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Document 32016D2001

Decisione (PESC) 2016/2001 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa al contributo dell'Unione all'istituzione e alla gestione sicura di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

OJ L 308, 16.11.2016, p. 22–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2001/oj

16.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/22


DECISIONE (PESC) 2016/2001 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2016

relativa al contributo dell'Unione all'istituzione e alla gestione sicura di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere adottate sia nell'Unione sia nei paesi terzi.

(2)

L'Unione sta attivamente attuando la strategia in questione nonché le misure elencate nel capitolo III della medesima, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

(3)

L'articolo IV del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP) sancisce il diritto inalienabile di tutte le parti del TNP di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione e in conformità agli articoli I e II del TNP. Sancisce inoltre che tutte le parti del TNP si impegnano a cooperare «nel contribuire da sole o con altri Stati o organizzazioni internazionali all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia per scopi pacifici, specialmente nel territorio dei paesi non nucleari parti del TNP, con la dovuta considerazione per le necessità delle aree in via di sviluppo del mondo».

(4)

Gli approcci multilaterali al ciclo del combustibile nucleare possono offrire ai paesi che hanno deciso di ricorrere all'energia nucleare per usi pacifici un'alternativa allo sviluppo di cicli del combustibile nucleare a livello nazionale, evitando nel contempo rischi di proliferazione.

(5)

L'AIEA, in forza dell'articolo III dello statuto, è autorizzata a effettuare tutte le operazioni necessarie per facilitare l'applicazione pratica dell'energia nucleare per scopi pacifici, tra cui l'acquisizione di combustibile nucleare, servizi e attrezzature come pure la costituzione di strutture e impianti propri.

(6)

Nel settembre del 2006 l'Iniziativa contro la minaccia nucleare (Nuclear Threat Initiative), organizzazione non governativa indipendente stabilita negli Stati Uniti, ha offerto una sovvenzione di 50 000 000 USD all'AIEA affinché contribuisse a costituire una scorta di uranio a basso arricchimento posseduta e gestita dalla stessa AIEA a condizione che l'Agenzia fosse in grado di raccogliere un importo supplementare di 100 000 000 USD, comprese le sovvenzioni da altri Stati membri e donatori dell'AIEA, e costituisse una riserva di combustibile nucleare.

(7)

L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni a sostegno dell'istituzione e della gestione sicura di una banca di combustibile nucleare posta sotto il controllo dell'AIEA. Ha inoltre rilevato che l'Unione prevedeva di contribuire al progetto con un massimo di 25 000 000 EUR, non appena il consiglio dei governatori dell'AIEA avesse definito e approvato condizioni e modalità per la banca. La Commissione europea ha già fornito 20 000 000 EUR per l'acquisizione del LEU.

(8)

Il 3 dicembre 2010 il consiglio dei governatori dell'AIEA ha adottato la risoluzione GOV/2010/70, in cui si approva l'istituzione di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) dell'AIEA, e ha dichiarato che le operazioni della banca LEU dell'AIEA saranno finanziate esclusivamente attraverso contributi fuori bilancio.

(9)

Il punto 15 del documento GOV/2010/67, intitolato «Garanzia di fornitura: Istituzione di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) dell'AIEA per la fornitura di LEU agli Stati membri», stabilisce che «l'Agenzia è proprietaria del LEU nella banca LEU (uranio a basso arricchimento) dell'AIEA in questione e il LEU è sotto il controllo dell'Agenzia stessa e in suo formale possesso giuridico. L'Agenzia è responsabile dello stoccaggio e della protezione dei materiali in suo possesso garantendo, mediante un accordo con lo Stato ospitante, che il LEU sia salvaguardato da pericoli naturali e di altro tipo, rimozione o diversione non autorizzate, danni o distruzione, compreso il sabotaggio, e sequestro coercitivo. Inoltre l'Agenzia assicura, tramite accordi con lo Stato ospitante, l'applicazione delle salvaguardie AIEA al LEU nella banca LEU dell'AIEA, come pure l'applicazione delle norme e delle misure di sicurezza nonché delle misure di protezione fisica da parte dello Stato o degli Stati ospitanti». Il punto 16 del documento GOV/2010/67 stabilisce inoltre che «stante l'approvazione del consiglio dei governatori, l'Agenzia conclude con gli Stati ospitanti un accordo omologo, simile all'attuale accordo sulla sede dell'AIEA, che provvede alla sicurezza e alla protezione, all'adeguata copertura di responsabilità dell'impianto di stoccaggio, si fa carico dei privilegi e delle immunità dell'Agenzia necessari per la gestione indipendente della banca LEU, tra cui il diritto di trasportare l'uranio a basso arricchimento dalla e verso la banca LEU dell'AIEA come disposto dall'Agenzia conformemente allo statuto e all'accordo con lo Stato o gli Stati ospitanti. Inoltre, ove necessario, disposizioni sulla garanzia del transito sono concluse con gli Stati vicini allo Stato ospitante».

