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Document 32015R2120

    Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 310 del 26.11.2015, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2120/oj

    26.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 310/1


    REGOLAMENTO (UE) 2015/2120 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 25 novembre 2015

    che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il presente regolamento mira a definire norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali. Esso mira a tutelare gli utenti finali e a garantire al contempo il funzionamento ininterrotto dell’ecosistema di Internet quale volano per l’innovazione. Le riforme nel settore del roaming dovrebbero offrire agli utenti finali la sicurezza di restare connessi quando viaggiano all’interno dell’Unione, favorendo con il tempo la convergenza dei prezzi e di altre condizioni nell’Unione.

    (2)

    Le misure di cui al presente regolamento rispettano il principio della neutralità tecnologica, vale a dire non impongono né favoriscono l’utilizzo di un determinato tipo di tecnologia.

    (3)

    Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come una piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di servizi di accesso a Internet. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere a informazioni e distribuirle, o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Tuttavia, un numero elevato di utenti finali riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni o servizi specifici dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Tali tendenze richiedono norme comuni a livello dell’Unione per far sì che Internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato interno.

    (4)

    Un servizio di accesso a Internet fornisce accesso a Internet e, in linea di principio, a tutti i suoi punti finali, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti finali. Tuttavia, per motivi indipendenti dalla volontà dei fornitori di servizi di accesso a Internet, determinati punti finali di Internet potrebbero non essere sempre accessibili. È opportuno ritenere pertanto che tali fornitori abbiano rispettato i loro obblighi relativi alla fornitura di un servizio di accesso a Internet ai sensi del presente regolamento quando tale servizio fornisce connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet. I fornitori di servizi di accesso a Internet non dovrebbero quindi limitare la connettività ad alcun punto finale accessibile di Internet.

    (5)

    Quando accedono a Internet, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione (4). I fornitori di servizi di accesso a Internet non dovrebbero imporre restrizioni all’utilizzo di apparecchiature terminali che collegano alla rete oltre a quelle imposte dai fabbricanti o dai distributori di apparecchiature terminali conformemente al diritto dell’Unione.

    (6)

    Gli utenti finali dovrebbero avere il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni, tramite il loro servizio di accesso a Internet. L’esercizio di tale diritto dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell’Unione o quello nazionale a esso conforme in materia di legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi. Il presente regolamento non cerca di disciplinare la legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi, né cerca di disciplinare le procedure, i requisiti e le garanzie a essi collegati. Tali materie continuano pertanto a essere disciplinate dal diritto dell’Unione o da quello nazionale a essa conforme.

    (7)

    Al fine di esercitare i loro diritti di accedere e distribuire informazioni e contenuti, nonché di utilizzare e di fornire applicazioni e servizi di loro scelta, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di concordare con i fornitori di servizi di accesso a Internet le tariffe corrispondenti a volumi di dati e velocità specifici del servizio di accesso a Internet. Tali accordi, unitamente a pratiche commerciali dei fornitori di servizi di accesso a Internet, non dovrebbero limitare l’esercizio di tali diritti ed eludere pertanto le disposizioni del presente regolamento che proteggono l’accesso a un’Internet aperta. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali competenti dovrebbero essere autorizzate a intervenire contro accordi o pratiche commerciali che, in virtù della loro portata, determinano situazioni in cui la scelta degli utenti finali è significativamente limitata nella pratica. A tal fine, la valutazione di accordi e pratiche commerciali dovrebbe, tra l’altro, tener conto delle rispettive posizioni di mercato di detti fornitori di servizi di accesso a Internet e dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi interessati. Le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti dovrebbero essere tenute, nello svolgimento della loro funzione di monitoraggio e applicazione, a intervenire nel caso in cui accordi o pratiche commerciali potrebbero compromettere l’essenza dei diritti degli utenti finali.

    (8)

    Quando forniscono servizi di accesso a Internet, i fornitori di tali servizi dovrebbero trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, a prescindere dalla fonte o dalla destinazione, dai contenuti, dalle applicazioni o dai servizi, o dalle apparecchiature terminali. In base ai principi generali del diritto dell’Unione e alla giurisprudenza costante, situazioni paragonabili non dovrebbero essere trattate in maniera diversa e situazioni diverse non dovrebbero essere trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato.

