EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0757

Regolamento delegato (UE) 2016/757 della Commissione, del 3 febbraio 2016, che determina le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione doganale

C/2016/0508

OJ L 126, 14.5.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/757/oj

14.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/757 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2016

che determina le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione doganale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d'informazione doganale (SID) ha l'obiettivo di aiutare le autorità competenti a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola. Affinché il SID possa continuare a soddisfare le esigenze delle autorità competenti occorre aggiornare l'elenco delle operazioni relative all'applicazione della normativa agricola che dovrebbero essere inserite nel SID.

(2)

L'inserimento nel SID di informazioni sulle operazioni relative all'applicazione della legislazione agricola dovrebbe limitarsi ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata.

(3)

Al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di reagire rapidamente alle emergenze sanitarie, la tracciabilità e la rintracciabilità dei movimenti di prodotti soggetti alla normativa agricola rivestono la massima importanza. Per assicurarne la tracciabilità e la rintracciabilità in tutte le fasi del movimento, è opportuno fornire informazioni in merito all'importazione, all'esportazione, al transito, alla custodia temporanea e alla circolazione all'interno dell'UE di tali merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni riguardanti l'applicazione della normativa agricola per le quali, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 515/97, è richiesto l'inserimento di informazioni nel SID sono quelle riguardanti:

a)

l'importazione da paesi terzi di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

b)

l'esportazione a destinazione di paesi terzi di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

c)

la circolazione di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, nel quadro di una procedura di transito comune o esterno e di operazioni che comportano la custodia temporanea nell'Unione di tali prodotti quando essi sono riesportati dall'Unione verso un paese terzo;

d)

la circolazione all'interno dell'UE di prodotti soggetti a restrizioni o divieti fondati sulle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli o che beneficiano dell'assistenza dell'UE.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione (2) è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 96, del 28.3.1998, pag. 22).


Top