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Document 32016R0346

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/346 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce gli elementi da inserire nel sistema d'informazione doganale

C/2016/1395

OJ L 65, 11.3.2016, p. 40–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/346/oj

11.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/346 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2016

che stabilisce gli elementi da inserire nel sistema d'informazione doganale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Scopo del sistema d'informazione doganale (SID) è aiutare le autorità competenti a prevenire, individuare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri immettono nel SID informazioni relative a eventi pertinenti, quali il sequestro o il blocco delle merci. Affinché il SID continui a rispondere alle esigenze delle autorità competenti, è necessario aggiornare l'elenco degli elementi da includervi.

(2)

Ciascun evento registrato nel SID include una serie di elementi fondamentali, necessari per consentire un'interpretazione scrupolosa del caso in esame. Affinché le autorità competenti possano risalire facilmente a casi o eventi specifici all'interno del SID, il sistema dovrebbe prevedere la possibilità di cercare i riferimenti del caso ed è quindi necessario che tali riferimenti siano inclusi tra gli elementi del SID.

(3)

Le frodi di norma implicano la partecipazione attiva di una o più persone. L'identificazione corretta e inequivocabile delle persone coinvolte in attività potenzialmente fraudolente è di estrema importanza per il buon esito delle indagini sugli eventi. I dati relativi alle imprese e alle persone implicate in frodi o in attività potenzialmente fraudolente dovrebbero pertanto essere inseriti nel SID.

(4)

Dal momento che le modalità operative delle frodi nell'esercizio del commercio e il metodo di occultamento sono legati ai mezzi di trasporto utilizzati, è importante che tra gli elementi richiesti all'interno del SID siano incluse informazioni dettagliate sui mezzi di trasporto.

(5)

I modi di trasporto che non sono ritenuti giustificati dal punto di vista economico sono validi indicatori di alcuni tipi di frode, ad esempio le false dichiarazioni di origine. È pertanto importante conoscere i dettagli delle rotte utilizzate per il trasporto delle merci, in quanto possono rivelarsi utili per individuare le frodi. Le informazioni sulle tappe degli itinerari sono quindi considerate essenziali ai fini di una corretta indagine sulle frodi doganali e dovrebbero figurare tra gli elementi del SID.

(6)

I dazi doganali e gli altri oneri variano a seconda delle caratteristiche specifiche della merce in questione. Onde garantire di riservare un seguito adeguato ai casi o agli eventi registrati nel SID, è opportuno che nel sistema siano inserite le specifiche delle merci oggetto del caso.

(7)

L'analisi del sequestro, della confisca o del blocco effettivi delle merci contribuisce all'elaborazione di misure preventive per contrastare il ripetersi dello stesso tipo di frode doganale in futuro. Si ritiene pertanto importante includere nel SID le informazioni pertinenti riguardanti il sequestro, il blocco o la confisca delle merci.

(8)

Qualsiasi azione intrapresa dalle autorità competenti deve essere giustificabile e fondarsi pertanto su indicatori di rischio appropriati. È quindi necessario includere informazioni sulla valutazione del rischio tra gli elementi del SID.

(9)

A seconda del caso in esame, la documentazione pertinente da fornire al momento della registrazione del caso nel SID può variare notevolmente. Essa può includere, ma non esclusivamente, documenti commerciali ottenuti dalle autorità competenti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 515/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elementi

Gli elementi da inserire nella banca dati del SID relativamente alle categorie di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97 sono:

a)

gli elementi comuni a tutte le categorie di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97:

riferimento del caso,

informazioni di base relative al caso,

documenti pertinenti allegati;

b)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera a), del regolamento (CE) n. 515/97:

specifiche delle merci,

documenti,

informazioni sul sequestro, il blocco o la confisca,

azioni,

indicatori del rischio,

sezione riservata alle osservazioni;

c)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera b), del regolamento (CE) n. 515/97:

specifiche dei mezzi di trasporto,

documenti,

tappe dell'itinerario,

azioni,

indicatori del rischio,

sezione riservata alle osservazioni;

d)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera c), del regolamento (CE) n. 515/97:

dati delle imprese implicate,

documenti,

azioni,

indicatori del rischio,

sezione riservata alle osservazioni;

e)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera d), del regolamento (CE) n. 515/97:

dati delle persone implicate,

documenti,

azioni,

indicatori del rischio,

sezione riservata alle osservazioni;

f)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera e), del regolamento (CE) n. 515/97:

specifiche delle tendenze in materia di frode,

indicatori del rischio;

g)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera f), del regolamento (CE) n. 515/97:

specifiche delle competenze disponibili;

h)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera g), del regolamento (CE) n. 515/97:

informazioni sul sequestro, il blocco o la confisca,

azioni,

indicatori del rischio;

i)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera h), del regolamento (CE) n. 515/97:

informazioni sul sequestro, il blocco o la confisca,

azioni,

indicatori del rischio.

L'allegato fornisce maggiori dettagli su tali elementi.

