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Document 32016R0757
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/757 of 3 February 2016 determining those operations in connection with the application of agricultural regulations which require the introduction of information into the Custom Information System
Regolamento delegato (UE) 2016/757 della Commissione, del 3 febbraio 2016, che determina le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione doganale
Regolamento delegato (UE) 2016/757 della Commissione, del 3 febbraio 2016, che determina le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione doganale
C/2016/0508
OJ L 126, 14.5.2016, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/757 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2016
che determina le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione doganale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il sistema d'informazione doganale (SID) ha l'obiettivo di aiutare le autorità competenti a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola. Affinché il SID possa continuare a soddisfare le esigenze delle autorità competenti occorre aggiornare l'elenco delle operazioni relative all'applicazione della normativa agricola che dovrebbero essere inserite nel SID. |
(2) |
L'inserimento nel SID di informazioni sulle operazioni relative all'applicazione della legislazione agricola dovrebbe limitarsi ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata. |
(3) |
Al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di reagire rapidamente alle emergenze sanitarie, la tracciabilità e la rintracciabilità dei movimenti di prodotti soggetti alla normativa agricola rivestono la massima importanza. Per assicurarne la tracciabilità e la rintracciabilità in tutte le fasi del movimento, è opportuno fornire informazioni in merito all'importazione, all'esportazione, al transito, alla custodia temporanea e alla circolazione all'interno dell'UE di tali merci, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le operazioni riguardanti l'applicazione della normativa agricola per le quali, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 515/97, è richiesto l'inserimento di informazioni nel SID sono quelle riguardanti:
a) |
l'importazione da paesi terzi di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; |
b) |
l'esportazione a destinazione di paesi terzi di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; |
c) |
la circolazione di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, nel quadro di una procedura di transito comune o esterno e di operazioni che comportano la custodia temporanea nell'Unione di tali prodotti quando essi sono riesportati dall'Unione verso un paese terzo; |
d) |
la circolazione all'interno dell'UE di prodotti soggetti a restrizioni o divieti fondati sulle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli o che beneficiano dell'assistenza dell'UE. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione (2) è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 96, del 28.3.1998, pag. 22).