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Document 32015R2378

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012

OJ L 332, 18.12.2015, p. 19–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2378/oj

18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, e l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/16/UE ha sostituito la direttiva 77/799/CEE del Consiglio (2). Alcuni adeguamenti importanti sono stati apportati alle norme concernenti la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri, allo scopo di accrescere l'efficienza e l'efficacia dello scambio transfrontaliero di informazioni.

(2)

La direttiva 2014/107/UE del Consiglio (3) ha modificato la direttiva 2011/16/UE per introdurre lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui conti finanziari e il relativo insieme di norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence).

(3)

Per garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico, la direttiva 2011/16/UE stabilisce determinate norme sui formulari e formati elettronici tipo, nonché modalità pratiche sullo scambio di informazioni tra Stati membri da adottare mediante atti di esecuzione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione (4) stabilisce norme dettagliate per quanto concerne i formulari tipo e i formati elettronici da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE.

(4)

Tenuto conto delle modifiche da apportare in vista dell'attuazione della direttiva 2011/16/UE e ai fini di una migliore leggibilità dell'atto di esecuzione, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 e definire nuove norme consolidate.

(5)

Per facilitare lo scambio di informazioni, la direttiva 2011/16/UE stabilisce che lo scambio di informazioni a norma di detta direttiva abbia luogo utilizzando formulari tipo, tranne per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni.

(6)

È opportuno che i formulari tipo da utilizzare comprendano un certo numero di campi sufficientemente diversificati, in modo da consentire agli Stati membri di trattare agevolmente i diversi casi utilizzando per ciascuno di essi i campi pertinenti.

(7)

Ai fini dello scambio automatico obbligatorio di informazioni, la direttiva 2011/16/UE prevede che la Commissione adotti sia le modalità pratiche che il formato elettronico. Per garantire l'adeguatezza e l'utilizzabilità dei dati scambiati e l'efficienza dello scambio stesso, è necessario stabilire modalità di applicazione in materia.

(8)

La condizione in base a cui lo scambio automatico obbligatorio di informazioni per le cinque categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE è subordinato alla loro disponibilità, giustifica il fatto che il corrispondente formato elettronico non sia specificato oltre il livello della struttura generale e delle classi di elementi che compongono il formato elettronico, mentre gli elementi dettagliati scambiati nell'ambito di ciascuna di tali classi rimangono subordinati alla loro disponibilità in ciascuno Stato membro.

(9)

Di converso, tenuto conto del fatto che le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE devono essere raccolte dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione conformemente alle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE e che lo scambio non è quindi subordinato alla condizione della disponibilità delle informazioni, il formato elettronico da utilizzare dovrebbe essere ampliato per comprendere il livello di dettaglio minimo e includere ciascun elemento, insieme ai relativi attributi, se del caso.

(10)

In conformità alla direttiva 2011/16/UE, le informazioni dovrebbero essere trasmesse per quanto possibile per via elettronica, utilizzando la rete comune di comunicazione («CCN»). Negli altri casi è necessario specificare le modalità pratiche della comunicazione. È opportuno applicare norme dettagliate alla comunicazione delle relazioni, degli attestati e degli altri documenti che non consistono nelle informazioni scambiate stesse, bensì in documenti giustificativi e, nel caso della comunicazione al di fuori della rete CCN, e fatte salve le altre disposizioni concordate a livello bilaterale, alla comunicazione e identificazione delle informazioni scambiate.

(11)

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie per conformarsi all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui conti finanziari devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formulari tipo per gli scambi su richiesta, gli scambi spontanei, le notifiche e le informazioni di riscontro

1.   Con riguardo ai formulari da utilizzare, per «campo» si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE.

2.   Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto di cui all'articolo 7 della direttiva è conforme all'allegato I del presente regolamento.

3.   Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato II del presente regolamento.

4.   Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica amministrativa ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva è conforme all'allegato III del presente regolamento.

5.   Il formulario da utilizzare per le informazioni di riscontro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Formati elettronici per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni

1.   Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato V del presente regolamento.

2.   Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 3

Modalità pratiche riguardanti l'utilizzo della rete CCN

1.   Le relazioni, gli attestati e gli altri documenti cui si fa riferimento nelle informazioni comunicate a norma della direttiva 2011/16/UE possono essere trasmessi utilizzando mezzi di comunicazione diversi dalla rete CCN.

