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Document 32016R0171

Regolamento delegato (UE) 2016/171 della Commissione, del 20 novembre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

OJ L 33, 10.2.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/171/oj

10.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/171 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2015

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il paragrafo 4 della raccomandazione 14-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) concernente un programma pluriennale di conservazione e di gestione per i tonnidi tropicali stabilisce che i pescherecci di lunghezza complessiva pari o superiore a 20 metri non iscritti al registro ICCAT dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca dei tonnidi tropicali non sono autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso e/o tonno albacora dalla zona della convenzione ICCAT. L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (2) esonera la norma ICCAT dall'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ma soltanto per quanto riguarda il tonno obeso. Dato che, in pratica, la cattura accessoria del tonno albacora è possibile nell'ambito di altre attività di pesca che non intendono pescare questa specie e che sono soggette all'obbligo di sbarco, l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/98 dovrebbe essere modificato per aggiungere al tonno obeso il tonno albacora.

(2)

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede una deroga all'obbligo di sbarco degli esemplari di tonno rosso di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (3). La taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009 è di 30 kg o 115 cm. Tuttavia, l'articolo 9, paragrafi 2 e 8, dello stesso regolamento prevede una taglia minima diversa per il tonno rosso catturato i) nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate; ii) nel mare Adriatico a fini di allevamento; e iii) nel Mediterraneo nell'ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano. L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione dovrebbe essere modificato per includere le taglie minime al di sotto dei 30 kg o 115 cm di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 8, del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio.

(3)

L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede deroghe all'obbligo di sbarco per quanto riguarda il pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano atlantico settentrionale. Dato che il paragrafo 9 della raccomandazione ICCAT 13-02 per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale si applica al pesce spada catturato o sbarcato in tutto l'Oceano atlantico, occorre modificare tale articolo, affinché si applichi all'intero Oceano atlantico.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 2015/98 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Tonno obeso e tonno albacora

1.   Il presente articolo si applica al tonno obeso (Thunnus obesus) e al tonno albacora (Thunnus albacares) nell'Oceano atlantico.

2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 20 metri non iscritti al registro ICCAT dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno obeso e del tonno albacora non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso e tonno albacora nell'Oceano Atlantico.»

2)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasferire, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso:

a)

di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009; o,

b)

nei casi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 8, del regolamento (CE) n. 302/2009, di dimensioni inferiori alle taglie minime di cui allo stesso articolo 9, paragrafi 2 e 8.»

3)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente articolo si applica al pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano atlantico.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

(3)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).


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