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Document 32016R0171
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/171 of 20 November 2015 amending Delegated Regulation (EU) 2015/98 on the implementation of the Union's international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries
Regolamento delegato (UE) 2016/171 della Commissione, del 20 novembre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale
Regolamento delegato (UE) 2016/171 della Commissione, del 20 novembre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale
OJ L 33, 10.2.2016, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/171 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2015
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il paragrafo 4 della raccomandazione 14-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) concernente un programma pluriennale di conservazione e di gestione per i tonnidi tropicali stabilisce che i pescherecci di lunghezza complessiva pari o superiore a 20 metri non iscritti al registro ICCAT dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca dei tonnidi tropicali non sono autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso e/o tonno albacora dalla zona della convenzione ICCAT. L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (2) esonera la norma ICCAT dall'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ma soltanto per quanto riguarda il tonno obeso. Dato che, in pratica, la cattura accessoria del tonno albacora è possibile nell'ambito di altre attività di pesca che non intendono pescare questa specie e che sono soggette all'obbligo di sbarco, l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/98 dovrebbe essere modificato per aggiungere al tonno obeso il tonno albacora. |
(2) |
L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede una deroga all'obbligo di sbarco degli esemplari di tonno rosso di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (3). La taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009 è di 30 kg o 115 cm. Tuttavia, l'articolo 9, paragrafi 2 e 8, dello stesso regolamento prevede una taglia minima diversa per il tonno rosso catturato i) nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate; ii) nel mare Adriatico a fini di allevamento; e iii) nel Mediterraneo nell'ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano. L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione dovrebbe essere modificato per includere le taglie minime al di sotto dei 30 kg o 115 cm di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 8, del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio. |
(3) |
L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede deroghe all'obbligo di sbarco per quanto riguarda il pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano atlantico settentrionale. Dato che il paragrafo 9 della raccomandazione ICCAT 13-02 per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale si applica al pesce spada catturato o sbarcato in tutto l'Oceano atlantico, occorre modificare tale articolo, affinché si applichi all'intero Oceano atlantico. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/98, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 2015/98 è così modificato:
1) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Tonno obeso e tonno albacora 1. Il presente articolo si applica al tonno obeso (Thunnus obesus) e al tonno albacora (Thunnus albacares) nell'Oceano atlantico. 2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 20 metri non iscritti al registro ICCAT dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno obeso e del tonno albacora non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso e tonno albacora nell'Oceano Atlantico.» |
2) |
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasferire, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso:
|
3) |
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente articolo si applica al pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano atlantico.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).
(3) Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).