il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano sulle impostazioni dei dispositivi di sincronizzazione prima della connessione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, comprese le impostazioni relative alla tensione, alla frequenza, all'intervallo dell'angolo di fase e alla deviazione della tensione e della frequenza;

c)

un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione supporta la disconnessione remota dal sistema di trasmissione se richiesto dal pertinente TSO. Se richiesto, il pertinente TSO specifica le apparecchiature di disconnessione automatica per la riconfigurazione del sistema in previsione del blocco dei carichi. Il pertinente TSO specifica il tempo richiesto per la disconnessione remota.

Articolo 20

Qualità della potenza

I titolari degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione fanno in modo che la connessione del loro impianto o sistema alla rete non comporti un livello determinato di distorsione o oscillazione della tensione di alimentazione sulla rete, nel punto di connessione. Il livello di distorsione non supera quello assegnato dal pertinente TSO. I TSO coordinano i requisiti relativi alla qualità della potenza con quelli dei TSO adiacenti.

Articolo 21

Modelli di simulazione

1.   Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 in relazione ai modelli di simulazione o a informazioni equivalenti.

2.   Ogni TSO può richiedere modelli di simulazione o informazioni equivalenti che mostrino il comportamento dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, o di entrambi, in regime stazionario e in regime dinamico.

3.   Ciascun TSO specifica il contenuto e il formato di detti modelli di simulazione o di dette informazioni equivalenti. Il contenuto e il formato comprendono:

a)

il regime stazionario e il regime dinamico, ivi incluso il componente da 50 Hz;

b)

simulazioni di transitori elettromagnetici nel punto di connessione;

c)

diagrammi di struttura e diagrammi a blocchi.

4.   Ai fini delle simulazioni dinamiche, il modello di simulazione o le informazioni equivalenti di cui al paragrafo 3, lettera a), contengono i sottomodelli o le informazioni equivalenti seguenti:

a)

controllo della potenza;

b)

controllo della tensione;

c)

modelli di protezione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione;

d)

i differenti tipi di consumo, ossia le caratteristiche elettrotecniche del consumo; e

e)

modelli di convertitore.

5.   Ciascun pertinente gestore di sistema o pertinente TSO specifica i requisiti relativi alle prestazioni delle registrazioni degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione o degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, o di entrambi, al fine di confrontare la risposta del modello con tali registrazioni.

CAPO 2

Procedura di comunicazione di esercizio

Articolo 22

Disposizioni generali

1.   La procedura di comunicazione di esercizio per la connessione di ogni nuovo impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di ogni nuovo impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione e di ogni nuovo sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione comprende:

a)

una comunicazione di entrata in esercizio (EON);

b)

una comunicazione di esercizio provvisorio (ION);

c)

una comunicazione definitiva di esercizio (FON).

2.   Ciascun titolare di impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o gestore di sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione cui si applichino uno o più requisiti di cui al titolo II dimostra al pertinente TSO di ottemperare ai requisiti di cui al titolo II del presente regolamento portando a buon fine la procedura di comunicazione di esercizio per la connessione di ciascun impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione e sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione di cui agli articoli da 23 a 26.

3.   Il pertinente TSO specifica e rende pubblici ulteriori dettagli concernenti la procedura di comunicazione di esercizio.

Articolo 23

Comunicazione di entrata in esercizio

1.   Una EON autorizza il titolare di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione a mettere sotto tensione la sua rete interna e i servizi ausiliari utilizzando la connessione alla rete specificata per il punto di connessione.

2.   Il pertinente TSO rilascia una EON subordinatamente al completamento dei preparativi che comprendono un accordo sulla protezione e sulle impostazioni di controllo che interessano il punto di connessione tra il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione.

Articolo 24

Comunicazione di esercizio provvisorio

1.   Una ION autorizza il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione a esercire l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione utilizzando la connessione alla rete per un periodo di tempo limitato.

2.   Una ION è rilasciata dal pertinente TSO subordinatamente al completamento della procedura di valutazione dei dati e degli studi di cui al presente articolo.

3.   Per quanto riguarda la valutazione dei dati e degli studi, il pertinente TSO ha la facoltà di richiedere che il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione trasmetta quanto segue:

a)

una dichiarazione di conformità dettagliata;

b)

dati tecnici dettagliati dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione che siano pertinenti per la connessione alla rete secondo quanto specificato dal pertinente TSO;

c)

i certificati delle apparecchiature rilasciati da un certificatore autorizzato relativi agli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e ai sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ove siano addotti come parte della dimostrazione di conformità;

d)

i modelli di simulazione specificati all'articolo 21 e richiesti dal TSO;

e)

studi che dimostrino le prestazioni attese in regime stazionario e dinamico, come prescritto dagli articoli 43, 46 e 47;

f)

i dettagli del metodo pratico che si intende utilizzare per svolgere le prove di conformità a norma del titolo IV, capo 2.

4.   Il periodo di validità dell'autorizzazione conferita dalla ION al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione non è superiore a 24 mesi. Il pertinente TSO ha la facoltà di specificare un periodo di validità più breve per la ION. La validità di una ION può essere prorogata solo se il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione ha compiuto progressi sostanziali verso la piena conformità. Eventuali questioni in sospeso sono chiaramente individuate nel momento in cui viene richiesta la proroga.

5.   Una proroga della validità dell'autorizzazione conferita dalla ION al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione oltre a quanto stabilito dal paragrafo 4 può essere concessa se al pertinente TSO viene presentata una richiesta di deroga prima della scadenza di detto periodo di validità, in conformità alla procedura di deroga di cui all'articolo 50.

Articolo 25

Comunicazione definitiva di esercizio

1.   Una FON autorizza il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione a esercire l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione utilizzando la connessione alla rete.

2.   Una FON è rilasciata dal pertinente TSO previa eliminazione di tutte le incompatibilità individuate in sede di ottenimento della ION e subordinatamente al completamento della procedura di valutazione dei dati e degli studi disposta dal presente articolo.

3.   Ai fini della valutazione dei dati e degli studi, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione trasmettono al pertinente TSO:

a)

una dichiarazione di conformità dettagliata; e

b)

un aggiornamento dei dati tecnici, dei modelli di simulazione e degli studi applicabili di cui all'articolo 24, paragrafo 3, punti b), d) ed e), che comprenda l'uso di valori reali rilevati durante la prova.

4.   Qualora, in connessione con il rilascio della FON, si individui un'incompatibilità, si potrà concedere una deroga su richiesta indirizzata al pertinente TSO, in conformità alla procedura di deroga di cui al titolo V, capo 2. Una FON è rilasciata dal pertinente TSO se l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione rispetta le disposizioni della deroga.

Se la richiesta di deroga è respinta, il pertinente TSO ha la facoltà di negare l'autorizzazione di esercizio dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, finché il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione e il pertinente TSO non abbiano risolto l'incompatibilità e il pertinente TSO consideri conforme alle disposizioni del presente regolamento l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione.

Se il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione non risolvono l'incompatibilità entro un lasso di tempo ragionevole e in ogni caso non oltre sei mesi dalla comunicazione del rigetto della richiesta di deroga, ciascuna delle parti può sottoporre la questione per decisione all'autorità di regolamentazione.

Articolo 26

Comunicazione di esercizio limitato

1.   I titolari di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione o i gestori di sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione detentori di una FON informano il pertinente TSO, entro 24 ore dall'incidente, delle seguenti circostanze:

a)

l'impianto è temporaneamente interessato da modifiche significative o da perdita di capacità che incidono sulle prestazioni; oppure

b)

guasti delle apparecchiature compromettono il rispetto di determinati requisiti pertinenti.

A seconda della natura delle modifiche, è possibile concordare con il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o con il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione un periodo di tempo più lungo per informare il pertinente TSO.

2.   Il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione richiede al pertinente TSO il rilascio di una comunicazione di esercizio limitato (LON) se ha ragionevoli motivi di ritenere che le circostanze di cui al paragrafo 1 possano durare per più di tre mesi.

3.   Una LON è rilasciata dal pertinente TSO e contiene le seguenti informazioni, che sono chiaramente individuabili:

a)

le questioni irrisolte che giustificano il rilascio della LON;

b)

le responsabilità e i tempi attuativi per la soluzione prevista; e

c)

un periodo massimo di validità non superiore a 12 mesi. Il periodo concesso inizialmente può essere più breve e prorogabile subordinatamente alla valutazione positiva, da parte del pertinente TSO, di elementi presentatigli a dimostrazione di progressi sostanziali compiuti verso la piena conformità.

