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Document 32016R0559
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/559 of 11 April 2016 authorising agreements and decisions on the planning of production in the milk and milk products sector
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
C/2016/2123
OJ L 96, 12.4.2016, p. 20–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/09/2016
12.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/559 DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2016
che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 222,
considerando quanto segue:
(1) |
Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Negli ultimi 18 mesi i prezzi del latte franco azienda sono stati sotto pressione a causa dello squilibrio tra l'aumento della produzione e il rallentamento della crescita della domanda sul mercato mondiale. Nel 2015 le consegne di latte nell'Unione sono aumentate di oltre tre milioni e mezzo di tonnellate senza un corrispondente aumento della domanda sul mercato mondiale delle importazioni. Ciò è venuto ad aggiungersi a un aumento ancora maggiore delle consegne di latte del 2014, mentre la tendenza a lungo termine della domanda di importazioni dovrebbe riguardare in media l'equivalente di un milione e mezzo di tonnellate di latte in più all'anno. I margini a livello di azienda sono compressi tra il calo delle entrate legate al latte e l'aumento dei costi dovuti in particolare al servizio del debito. La natura a lungo termine degli investimenti nelle mandrie lattiere rende particolarmente difficile per gli agricoltori il rapido passaggio ad attività economiche alternative in circostanze avverse. |
(2) |
La Commissione aveva già adottato un certo numero di misure eccezionali per affrontare la situazione sulla base dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nell'ambito dei regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 949/2014 (2), (UE) n. 950/2014 (3), (UE) n. 1263/2014 (4), (UE) n. 1336/2014 (5), (UE) n. 1370/2014 (6), (UE) 2015/1549 (7), (UE) 2015/1852 (8) e (UE) 2015/1853 (9). |
(3) |
Gli acquisti all'intervento pubblico di latte scremato in polvere hanno avuto luogo a partire dal luglio 2015. |
(4) |
L'aiuto all'ammasso privato di burro, latte scremato in polvere e formaggio è stato concesso a partire dall'introduzione del divieto di importazione imposto dalla Russia nell'agosto 2014. |
(5) |
Malgrado l'efficacia di tali misure, la situazione continua a deteriorarsi poiché la chiusura del mercato russo e la contrazione della domanda proveniente dalla Cina hanno colpito il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in un momento in cui erano stati fatti investimenti nella produzione in vista della cessazione del regime delle quote latte il 31 marzo 2015 e delle prospettive positive sul mercato mondiale. Sulla base delle analisi di mercato disponibili non si prevede alcun calo significativo dei volumi di produzione nei prossimi due anni. |
(6) |
Per permettere al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di trovare un nuovo equilibrio nella grave situazione del mercato attuale e accompagnare i necessari adeguamenti successivi alla cessazione del regime delle quote latte, è opportuno autorizzare gli accordi volontari e le decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute intesi a pianificare la produzione su base temporanea per un periodo di sei mesi. |
(7) |
È opportuno che tali accordi e decisioni riguardanti la pianificazione della produzione siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi, in coincidenza con la primavera e l'estate, che costituiscono l'alta stagione di produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in cui dovrebbero pertanto avere l'impatto più significativo. |
(8) |
A norma dell'articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'autorizzazione è concessa a condizione che non comprometta il funzionamento del mercato interno e che gli accordi e le decisioni siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Questa condizione specifica esclude gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi. |
(9) |
È opportuno che l'autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l'Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l'intero territorio di quest'ultima. |
(10) |
Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni non compromettono il corretto funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno che vengano fornite informazioni alle autorità competenti in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate nonché al volume di produzione interessato. |
(11) |
Tenuto conto del grave squilibrio di mercato e dell'approssimarsi del picco stagionale di produzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, paragrafo 3, lettera b), punto i) e dell'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzate a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all'articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Articolo 3
L'ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell'Unione.
Articolo 4
1. Non appena gli accordi o le decisioni di cui all'articolo 1 sono conclusi o adottati, le organizzazioni di produttori, le associazioni e le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano tali accordi o decisioni all'autorità competente dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:
a) |
il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione; |
b) |
il periodo di applicazione previsto. |
2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori, le associazioni o le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni all'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (10) gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) |
entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo; |
b) |
entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo. |
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 949/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2014 (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 21).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 22).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 1263/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 341 del 27.11.2014, pag. 3).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 1336/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 13).
(6) Regolamento delegato (UE) n. 1370/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Finlandia (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 18).
(7) Regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione, del 17 settembre 2015, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016 (GU L 242 del 18.9.2015, pag. 28).
(8) Regolamento delegato (UE) n. 2015/1852 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 15).
(9) Regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 25).
(10) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).