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Document 32016R0535

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/535 della Commissione, del 5 aprile 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/1927

OJ L 89, 6.4.2016, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/535/oj

6.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/535 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 16,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (3), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/99/CE stabilisce, tra l'altro, i requisiti di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Conformemente a tali requisiti l'introduzione di tali prodotti nell'Unione va autorizzata unicamente da paesi terzi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione.

(2)

La direttiva 2002/99/CE prevede inoltre che possono essere stabilite norme e certificazione per il transito.

(3)

L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, accluso alla decisione 97/132/CE («l'accordo»), prevede l'istituzione di garanzie per l'introduzione di carni fresche dalla Nuova Zelanda equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2002/99/CE e dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4). Per le carni fresche tale equivalenza è stata attribuita a livello di salute animale e di sanità pubblica secondo quanto stabilito nell'allegato V dell'accordo.

(4)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione di partite di carni fresche nell'Unione. A tal fine, nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento figura un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione nonché i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste.

(5)

La Nuova Zelanda è elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 quale paese autorizzato a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di bovini, ovini e suini domestici, solipedi domestici, animali non domestici di allevamento e in libertà dell'ordine degli artiodattili nonché di animali non domestici di allevamento e in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.

(6)

Al momento dell'entrata nell'Unione tali partite devono essere accompagnate dagli opportuni modelli di certificati veterinari di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, fatte salve le condizioni di certificazione specifiche previste da accordi dell'Unione con paesi terzi. Per quanto riguarda le partite provenienti dalla Nuova Zelanda tali condizioni figurano nell'allegato V dell'accordo e nel modello di certificato veterinario di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione (5).

(7)

La Nuova Zelanda è alla ricerca di una modalità di trasporto più rapida delle partite di carni fresche nell'Unione per farne un uso più efficiente, considerata la loro durata di conservazione. Essa prevede pertanto di trasportare tali partite in aereo a Singapore, scaricarle dal mezzo di trasporto aereo, poterle immagazzinare temporaneamente in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale dell'aeroporto di Singapore, caricarle nuovamente nello stesso stabilimento e farle transitare nel territorio di Singapore fino al porto di partenza per trasportarle su nave portacontainer da Singapore nell'Unione.

(8)

Singapore ha pertanto chiesto di essere autorizzata a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di origine neozelandese, idonee a essere introdotte nell'Unione e ad essa destinate, affinché queste possano essere scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e fatte transitare a Singapore.

(9)

Al momento della partenza dalla Nuova Zelanda tali carni fresche devono soddisfare le specifiche condizioni di sanità pubblica e di salute animale per l'introduzione nell'Unione. L'autorità competente di Singapore ha istituito controlli all'importazione e procedure volti ad assicurare che le operazioni di scarico, magazzinaggio, nuovo carico e transito a Singapore non pregiudichino il soddisfacimento di tali condizioni.

(10)

Nel marzo 2015 la Commissione ha effettuato un audit conoscitivo a Singapore per raccogliere informazioni e valutare i controlli all'importazione svolti dalle autorità competenti di Singapore nonché la procedura di transito istituita per l'autorizzazione richiesta. In base all'esito dell'audit la Commissione ha concluso che i controlli all'importazione e le procedure di transito attuate dalle autorità competenti di Singapore offrono garanzie soddisfacenti in merito all'integrità e alla sicurezza delle partite di carni fresche provenienti dalla Nuova Zelanda, in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute animale e di sanità pubblica.

(11)

Per certificare tali controlli all'importazione e procedure di transito l'autorità competente di Singapore dovrebbe rilasciare un certificato veterinario da presentare successivamente al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione. A tal fine è redatto un modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG».

(12)

L'accordo stabilisce norme specifiche sulla certificazione, sui controlli frontalieri e sulle tariffe delle ispezioni per le importazioni dalla Nuova Zelanda, norme che sono applicabili anche alle partite in transito a Singapore.

(13)

Per i prodotti neozelandesi esportati nell'Unione l'accordo permette la presentazione di certificati in formato elettronico mediante il sistema informatico integrato dell'Unione istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (6) («TRACES»).

(14)

Per allinearsi alle disposizioni in materia di certificazione elettronica per la Nuova Zelanda stabilite nell'allegato VII dell'accordo e nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1901, il modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG» dovrebbe essere inserito in TRACES.

(15)

Al momento dell'entrata nell'Unione le partite dovrebbero essere accompagnate sia dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda sia dal modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG», rilasciato dall'autorità competente di Singapore nel sistema TRACES, conformemente all'allegato del presente regolamento.

(16)

È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiungere la voce relativa a Singapore all'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, destinate all'Unione e scaricate, nuovamente caricate e fatte transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.

(17)

L'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 dovrebbe inoltre essere modificato per aggiungere il modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG» all'elenco dei modelli di certificati veterinari.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di merci oggetto del certificato di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato del presente regolamento unicamente se tale certificato rilasciato dall'autorità competente di Singapore e il certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda sono stati rilasciati dopo il 26 aprile 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

(4)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE (GU L 277 del 22.10.2015, pag. 32).

