11.3.2016
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IT
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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L 65/40
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/346 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2016
che stabilisce gli elementi da inserire nel sistema d'informazione doganale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
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Scopo del sistema d'informazione doganale (SID) è aiutare le autorità competenti a prevenire, individuare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri immettono nel SID informazioni relative a eventi pertinenti, quali il sequestro o il blocco delle merci. Affinché il SID continui a rispondere alle esigenze delle autorità competenti, è necessario aggiornare l'elenco degli elementi da includervi.
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(2)
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Ciascun evento registrato nel SID include una serie di elementi fondamentali, necessari per consentire un'interpretazione scrupolosa del caso in esame. Affinché le autorità competenti possano risalire facilmente a casi o eventi specifici all'interno del SID, il sistema dovrebbe prevedere la possibilità di cercare i riferimenti del caso ed è quindi necessario che tali riferimenti siano inclusi tra gli elementi del SID.
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(3)
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Le frodi di norma implicano la partecipazione attiva di una o più persone. L'identificazione corretta e inequivocabile delle persone coinvolte in attività potenzialmente fraudolente è di estrema importanza per il buon esito delle indagini sugli eventi. I dati relativi alle imprese e alle persone implicate in frodi o in attività potenzialmente fraudolente dovrebbero pertanto essere inseriti nel SID.
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(4)
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Dal momento che le modalità operative delle frodi nell'esercizio del commercio e il metodo di occultamento sono legati ai mezzi di trasporto utilizzati, è importante che tra gli elementi richiesti all'interno del SID siano incluse informazioni dettagliate sui mezzi di trasporto.
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(5)
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I modi di trasporto che non sono ritenuti giustificati dal punto di vista economico sono validi indicatori di alcuni tipi di frode, ad esempio le false dichiarazioni di origine. È pertanto importante conoscere i dettagli delle rotte utilizzate per il trasporto delle merci, in quanto possono rivelarsi utili per individuare le frodi. Le informazioni sulle tappe degli itinerari sono quindi considerate essenziali ai fini di una corretta indagine sulle frodi doganali e dovrebbero figurare tra gli elementi del SID.
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(6)
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I dazi doganali e gli altri oneri variano a seconda delle caratteristiche specifiche della merce in questione. Onde garantire di riservare un seguito adeguato ai casi o agli eventi registrati nel SID, è opportuno che nel sistema siano inserite le specifiche delle merci oggetto del caso.
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(7)
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L'analisi del sequestro, della confisca o del blocco effettivi delle merci contribuisce all'elaborazione di misure preventive per contrastare il ripetersi dello stesso tipo di frode doganale in futuro. Si ritiene pertanto importante includere nel SID le informazioni pertinenti riguardanti il sequestro, il blocco o la confisca delle merci.
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(8)
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Qualsiasi azione intrapresa dalle autorità competenti deve essere giustificabile e fondarsi pertanto su indicatori di rischio appropriati. È quindi necessario includere informazioni sulla valutazione del rischio tra gli elementi del SID.
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(9)
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A seconda del caso in esame, la documentazione pertinente da fornire al momento della registrazione del caso nel SID può variare notevolmente. Essa può includere, ma non esclusivamente, documenti commerciali ottenuti dalle autorità competenti.