    (9)

    L’obiettivo di una gestione ragionevole del traffico è contribuire a un uso efficiente delle risorse di rete e a un’ottimizzazione della qualità complessiva della trasmissione che risponda ai requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico e, pertanto, dei contenuti, delle applicazioni e dei servizi trasmessi. Le misure di gestione ragionevole del traffico applicate dai fornitori di servizi di accesso a Internet dovrebbero essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non dovrebbero fondarsi su considerazioni di ordine commerciale. Il requisito relativo al carattere non discriminatorio delle misure di gestione del traffico non preclude ai fornitori di servizi di accesso a Internet la possibilità di attuare misure di gestione del traffico che distinguono tra categorie di traffico obiettivamente distinte al fine di ottimizzare la qualità complessiva della trasmissione. Al fine di ottimizzare la qualità complessiva e l’esperienza degli utenti, qualsiasi eventuale distinzione di questo tipo dovrebbe essere autorizzata solo sulla base dei requisiti obiettivamente distinti di qualità tecnica del servizio (ad esempio, in termini di latenza, jitter, perdita di pacchetti e larghezza di banda) delle specifiche categorie di traffico e non sulla base di considerazioni di ordine commerciale. Tali misure distintive dovrebbero essere proporzionate rispetto all’obiettivo di ottimizzare la qualità complessiva e dovrebbero trattare allo stesso modo tipologie di traffico equivalenti. Dette misure dovrebbero essere mantenute per il tempo strettamente necessario.

    (10)

    La gestione ragionevole del traffico non richiede tecniche che monitorino i contenuti specifici del traffico di dati trasmesso tramite il servizio di accesso a Internet.

    (11)

    Qualsiasi pratica di gestione del traffico che ecceda le suddette misure di gestione ragionevole del traffico bloccando, rallentando, alterando, limitando, interferendo con, degradando o discriminando tra specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro specifiche categorie dovrebbe essere vietata, fatte salve le eccezioni giustificate e definite di cui al presente regolamento. Tali eccezioni dovrebbero essere soggette a un’interpretazione rigorosa e a requisiti di proporzionalità. Dato l’impatto negativo che hanno sulla scelta dell’utente finale e sull’innovazione le misure di blocco o altre misure restrittive non rientranti nel novero delle eccezioni giustificate, è opportuno proteggere specifici contenuti, applicazioni e servizi e loro specifiche categorie. Le norme avverso l’alterazione di contenuti, applicazioni o servizi fanno riferimento a una modifica dei contenuti della comunicazione, ma non vietano le tecniche di compressione dei dati non discriminatorie che riducono le dimensioni di un file di dati senza alcuna modifica dei contenuti. Tale compressione consente un uso più efficiente di risorse limitate e serve gli interessi degli utenti finali riducendo i volumi di dati, aumentando la velocità e migliorando l’esperienza nell’utilizzo dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi interessati.

    (12)

    Le misure di gestione del traffico che vanno oltre tali misure di gestione ragionevole del traffico possono essere applicate unicamente ove necessario e per il tempo necessario a rispettare le tre eccezioni giustificate di cui al presente regolamento.

    (13)

    In primo luogo, possono verificarsi situazioni nelle quali fornitori di servizi di accesso a Internet sono soggetti ad atti legislativi dell’Unione, o alla normativa nazionale conforme al diritto dell’Unione, (ad esempio relativa alla legittimità di contenuti, applicazioni o servizi o riguardante la sicurezza pubblica), compreso il diritto penale, che impone, ad esempio, il blocco di specifici contenuti, applicazioni o servizi. Possono inoltre verificarsi situazioni nelle quali tali fornitori sono soggetti a misure conformi al diritto dell’Unione che attuano o applicano atti legislativi dell’Unione o la normativa nazionale, quali misure di applicazione generale, provvedimenti giudiziari, decisioni di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti, o ad altre misure che garantiscono l’osservanza di tali atti legislativi dell’Unione o tale normativa nazionale (ad esempio, il rispetto dei provvedimenti giudiziari o delle decisioni di autorità pubbliche che impongono il blocco di contenuti illegittimi). L’obbligo di rispettare il diritto dell’Unione si riferisce, tra l’altro, al rispetto dei requisiti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») riguardo alle limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali. Come previsto dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), qualsiasi misura in grado di limitare tali diritti o libertà fondamentali deve essere imposta soltanto se appropriata, proporzionata e necessaria nel contesto di una società democratica e se la sua attuazione è oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, incluse le sue disposizioni relative a una tutela giurisdizionale efficace e un giusto processo.

