This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D0713
Council Decision (CFSP) 2016/713 of 12 May 2016 amending Joint Action 2008/851/CFSP on a European Union military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast
Decisione (PESC) 2016/713 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia
Decisione (PESC) 2016/713 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia
GU L 125 del 13.5.2016, pp. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
13.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/12 |
DECISIONE (PESC) 2016/713 DEL CONSIGLIO
del 12 maggio 2016
che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 10 novembre 2008, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC (1) che istituisce l'operazione militare dell'Unione europea Atalanta. |
|
(2) |
Il 21 novembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/827/PESC (2) che modifica l'azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato Atalanta fino al 12 dicembre 2016. |
|
(3) |
L'Unione ha istituito il programma CRIMARIO volto ad accrescere la consapevolezza della situazione marittima nell'Oceano Indiano. Atalanta dovrebbe contribuire all'attuazione di CRIMARIO, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone. |
|
(4) |
Atalanta dovrebbe poter condividere con i partner pertinenti informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso di abituali operazioni antipirateria. |
|
(5) |
La risoluzione 2244 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato il mandato del gruppo di monitoraggio per la Somalia e l'Eritrea (SEMG), in particolare per quanto concerne l'embargo sulle armi nei confronti della Somalia e l'importazione e l'esportazione di carbone di legno somalo, e ha accolto con favore gli sforzi compiuti dalle Forze marittime congiunte (Combined Maritime Forces — CMF) nel tentativo di impedire esportazione e importazione di carbone di legno da e verso la Somalia, esprimendo nel contempo preoccupazione per il fatto che il commercio di carbone finanzia Al-Shabaab. |
|
(6) |
L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:
|
1) |
all'articolo 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'AR è autorizzato a diffondere alle Forze combinate marittime (“CMF”) guidate dagli Stati Uniti d'America, tramite il suo comando, nonché a Stati terzi che non partecipano alla CMF e ad organizzazioni internazionali, presenti nella zona dell'operazione militare dell'UE, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione RESTREINT UE, sulla base della reciprocità, qualora tale diffusione a livello di teatro sia necessaria per ragioni operative, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio e secondo disposizioni stipulate tra l'AR e le autorità competenti delle parti terze summenzionate.»; |
|
3) |
all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Atalanta è autorizzata a condividere con l'SEMG e con le CMF informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso delle operazioni antipirateria.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).
(2) Decisione 2014/827/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2014, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 19).