4.   La FON è sospesa durante il periodo di validità della LON per quanto riguarda gli elementi per i quali la LON è stata rilasciata.

5.   Un'ulteriore proroga del periodo di validità della LON può essere concessa in caso di richiesta di deroga indirizzata al pertinente TSO e presentata prima della scadenza di tale periodo, in conformità alla procedura di deroga descritta al titolo V, capo 2.

6.   Quando la LON non è più valida, il pertinente TSO ha la facoltà di negare l'autorizzazione di esercizio dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. In tali casi la FON perde automaticamente la validità.

7.   Se il pertinente TSO non concede una proroga del periodo di validità della LON in conformità al paragrafo 5 o se rifiuta di autorizzare l'esercizio dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione una volta scaduta la validità della LON in conformità al paragrafo 6, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione può sottoporre la questione per decisione all'autorità di regolamentazione entro sei mesi dalla comunicazione della decisione del pertinente TSO.

TITOLO III

CONNESSIONE DI UNITÀ DI CONSUMO UTILIZZATE DA UN IMPIANTO DI CONSUMO O DA UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE CHIUSO PER FORNIRE SERVIZI DI GESTIONE DELLA DOMANDA AI GESTORI DI SISTEMA

CAPO 1

Requisiti generali

Articolo 27

Disposizioni generali

1.   I servizi di gestione della domanda forniti ai gestori di sistema sono ripartiti nelle seguenti categorie:

a)

controllati a distanza:

i)

controllo della potenza attiva con la gestione della domanda;

ii)

controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda;

iii)

gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda;

b)

controllati autonomamente:

i)

controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda;

ii)

controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda.

2.   Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi possono fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. I servizi di gestione della domanda possono includere, congiuntamente o separatamente, la modifica della domanda verso l'alto o verso il basso.

3.   Le categorie di cui al paragrafo 1 non sono esclusive e il presente regolamento non osta alla creazione di altre categorie. Il presente regolamento non si applica ai servizi di gestione della domanda forniti a soggetti diversi dai pertinenti gestori di sistema o TSO.

Articolo 28

Disposizioni specifiche per le unità di consumo predisposte al controllo della potenza attiva, al controllo della potenza reattiva e alla gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda

1.   Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi possono offrire ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO il controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, il controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o la gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda.

2.   Le unità di consumo predisposte al controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, al controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o alla gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda soddisfano i seguenti requisiti, individualmente o, qualora non siano parte di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte:

a)

sono in grado di funzionare entro gli intervalli di valori di frequenza di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e negli intervalli più ampi di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

b)

sono in grado di funzionare entro gli intervalli dei valori di tensione di cui all'articolo 13 se connesse a un livello di tensione pari o superiore a 110 kV;

c)

sono in grado di funzionare entro il normale intervallo dei valori di tensione di esercizio del sistema nel punto di connessione, specificato dal pertinente gestore di sistema, se connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV. Tale intervallo tiene conto delle norme vigenti e, prima dell'approvazione in conformità all'articolo 6, è oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1;

d)

sono in grado di controllare il consumo di energia elettrica dalla rete entro un intervallo uguale a quello specificato nel contratto concluso, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, dal pertinente TSO;

e)

sono tecnicamente in grado di ricevere, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, dal pertinente gestore di sistema o TSO, istruzioni per modificare la domanda e trasferire le informazioni necessarie. Il pertinente gestore di sistema rende pubblicamente disponibili le specifiche tecniche approvate per effettuare il trasferimento delle informazioni. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all'articolo 6, sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1;

f)

sono in grado di regolare il consumo di energia entro un periodo di tempo specificato dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all'articolo 6, sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1;

g)

sono in grado di eseguire integralmente un'istruzione emanata dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO per adeguare il consumo di energia ai limiti delle salvaguardie di protezione elettrica, a meno della vigenza di un metodo, concordato contrattualmente con il pertinente gestore di sistema o con il pertinente TSO, sostitutivo del loro contributo (compreso il contributo degli impianti di consumo aggregato tramite una terza parte);

h)

una volta modificato il consumo di energia e per la durata della modifica richiesta, si limitano ad adeguare il consumo utilizzato per fornire il servizio, su richiesta del pertinente gestore di sistema o del pertinente TSO, ai limiti delle salvaguardie di protezione elettrica, a meno della vigenza di un metodo, concordato contrattualmente con il pertinente gestore di sistema o con il pertinente TSO, sostitutivo del loro contributo (compreso il contributo degli impianti di consumo aggregato tramite una terza parte). Le istruzioni per modificare il consumo di energia possono avere effetti immediati o ritardati;

i)

comunicano al pertinente gestore di sistema o al pertinente TSO la modifica della capacità di gestione della domanda. Il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO specifica le modalità di tale comunicazione;

j)

qualora il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, richieda la modifica del consumo di energia, consentono la modifica parziale del consumo in risposta a un'istruzione del pertinente gestore di sistema o del pertinente TSO, entro i limiti concordati con il titolare dell'impianto di consumo o con il CDSO e nel rispetto delle impostazioni dell'unità di consumo;

k)

hanno la capacità di resistenza che consente di non disconnettersi dal sistema in seguito alla derivata di frequenza, fino ad un valore specificato dal pertinente TSO. Per quanto riguarda detta capacità di resistenza, il valore della derivata di frequenza è calcolato su un arco di tempo di 500 ms. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all'articolo 6, sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1;

l)

qualora la modifica del consumo di energia sia specificata in termini di controllo della frequenza, della tensione o di entrambe, nonché mediante un segnale di preallarme trasmesso dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO, sono tecnicamente in grado di ricevere, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, le istruzioni emanate dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO per misurare il valore della frequenza, della tensione o di entrambe al fine di comandare il distacco della domanda e di trasmettere le informazioni. Il pertinente gestore di sistema specifica e pubblica le specifiche tecniche approvate per effettuare la trasmissione delle informazioni. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all'articolo 6, sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1.

3.   Per il controllo della tensione con disconnessione o riconnessione di impianti di compensazione statica, ciascun impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione e ciascun sistema di distribuzione chiuso connesso al sistema di trasmissione è in grado di connettere o disconnettere i propri impianti di compensazione statica, direttamente o indirettamente, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte, in risposta a un'istruzione trasmessa dal pertinente TSO, oppure alle condizioni stabilite nel contratto concluso tra il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo o il CDSO.

Articolo 29

Disposizioni specifiche per le unità di consumo predisposte al controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda

1.   Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi possono offrire il controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO.

2.   Le unità di consumo predisposte al controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda ottemperano ai seguenti requisiti, individualmente o, qualora non siano parte di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte:

a)

sono in grado di funzionare entro gli intervalli di valori di frequenza di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e negli intervalli più ampi di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

b)

sono in grado di funzionare entro gli intervalli dei valori di tensione di cui all'articolo 13 se connesse a un livello di tensione pari o superiore a 110 kV;

c)

sono in grado di funzionare entro il normale intervallo dei valori di tensione di esercizio del sistema nel punto di connessione, specificato dal pertinente gestore di sistema, se connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV. Tale intervallo tiene conto delle norme vigenti e, prima dell'approvazione in conformità all'articolo 6, è oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1;

d)

sono dotate di un sistema di controllo avente una zona di insensibilità attorno alla frequenza nominale del sistema di 50,00 Hz, di ampiezza specificata dal pertinente TSO in consultazione con i TSO nell'area sincrona. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all'articolo 6, sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1;

e)

sono in grado, al ripristino della frequenza entro la zona di insensibilità di cui al paragrafo 2, lettera d), di attivare un ritardo casuale non superiore a 5 minuti prima di riprendere il funzionamento normale.

Il pertinente TSO, di concerto con i TSO nell'area sincrona, specifica la deviazione massima della frequenza dal valore nominale di 50,00 Hz a cui l'unità deve rispondere. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all'articolo 6, sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1.

