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Document 32016D0678

Decisione di esecuzione (UE) 2016/678 della Commissione, del 29 aprile 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/2523

OJ L 116, 30.4.2016, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/678/oj

30.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/678 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 maggio 2015 la Germania ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme sia un biocida o un articolo trattato ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o l), del medesimo regolamento.

(2)

Secondo gli orientamenti concordati dell'Unione (2) tutti gli organismi viventi o morti non lavorati (per esempio lievito, batteri liofilizzati) o loro parti (parti del corpo, sangue, rami, foglie, fiori e così via) non sono considerati sostanze, miscele o articoli nel senso esplicitato nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). I fiori di lavanda essiccati non dovrebbero pertanto essere considerati una sostanza, una miscela o un articolo a termini di tale regolamento e non dovrebbero di conseguenza essere considerati né un biocida né un articolo trattato conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati non è né un biocida né un articolo trattato ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e l), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Guida all'allegato V Esenzioni dall'obbligo di registrazione (pag. 19), disponibile all'indirizzo: http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_it.pdf.

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


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