(10)

La banca LEU dell'AIEA consisterà in una scorta massima di 60 cilindri tipo 30B contenenti esafluoruro di uranio a basso arricchimento commerciale standard. La banca LEU dell'AIEA sarà situata nella struttura di stoccaggio LEU dell'AIEA, gestita dall'Ulba Metallurgical Plant (impianto metallurgico Ulba) e regolamentata dalla commissione di supervisione e controllo del settore atomico ed energetico della Repubblica del Kazakhstan.

(11)

Il quadro giuridico di base tra l'AIEA e il Kazakhstan, Stato ospitante, è stato definito. L'accordo di transito con la Federazione russa, approvato dal consiglio dei governatori dell'AIEA (GOV/2015/36) è stato firmato. La concezione di un nuovo impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA è stata ultimata e l'Agenzia ha concluso che questa è conforme alle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e agli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA. Una stima particolareggiata dei costi del nuovo impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA è stata redatta e validata in maniera indipendente. È stato finalizzato un accordo di partenariato tra l'AIEA e il gestore dell'impianto in cui sono definiti termini e condizioni di cooperazione per la costruzione dell'impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA. L'AIEA pianifica attualmente le attività di preparazione per l'acquisizione del LEU.

(12)

Secondo il progetto e il piano finanziario descritti nella relazione aggiornata del direttore generale dell'AIEA (GOV/INF/2016/8) «Garanzia di fornitura: Istituzione di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) dell'AIEA per la fornitura di LEU agli Stati membri», il costo totale del progetto LEU è stimato a 118 863 000 EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare immediata attuazione pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione contribuisce all'istituzione e alla gestione sicura di una banca dell'uranio a basso arricchimento (LEU), posta sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare («AIEA» o «Agenzia»), intesa a ridurre i rischi crescenti di proliferazione occasionati dalla diffusione di tecnologie sensibili del ciclo del combustibile nucleare. L'Unione intraprende attività volte a sostenere tale banca LEU dell'AEIA, in forma di riserva di LEU, con gli obiettivi seguenti:

a)

permettere ai paesi di esercitare i diritti di cui godono ai sensi dell'articolo IV del TNP evitando al contempo i rischi di proliferazione; e

b)

fungere da meccanismo di ultima istanza per sostenere il mercato commerciale senza distorcerlo, qualora la scorta di LEU di uno Stato membro dell'AEIA sia interrotta e non possa essere rispristinata con mezzi commerciali e detto Stato membro dell'AEIA soddisfi i criteri di ammissibilità.

2.   Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione contribuisce all'istituzione e alla gestione sicura della banca LEU, sotto il controllo dell'AIEA, tramite il finanziamento di attività connesse con la sicurezza, tra cui la protezione fisica, il trasporto, l'immagazzinamento in condizioni di sicurezza e contributi alla gestione sicura della banca LEU. Il progetto è realizzato a beneficio di tutti i paesi che hanno deciso di ricorrere all'energia nucleare per scopi pacifici.

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'AIEA. Essa svolge tale compito sotto il controllo dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'AIEA.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 4 362 200 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'AIEA. L'accordo prevede che l'AIEA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in misura corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dall'AIEA. Tali rapporti dell'AIEA costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti 60 mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


ALLEGATO

Contributo dell'Unione all'istituzione e alla gestione sicura di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

I.   INTRODUZIONE

Contesto generale

Nel dicembre 2010 il direttore generale dell'AIEA ha ricevuto dal Consiglio dei governatori il mandato ad avviare la creazione di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) e ha presentato un progetto dettagliato per la sua istituzione e gestione sicura.

