EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016H2115

Raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione, del 1° dicembre 2016, sul monitoraggio della presenza di Δ9-tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/7693

OJ L 327, 2.12.2016, p. 103–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/2115/oj

2.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/103


RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2115 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2016

sul monitoraggio della presenza di Δ9-tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sul tetraidrocannabinolo (THC) nel latte e in altri alimenti di origine animale (1).

(2)

Il tetraidrocannabinolo, o più precisamente il delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC), è il costituente più rilevante della canapa Cannabis sativa. L'EFSA ha stabilito una dose acuta di riferimento (DAR) di 1 μg Δ9-THC/kg p.c.

(3)

Sia sulla presenza di Δ9-THC negli alimenti di origine animale sia sul tasso di trasferimento dai mangimi agli alimenti di origine animale è disponibile solo un numero limitato di dati. È quindi necessario disporre di più dati sulla presenza negli alimenti di origine animale, in base ai quali si possa dimostrare che gli alimenti di origine animale provengono da animali alimentati con mangimi contenenti canapa o materie prime per mangimi derivate dalla canapa.

(4)

Sono inoltre necessari maggiori dati di occorrenza sulla presenza di Δ9-THC negli alimenti derivati dalla canapa e negli alimenti contenenti canapa o ingredienti derivati dalla canapa. È inoltre opportuno, se possibile, analizzare i precursori non psicoattivi acidi delta-9-tetraidrocannabinolici (2-COOH-Δ9-THC denominato Δ9-THCA-A e 4-COOH-Δ9-THC denominato Δ9-THCA-B) e altri cannabinoidi [come il delta-8-tetraidrocannabinolo (Δ8-THC), il cannabinolo (CBN), il cannabidiolo (CBD) e la delta-9-tetraidrocannabivarina (Δ9-THCV)].

(5)

È pertanto opportuno raccomandare il monitoraggio della presenza di Δ9-THC, dei suoi precursori e degli cannabinoidi negli alimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1)

È opportuno che gli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore alimentare e degli altri soggetti interessati, eseguano un monitoraggio sulla presenza del Δ9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) negli alimenti di origine animale e del Δ9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC), dei suoi precursori non psicoattivi acidi delta-9-tetraidrocannabinolici (2-COOH-Δ9-THC denominato Δ9-THCA-A e 4-COOH-Δ9-THC denominato Δ9-THCA-B) e di altri cannabinoidi [come il delta-8-tetraidrocannabinolo (Δ8-THC), il cannabinolo (CBN), il cannabidiolo (CBD) e la delta-9-tetraidrocannabivarina (Δ9-THCV)] negli alimenti derivati dalla canapa e negli alimenti contenenti canapa o ingredienti derivati dalla canapa.

Per il monitoraggio degli alimenti di origine animale, dovrebbe essere possibile dimostrare che gli alimenti di origine animale vengano prodotti da animali alimentati con mangimi contenenti canapa o materie prime per mangimi derivate dalla canapa.

2)

Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi del lotto sottoposto a campionamento, gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (2).

3)

Il metodo di analisi da utilizzare per il monitoraggio è di preferenza la separazione cromatografica unita a spettrometria di massa (LC-MS o GC-MS) a seguito di un'adeguata fase di purificazione [estrazione liquido-liquido (LLE) o estrazione in fase solida (SPE)]. È opportuno dare la preferenza a tecniche cromatografiche che permettano di determinare separatamente il Δ9-THC, i suoi precursori e gli altri cannabinoidi nei prodotti alimentari contenenti canapa.

4)

Gli Stati membri, gli operatori del settore alimentare e gli altri soggetti interessati dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano forniti periodicamente all'EFSA e al più tardi entro fine ottobre 2018 nel formato di trasmissione dei dati dell'Autorità, conformemente alle prescrizioni della «Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed [Orientamenti sulla descrizione standardizzata dei campioni (SSD) di alimenti e mangimi]» dell'EFSA (3) e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2015. Scientific Opinion on the risks for human health related to the presence of tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other food of animal origin [Parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di tetraidrocannabinolo (THC) nel latte e altri alimenti di origine animale]. EFSA Journal 2015;13(6):4141, [125 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2015.4141.

(2)  Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/it/data/toolbox.


Top