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Document 32015R2173

Regolamento (UE) 2015/2173 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 11 (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 307, 25.11.2015, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2173/oj

25.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/11


REGOLAMENTO (UE) 2015/2173 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 11

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 6 maggio 2014 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 Accordi a controllo congiunto intitolate Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto. Le modifiche prevedono nuovi orientamenti sulla contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono una attività aziendale.

(3)

Le modifiche all'IFRS 11 contengono riferimenti all'IFRS 9 che al momento non possono essere applicati poiché l'IFRS 9 non è stato adottato dall'Unione. Pertanto è necessario che qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento sia letto come riferimento al Principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

(4)

La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group ha confermato che le modifiche all'IFRS 11 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 Attività a controllo congiunto è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto

(Modifiche all'IFRS 11)

«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org».

Modifiche all'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

È aggiunto il paragrafo 21 A. I paragrafi 20-21 sono riportati per praticità ma non sono modificati.

Attività a controllo congiunto

20.

Un gestore congiunto deve rilevare, con riferimento alla propria partecipazione in una attività a controllo congiunto, quanto segue:

a)

le proprie attività, inclusa la quota delle attività possedute congiuntamente;

b)

le proprie passività, inclusa la quota delle passività assunte congiuntamente;

c)

i ricavi dalla vendita della propria quota di produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto;

d)

la propria quota dei ricavi dalla vendita della produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto; e

e)

i suoi costi, inclusa la quota dei costi sostenuti congiuntamente.

21.

Un gestore congiunto deve rilevare le attività, le passività, i costi e i ricavi relativi alla propria interessenza in un'attività a controllo congiunto in conformità agli IFRS applicabili alle specifiche attività, passività, costi e ricavi.

21 A

Quando un'entità acquisisce un'interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 applica, nella misura della sua quota in conformità al paragrafo 20, tutti i principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 e degli altri IFRS che non siano in contrasto con le indicazione contenute nel presente IFRS e fornisce le informazioni richieste in tali IFRS in relazione alle aggregazioni aziendali. Ciò vale sia per l'acquisizione dell'interessenza iniziale sia per le successive acquisizioni in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale. La contabilizzazione dell'acquisizione di un'interessenza in tale attività a controllo congiunto è definita nei paragrafi B33 A-B33D.

Nell'appendice B, il titolo principale prima del paragrafo B34 è modificato e sono aggiunti i paragrafi B33 A-B33D e i relativi titoli.

Bilancio delle parti di un accordo a controllo congiunto (paragrafi 21 A-22)

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto

B33 A

Quando un'entità acquisisce un'interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 applica, nella misura della sua quota in conformità al paragrafo 20, tutti i principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 e degli altri IFRS che non siano in contrasto con le indicazione contenute nel presente IFRS e fornisce le informazioni richieste da tali IFRS in relazione alle aggregazioni aziendali. I principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali che non sono in contrasto con le indicazioni contenute nel presente IFRS includono, tra l'altro:

a)

la valutazione delle attività e passività identificabili al fair value, tranne per gli elementi per i quali sono previste eccezioni nell'IFRS 3 e in altri IFRS;

b)

la rilevazione dei costi correlati all'acquisizione come spese nei periodi in cui i costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti, ad eccezione dei costi di emissione di titoli di debito o di titoli partecipativi che sono rilevati in conformità allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e all'IFRS 9 (1);

c)

la rilevazione di attività e passività per imposte differite derivanti dalla rilevazione iniziale di attività o passività, ad eccezione delle passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell'avviamento, come richiesto dall'IFRS 3 e dallo IAS 12 Imposte sul reddito per le aggregazioni aziendali;

d)

la rilevazione dell'eccedenza del corrispettivo trasferito rispetto al valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili, qualora ve ne siano, come l'avviamento; e

e)

la verifica per riduzione di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari cui è stato allocato l'avviamento, da effettuarsi almeno annualmente e ogniqualvolta vi sia un'indicazione che l'unità possa avere subito una riduzione di valore, come disposto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività per l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale.

B33B

I paragrafi 21 A e B33 A si applicano anche alla costituzione di una attività a controllo congiunto se, e solo se, l'attività aziendale esistente, come definita nell'IFRS 3, è conferita all'attività a controllo congiunto al momento della sua costituzione da una delle parti che vi partecipano. Tali paragrafi non si applicano tuttavia alla costituzione di una attività a controllo congiunto se tutte le parti che vi partecipano conferiscono per la sua costituzione solo attività o gruppi di attività che non costituiscono attività aziendali.

B33C

Un gestore congiunto potrebbe aumentare la propria interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 acquisendo un'ulteriore interessenza nell'attività a controllo congiunto. In tali casi, le interessenze precedentemente possedute nell'attività a controllo congiunto non sono rideterminate se il gestore congiunto conserva il controllo congiunto.

B33D

I paragrafi 21 A e B33 A-B33C non si applicano all'acquisizione di un'interessenza in una attività a controllo congiunto quando le parti che condividono il controllo congiunto, compresa l'entità che acquisisce l'interessenza nell'attività a controllo congiunto, sono sotto il controllo comune della stessa o delle stesse capogruppo, sia prima che dopo l'acquisizione, e tale controllo non è transitorio.

Nell'appendice C, sono aggiunti i paragrafi C1AA e C14 A e i relativi titoli.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

C1AA

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il titolo successivo al paragrafo B33 e ha aggiunto i paragrafi 21 A, B33 A-B33D e C14 A e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto

C14 A

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il titolo successivo al paragrafo B33 e ha aggiunto i paragrafi 21 A, B33 A-B33D, C1AA e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente per le acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono attività aziendali ai sensi dell'IFRS 3 che si verificano a partire dall'inizio del primo esercizio di applicazione di tali modifiche. Pertanto gli importi rilevati per le acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto negli esercizi precedenti non devono essere rettificati.

Conseguenti modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39 W.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39 W

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il paragrafo C5. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. Se l'entità applica le modifiche all'IFRS 11 introdotte dalla Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11) a partire da un esercizio precedente, la modifica al paragrafo C5 deve essere applicata a partire dallo stesso esercizio precedente.

Nell'Appendice C è modificato il paragrafo C5.

Appendice C

Esenzioni per le aggregazioni aziendali

C5

L'esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali si applica anche ad acquisizioni passate di partecipazioni in collegate, di interessenze in joint venture e di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono attività aziendali ai sensi dell'IFRS 3. Inoltre, la data scelta ai fini del paragrafo C1 si applica ugualmente a tutte queste acquisizioni.


(1)  Qualora un'entità applichi le presenti modifiche ma non applichi ancora l'IFRS 9, il riferimento all'IFRS 9 nelle presenti modifiche dovrà essere interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.


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