Il 20 dicembre 2011 l'AIEA ha confermato alla missione permanente del Kazakistan che, sulla base delle informazioni fornite all'Agenzia del Kazakhstan nella sua «manifestazione di interesse» e secondo i requisiti indicati nel documento GOV/INF/2011/7, l'Ulba Metallurgical Plant (impianto metallurgico Ulba — UMP) offre un sito adeguato per ospitare la banca LEU dell'AIEA.

Tra il 2011 e il 2016 l'AIEA ha svolto in Kazakhstan diverse missioni volte a valutare il sito dell'UMP e il quadro normativo nazionale, al fine di assicurare che la banca LEU sia in grado di soddisfare le disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA. Le valutazioni sono state effettuate nei settori della sicurezza degli impianti, della sicurezza sismica, della preparazione e risposta alle emergenze, della sicurezza dei trasporti e della protezione fisica.

Il 27 agosto 2015 l'AIEA e il Kazakhstan hanno firmato un accordo con lo Stato ospitante. Tale accordo stabilisce che il Kazakhstan è lo Stato ospitante della banca LEU dell'AIEA ed è fornito al Kazakhstan il quadro giuridico per assicurare che la banca LEU dell'AIEA sarà gestita e disciplinata secondo le leggi e i regolamenti del Kazakhstan e in conformità delle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA.

Il 27 agosto 2015 l'AIEA e l'UMP hanno firmato un accordo sul gestore dell'impianto. Tale accordo stabilisce che l'UMP è il sito in cui sarà ubicata la banca LEU dell'AIEA e fornisce all'UMP il quadro giuridico per operare e gestire la banca LEU dell'AIEA in conformità della sua licenza, del quadro giuridico nazionale e delle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA.

Inoltre, l'AIEA e il ministero dell'energia del Kazakhstan hanno firmato l'accordo tecnico sulle modalità specifiche da attuare per l'istituzione della banca LEU dell'AIEA nella Repubblica del Kazakhstan («accordo tecnico»). L'accordo tecnico provvede affinché ciascuna parte fornisca le risorse necessarie per l'attuazione delle rispettive attività ai fini della tempestiva istituzione della banca LEU dell'AIEA, comprese le attività per conformarsi alle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA. A norma dell'accordo tecnico, le parti hanno istituito un comitato di coordinamento congiunto (CCC) per agevolare l'attuazione dell'accordo tecnico e hanno approvato un piano di attività specifiche (PAS), per provvedere all'istituzione e al funzionamento della banca LEU dell'AIEA in conformità delle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e delle disposizioni di orientamento in materia di protezione dell'AIEA. L'accordo tecnico dispone che le attività siano ultimate entro due anni dalla firma degli accordi giuridici, o entro settembre 2017.

Nel novembre 2015 l'UMP ha iniziato a progettare un nuovo impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA per ospitare la banca LEU dell'AIEA. Una missione dell'AIEA ha visitato l'UMP dal 29 febbraio al 4 marzo 2016 per valutare i progressi della progettazione. La missione ha esaminato se il processo di progettazione abbia tenuto conto in maniera adeguata delle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e degli orientamento in materia di protezione dell'AIEA. L'esame della missione dell'AIEA si è incentrato su cinque aree tecniche: struttura dell'edificio, analisi della sicurezza, radioprotezione, preparazione e risposta alle emergenze e sicurezza nucleare. L'esame del progetto proposto e dei pertinenti documenti giustificativi ha portato alla conclusione generale che il progetto prevede adeguate misure per assicurare la conformità alle disposizioni di sicurezza nucleare e agli orientamenti in materia di protezione.

Dopo il completamento del progetto e la sua revisione da parte dell'AIEA, nel maggio 2016 è stato firmato un accordo di partenariato tra l'AIEA e l'UMP. Tale accordo prevede le modalità tecniche e finanziarie relative alla costituzione dell'impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA. Ciò segna una tappa fondamentale nell'istituzione della banca LEU dell'AIEA.

