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Document 32016R0567
Commission Regulation (EU) 2016/567 of 6 April 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorantraniliprole, cyflumetofen, cyprodinil, dimethomorph, dithiocarbamates, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, myclobutanil, propiconazole, sedaxane and spirodiclofen in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/1879
OJ L 100, 15.4.2016, p. 1–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/567 DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2016
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 luglio 2014, la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze ciprodinil e flutolanil (2). L'11 luglio 2015, la CAC ha adottato i CXL per le sostanze aminociclopiraclor, benzovindiflupir, buprofezin, clorantraniliprolo, clotianidin, cyflumetofen, diclobenil, dimetomorf, ditiocarbammati, emamectina benzoato, fenamidone, fenpropatrin, fluensulfone, flufenoxuron, fluopyram, glufosinato-ammonio, imazamox, mesotrione, metrafenone, miclobutanil, fosmet, propamocarb, propiconazolo, protioconazolo, piraclostrobin, sedaxane, spirodiclofen, tiametoxam, triadimefon, triadimenol e triforina (3). |
(2) |
I livelli massimi di residui (LMR) per tali sostanze sono fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione del cyflumetofen e del sedaxane. Dato che il cyflumetofen e il sedaxane non sono compresi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore per difetto di 0,01 mg/kg indicato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b). |
(3) |
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, conformemente all'articolo 13, lettera e) di tale regolamento l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto. |
(4) |
L'Unione ha formulato una riserva al Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR) sui limiti CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: aminociclopiraclor (tutti i prodotti); benzovindiflupir (tutti i prodotti); buprofezin (chicchi di caffè); ciprodinil (bacche e altra piccola frutta; cavoli a foglia; frattaglie commestibili di mammiferi; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee); diclobenil (tutti i prodotti); dimetomorf (fagioli in grani; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee); ditiocarbammati (semi di cumino); fenamidone (cavoli a infiorescenza; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee); fenpropatrin (tutti i prodotti); fluensulfone (tutti i prodotti); flufenoxuron (tutti i prodotti); flutolanil (cavoli a foglia); miclobutanil (pesche; peperoni); propamocarb (porri); protioconazolo (bacche di arbusti; cucurbitacee); piraclostrobin (pesche) e triforina (tutti i prodotti). |
(5) |
I CXL per clorantraniliprolo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen, che non sono elencati al considerando 4, dovrebbero pertanto essere inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell'allegato I di tale regolamento o sono fissati a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione (5). |
(6) |
Per quanto riguarda le sostanze clotianidin e tiametoxam, è opportuno tenere conto dei pertinenti CXL separatamente, valutando la possibilità di modificare il regolamento (UE) 2016/156 della Commissione (6). Per quanto riguarda la sostanza mesotrione, è opportuno tenere conto dei pertinenti CXL separatamente, valutando la possibilità di modificare il regolamento (UE) 2016/53 della Commissione (7). Gli LMR per tali sostanze non sono pertanto modificati dal presente regolamento. |
(7) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva clorantraniliprolo su cavolfiori e «altri cavoli a infiorescenza» aventi numero di codice 0241990, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per il clorantraniliprolo utilizzato su melograni, fagioli (con baccello), piselli (con baccello), carciofi, semi di arachide e luppolo. Il richiedente sostiene che gli impieghi autorizzati di tale sostanza su questi prodotti negli Stati Uniti determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. |
(9) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(10) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti (8). L'Autorità ha trasmesso tale parere alla Commissione e agli Stati membri e l'ha reso accessibile al pubblico. |
(11) |
L'Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto riguarda l'impiego della sostanza clorantraniliprolo su arachidi e luppolo, i dati trasmessi non erano sufficienti per stabilire nuovi LMR. È pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti. |
(12) |
Per quanto riguarda gli altri usi contenuti nelle domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo delle colture e dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(13) |
Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRe.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex alimentarius. Appendici II e III. Trentasettesima sessione. Ginevra, Svizzera, 14-18 luglio 2014.
(3) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex alimentarius. Appendici III e IV. Trentottesima sessione. Ginevra, Svizzera, 6-11 luglio 2015.
(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(5) Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 46 sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. EFSA Journal 2014; 12(7):3737. [pagg. 182].
(6) Regolamento della Commissione (UE) 2016/156, del 18 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, tiametoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti (OJ L 31 del 6.2.2016, pag. 1).
(7) Regolamento della Commissione (UE) 2016/53, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti (OJ L 13 del 20.1.2016, pag. 12).
(8) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlorantraniliprole in various crops (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per la sostanza clorantraniliprolo in vari prodotti). EFSA Journal 2015; 13(9):4216. [pagg. 23].
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
Nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze ciprodinil, dimetomorf, fenamidone, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil e propiconazolo sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
L'allegato III è così modificato:
|
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Ciprodinil (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Ciprodinil — codice 1000000 eccetto 1020000, 1040000: ciprodinil [somma di ciprodinil e CGA 304072 (libero), espressa in ciprodinil] Ciprodinil-1020000: ciprodinil [somma di ciprodinil e CGA 304072 (libero e coniugato), espressa in ciprodinil] |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e/o conferma. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e/o conferma. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Dimetomorf (somma degli isomeri)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Fenamidone
(+) |
Ai peperoni piccanti si applica il seguente LMR: 4 mg/kg.
|
Flutolanil (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1040000: flutolanil (flutolanil e metaboliti contenenti la frazione acido 2-trifluorometossibenzoico, espressi in flutolanil) |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo nei ruminanti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo nei ruminanti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Imazamox (somma di imazamox e suoi sali, espressa in imazamox)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo vegetale con l'imazamox marcato nell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo vegetale con l'imazamox marcato nell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo vegetale con l'imazamox marcato nell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo vegetale con l'imazamox marcato nell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Metrafenone
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Miclobutanil (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: miclobutanil — codice 1000000 eccetto 1040000: alfa-(3-idrossibutile)-alfa-(4-clorofenile)-1H-1,2,4-triazolo-1-propanenitrile (RH9090) espresso in miclobutanil» |
(***) Indica il limite inferiore di determinazione analitica,
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I,
(F) |
= |
Liposolubile |
Clorantraniliprolo (DPX E-2Y45) (F)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n, 396/2005,
|
Fluopyram (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Fluopyram — codice 1000000 eccetto 1040000: somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25) espressa in fluopyram |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza,
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n, 396/2005,
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza,
|
(****) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»
(*****) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram)
Tra parentesi l'origine del residuo (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).
Gli LMR espressi in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non riflettono quindi un'unica buona pratica agricola. Pertanto, non è appropriato utilizzare questi LMR per verificare il rispetto di una buona pratica agricola.
(+) |
(ma, mz, me, pr, t, z)
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(+) |
(mz, me, t)
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(+) |
(mz, me)
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(+) |
(mz)
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Miclobutanil (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: miclobutanil — codice 1000000 eccetto 1040000: alfa-(3-idrossibutile)-alfa-(4-clorofenile)-1H-1,2,4-triazolo-1-propanenitrile (RH9090) espresso in miclobutanil |
Propiconazolo
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|