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Document 32016D0017(01)
Decision (EU) 2016/956 of the European Central Bank of 7 June 2016 amending Decision (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) laying down the rules on procurement (ECB/2016/17)
Decisione (UE) 2016/956 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2016, che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17)
Decisione (UE) 2016/956 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2016, che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17)
OJ L 159, 16.6.2016, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/21 |
DECISIONE (UE) 2016/956 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 giugno 2016
che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Per ragioni di chiarezza, alcune norme della Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) (2) necessitano di essere definite ulteriormente. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) è modificata come segue:
1. |
Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La BCE può richiedere all'appaltatore iniziale prodotti, servizi o lavori supplementari, indipendentemente dal loro valore, a condizione che le necessarie modifiche al contratto iniziale non siano sostanziali. Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
In ogni caso, le modifiche sono ritenute non sostanziali se il loro valore complessivo rimane inferiore a) alla relativa soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e b) al 10 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di forniture e di servizi o al 15 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di lavori.»; |
2. |
nell'articolo 11, l'ultima frase del paragrafo 3 è eliminata; |
3. |
nell'articolo 12, l'ultima frase del paragrafo 4 è eliminata; |
4. |
nell'articolo 24, il paragrafo 1 è eliminato; |
5. |
Nell'articolo 30, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Qualora un candidato o un offerente, o un'impresa ad essi collegata, sia stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto, per esempio fornendo una consulenza sulla strategia dell'appalto o sulle specifiche, la BCE adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione. Qualora sia necessario al raggiungimento di tale obiettivo, la BCE può escludere il candidato o l'offerente in questione dalla procedura. Prima dell'esclusione, al candidato o all'offerente è offerta la possibilità di dimostrare che il loro previo coinvolgimento non distorce la concorrenza.»; |
6. |
Nell'articolo 35, il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
7. |
nell'articolo 35, il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
8. |
All'articolo 41, il primo periodo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità alla Decisione BCE/2007/5.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2016.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2016
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.
(2) Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 15).