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Document 32016L0774
Commission Directive (EU) 2016/774 of 18 May 2016 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles (Text with EEA relevance)
Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/2850
OJ L 128, 19.5.2016, p. 4–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/4 |
DIRETTIVA (UE) 2016/774 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2016
recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003. |
(2) |
Nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Le esenzioni 8. e), 8. f), 8. g), 8. h), 8. j) e 10. d) dell'allegato II sono riesaminate nel 2014. |
(3) |
La valutazione dei progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l'utilizzo del piombo nelle applicazioni coperte dalle esenzioni 8. h), 8. j) e 10. d) non dovrebbe essere prorogata in quanto l'uso del piombo in tali applicazioni non è più inevitabile. |
(4) |
La valutazione dei progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l'utilizzo del piombo nelle applicazioni di cui alle esenzioni 8. e), 8. f) e 8. g) continua a essere inevitabile, in quanto non sono ancora disponibili materiali sostitutivi. Tuttavia, poiché esistono informazioni su possibili futuri sostituti del piombo nelle applicazioni citate, è opportuno introdurre una data di revisione che consenta di stabilire se tale uso possa essere interrotto. |
(5) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro sei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate dal suddetto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
(2) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
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Piombo come elemento di lega |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011 |
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Piombo e composti di piombo nei componenti |
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X |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2009 |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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X (3) |
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X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003 |
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X (4) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Cromo esavalente |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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X |
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Mercurio |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Cadmio |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 |
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Note:
È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*).
(1) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2015.
(2) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2019.
(3) Rimozione se, in correlazione con la voce 10, lettera a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(4) Rimozione se, in correlazione con le voci 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(*) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole in carbonio dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.»