La domanda è aumentata o diminuita in caso di frequenza del sistema rispettivamente al di sopra o al di sotto della zona di insensibilità della frequenza nominale (50,00 Hz);

f)

sono dotate di un regolatore che misura la frequenza reale del sistema. Le misurazioni sono aggiornate almeno ogni 0,2 secondi;

g)

sono in grado di rilevare una variazione della frequenza del sistema di 0,01 Hz, al fine di dare una risposta globale di sistema lineare e proporzionale, per quanto riguarda la sensibilità del controllo della frequenza del sistema con gestione della domanda e l'accuratezza della misurazione della frequenza e della conseguente modifica della domanda. L'unità di consumo è in grado di rilevare rapidamente le variazioni della frequenza del sistema e di reagire ad esse, secondo quanto specificato dal pertinente TSO di concerto con i TSO nell'area sincrona. È ammesso uno scarto non superiore a 0,05 Hz della misurazione della frequenza in regime stazionario.

Articolo 30

Disposizioni specifiche per le unità di consumo predisposte al controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda

1.   Il pertinente TSO, in coordinamento con il pertinente gestore di sistema, può concordare con il titolare di un impianto di consumo o con un CDSO (eventualmente tramite una terza parte) un contratto di fornitura di controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda.

2.   Se detto accordo si verifica, il contratto di cui al paragrafo 1 specifica:

a)

una variazione della potenza attiva collegata a una misura quale la derivata di frequenza per quella parte della domanda;

b)

il principio di funzionamento di tale sistema di controllo e i parametri associati relativi alle prestazioni;

c)

il tempo di risposta per il controllo velocissimo della potenza attiva, che non è superiore a 2 secondi.

CAPO 2

Procedura di comunicazione di esercizio

Articolo 31

Disposizioni generali

1.   La procedura di comunicazione di esercizio per le unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire la gestione della domanda ai gestori di sistema distingue fra:

a)

unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connessa a un livello di tensione non superiore a 1 000 V;

b)

unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connessa a un livello di tensione superiore a 1 000 V.

2.   Ogni titolare di impianto di consumo o CDSO che fornisca la gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO conferma al pertinente gestore di sistema o al pertinente TSO, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, la sua capacità di soddisfare i requisiti tecnici di progettazione e di funzionamento di cui al capo 1 del titolo III del presente regolamento.

3.   Il titolare dell'impianto di consumo o il CDSO informa previamente, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO, in merito a qualsiasi decisione di cessazione della fornitura di servizi di gestione della domanda e/o riguardo alla rimozione definitiva dell'unità di consumo con gestione della domanda. Queste informazioni possono essere aggregate secondo quanto specificato dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO.

4.   Il pertinente gestore di sistema specifica e rende pubblici ulteriori dettagli concernenti la procedura di comunicazione di esercizio.

Articolo 32

Procedure per le unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connesse a un livello di tensione non superiore a 1 000 V

1.   La procedura di comunicazione di esercizio per un'unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connessa a un livello di tensione non superiore a 1 000 V, comprende un documento di installazione.

2.   Il pertinente gestore di sistema fornisce un modello del documento di installazione, il cui contenuto è concordato con il pertinente TSO, direttamente o indirettamente tramite una terza parte.

3.   Sulla base di un documento di installazione, il titolare di un impianto di consumo o il CDSO trasmette informazioni, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, al pertinente gestore di sistema o al pertinente TSO. La data di tale trasmissione di informazioni precede l'offerta sul mercato di capacità di gestione della domanda da parte dell'unità di consumo. I requisiti esplicitati nel documento di installazione distinguono i diversi tipi di connessioni e le diverse categorie di servizi di gestione della domanda.

4.   Per successive unità di consumo con gestione della domanda si forniscono documenti di installazione distinti.

5.   Il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO può aggregare il contenuto del documento di installazione di singole unità di consumo.

6.   Il documento di installazione contiene i seguenti elementi:

a)

il luogo in cui l'unità di consumo predisposta alla gestione della domanda è connessa alla rete;

b)

la capacità massima dell'installazione con gestione della domanda, in kW;

c)

il tipo di servizi di gestione della domanda;

d)

il certificato dell'unità di consumo e il certificato delle apparecchiature attinenti al servizio di gestione della domanda o, se indisponibili, informazioni equivalenti;

e)

i recapiti del titolare dell'impianto di consumo, del gestore del sistema di distribuzione chiuso o della terza parte che aggrega le unità di consumo dell'impianto di consumo o del sistema di distribuzione chiuso.

Articolo 33

Procedure per le unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connesse a un livello di tensione superiore a 1 000 V

1.   La procedura di comunicazione di esercizio per un'unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connessa a un livello di tensione superiore a 1 000 V, comprende un DRUD. Il pertinente gestore di sistema, in coordinamento con il pertinente TSO, specifica il contenuto obbligatorio del DRUD. Il DRUD riporta obbligatoriamente una dichiarazione di conformità contenente le informazioni di cui agli articoli da 36 a 47 per gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi; tuttavia i requisiti di conformità di cui agli articoli da 36 a 47 per gli impianti di consumo e per i sistemi di distribuzione chiusi possono essere semplificati e integrati in un'unica fase di comunicazione di esercizio, nonché essere ridotti. Il titolare dell'impianto di consumo o il CDSO fornisce le informazioni richieste e le trasmette al pertinente gestore di sistema. Successive unità di consumo predisposte alla gestione della domanda forniscono DRUD distinti.

2.   Sulla base del DRUD il pertinente gestore di sistema rilascia una FON al titolare dell'impianto di consumo o al CDSO.

TITOLO IV

CONFORMITÀ

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 34

Responsabilità del titolare dell'impianto di consumo, del gestore del sistema di distribuzione e del gestore del sistema di distribuzione chiuso

1.   I titolari di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i DSO garantiscono la conformità dei loro impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione o sistemi di distribuzione ai requisiti di cui al presente regolamento. Un titolare di impianto di consumo o un CDSO che fornisce servizi di gestione della domanda a pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO garantisce la conformità dell'unità di consumo ai requisiti di cui al presente regolamento.

2.   Ove i requisiti del presente regolamento si applichino a unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO, il titolare dell'impianto di consumo o il CDSO può delegare a terzi, del tutto o in parte, compiti quali la comunicazione con il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO e l'ottenimento di documentazione di conformità dal titolare dell'impianto di consumo, dal DSO o dal CDSO.

I terzi sono considerati alla stregua di singoli utilizzatori con il diritto di redigere documentazione pertinente e di dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento dei loro impianti di consumo aggregati o sistemi di distribuzione chiusi aggregati. Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi che forniscono servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO possono agire collettivamente tramite terze parti.

3.   Qualora siano soddisfatti obblighi per il tramite di terzi, questi ultimi sono unicamente tenuti a comunicare al pertinente gestore di sistema le modifiche apportate ai servizi globali offerti, tenuto conto dei servizi specificamente legati all'ubicazione.

4.   Se i requisiti sono specificati dal pertinente TSO o sono finalizzati al funzionamento del sistema del pertinente TSO, è ammesso concordare con il pertinente TSO prove alternative o requisiti alternativi per l'accettazione dei risultati delle prove per tali requisiti.

5.   Ogni eventuale intenzione di apportare una modifica alle capacità tecniche dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo che abbia un impatto sulla conformità ai requisiti di cui ai capi da 2 a 4 del titolo IV è comunicata al pertinente gestore di sistema, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, prima di intraprendere tale modifica, entro i termini stabiliti dal pertinente gestore di sistema.

6.   Ogni eventuale incidente operativo o guasto dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo che abbia un impatto sulla conformità ai requisiti di cui ai capi da 2 a 4 del titolo IV è comunicato al pertinente gestore di sistema, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, senza indugio dopo il verificarsi di tale incidente.

7.   Gli eventuali calendari delle prove previste e le eventuali procedure da seguire al fine di verificare la conformità dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo ai requisiti del presente regolamento sono notificati al pertinente gestore di sistema entro la scadenza specificata dal pertinente gestore di sistema e da esso approvati prima del loro inizio.

8.   Il pertinente gestore di sistema può partecipare a tali prove e registrare le prestazioni dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione e dell'unità di consumo.

Articolo 35

Compiti del pertinente gestore di sistema

1.   Il pertinente gestore di sistema valuta la conformità ai requisiti del presente regolamento di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, di un sistema di distribuzione o di un'unità di consumo, per tutta la durata di vita degli stessi. Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è informato dell'esito di tale valutazione.

Il pertinente TSO e il pertinente gestore di sistema valutano congiuntamente, se del caso di concerto con la terza parte coinvolta nell'aggregazione della domanda, la conformità di un'unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti TSO.

2.   Il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di richiedere che il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO svolga le prove di conformità e le simulazioni secondo un piano periodico o uno schema generale oppure dopo ogni guasto, modifica o sostituzione di qualsiasi apparecchiatura che possa avere un impatto sulla conformità ai requisiti del presente regolamento dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo.

Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è informato dell'esito di tali prove e simulazioni di conformità.

3.   Il pertinente gestore di sistema rende pubblico l'elenco delle informazioni e dei documenti da fornire nonché i requisiti che il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO deve soddisfare nel quadro del processo di conformità. Tale elenco comprende almeno le informazioni, i documenti e i requisiti seguenti:

a)

tutti i documenti e i certificati di spettanza del titolare dell'impianto di consumo, del DSO o del CDSO;

b)

il dettaglio dei dati tecnici richiesti all'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, all'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, al sistema di distribuzione o all'unità di consumo, che interessano la connessione alla rete o l'esercizio;

c)

i requisiti per i modelli degli studi di sistema in regime stazionario e dinamico;

d)

la tempistica di trasmissione dei dati di sistema necessari per svolgere gli studi;

e)

gli studi svolti dal titolare dell'impianto di consumo, dal DSO o dal CDSO per dimostrare le prestazioni attese in regime stazionario e dinamico in conformità ai requisiti di cui agli articoli 43, 44 e 45;

f)

le condizioni e procedure, compresa la portata, per la registrazione dei certificati delle apparecchiature;

g)

le condizioni e procedure per l'uso, da parte del titolare dell'impianto di consumo, del DSO o del CDSO, dei pertinenti certificati delle apparecchiature rilasciati da un certificatore autorizzato.

4.   Il pertinente gestore di sistema rende pubblica la ripartizione delle responsabilità tra il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO e il gestore di sistema per le prove, le simulazioni e il controllo di conformità.

5.   Il pertinente gestore di sistema può delegare a terzi, del tutto o in parte, l'esecuzione del controllo di conformità. In tali casi, il pertinente gestore di sistema continua a garantire il rispetto dell'articolo 11, compresa la stipula di impegni di riservatezza con il cessionario.

6.   Nell'impossibilità di svolgere le prove di conformità o le simulazioni come concordato tra il pertinente gestore di sistema e il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO per motivi attribuibili al pertinente gestore di sistema, quest'ultimo non rifiuta senza validi motivi la comunicazione di esercizio di cui ai titoli II e III.

CAPO 2

Prove di conformità

Articolo 36

Disposizioni comuni per le prove di conformità

1.   Le prove delle prestazioni di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o di un'unità di consumo predisposta al controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, al controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o alla gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda mirano a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento.

2.   Fatti salvi i requisiti minimi per le prove di conformità di cui al presente regolamento, il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di:

a)

consentire al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO di svolgere una serie alternativa di prove, a condizione che tali prove siano efficienti e sufficienti a dimostrare la conformità di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione ai requisiti del presente regolamento; e

b)

richiedere al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO di svolgere una serie supplementare o alternativa di prove nei casi in cui le informazioni fornite al pertinente gestore di sistema in relazione alle prove di conformità a norma delle disposizioni degli articoli da 37 a 41 non siano sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento.

3.   Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è responsabile dello svolgimento delle prove in conformità alle condizioni di cui al capo 2 del titolo IV. Il pertinente gestore di sistema, in uno spirito di collaborazione, non ritarda lo svolgimento delle prove senza valido motivo.

4.   Il pertinente gestore di sistema può partecipare alle prove di conformità in loco o a distanza dalla propria sala di controllo. A tal fine, il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO fornisce i necessari apparecchi di controllo per registrare tutti i segnali e le misurazioni nell'ambito delle prove e garantisce che un'adeguata rappresentanza del titolare dell'impianto di consumo, del DSO o del CDSO sia disponibile in loco per l'intero periodo delle prove. Si forniscono segnali specificati dal pertinente gestore di sistema se per determinate prove quest'ultimo desidera utilizzare le proprie apparecchiature per registrare le prestazioni. Il pertinente gestore di sistema decide in assoluta autonomia in merito alla propria partecipazione.

Articolo 37

Prove di conformità per la disconnessione e la riconnessione degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione

1.   Gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione sono conformi ai requisiti in materia di disconnessione e riconnessione di cui all'articolo 19 e sono soggetti alle seguenti prove di conformità.

2.   Per quanto riguarda le prove della capacità di riconnessione dopo una disconnessione accidentale dovuta a un disturbo in rete, la riconnessione avviene mediante una procedura di riconnessione, di preferenza automatica, autorizzata dal pertinente TSO.

3.   Per quanto riguarda la prova di sincronizzazione, si dimostrano le capacità tecniche di sincronizzazione dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. Questa prova verifica le impostazioni dei dispositivi di sincronizzazione. La prova include i seguenti aspetti: la tensione, la frequenza, l'intervallo dell'angolo di fase e la deviazione della tensione e della frequenza.

4.   Per quanto riguarda la prova della disconnessione remota, si dimostra la capacità tecnica di disconnessione remota dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, nel punto o nei punti di connessione, dal sistema di trasmissione quando richiesto dal pertinente TSO ed entro i tempi specificati dal pertinente TSO.

5.   Per quanto riguarda la prova della disconnessione della domanda per bassa frequenza, si dimostra che l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione dispone della capacità tecnica di disconnessione per bassa frequenza di una percentuale della domanda specificata dal pertinente TSO, in coordinamento con i TSO adiacenti, se tecnicamente predisposto in conformità all'articolo 19.

6.   Per quanto riguarda la prova dei relè per la disconnessione della domanda per bassa frequenza, si dimostra che l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione possiede la capacità tecnica di funzionamento con un'alimentazione nominale in corrente alternata in ingresso, in conformità all'articolo 19, paragrafi 1 e 2. L'alimentazione in c.a. in ingresso è specificata dal pertinente TSO.

7.   Per quanto riguarda la prova della disconnessione della domanda per bassa tensione, si dimostra, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, che l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione dispone della capacità tecnica di funzionamento in un'unica azione con il blocco del commutatore sotto carico di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

8.   Un certificato delle apparecchiature può sostituire parte delle prove di cui al paragrafo 1, purché sia trasmesso al pertinente TSO.

Articolo 38

Prove di conformità per lo scambio di informazioni degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione

1.   Per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra il pertinente TSO e il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, in tempo reale o periodicamente, si dimostra che l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione ha la capacità tecnica di ottemperare alla norma sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

2.   Un certificato delle apparecchiature può sostituire parte delle prove di cui al paragrafo 1, purché sia trasmesso al pertinente TSO.

Articolo 39

Prove di conformità per la disconnessione e la riconnessione degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione

1.   Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione sono conformi ai requisiti in materia di disconnessione e riconnessione di cui all'articolo 19 e sono soggetti alle seguenti prove di conformità.

2.   Per quanto riguarda le prove della capacità di riconnessione dopo una disconnessione accidentale dovuta a un disturbo in rete, la riconnessione avviene mediante una procedura di riconnessione, di preferenza automatica, autorizzata dal pertinente TSO.

3.   Per quanto riguarda la prova di sincronizzazione, si dimostrano le capacità tecniche di sincronizzazione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione. Questa prova verifica le impostazioni dei dispositivi di sincronizzazione. La prova include i seguenti aspetti: la tensione, la frequenza, l'intervallo dell'angolo di fase e la deviazione della tensione e della frequenza.

4.   Per quanto riguarda la prova della disconnessione remota, si dimostra la capacità tecnica di disconnessione remota dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, nel punto o nei punti di connessione, dal sistema di trasmissione quando richiesto dal pertinente TSO ed entro i tempi specificati dal pertinente TSO.

5.   Per quanto riguarda la prova dei relè per la disconnessione della domanda per bassa frequenza, si dimostra che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione possiede la capacità tecnica di funzionamento con un'alimentazione nominale in corrente alternata, in conformità all'articolo 19, paragrafi 1 e 2. L'alimentazione in c.a. in ingresso è specificata dal pertinente TSO.

6.   Per quanto riguarda la prova della disconnessione della domanda per bassa tensione, si dimostra, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione dispone della capacità tecnica di funzionamento in un'unica azione con il blocco del commutatore sotto carico di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

7.   Un certificato delle apparecchiature può sostituire parte delle prove di cui al paragrafo 1, purché sia trasmesso al pertinente TSO.

Articolo 40

Prove di conformità per lo scambio di informazioni degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione

1.   Per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, in tempo reale o periodicamente, si dimostra che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione ha la capacità tecnica di ottemperare alla norma sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

2.   Un certificato delle apparecchiature può sostituire parte delle prove di cui al paragrafo 1, purché sia trasmesso al pertinente TSO.

