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Document 32016R0535
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/535 of 5 April 2016 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entry of Singapore in the list of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of fresh meat is authorised (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/535 della Commissione, del 5 aprile 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/535 della Commissione, del 5 aprile 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/1927
OJ L 89, 6.4.2016, p. 8–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
6.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/535 DELLA COMMISSIONE
del 5 aprile 2016
che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 16,
vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (3), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/99/CE stabilisce, tra l'altro, i requisiti di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Conformemente a tali requisiti l'introduzione di tali prodotti nell'Unione va autorizzata unicamente da paesi terzi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione. |
(2) |
La direttiva 2002/99/CE prevede inoltre che possono essere stabilite norme e certificazione per il transito. |
(3) |
L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, accluso alla decisione 97/132/CE («l'accordo»), prevede l'istituzione di garanzie per l'introduzione di carni fresche dalla Nuova Zelanda equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2002/99/CE e dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4). Per le carni fresche tale equivalenza è stata attribuita a livello di salute animale e di sanità pubblica secondo quanto stabilito nell'allegato V dell'accordo. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione di partite di carni fresche nell'Unione. A tal fine, nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento figura un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione nonché i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste. |
(5) |
La Nuova Zelanda è elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 quale paese autorizzato a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di bovini, ovini e suini domestici, solipedi domestici, animali non domestici di allevamento e in libertà dell'ordine degli artiodattili nonché di animali non domestici di allevamento e in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi. |
(6) |
Al momento dell'entrata nell'Unione tali partite devono essere accompagnate dagli opportuni modelli di certificati veterinari di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, fatte salve le condizioni di certificazione specifiche previste da accordi dell'Unione con paesi terzi. Per quanto riguarda le partite provenienti dalla Nuova Zelanda tali condizioni figurano nell'allegato V dell'accordo e nel modello di certificato veterinario di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione (5). |
(7) |
La Nuova Zelanda è alla ricerca di una modalità di trasporto più rapida delle partite di carni fresche nell'Unione per farne un uso più efficiente, considerata la loro durata di conservazione. Essa prevede pertanto di trasportare tali partite in aereo a Singapore, scaricarle dal mezzo di trasporto aereo, poterle immagazzinare temporaneamente in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale dell'aeroporto di Singapore, caricarle nuovamente nello stesso stabilimento e farle transitare nel territorio di Singapore fino al porto di partenza per trasportarle su nave portacontainer da Singapore nell'Unione. |
(8) |
Singapore ha pertanto chiesto di essere autorizzata a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di origine neozelandese, idonee a essere introdotte nell'Unione e ad essa destinate, affinché queste possano essere scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e fatte transitare a Singapore. |
(9) |
Al momento della partenza dalla Nuova Zelanda tali carni fresche devono soddisfare le specifiche condizioni di sanità pubblica e di salute animale per l'introduzione nell'Unione. L'autorità competente di Singapore ha istituito controlli all'importazione e procedure volti ad assicurare che le operazioni di scarico, magazzinaggio, nuovo carico e transito a Singapore non pregiudichino il soddisfacimento di tali condizioni. |
(10) |
Nel marzo 2015 la Commissione ha effettuato un audit conoscitivo a Singapore per raccogliere informazioni e valutare i controlli all'importazione svolti dalle autorità competenti di Singapore nonché la procedura di transito istituita per l'autorizzazione richiesta. In base all'esito dell'audit la Commissione ha concluso che i controlli all'importazione e le procedure di transito attuate dalle autorità competenti di Singapore offrono garanzie soddisfacenti in merito all'integrità e alla sicurezza delle partite di carni fresche provenienti dalla Nuova Zelanda, in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute animale e di sanità pubblica. |
(11) |
Per certificare tali controlli all'importazione e procedure di transito l'autorità competente di Singapore dovrebbe rilasciare un certificato veterinario da presentare successivamente al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione. A tal fine è redatto un modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG». |
(12) |
L'accordo stabilisce norme specifiche sulla certificazione, sui controlli frontalieri e sulle tariffe delle ispezioni per le importazioni dalla Nuova Zelanda, norme che sono applicabili anche alle partite in transito a Singapore. |
(13) |
Per i prodotti neozelandesi esportati nell'Unione l'accordo permette la presentazione di certificati in formato elettronico mediante il sistema informatico integrato dell'Unione istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (6) («TRACES»). |
(14) |
Per allinearsi alle disposizioni in materia di certificazione elettronica per la Nuova Zelanda stabilite nell'allegato VII dell'accordo e nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1901, il modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG» dovrebbe essere inserito in TRACES. |
(15) |
Al momento dell'entrata nell'Unione le partite dovrebbero essere accompagnate sia dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda sia dal modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG», rilasciato dall'autorità competente di Singapore nel sistema TRACES, conformemente all'allegato del presente regolamento. |
(16) |
È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiungere la voce relativa a Singapore all'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, destinate all'Unione e scaricate, nuovamente caricate e fatte transitare con o senza magazzinaggio a Singapore. |
(17) |
L'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 dovrebbe inoltre essere modificato per aggiungere il modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG» all'elenco dei modelli di certificati veterinari. |
(18) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 206/2010. |
(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di merci oggetto del certificato di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato del presente regolamento unicamente se tale certificato rilasciato dall'autorità competente di Singapore e il certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda sono stati rilasciati dopo il 26 aprile 2016.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(3) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.
(4) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE (GU L 277 del 22.10.2015, pag. 32).
(6) Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:
1) |
nella parte 1, tra le voci relative a Russia ed El Salvador è inserita la seguente voce relativa a Singapore:
|
2) |
La parte 2 è modificata come segue:
|
(*1) Soltanto per le carni fresche originarie della Nuova Zelanda, che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell'Unione, accompagnate dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, destinate all'Unione, scaricate con o senza magazzinaggio e caricate nuovamente in uno stabilimento riconosciuto durante il transito a Singapore.
(*2) Al momento dell'entrata nell'Unione le partite devono essere accompagnate dal presente modello di certificato veterinario rilasciato nel sistema TRACES dall'autorità competente di Singapore e dall'opportuno modello di certificato veterinario per l'importazione di carni fresche rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, che può essere allegato nel sistema TRACES dall'autorità competente di Singapore.»