2.   Qualora le informazioni di cui alla direttiva 2011/16/UE non siano scambiate con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN, e salvo se diversamente concordato a livello bilaterale, le informazioni sono inviate con una lettera accompagnatoria che descriva le informazioni comunicate, debitamente firmata dall'autorità competente che le trasmette.

Articolo 4

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15).

(3)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione, del 6 dicembre 2012, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 335 del 7.12.2012, pag. 42).


ALLEGATO I

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto di cui all'articolo 7 della direttiva contiene i seguenti campi* (1):

Base giuridica

Numero di riferimento

Data

Identità dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata

Identità della persona oggetto della verifica o indagine

Descrizione generale del caso e, se opportuno, informazioni contestuali specifiche presumibilmente atte a verificare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste all'amministrazione e l'applicazione della normativa nazionale degli Stati membri con riguardo alle imposte di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE

Fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni

Periodo oggetto dell'indagine

Nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste

Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE

Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE

Richiesta motivata di un'indagine amministrativa specifica e motivi del rifiuto di effettuare tale indagine

Conferma di ricevuta della richiesta di informazioni

Richiesta di informazioni supplementari di carattere generale

Motivi dell'incapacità o del rifiuto di fornire le informazioni

Motivi del mancato rispetto del termine stabilito per la risposta e data entro cui l'autorità interpellata ritiene di essere in grado di rispondere


(1)  Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.


ALLEGATO II

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 3

Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE contiene i seguenti campi (1):

Base giuridica

Numero di riferimento

Data

Identità dell'autorità che trasmette e dell'autorità che riceve le informazioni

Identità della persona oggetto dello scambio spontaneo di informazioni

Periodo interessato dallo scambio spontaneo di informazioni

Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE

Conferma di ricevuta delle informazioni oggetto dello scambio spontaneo


(1)  Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.


ALLEGATO III

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 4

Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, contiene i seguenti campi (1):

Base giuridica

Numero di riferimento

Data

Identità dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata

Nome e indirizzo del destinatario dello strumento o della decisione

Altre informazioni che possono facilitare l'identificazione del destinatario

Oggetto dello strumento o della decisione

Seguito dato alla richiesta di notifica dall'autorità interpellata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE, recante la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario


(1)  Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso


ALLEGATO IV

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 5

Il formulario da utilizzare per il riscontro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, contiene i seguenti campi (1):

Numero di riferimento

Data

Identità dell'autorità competente che fornisce il riscontro

Riscontro generale sulle informazioni fornite

Risultati direttamente correlati alle informazioni fornite


(1)  Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.


ALLEGATO V

Formato elettronico di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Il formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE è conforme alla seguente struttura ad albero e contiene le classi di elementi (1) che seguono.

(a)

Per quanto riguarda il messaggio generale:

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(b)

Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni su redditi da lavoro o compensi per dirigenti:

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(c)

Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni sulle pensioni:

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(d)

Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni sui prodotti di assicurazione sulla vita:

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(e)

Per quanto riguarda la matrice per comunicare informazioni su proprietà e redditi immobiliari:

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(f)

Per quanto riguarda il corpo del messaggio da utilizzare qualora non vi sia nessuna informazione da comunicare in relazione a una categoria specifica:

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(g)

Per quanto riguarda il corpo del messaggio per confermare il ricevimento delle informazioni per una categoria specifica:

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(1)  Solo le classi di elementi effettivamente disponibili per un determinato caso e ad esso applicabili devono apparire nel formato elettronico utilizzato per quel caso.


ALLEGATO VI

Formato elettronico di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Il formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE è conforme alla seguente struttura ad albero e contiene gli elementi e gli attributi (1) che seguono.

(a)

Per quanto riguarda il messaggio generale:

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(b)

Per quanto riguarda le tipologie comuni a FATCA e CRS utilizzate nel messaggio di cui al punto a):

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(c)

Per quanto riguarda le tipologie comuni OCSE utilizzate nel messaggio di cui al punto a):

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(1)  Solo gli elementi e gli attributi effettivamente applicabili per un determinato caso a seguito dell'adempimento delle norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) figuranti negli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE devono apparire nel formato elettronico utilizzato per quel caso.


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