Articolo 41

Prove di conformità per le unità di consumo predisposte al controllo della potenza attiva, al controllo della potenza reattiva e alla gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda

1.   Per quanto riguarda la prova della modifica della domanda:

a)

si dimostra, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte, che l'unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire il controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, il controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o la gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda dispone della capacità tecnica di modificare il consumo di energia in seguito a un'istruzione emanata dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO, entro l'intervallo, la durata e l'arco temporale previamente concordati e stabiliti in conformità all'articolo 28;

b)

la prova è eseguita mediante un'istruzione o, in alternativa, simulando il ricevimento di un'istruzione del pertinente gestore di sistema o del pertinente TSO e regolando la domanda di potenza dell'impianto di consumo o del sistema di distribuzione chiuso;

c)

l'esito della prova si considera positivo se sono soddisfatte le condizioni specificate dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, lettere d), f), g), h), k) e l);

d)

un certificato delle apparecchiature può sostituire parte delle prove di cui al paragrafo 1, lettera b), purché sia trasmesso al pertinente gestore di sistema o al pertinente TSO.

2.   Per quanto riguarda la prova della disconnessione o riconnessione degli impianti di compensazione statica:

a)

si dimostra, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte, che l'unità di consumo utilizzata dal titolare di un impianto di consumo o dal gestore di un sistema di distribuzione chiuso per fornire il controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, il controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o la gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda dispone della capacità tecnica di disconnettere o riconnettere il proprio impianto di compensazione statica, o di effettuare entrambe le operazioni, in seguito a un'istruzione emanata dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO, entro l'arco temporale atteso in conformità all'articolo 28;

b)

la prova si svolge simulando il ricevimento di un'istruzione emanata dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO e successivamente disconnettendo l'impianto di compensazione statica e simulando il ricevimento di un'istruzione emanata dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO e successivamente riconnettendo l'impianto;

c)

l'esito della prova si considera positivo se sono soddisfatte le condizioni specificate dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, lettere d), f), g), h), k) e l).

CAPO 3

Simulazioni di conformità

Articolo 42

Disposizioni comuni per le simulazioni di conformità

1.   Le simulazioni delle prestazioni di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o di un'unità di consumo predisposta al controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda nell'ambito di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso dimostrano la conformità ai requisiti del presente regolamento.

2.   Le simulazioni si svolgono nelle seguenti circostanze:

a)

è necessaria una nuova connessione al sistema di trasmissione;

b)

è stato stipulato un contratto, in conformità all'articolo 30, con una nuova unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire il controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda a un pertinente TSO;

c)

le apparecchiature sono state perfezionate, sostituite o ammodernate;

d)

si è verificata una presunta inosservanza dei requisiti del presente regolamento da parte del pertinente gestore di sistema.

3.   Fatti salvi i requisiti minimi per le simulazioni di conformità di cui al presente regolamento, il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di:

a)

consentire al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO di svolgere una serie alternativa di simulazioni, a condizione che tali simulazioni siano efficienti e sufficienti a dimostrare la conformità di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione ai requisiti del presente regolamento o alla normativa nazionale; e

b)

richiedere al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO di svolgere una serie supplementare o alternativa di simulazioni nei casi in cui le informazioni fornite al pertinente gestore di sistema in relazione alle simulazioni di conformità a norma delle disposizioni degli articoli da 43, 44 e 45 non siano sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento.

4.   Il titolare di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione trasmette una relazione con i risultati della simulazione per ogni singolo impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. Il titolare di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione elabora e trasmette un modello convalidato di simulazione per un dato impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o per un dato impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. La portata dei modelli di simulazione è definita all'articolo 21, paragrafi 1 e 2.

5.   Il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di verificare la conformità di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione ai requisiti del presente regolamento svolgendo proprie simulazioni di conformità sulla base delle relazioni delle simulazioni, dei modelli di simulazione e delle misurazioni delle prove di conformità.

6.   Il pertinente gestore di sistema fornisce al titolare di un impianto di consumo, al DSO o al CDSO dati tecnici e un modello di simulazione della rete, nella misura necessaria per effettuare le simulazioni richieste in conformità agli articoli 43, 44 o 45.

Articolo 43

Simulazioni di conformità degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione

1.   Per quanto riguarda la simulazione della capability della potenza reattiva di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione:

a)

per calcolare lo scambio di potenza reattiva in diverse condizioni di carico e di generazione, ci si avvale di un modello di simulazione di flusso di carico in regime stazionario della rete del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione;

b)

le simulazioni comprendono una combinazione di condizioni di carico minimo e massimo e di generazione minima e massima in regime stazionario tali da risultare nello scambio di potenza reattiva minore e maggiore;

c)

le simulazioni comprendono il calcolo dell'esportazione di potenza reattiva per un flusso di potenza attiva inferiore al 25 % della capacità di importazione massima al punto di connessione, in conformità all'articolo 15.

2.   Il pertinente TSO può precisare il metodo della simulazione di conformità del controllo attivo della potenza reattiva di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

3.   L'esito della simulazione si considera positivo se si dimostra la conformità ai requisiti di cui all'articolo 15.

Articolo 44

Simulazioni di conformità degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione

1.   Per quanto riguarda la simulazione della capability della potenza reattiva di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione sprovvisto di generazione interna:

a)

si dimostra la capability di potenza reattiva al punto di connessione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione sprovvisto di generazione interna;

b)

per calcolare lo scambio di potenza reattiva in diverse condizioni di carico ci si avvale di un modello di simulazione di flusso del carico dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione. Le simulazioni comprendono condizioni di carico minimo e massimo tali da risultare nello scambio di potenza reattiva minore e maggiore al punto di connessione;

c)

l'esito della simulazione si considera positivo se si dimostra la conformità ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2.

2.   Per quanto riguarda la simulazione della capability della potenza reattiva di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione provvisto di generazione interna:

a)

per calcolare lo scambio di potenza reattiva in diverse condizioni di carico e in diverse condizioni di generazione, ci si avvale di un modello di simulazione di flusso di carico dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione;

b)

le simulazioni comprendono una combinazione di condizioni di carico minimo e massimo e di generazione minima e massima tali da risultare nella capability di potenza reattiva minima e massima al punto di connessione;

c)

l'esito della simulazione si considera positivo se si dimostra la conformità ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2.

Articolo 45

Simulazioni di conformità per le unità di consumo predisposte al controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda

1.   Il modello dell'unità di consumo utilizzato da un titolare di impianto di consumo o da un gestore di sistema di distribuzione chiuso per fornire il controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda dimostra la capacità tecnica dell'unità di consumo di fornire il controllo velocissimo della potenza attiva per transitori di bassa frequenza alle condizioni di cui all'articolo 30.

2.   L'esito della simulazione si considera positivo se il modello dimostra la conformità alle condizioni di cui all'articolo 30.

CAPO 4

Controllo della conformità

Articolo 46

Controllo della conformità degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione

Per quanto riguarda il controllo della conformità ai requisiti di potenza reattiva applicabili agli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione:

a)

l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione è dotato delle apparecchiature necessarie per misurare la potenza attiva e reattiva, in conformità all'articolo 15; e

b)

la tempistica del controllo della conformità è specificata dal pertinente gestore di sistema.

Articolo 47

Controllo della conformità degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione

Per quanto riguarda il controllo della conformità ai requisiti di potenza reattiva applicabili agli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione:

c)

l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione è dotato delle apparecchiature necessarie per misurare la potenza attiva e reattiva, in conformità all'articolo 15; e

d)

la tempistica del controllo della conformità è specificata dal pertinente gestore di sistema.

TITOLO V

APPLICAZIONE E DEROGHE

CAPO 1

Analisi costi-benefici

Articolo 48

Identificazione di costi e benefici dell'applicazione dei requisiti agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti

1.   Prima di applicare un requisito stabilito dal presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, il pertinente TSO procede a un confronto qualitativo dei costi e dei benefici connessi al requisito in esame. Tale confronto tiene conto delle alternative disponibili in rete o basate sul mercato. Il pertinente TSO può procedere a effettuare un'analisi quantitativa di costi e benefici, in conformità ai paragrafi da 2 a 5, solo se il confronto qualitativo indica che i benefici probabili eccedono i costi probabili. Tuttavia, se il costo è ritenuto alto o il beneficio è ritenuto basso, il pertinente TSO non procede ulteriormente.