Nel maggio 2016 la relazione del consiglio dei governatori (GOV/INF/2016/8) ha messo in evidenza i significativi progressi raggiunti. Essa fornisce il primo piano di progetto e finanziario globale di riferimento.

Il documento GOV/2010/67 del consiglio dei governatori autorizza il direttore generale dell'AIEA ad istituire la banca LEU dell'AIEA e prescrive che i costi (compresi i costi delle risorse umane) relativi all'istituzione e alla gestione della banca LEU dell'AIEA siano coperti esclusivamente attraverso contributi volontari fuori bilancio, senza alcun impatto sul bilancio ordinario dell'AIEA. A tal fine, il progetto della banca LEU dell'AIEA rimborsa varie divisioni dell'AIEA per il contributo e il sostegno tecnico forniti agli esperti e specialisti del progetto, mediante l'uso di accordi a livello di servizio (ALS). Tali accordi, che definiscono i servizi che le divisioni devono fornire al progetto per l'esecuzione del piano di progetto (compreso il PAS), nonché i costi del livello di sostegno fornito da ciascuna divisione, sono stati messi a punto e approvati nel marzo 2016.

Al 1o aprile 2016 un certo numero di Stati membri, la Commissione, l'Iniziativa contro la minaccia nucleare (NTI) e l'Istituto mondiale del trasporto nucleare (WNTI) si sono impegnati a versare fondi per un totale di circa 124 900 000 USD e 25 000 000 milioni di EUR e i contributi ricevuti dall'Agenzia ammontano a 124 900 000 milioni USD e 20 000 000 milioni di EUR. Hanno fornito contributi finanziari l'Iniziativa contro la minaccia nucleare (50 000 000 USD), gli Stati Uniti (50 000 000 USD), gli Emirati arabi uniti (10 000 000 USD), la Norvegia (5 000 000 USD), il Kuwait (10 000 000), il WNTI (10 000 EUR) e il Kazakhstan (400 000 USD). I 20 000 000 milioni di EUR donati dalla Commissione sono dedicati all'acquisto di LEU per la banca LEU dell'AIEA e fino a 5 000 000 EUR sono stati impegnati per miglioramenti connessi alla sicurezza. I fondi per i miglioramenti connessi alla sicurezza (fino a 5 000 000 EUR) sono oggetto del presente allegato.

Le prossime tappe fondamentali per la banca LEU dell'AIEA comprendono:

a)

finalizzazione della costituzione dell'impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA, ivi compreso il completamento della costruzione; conferma che l'edificio e le attrezzature corrispondo all'intento progettuale nonché alle disposizioni applicabili in materia di sicurezza e protezione;

b)

accordo con l'UMP in merito a un programma di gestione dei cilindri per garantire la sicurezza e la protezione a lungo termine dei cilindri e la disponibilità per il trasporto;

c)

messa in esercizio dell'impianto;

d)

acquisizione del LEU dell'AIEA e trasporto all'impianto di stoccaggio,

e)

avvio delle attività.

Obiettivi del progetto

Contribuire all'istituzione e alla gestione sicura della banca LEU dell'AIEA, in particolare garantendo alti livelli di sicurezza e protezione durante il trasporto e lo stoccaggio, in linea con gli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA.

Vantaggi

Saranno ricavati i seguenti vantaggi:

a)

migliorare la garanzia dell'approvvigionamento di combustibile nucleare in modo sicuro e protetto; e

b)

aiutare l'AIEA a garantire la sicurezza e la protezione dei trasporti di LEU dall'acquisizione alla fornitura, nonché durante lo stoccaggio presso il sito della banca LEU.

II.   DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

La banca LEU

La banca LEU dell'AIEA consisterà di scorte fisiche di circa 90 tonnellate di LEU, la quantità necessaria per la carica iniziale di un moderno reattore ad acqua leggera (equivalente a circa tre ricariche del nocciolo) per la produzione di energia elettrica, insieme alle attrezzature e ai servizi correlati. Le scorte saranno proprietà dell'AIEA. La banca LEU dell'AIEA opererà in conformità a determinati criteri non discriminatori per la cessione di LEU a un paese destinatario. Tali criteri sono pienamente compatibili con lo statuto dell'AIEA e sono stati approvati dal consiglio dei governatori. L'impianto nucleare che utilizza LEU deve essere coperto da un accordo di salvaguardia con l'AIEA e conformarvisi completamente.

