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Document 32016D0123

Decisione (UE) 2016/123 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

OJ L 29, 4.2.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/123/oj

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4.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/1


DECISIONE (UE) 2016/123 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 31, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 aprile 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kazakhstan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (l'«accordo»).

(2)

I negoziati per l'accordo sono andati a buon fine e l'accordo è stato siglato il 20 gennaio 2015.

(3)

L'articolo 281 dell'accordo prevede l'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, prima della sua entrata in vigore.

(4)

È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e applicato in parte a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(5)

La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È autorizzata la firma a nome dell'Unione dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.

2.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

1.   A norma dell'articolo 281 dell'accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

a)

titolo I;

b)

titolo II: articoli 4, 5, 9 e 10;

c)

titolo III (eccetto gli articoli 56 e 58, l'articolo 62 nella misura in cui riguarda la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale, e l'articolo 147).

L'applicazione provvisoria dell'articolo 141 non pregiudica i diritti sovrani degli Stati membri sulle loro risorse di idrocarburi a norma del diritto internazionale, inclusi i loro diritti ed obblighi in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;

d)

titolo IV: capi 5, 6, e 7 [eccetto l'articolo 210, lettera c) e l'articolo 212, lettere b), f), g), h), e i)], e i capi 12 e 15;

e)

titolo V: articoli 235 e 238 (eccetto i paragrafi 2 e 3);

f)

titolo VI: capi 5 e 9;

g)

titolo VII;

h)

titolo VIII (nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo);

i)

titolo IX (eccetto l'articolo 281, paragrafo 7, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo a norma del presente articolo);

j)

allegati da I a VII, nonché il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

2.   La data a decorrere dalla quale l'accordo si applica a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


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