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(10)
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Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 515/97,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Elementi
Gli elementi da inserire nella banca dati del SID relativamente alle categorie di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97 sono:
a)
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gli elementi comuni a tutte le categorie di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97:
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informazioni di base relative al caso,
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—
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documenti pertinenti allegati;
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b)
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elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera a), del regolamento (CE) n. 515/97:
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specifiche delle merci,
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—
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informazioni sul sequestro, il blocco o la confisca,
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—
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indicatori del rischio,
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—
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sezione riservata alle osservazioni;
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c)
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elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera b), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
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specifiche dei mezzi di trasporto,
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—
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indicatori del rischio,
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—
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sezione riservata alle osservazioni;
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d)
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elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera c), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
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dati delle imprese implicate,
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—
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indicatori del rischio,
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—
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sezione riservata alle osservazioni;
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e)
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elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera d), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
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dati delle persone implicate,
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—
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indicatori del rischio,
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—
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sezione riservata alle osservazioni;
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f)
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elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera e), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
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specifiche delle tendenze in materia di frode,
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—
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indicatori del rischio;
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g)
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elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera f), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
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specifiche delle competenze disponibili;
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h)
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elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera g), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
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informazioni sul sequestro, il blocco o la confisca,
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—
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indicatori del rischio;
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i)
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elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera h), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
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informazioni sul sequestro, il blocco o la confisca,
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—
|
indicatori del rischio.
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L'allegato fornisce maggiori dettagli su tali elementi.
Articolo 2
Abrogazione
L'articolo 2 del regolamento (CE) 696/98 della Commissione (2) è soppresso.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 22).
ALLEGATO
a)
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RIFERIMENTO DEL CASO
—
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Numero di riferimento del caso
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—
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Riferimento del documento
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—
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Numero di riferimento nazionale
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b)
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INFORMAZIONI DI BASE RELATIVE AL CASO
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Qualità dell'informazione
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c)
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DOCUMENTI
—
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Pagamento delle spese di trasporto
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d)
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—
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DATI DELLE PERSONE IMPLICATE
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—
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Livello di implicazione
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—
|
Caratteristiche fisiche particolari e permanenti
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—
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Biglietti
—
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Data di inizio del viaggio
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—
|
Durata del soggiorno (giorni)
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|
—
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Contante
—
|
Importo dopo la conversione (EUR)
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e)
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DATI DELLE IMPRESE IMPLICATE
—
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Livello di implicazione
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—
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Denominazione commerciale
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—
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Numero di registrazione (1)
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f)
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SPECIFICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO
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g)
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6.2
|
TRASPORTO SU STRADA
—
|
Paese di immatricolazione
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h)
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6.3
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PICCOLE NAVI
—
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Stazza (lorda) convenzione ICT
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—
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Tipo di registrazione della nave
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—
|
Numero di registrazione della nave
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i)
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6.4
|
NAVE COMMERCIALE
—
|
Tipo di registrazione della nave
|
—
|
Numero di registrazione della nave
|
|
|
j)
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6.5
|
TRASPORTO FERROVIARIO
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|
k)
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6.6
|
TRASPORTO AEREO
—
|
Numero di registrazione
|
|
|
m)
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SPECIFICHE DELLE MERCI
—
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Codice SA/NC/TARIC (6, 8, 10 cifre)
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—
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Totale dell'importo fatturato
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—
|
Importo dopo la conversione (EUR)
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—
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Etichette/avvertenze (apposte)
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8.1
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CAMPI SUPPLEMENTARI PER IL TABACCO
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8.2
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CAMPI SUPPLEMENTARI PER I PRECURSORI DELLA DROGA
—
|
Tipo di sostanza stupefacente
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8.3
|
CAMPI SUPPLEMENTARI PER IL CONTANTE
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|
n)
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INFORMAZIONI SUL SEQUESTRO, IL BLOCCO O LA CONFISCA
—
|
Dettagli dell'occultamento
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o)
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AZIONE
—
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Motivazioni dell'azione
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—
|
Modalità operative sospettate
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—
|
Tipo di occultamento sospettato
|
|
p)
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INDICATORI DEL RISCHIO
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q)
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SEZIONE RISERVATA ALLE OSSERVAZIONI
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r)
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DOCUMENTI PERTINENTI ALLEGATI
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s)
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SPECIFICHE DELLE TENDENZE IN MATERIA DI FRODE
|
t)
|
SPECIFICHE DELLE COMPETENZE DISPONIBILI
|
(1) Questo elemento non può essere indicato se consente di identificare una persona fisica.