2.   A seguito di una fase preparatoria eseguita a norma del paragrafo 1, il pertinente TSO procede a un'analisi quantitativa di costi e benefici di ogni eventuale requisito in esame, ai fini della sua applicazione a impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, a impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, a sistemi di distribuzione esistenti e a unità di consumo esistenti, che nella fase preparatoria di cui al paragrafo 1 abbia dimostrato di comportare benefici potenziali.

3.   Entro tre mesi dalla conclusione dell'analisi costi-benefici il pertinente TSO ne riassume i risultati in una relazione che:

a)

comprende l'analisi costi-benefici e una raccomandazione su come procedere;

b)

comprende una proposta di periodo transitorio per l'applicazione del requisito agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti. Tale periodo transitorio non è superiore a due anni a decorrere dalla data della decisione dell'autorità di regolamentazione o, ove applicabile, dello Stato membro sull'applicabilità del requisito;

c)

è oggetto di consultazione pubblica a norma dell'articolo 9.

4.   Entro e non oltre sei mesi dalla chiusura della consultazione pubblica, il pertinente TSO redige una relazione che illustra l'esito della consultazione e contiene una proposta in merito all'applicabilità del requisito in esame agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti. La relazione con la relativa proposta è comunicata all'autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro; il titolare dell'impianto di consumo, il DSO, il CDSO o, se del caso, una terza parte sono informati in merito al suo contenuto.

5.   La proposta presentata dal pertinente TSO all'autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro ai sensi del paragrafo 4 comprende:

a)

una procedura di comunicazione di esercizio che dimostri l'attuazione dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte degli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, degli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, dei sistemi di distribuzione esistenti e delle unità di consumo esistenti utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO;

b)

un periodo transitorio per l'attuazione dei requisiti, che tiene conto delle classi di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, di impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, di sistemi di distribuzione e di unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO, nonché degli eventuali ostacoli all'efficace esecuzione delle modifiche/ristrutturazioni delle apparecchiature.

Articolo 49

Principi dell'analisi costi-benefici

1.   I titolari di impianti di consumo, i DSO e i CDSO forniscono assistenza e contributi all'analisi costi-benefici svolta in conformità agli articoli 48 e 53 e trasmettono i necessari dati richiesti dal pertinente gestore di sistema o TSO entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo del pertinente TSO. Per la preparazione di un'analisi costi-benefici eseguita dal titolare o dal potenziale titolare di un impianto di consumo o da un DSO/CDSO o potenziale gestore per valutare un'eventuale deroga ai sensi dell'articolo 52, i pertinenti TSO e DSO forniscono assistenza e contributi all'analisi costi-benefici e trasmettono i necessari dati richiesti dal titolare o dal potenziale titolare dell'impianto di consumo o dal DSO/CDSO o potenziale gestore entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo del titolare o del potenziale titolare dell'impianto di consumo o del DSO/CDSO o potenziale gestore.

2.   Un'analisi costi-benefici obbedisce ai seguenti principi:

a)

il pertinente TSO, il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo, il DSO/CDSO o il potenziale gestore fonda la sua analisi costi-benefici su uno o più dei seguenti principi di calcolo:

i)

il valore attuale netto;

ii)

il rendimento degli investimenti;

iii)

il tasso di rendimento;

iv)

il tempo necessario per raggiungere il pareggio;

b)

il pertinente TSO, il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo, il DSO/CDSO o il potenziale gestore quantifica inoltre i vantaggi socioeconomici in termini di miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento e considera almeno:

i)

la conseguente riduzione della probabilità di perdita di approvvigionamento per l'intera durata di applicazione della modifica;

ii)

l'entità e la durata probabili di tale perdita di approvvigionamento;

iii)

il costo sociale orario di tale perdita di approvvigionamento;

c)

il pertinente TSO, il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo, il DSO/CDSO o il potenziale gestore quantifica i benefici per il mercato interno dell'energia elettrica, per gli scambi transfrontalieri e per l'integrazione delle energie rinnovabili e considera almeno:

i)

la risposta frequenza/potenza attiva;

ii)

le riserve per il bilanciamento;

iii)

la fornitura di potenza reattiva;

iv)

la gestione della congestione;

v)

le misure difensive;

d)

il pertinente TSO quantifica i costi dell'applicazione delle norme necessarie agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti e considera almeno:

i)

i costi diretti sostenuti per l'attuazione di un requisito;

ii)

i costi connessi a perdite di opportunità imputabili;

iii)

i costi connessi a conseguenti modifiche alla manutenzione e al funzionamento.

CAPO 2

Deroghe

Articolo 50

Potere di concedere deroghe

1.   Le autorità di regolamentazione possono, su richiesta del titolare o del potenziale titolare di un impianto di consumo, del DSO/CDSO o potenziale gestore, del pertinente gestore di sistema o pertinente TSO, concedere ai titolari o ai potenziali titolari di impianti di consumo, ai DSO/CDSO o potenziali gestori, ai pertinenti gestori di sistema o ai pertinenti TSO di derogare da una o più disposizioni del presente regolamento per impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione nuovi ed esistenti, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione nuovi ed esistenti, sistemi di distribuzione nuovi ed esistenti e unità di consumo nuove ed esistenti, in conformità agli articoli da 51 a 53.

2.   Ove applicabile in uno Stato membro, le deroghe possono essere concesse e revocate in conformità agli articoli da 51 a 53 da autorità diverse dall'autorità di regolamentazione.

Articolo 51

Disposizioni generali

1.   Ciascuna autorità di regolamentazione specifica, previa consultazione dei pertinenti gestori di sistema, dei titolari di impianti di consumo, dei DSO, dei CDSO e di altre parti che ritiene interessate dal presente regolamento, i criteri per la concessione di deroghe a norma degli articoli 52 e 53. Tali criteri sono pubblicati sui rispettivi siti web e comunicati alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione può richiedere all'autorità di regolamentazione di modificare i criteri se ritiene che non siano conformi al presente regolamento. Tale possibilità di riesaminare e modificare i criteri di concessione lascia impregiudicate le deroghe già concesse, le quali rimangono di applicazione fino alla scadenza prevista dalla decisione di concessione della deroga stessa.

2.   Se l'autorità di regolamentazione lo ritiene necessario per mutate circostanze collegate all'evoluzione dei requisiti di sistema, può riesaminare e modificare, non più di una volta l'anno, i criteri per la concessione di deroghe in conformità al paragrafo 1. Le modifiche dei criteri non si applicano alle deroghe per le quali sia già stata presentata una richiesta.

3.   L'autorità di regolamentazione può decidere che gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, i sistemi di distribuzione e le unità di consumo per cui è stata presentata una domanda di deroga a norma degli articoli 52 o 53 non sono tenuti a conformarsi ai requisiti del presente regolamento per i quali è stata richiesta una deroga a decorrere dal giorno della presentazione della domanda fino all'emissione di una decisione da parte dell'autorità di regolamentazione.

Articolo 52

Richiesta di deroga da parte di un titolare di impianto di consumo, di un gestore di sistema di distribuzione o di un gestore di sistema di distribuzione chiuso

1.   I titolari o potenziali titolari di impianti di consumo e i DSO/CDSO o potenziali gestori possono chiedere una deroga a uno o più requisiti del presente regolamento per impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, sistemi di distribuzione o unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema e a un pertinente TSO.

2.   Una richiesta di deroga è presentata al pertinente gestore di sistema e comprende:

a)

l'identificazione del titolare o del potenziale titolare dell'impianto di consumo, del DSO/CDSO o del potenziale gestore e di una persona di contatto per eventuali comunicazioni;

b)

una descrizione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo per cui si chiede una deroga;

c)

un riferimento alle disposizioni del presente regolamento per cui si chiede una deroga e una descrizione dettagliata della deroga chiesta;

d)

una motivazione dettagliata, con i pertinenti documenti giustificativi e un'analisi costi-benefici in conformità al disposto dell'articolo 49;

e)

la dimostrazione che la deroga chiesta non avrebbe alcun effetto negativo sugli scambi transfrontalieri.

3.   Entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta di deroga, il pertinente gestore di sistema comunica al titolare o al potenziale titolare dell'impianto di consumo o al DSO/CDSO o al potenziale gestore se la richiesta è considerata completa. Se il pertinente gestore di sistema ritiene che la richiesta sia incompleta, il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o il potenziale gestore presenta le informazioni supplementari richieste entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni supplementari. Se il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o potenziale gestore non fornisce le informazioni richieste entro detto termine, la richiesta di deroga si considera ritirata.