(6)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)

nella parte 1, tra le voci relative a Russia ed El Salvador è inserita la seguente voce relativa a Singapore:

«SG — Singapore (*1)

SG-0

Tutto il paese

NZ-TRANSIT-SG (*2)

 

 

 

 

2)

La parte 2 è modificata come segue:

a)

nell'elenco dei modelli di certificati veterinari dopo il modello «EQW» è inserito il seguente modello:

«“NZ-TRANSIT-SG”

modello di certificato veterinario unicamente per il transito a Singapore, con scarico, eventuale magazzinaggio e nuovo carico di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell'Unione, idonee a essere introdotte nell'Unione e ad essa e destinate.»

b)

Dopo il modello di certificato veterinario EQW è inserito il seguente modello di certificato veterinario:

«

Image

Testo di immagine

Modello NZ-TRANSIT-SG

PAESE:

Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Paese

Tel. N°

I.2. Numero di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Paese

Tel. N°

I.6.

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regione di origine

Codice

I.9. Paese di destina-zione

Codice ISO

I.10.

Singapore

SG

I.11. Luogo di origine

Nome Numero di riconoscimento

Indirizzo

I.12.

I.13. Luogo di carico

Indirizzo

I.14. Data della partenza Orario di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Vagone

Autocarro Altro

Identificazione:

Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell’UE

I.17. Numero/i CITES

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura

Ambiente Di frigorifero Di congelazione

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:

Consumo umano

I.26.

I.27. Per importazione o ammissione nell’UE

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)

Natura della merce

Numero di riconoscimento degli stabilimenti

Numero di colli

Peso netto

Macello

Laboratorio di sezionamento

Deposito frigorifero

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello NZ-TRANSIT-SG

II. Informazioni sanitarie

II.a. Numero di riferimento del certificato

II.b.

II.1 Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:

II.1.1 provengono dalla Nuova Zelanda e sono autorizzate a essere introdotte nell’Unione secondo quanto disposto dall’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;

II.1.2 sono destinate all’Unione e sono accompagnate dal certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione (1), rilasciato dall’autorità competente della Nuova Zelanda con numero di riferimento del certificato ;

II.1.3 durante il transito sono state scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell’allegato II, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.4 durante tutte le fasi del transito sono state tenute separate da prodotti di origine animale non idonei all’importazione nell’Unione; e

II.1.5 sono idonee all’importazione nell’Unione.

II.2 Attestato di transito

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le partite di carni fresche descritte nella parte I:

II.2.1 sono arrivate nell’area doganale dell’aeroporto di Singapore in scatoloni muniti di almeno un sigillo anti-manomissione applicato sull’imballaggio esterno di ciascuno scatolone, in modo tale che essi non possano essere aperti senza distruggere o danneggiare almeno uno dei sigilli;

II.2.2 immediatamente dopo essere state scaricate dall’aereo, sono state sottoposte a un controllo documentale e di identità e, se del caso, a un controllo materiale (2) da parte dell’autorità competente di Singapore;

II.2.3 sono state immagazzinate in uno stabilimento riconosciuto nell’area doganale di Singapore (3);

II.2.4 sono state nuovamente caricate in un container refrigerato in uno stabilimento riconosciuto nell’area doganale di Singapore sotto la supervisione dell’autorità competente di Singapore; e

il container refrigerato è stato:

II.2.5 sigillato dalle autorità doganali di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto al porto marittimo di Singapore; e

II.2.6 sigillato dall’autorità competente di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto fino all’arrivo al primo posto d’ispezione frontaliero dell’Unione.

Osservazioni

Il presente certificato riguarda le seguenti merci a base di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell’Unione, accompagnate dall’opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall’autorità competente della Nuova Zelanda, destinate all’Unione e scaricate, nuovamente caricate e fatte transitare con o senza magazzinaggio a Singapore:

— carni fresche, incluse le carni macinate, di:

1) bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci);

2) ovini domestici (Ovis aries) o caprini domestici (Capra hircus);

3) suini domestici (Sus scrofa);

4) solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci);

Parte II Certificazione

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello NZ-TRANSIT-SG

II. Informazioni sanitarie

II.a. Numero di riferimento del certificato

II.b.

— carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di:

5) animali non domestici di allevamento dell’ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l’Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi;

6) animali non domestici in libertà dell’ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l’Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi;

7) animali non domestici di allevamento delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi;

8) animali non domestici in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.

Per carni fresche si intendono tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali idonee al consumo umano.

Parte I:

— Casella I.7: nel caso specifico per paese di origine si intende il paese di spedizione: Singapore.

— Casella I.11: luogo di origine: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione a Singapore.

— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 o 15.02.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: nel caso di contenitori: indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo applicato dall’autorità competente di Singapore una volta completato il nuovo carico.

— Casella I.28: natura della merce: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa», «tagli» o «carne macinata». Numero di riconoscimento: indicare gli stabilimenti riconosciuti in Nuova Zelanda.

Parte II

(1) Per le partite di carni fresche per le quali è stata stabilita l’equivalenza a norma dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio) l’opportuno modello di certificato veterinario figura nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE.

(2) Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la sanità pubblica o la salute animale o si sospettino irregolarità, devono essere eseguiti controlli materiali complementari.

(3) Barrare se la partita è stata nuovamente caricata senza magazzinaggio.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

»

(*1)  Soltanto per le carni fresche originarie della Nuova Zelanda, che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell'Unione, accompagnate dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, destinate all'Unione, scaricate con o senza magazzinaggio e caricate nuovamente in uno stabilimento riconosciuto durante il transito a Singapore.

(*2)  Al momento dell'entrata nell'Unione le partite devono essere accompagnate dal presente modello di certificato veterinario rilasciato nel sistema TRACES dall'autorità competente di Singapore e dall'opportuno modello di certificato veterinario per l'importazione di carni fresche rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, che può essere allegato nel sistema TRACES dall'autorità competente di Singapore.»


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