Articolo 2

Abrogazione

L'articolo 2 del regolamento (CE) 696/98 della Commissione (2) è soppresso.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 22).


ALLEGATO

a)

RIFERIMENTO DEL CASO

Numero di riferimento del caso

Riferimento del documento

Numero di riferimento nazionale

Sintesi

Servizio

Referente

Data

b)

INFORMAZIONI DI BASE RELATIVE AL CASO

Tipo di frode

Tipo di segnalazione

Mezzi di trasporto

Qualità dell'informazione

c)

DOCUMENTI

Tipo

Numero

Pagamento delle spese di trasporto

Data di emissione

Luogo di emissione

d)

DATI DELLE PERSONE IMPLICATE

Livello di implicazione

Nome

Cognome

Cognome da nubile

Pseudonimo

Sesso

Caratteristiche fisiche particolari e permanenti

Luogo di nascita

Data di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Via

Numero

Casella postale

CAP

Città

Paese

Telefono/Cellulare

Fax/Email

Documento di identità

Tipo di documento

Numero del documento

Data di rilascio

Luogo di rilascio

Paese

Bagagli

Categoria

Tipo

Marca

Numero dell'etichetta

Trattamento

Biglietti

Data di acquisto

Modalità di pagamento

Emessi in (Stato)

Emessi da

Data di inizio del viaggio

Durata del soggiorno (giorni)

Contante

Dichiarato

Uso previsto

Origine

Valuta

Tipo di contante

Importo

Importo dopo la conversione (EUR)

Avvertenza

e)

DATI DELLE IMPRESE IMPLICATE

Livello di implicazione

Nome

Denominazione commerciale

Tipo di registrazione

Numero di registrazione (1)

Indirizzo*

Via

Numero

Casella postale

CAP

Città

Paese

Telefono/Cellulare

Fax/Email:

f)

SPECIFICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO

6.1

CONTAINER

Tipo

Numero

Stato

Numero dei sigilli

Dimensioni

g)

6.2

TRASPORTO SU STRADA

Tipo

Tipo di registrazione

Paese di immatricolazione

Marca

Numero di targa

Colore

Scritte o loghi

Numero dei sigilli

h)

6.3

PICCOLE NAVI

Tipo

Nome

Bandiera

Porto di registrazione

Lunghezza

Unità di lunghezza

Stazza (lorda) convenzione ICT

Colore

Tipo di registrazione della nave

Numero di registrazione della nave

i)

6.4

NAVE COMMERCIALE

Tipo

Nome

Bandiera

Tipo di registrazione della nave

Numero di registrazione della nave

j)

6.5

TRASPORTO FERROVIARIO

Tipo

Numero del treno

Società

Paese di registrazione

Numero del vagone

Numero dei sigilli

k)

6.6

TRASPORTO AEREO

Tipo

Numero del volo

Tipo di trasporto

Compagnia aerea

Numero di registrazione

Vettore

Numero di targa

MRN

Trattamento

Numero dei sigilli

6.7

CORRIERE — POSTA

Tipo

Numero del volo

Vettore

Numero di targa

MRN

l)

ITINERARIO

Tappa

Data

Paese

Luogo

Tipo di ubicazione

Latitudine

Longitudine

Mezzi di trasporto

m)

SPECIFICHE DELLE MERCI

Stato della merce

Tipo di merce

Descrizione

Categoria

Codice SA/NC/TARIC (6, 8, 10 cifre)

Procedura doganale

Totale dell'importo fatturato

Valuta

Importo dopo la conversione (EUR)

Marca

Fabbricante

Quantità

Unità

Peso lordo

Volume

Peso netto

Etichette/avvertenze (apposte)

Avvertenza

8.1

CAMPI SUPPLEMENTARI PER IL TABACCO

Tipo di prodotto

8.2

CAMPI SUPPLEMENTARI PER I PRECURSORI DELLA DROGA

Tipo di sostanza stupefacente

Quantità

Unità

Loghi

8.3

CAMPI SUPPLEMENTARI PER IL CONTANTE

Uso previsto

Origine

Importo

Tipo di contante

Quantità

n)

INFORMAZIONI SUL SEQUESTRO, IL BLOCCO O LA CONFISCA

Statuto

Data

Paese

Tipo di ubicazione

Luogo del sequestro

Latitudine

Longitudine

Modalità operative

Tipo di occultamento

Dettagli dell'occultamento

Servizio

o)

AZIONE

Azione richiesta

Motivazioni dell'azione

Modalità operative sospettate

Tipo di occultamento sospettato

Azione intrapresa

Data

p)

INDICATORI DEL RISCHIO

q)

SEZIONE RISERVATA ALLE OSSERVAZIONI

Osservazioni

r)

DOCUMENTI PERTINENTI ALLEGATI

Riferimento

s)

SPECIFICHE DELLE TENDENZE IN MATERIA DI FRODE

t)

SPECIFICHE DELLE COMPETENZE DISPONIBILI


(1)  Questo elemento non può essere indicato se consente di identificare una persona fisica.


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