4.   Il pertinente gestore di sistema, in coordinamento con il pertinente TSO ed eventuali DSO adiacenti interessati, valuta la richiesta di deroga e l'analisi costi-benefici di cui è corredata, tenendo conto dei criteri fissati dall'autorità di regolamentazione ai sensi dell'articolo 51.

5.   Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta di deroga, il pertinente gestore di sistema trasmette la richiesta all'autorità di regolamentazione e presenta la o le valutazioni elaborate in conformità al paragrafo 4. Tale periodo può essere prorogato di un mese se il pertinente gestore di sistema richiede informazioni supplementari al titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o al DSO/CDSO o potenziale gestore e di due mesi se il pertinente gestore di sistema richiede al pertinente TSO una valutazione della richiesta di deroga.

6.   L'autorità di regolamentazione adotta una decisione in merito alla richiesta di deroga entro sei mesi dal giorno successivo al ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato di tre mesi prima della sua scadenza se l'autorità di regolamentazione richiede informazioni supplementari al titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o al DSO/CDSO o potenziale gestore o ad altre parti interessate. Il periodo supplementare inizia dal ricevimento delle informazioni complete.

7.   Il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o potenziale gestore presenta le eventuali informazioni supplementari richieste dall'autorità di regolamentazione entro due mesi dalla richiesta. Se il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o potenziale gestore non fornisce le informazioni richieste entro detto termine, la richiesta di deroga si considera ritirata, a meno che, prima della scadenza del medesimo termine:

a)

l'autorità di regolamentazione decida di concedere una proroga; oppure

b)

il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o potenziale gestore dichiari all'autorità di regolamentazione, mediante comunicazione motivata, che la richiesta di deroga è completa.

8.   L'autorità di regolamentazione adotta una decisione motivata in merito a una richiesta di deroga. Se l'autorità di regolamentazione concede una deroga, ne precisa la durata.

9.   L'autorità di regolamentazione comunica la sua decisione al pertinente titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo, al DSO/CDSO o potenziale gestore, al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO.

10.   Un'autorità di regolamentazione può revocare una decisione favorevole di deroga se le circostanze e le motivazioni soggiacenti non sussistono più o su raccomandazione motivata della Commissione o dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2.

11.   Una richiesta di deroga a norma del presente articolo per le unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso connesse a un livello di tensione non superiore a 1 000 V può essere presentata da un terzo a nome del titolare o del potenziale titolare dell'impianto di consumo o a nome del CDSO o del potenziale gestore. Tale richiesta può riguardare un'unità di consumo singola o più unità di consumo all'interno dello stesso impianto di consumo o sistema di distribuzione chiuso. In quest'ultimo caso e a condizione di specificare la potenza massima cumulativa, il terzo di cui trattasi può sostituire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), con le proprie.

Articolo 53

Richiesta di deroga da parte di un pertinente gestore di sistema o TSO

1.   I pertinenti gestori di sistema o i pertinenti TSO possono chiedere deroghe per impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, sistemi di distribuzione o unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso connessi o da connettere alla loro rete.

2.   I pertinenti gestori di sistema o TSO presentano le richieste di deroga all'autorità di regolamentazione. La richiesta di deroga comprende:

a)

l'identificazione del pertinente gestore di sistema o TSO e di una persona di contatto per eventuali comunicazioni;

b)

una descrizione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo per cui si chiede una deroga, nonché la capacità totale installata e il numero di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, sistemi di distribuzione o unità di consumo;

c)

il requisito o i requisiti del presente regolamento per cui si chiede una deroga, con una descrizione dettagliata della deroga chiesta;

d)

una motivazione dettagliata, con tutti i pertinenti documenti giustificativi;

e)

la dimostrazione che la deroga chiesta non avrebbe alcun effetto negativo sugli scambi transfrontalieri;

f)

un'analisi costi-benefici in conformità al disposto dell'articolo 49. Se del caso, l'analisi costi-benefici è svolta in coordinamento con il pertinente TSO ed eventuali DSO adiacenti.

3.   Se la richiesta di deroga è presentata da un pertinente DSO, l'autorità di regolamentazione chiede al pertinente TSO, entro due settimane dal giorno successivo al ricevimento di tale richiesta, di valutare la richiesta di deroga alla luce dei criteri fissati dall'autorità di regolamentazione, a norma dell'articolo 51.

4.   Entro due settimane a decorrere dal giorno successivo al ricevimento di detta richiesta di valutazione, il pertinente TSO comunica al pertinente DSO se la richiesta di deroga è considerata completa. Se il pertinente TSO ritiene che la richiesta sia incompleta, il pertinente DSO presenta le informazioni supplementari richieste entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni supplementari.

5.   Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta di deroga, il pertinente TSO trasmette all'autorità di regolamentazione la sua valutazione, corredata di eventuali documenti pertinenti. Il termine di sei mesi può essere prorogato di un mese se il pertinente TSO chiede informazioni supplementari al pertinente DSO.

6.   L'autorità di regolamentazione adotta una decisione in merito alla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data del ricevimento della richiesta. Se la richiesta di deroga è presentata dal pertinente DSO, il termine di sei mesi decorre dal giorno successivo al ricevimento della valutazione eseguita dal pertinente TSO a norma del paragrafo 5.

7.   Il termine di sei mesi di cui al paragrafo 6 può, prima della sua scadenza, essere prorogato di ulteriori tre mesi qualora l'autorità di regolamentazione chieda ulteriori informazioni al pertinente gestore di sistema che chiede la deroga o ad altre parti interessate. Tale termine supplementare decorre dal giorno successivo alla data di ricevimento delle informazioni complete.

Il pertinente gestore di sistema fornisce le informazioni supplementari eventualmente richieste dall'autorità di regolamentazione entro due mesi dalla richiesta. Se il pertinente gestore di sistema non fornisce le informazioni supplementari richieste entro detto termine, la richiesta di deroga si considera ritirata, a meno che, prima della scadenza del medesimo termine:

a)

l'autorità di regolamentazione decida di concedere una proroga; oppure

b)

il pertinente gestore di sistema dichiari all'autorità di regolamentazione, mediante comunicazione motivata, che la richiesta di deroga è completa.

8.   L'autorità di regolamentazione adotta una decisione motivata in merito a una richiesta di deroga. Se l'autorità di regolamentazione concede la deroga, ne precisa la durata.

9.   L'autorità di regolamentazione comunica la sua decisione al pertinente gestore di sistema che chiede la deroga, al pertinente TSO e all'Agenzia.

10.   Le autorità di regolamentazione possono stabilire ulteriori requisiti relativi alla preparazione delle richieste di deroga da parte dei pertinenti gestori di sistema. Al riguardo, le autorità di regolamentazione tengono conto della linea di demarcazione tra il sistema di trasmissione e il sistema di distribuzione a livello nazionale e consultano i gestori di sistema, i titolari degli impianti di consumo e le parti interessate, compresi i fabbricanti.

11.   Un'autorità di regolamentazione può revocare una decisione favorevole di deroga se le circostanze e le motivazioni soggiacenti non sussistono più o su raccomandazione motivata della Commissione o dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 54

Registro delle deroghe ai requisiti del presente regolamento

1.   Le autorità di regolamentazione tengono un registro di tutte le deroghe concesse o rifiutate e trasmettono all'Agenzia un registro aggiornato e consolidato almeno una volta ogni sei mesi, di cui una copia è trasmessa all'ENTSO-E.

2.   Il registro contiene, in particolare:

a)

il requisito o i requisiti per cui è concessa o rifiutata la deroga;

b)

il contenuto della deroga;

c)

i motivi per cui la deroga è stata concessa o rifiutata;

d)

le conseguenze della concessione della deroga.

Articolo 55

Controllo delle deroghe

1.   L'Agenzia controlla la procedura di concessione delle deroghe con la cooperazione delle autorità di regolamentazione o delle autorità competenti dello Stato membro. Dette autorità di regolamentazione o le autorità competenti dello Stato membro trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni necessarie a tal fine.

2.   L'Agenzia può trasmettere a un'autorità di regolamentazione la raccomandazione motivata di revocare una deroga per assenza di motivazione. La Commissione può trasmettere a un'autorità di regolamentazione o all'autorità competente dello Stato membro la raccomandazione motivata di revocare una deroga per assenza di motivazione.

