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Document 32015R2256
Commission Regulation (EU) 2015/2256 of 4 December 2015 amending Regulation (EC) No 1983/2003 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the list of target primary variables (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 321, 5.12.2015, p. 12–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/12 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2256 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1177/2003 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione (2) ha adottato l'elenco delle variabili target primarie, i codici di tali variabili e il formato tecnico di trasmissione dei dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche EU-SILC. |
(3) |
Nel corso della sessione tenutasi il 7 e 8 giugno 2010 il Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» ha deciso di includere nella revisione intermedia dell'obiettivo principale dell'Unione prevista per il 2015 anche una revisione degli indicatori, per tenere conto degli sviluppi economici e del miglioramento degli strumenti di misurazione. |
(4) |
In considerazione di ciò, nei regolamenti (UE) n. 112/2013 (3) e (UE) n. 67/2014 della Commissione (4) l'elenco delle variabili target secondarie per le quali vanno raccolti i dati per il 2014 e il 2015 include nuove variabili per la misurazione della deprivazione materiale delle famiglie e degli individui (adulti). |
(5) |
Ai fini delle future rilevazioni di dati è inoltre necessario adeguare l'elenco delle variabili target primarie. Ciò comporta la rimozione di variabili obsolete e l'aggiunta di nuove variabili nell'allegato del regolamento (CE) n. 1983/2003. Le voci in questione sono state selezionate, nell'ottica di una solida misurazione della deprivazione materiale, in seguito a due analisi statistiche approfondite basate sulle rilevazioni di dati EU-SILC del 2009 e del 2013. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1983/2003. |
(7) |
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1983/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34).
(3) Regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 37 dell'8.2.2013, pag. 2).
(4) Regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1983/2003 è così modificato:
1) |
la sezione «Dati sulla famiglia — Esclusione — Indicatori non monetari di bisogno delle famiglie (compresi i problemi di quadratura del bilancio, l'entità del debito e la mancanza forzata di beni di prima necessità)» è così modificata:
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2) |
tra la sezione «Dati personali — Dati personali fondamentali (16+)» e la sezione «Dati personali — Istruzione, compreso il più alto livello ISCED raggiunto» è inserita la seguente nuova sezione «Dati personali — Esclusione — Indicatori non monetari di deprivazione personale»:
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