Sostegno dell'Unione

L'Unione sosterrà la banca LEU dell'AIEA in modo complementare mediante diversi strumenti. Un contributo finanziario di 20 000 000 EUR per l'acquisizione di LEU è già stato previsto nel 2011 dallo strumento per la stabilità.

La presente decisione contribuirà al funzionamento e alla gestione sicuri della banca LEU dell'AIEA. Le pertinenti attività previste dall'AIEA, cui la presente decisione del Consiglio contribuirà finanziariamente, possono includere:

1.   Sostenere la costituzione sicura e protetta di uno stoccaggio di 90 tonnellate di LEU

Il presente punto contempla il costo di attuazione delle attività del piano di progetto, compreso il piano di attività specifiche (PAS) per l'anno 2017 e le attività di follow-up nel 2018. Il PAS, convenuto tra l'AIEA, l'UMP e il comitato per la supervisione e il controllo dell'energia atomica del Kazakhstan, è un elenco di attività ritenute necessarie per il miglioramento di impianti, attrezzature, procedure e prassi, atto a garantire che la banca LEU dell'AIEA sia istituita, stoccata, gestita e protetta in conformità delle disposizioni pertinenti degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA. Queste attività sono state elaborate sulla base di diverse valutazioni condotte tra il 2012 e il 2016. In particolare, una missione dell'Agenzia nel gennaio 2016 ha altresì individuato talune ulteriori attrezzature estrinseche che saranno necessarie per consentire all'impianto di stoccaggio di essere gestito conformemente agli standard dell'AIEA in materia di preparazione e risposta alle emergenze.

Tra le attività vi sono l'elaborazione di procedure per il funzionamento sicuro e protetto, l'acquisizione di attrezzature per la preparazione e risposta alle emergenze e per la radioprotezione e la fornitura della relativa formazione; organizzazione di seminari su aspetti relativi alla sicurezza pertinenti per la banca LEU dell'AIEA (ad esempio, cultura della sicurezza nucleare); osservazione di esercitazioni di emergenza presso l'impianto; attività di valutazione di follow-up al fine di convalidare la conformità dei miglioramenti ai pertinenti standard di sicurezza e orientamenti in materia protezione dell'AIEA prima della messa in esercizio.

Il LEU sarà depositato nell'impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA solo quando quest'ultima avrà accertato che la banca LEU è stata istituita e che soddisfa le disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di sicurezza dell'AIEA. Pertanto, l'Agenzia effettuerà una missione di conferma, prevista per l'estate 2017, per attestare che l'edificio finito e le sue attrezzature fondamentali corrispondono all'intento progettuale e che è stata predisposta l'intera infrastruttura necessaria per soddisfare le disposizioni applicabili in materia di sicurezza e protezione.

Su un periodo di due anni il bilancio comprenderà le spese di pianificazione, esecuzione, sostegno e rendicontazione in relazione alle attività del piano di progetto e del PAS, compresi i costi delle risorse umane dell'AIEA al fine di garantire che, in conformità del mandato del progetto della banca LEU dell'AIEA, non siano utilizzati fondi del bilancio ordinario.

