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Document 32015R2340

Regolamento (UE) 2015/2340 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 330, 16.12.2015, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2340/oj

16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/14


REGOLAMENTO (UE) 2015/2340 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 68,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (di seguito denominato «l'accordo») (3). L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (di seguito «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE (4) e 2004/18/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici alle quali si applica anche l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.

(3)

Per motivi di coerenza le soglie di cui alla direttiva 2009/81/CE dovrebbero essere allineate alle soglie rivedute di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

(4)

La direttiva 2009/81/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1)

alla lettera a), l'importo «414 000 EUR» è sostituito da «418 000 EUR»;

2)

alla lettera b), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 216, del 20.8.2009, pag. 76.

(2)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(3)  L'accordo è un accordo multilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.

(4)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).


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