3.   La Commissione può richiedere all'Agenzia di presentare una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e di motivare le proprie decisioni di chiedere o non chiedere la revoca di deroghe.

TITOLO VI

ORIENTAMENTI NON VINCOLANTI E MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE

Articolo 56

Orientamenti non vincolanti sull'attuazione

1.   Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ENTSO-E elabora orientamenti scritti non vincolanti in merito agli elementi del presente regolamento che richiedono decisioni nazionali e successivamente li fornisce, con periodicità biennale, ai suoi membri e ad altri gestori di sistema. L'ENTSO-E pubblica tali orientamenti sul suo sito web.

2.   L'ENTSO-E consulta le parti interessate nel fornire orientamenti non vincolanti.

3.   Gli orientamenti non vincolanti illustrano le questioni tecniche, le condizioni e le interdipendenze da prendere in considerazione ai fini della conformità ai requisiti del presente regolamento a livello nazionale.

Articolo 57

Monitoraggio

1.   L'ENTSO-E monitora l'attuazione del presente regolamento in conformità all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009. In particolare, il monitoraggio comprende i seguenti elementi:

a)

l'individuazione di eventuali divergenze nell'attuazione del presente regolamento a livello nazionale;

b)

una valutazione volta a stabilire se la scelta di valori e di intervalli nei requisiti applicabili agli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione o alle unità di consumo ai sensi del presente regolamento continui a essere valida.

2.   L'Agenzia, in cooperazione con l'ENTSO-E, redige entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento un elenco delle informazioni pertinenti che l'ENTSO-E è tenuta a comunicare all'Agenzia in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009. L'elenco delle informazioni pertinenti può essere soggetto ad aggiornamenti. L'ENTSO-E mantiene una banca dati completa delle informazioni richieste dall'Agenzia in formato digitale standardizzato.

3.   I pertinenti TSO trasmettono all'ENTSO-E le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Su richiesta dell'autorità di regolamentazione, i DSO trasmettono ai TSO le informazioni di cui al paragrafo 2, a meno che dette informazioni siano già in possesso delle autorità di regolamentazione, dell'Agenzia o dell'ENTSO-E in riferimento alle rispettive mansioni di monitoraggio dell'attuazione, onde evitare la duplicazione di informazioni.

4.   Qualora l'ENTSO-E o l'Agenzia definiscano settori soggetti al presente regolamento per i quali, sulla base dell'evoluzione del mercato o dell'esperienza acquisita in sede di applicazione del presente regolamento, sia opportuno armonizzare ulteriormente i requisiti di cui al presente regolamento per promuovere l'integrazione del mercato, essi propongono progetti di modifiche al presente regolamento a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58

Modifiche ai contratti e alle condizioni generali

1.   Le autorità di regolamentazione si assicurano che le pertinenti clausole dei contratti e delle condizioni generali relative alla connessione alla rete di nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, nuovi sistemi di distribuzione o nuove unità di consumo siano rese conformi ai requisiti del presente regolamento.

2.   Le pertinenti clausole dei contratti e le pertinenti clausole delle condizioni generali relative alla connessione alla rete di impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, di impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, di sistemi di distribuzione esistenti o di unità di consumo esistenti soggetti del tutto o in parte ai requisiti del presente regolamento in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, sono modificate al fine di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Le pertinenti clausole sono modificate entro tre anni dalla decisione dell'autorità di regolamentazione o dello Stato membro in conformità al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1.

3.   Le autorità di regolamentazione garantiscono che gli accordi tra gestori di sistema e titolari di impianti di consumo nuovi o esistenti o gestori di sistemi di distribuzione nuovi o esistenti disciplinati dal presente regolamento e concernenti i requisiti di connessione alla rete di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, sistemi di distribuzione e unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO, in particolare nei codici di rete nazionali, rispecchino i requisiti di cui al presente regolamento.

Articolo 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 6, dell'articolo 51, dell'articolo 56 e dell'articolo 57, il presente regolamento si applica a decorrere da tre anni dalla pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(2)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(3)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

(4)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

(6)  Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del 27.4.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

Intervalli dei valori di frequenza e intervalli di tempo di cui all'articolo 12, paragrafo 1

Area sincrona

Intervallo di frequenza

Tempo di funzionamento

Europa continentale

47,5 Hz — 48,5 Hz

Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore a 30 minuti

48,5 Hz — 49,0 Hz

Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore all'intervallo di tempo per l'intervallo 47,5 Hz — 48,5 Hz

49,0 Hz — 51,0 Hz

Illimitato

51,0 Hz — 51,5 Hz

30 minuti

Area nordica

47,5 Hz — 48,5 Hz

30 minuti

48,5 Hz — 49,0 Hz

Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore a 30 minuti

49,0 Hz — 51,0 Hz

Illimitato

51,0 Hz — 51,5 Hz

30 minuti

Gran Bretagna

47,0 Hz — 47,5 Hz

20 secondi

47,5 Hz — 48,5 Hz

90 minuti

48,5 Hz — 49,0 Hz

Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore a 90 minuti

49,0 Hz — 51,0 Hz

Illimitato

51,0 Hz — 51,5 Hz

90 minuti

51,5 Hz — 52,0 Hz

15 minuti

Irlanda e Irlanda del Nord

47,5 Hz — 48,5 Hz

90 minuti

48,5 Hz — 49,0 Hz

Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore a 90 minuti

49,0 Hz — 51,0 Hz

Illimitato

51,0 Hz — 51,5 Hz

90 minuti

Baltico

47,5 Hz — 48,5 Hz

Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore a 30 minuti

48,5 Hz — 49,0 Hz

Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore all'intervallo di tempo per l'intervallo 47,5 Hz — 48,5 Hz

49,0 Hz — 51,0 Hz

Illimitato

51,0 Hz — 51,5 Hz

Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore a 30 minuti

La tabella indica gli intervalli di tempo minimi in cui un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione deve essere in grado di funzionare a frequenze differenti, che si discostano da un valore nominale, senza disconnettersi dalla rete.


ALLEGATO II

Intervalli dei valori di tensione e intervalli di tempo di cui all'articolo 13, paragrafo 1

Area sincrona

Intervallo di tensione

Tempo di funzionamento

Europa continentale

0,90 p.u. — 1,118 p.u.

Illimitato

1,118 p.u. — 1,15 p.u.

Specificato da ciascun TSO ma non inferiore a 20 minuti e non superiore a 60 minuti

Area nordica

0,90 p.u. — 1,05 p.u.

Illimitato

1,05 p.u. — 1,10 p.u.

60 minuti

Gran Bretagna

0,90 p.u. — 1,10 p.u.

Illimitato

Irlanda e Irlanda del Nord

0,90 p.u. — 1,118 p.u.

Illimitato

Baltico

0,90 p.u. — 1,118 p.u.

Illimitato

1,118 p.u. — 1,15 p.u.

20 minuti

Nella tabella sono riportati gli intervalli di tempo minimi per i quali un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione deve essere in grado di funzionare con tensioni che si discostano dal valore di riferimento di 1 p.u. nel punto di connessione senza disconnettersi dalla rete, dove la tensione base per i valori p.u. è pari o superiore a 110 kV e inferiore a 300 kV.

Area sincrona

Intervallo di tensione

Tempo di funzionamento

Europa continentale

0,90 p.u. — 1,05 p.u.

Illimitato

1,05 p.u. — 1,10 p.u.

Specificato da ciascun TSO ma non inferiore a 20 minuti e non superiore a 60 minuti

Area nordica

0,90 p.u. — 1,05 p.u.

Illimitato

1,05 p.u. — 1,10 p.u.

Specificato da ciascun TSO ma non superiore a 60 minuti

Gran Bretagna

0,90 p.u. — 1,05 p.u.

Illimitato

1,05 p.u. — 1,10 p.u.

15 minuti

Irlanda e Irlanda del Nord

0,90 p.u. — 1,05 p.u.

Illimitato

Baltico

0,90 p.u. — 1,097 p.u.

Illimitato

1,097 p.u. — 1,15 p.u.

20 minuti

Nella tabella sono riportati gli intervalli di tempo minimi per i quali un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione deve essere in grado di funzionare con tensioni che si discostano dal valore di riferimento di un p.u. nel punto di connessione senza disconnettersi dalla rete, dove la tensione base per i valori p.u. si situa nell'intervallo tra 300 kV e 400 kV (compresi).


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