2.   Assicurare il trasporto sicuro di 90 tonnellate di LEU

Si prevede che il LEU (90 tonnellate) sarà trasportato dall'impianto del venditore, o dei venditori, all'Ulba Metallurgical Plant (impianto metallurgico Ulba) di Oskemen, in Kazakhstan, dove sarà ubicata la banca LEU dell'AIEA. Le spedizioni di LEU, che attraversano varie giurisdizioni, devono soddisfare tutti i requisiti in materia di documentazione, assicurazione, autorizzazione del transito e marcatura, ivi compresi i requisiti degli Stati in materia di protezione fisica contenuti nelle pertinenti convenzioni e raccomandazioni elaborate sotto gli auspici dell'AIEA, nonché i requisiti di sicurezza dell'organizzazione marittima internazionale (IMO). Le spese connesse al trasporto del LEU dipenderanno dall'ubicazione geografica del venditore del LEU e dalle distanze di trasporto marittimo e terrestre tra il venditore e l'Ulba Metallurgical Plant (impianto metallurgico Ulba — UMP) in Kazakhstan e dal numero di scali e transiti di frontiera necessari per terminare la consegna. Questo punto comprende l'elaborazione di specifiche tecniche con il contributo specialistico di funzionari dell'AIEA e di esperti esterni; la pianificazione e supervisione del trasporto; l'assicurazione; il noleggio di una nave di trasporto marittimo per una sicurezza rafforzata; una consultazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la pianificazione per quanto riguarda la rotta di trasporto; nonché la vigilanza durante il trasporto marittimo, gli scali e nei luoghi di transito.

3.   Garantire lo stoccaggio a lungo termine di 90 tonnellate di LEU

Il LEU sarà collocato in un impianto di stoccaggio dedicato sui terreni dell'UMP, situati ad Oskemen, in Kazakhstan. Il LEU dell'AIEA sarà stoccato in cilindri 30B. Il gestore dell'impianto, per conto dell'AIEA, sarà responsabile dello stoccaggio e della protezione del LEU, in conformità degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA. Ciò include l'acquisto di cilindri 30B, che garantiranno uno stoccaggio fisico sicuro e protetto del LEU. Studi sulla sicurezza indicano che detti serbatoi di contenimento forniscono uno stoccaggio solido e sicuro fino a 50 anni. Oltre a garantire la sicurezza, lo spessore delle pareti dei cilindri e la progettazione generale degli stessi contribuisce alla protezione fisica da atti di sabotaggio e da furti.

Un'attività fondamentale per assicurare lo stoccaggio a lungo termine del LEU è l'attuazione di un programma di gestione dei cilindri, comprendente ispezioni sistematiche e la ricertificazione dei cilindri 30B stoccati, in conformità alla norma ISO 7195, nonché per assicurare la disponibilità per il trasporto verso gli Stati membri. Ciò richiede la fornitura di servizi per la ricertificazione dei cilindri da parte di ispettori autorizzati nonché di servizi a sostegno della realizzazione dei collaudi da parte del personale dell'UMP.

Inoltre, durante lo stoccaggio a lungo termine del LEU dell'AIEA, quest'ultima svolgerà attività di monitoraggio sistematico e ad hoc, comprendenti la ricezione, l'esame e la verifica delle relazioni annuali dell'UMP. Esse comprenderanno riunioni annuali con l'UMP per esaminare le attività di protezione e sicurezza relative alla Banca LEU dell'AIEA, nonché altri tipi di missioni presso l'UMP volte ad assicurare che alla suddetta banca continuino ad essere applicate le pertinenti disposizioni degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA.

Questo punto coprirà un periodo di cinque anni.

III.   DURATA

La durata prevista del periodo di attuazione del progetto è 60 mesi, a decorrere dalla firma dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3.

IV.   BENEFICIARI

I beneficiari concreti del progetto di cui alla presente decisione sono tutti gli Stati destinatari ammissibili dei servizi della banca LEU dell'AIEA che soddisfano le condizioni di accesso alla banca LEU stabilite dal Consiglio dei governatori dell'AIEA.

V.   ENTE INCARICATO DELL'ATTUAZIONE

All'AIEA sarà affidata l'attuazione tecnica del progetto sopra descritto, sotto il controllo dell'AR. Il progetto sarà attuato direttamente dal personale dell'AIEA, da esperti di altre autorità nucleari nazionali e da appaltatori. Nel caso degli appaltatori le procedure di appalto dell'AIEA per la fornitura di beni, lavori e servizi nel contesto della presente decisione saranno svolte come descritto nell'accordo di finanziamento che dovrà essere concluso tra la Commissione e l'AIEA.

VI.   RELAZIONI

L'ente incaricato dell'attuazione elaborerà:

a)

relazioni periodiche sull'attuazione del progetto;

b)

una relazione finale entro due mesi dal completamento dell'attuazione del progetto.

Le relazioni saranno trasmesse all'AR.


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