    (14)

    In secondo luogo, le misure di gestione del traffico che vanno oltre dette misure di gestione ragionevole del traffico potrebbero essere necessarie per proteggere l’integrità e la sicurezza della rete, ad esempio prevenendo attacchi informatici che avvengano tramite la diffusione di software maligni o il furto dell’identità degli utenti finali a seguito di spyware.

    (15)

    In terzo luogo, le misure che vanno oltre dette misure di gestione ragionevole del traffico potrebbero anche essere necessarie a prevenire un’imminente congestione della rete, vale a dire nelle situazioni in cui si sta per verificare una congestione, e a mitigare gli effetti di una congestione della rete, ove tale congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. Il principio di proporzionalità prevede che le misure di gestione del traffico basate su tale eccezione trattino allo stesso modo categorie di traffico equivalenti. Una congestione temporanea dovrebbe essere intesa come riferita a situazioni specifiche di breve durata in cui un improvviso aumento del numero di utenti oltre agli utenti regolari o un improvviso aumento della domanda di specifici contenuti, applicazioni o servizi potrebbero superare la capacità di trasmissione di alcuni elementi della rete e rendere meno reattivo il resto della rete. Una congestione temporanea potrebbe verificarsi specialmente nelle reti mobili, che sono soggette a condizioni più variabili quali ostruzioni fisiche, copertura più bassa negli spazi interni o un numero variabile di utenti attivi che si spostano. Mentre può essere prevedibile che una tale congestione temporanea si verifichi periodicamente in determinati punti della rete cosicché non possa essere considerata eccezionale, essa potrebbe non verificarsi con una frequenza tale o per periodi tanto estesi da rendere economicamente giustificata un’espansione di capacità. Una congestione eccezionale dovrebbe essere intesa come riferita a situazioni di congestione imprevedibili e inevitabili, sia nelle reti mobili sia nelle reti fisse. Le possibili cause di tali situazioni includono un guasto tecnico, quale un’interruzione di servizio dovuta a rottura di cavi o di altri elementi infrastrutturali, cambiamenti inattesi nell’instradamento del traffico o significativi aumenti del traffico di rete dovuti a emergenze o ad altre situazioni che esulano dal controllo dei fornitori di servizi di accesso a Internet. È improbabile che tali problemi di congestione siano frequenti, ma potrebbero rivelarsi gravi e non necessariamente di breve durata. La necessità di applicare misure di gestione del traffico che vanno oltre le misure di gestione ragionevole del traffico per prevenire o mitigare gli effetti di congestioni della rete temporanee o eccezionali non dovrebbe dare ai fornitori di servizi di accesso a Internet la possibilità di eludere il divieto generale di bloccare, rallentare, alterare, limitare, interferire, degradare o discriminare tra specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro specifiche categorie. Le congestioni della rete ricorrenti e di maggiore durata che non hanno carattere né eccezionale né temporaneo non dovrebbero beneficiare di tale eccezione, ma dovrebbero piuttosto essere risolte con un’espansione della capacità di rete.

    (16)

    I fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono di poter fornire servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli di accesso a Internet, per cui sono necessari livelli specifici di qualità del servizio che non sono garantiti da servizi di accesso a Internet. Tali livelli specifici di qualità sono richiesti, ad esempio, da alcuni servizi che rispondono a un interesse pubblico o da alcuni nuovi servizi di comunicazione da macchina a macchina. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi dovrebbero pertanto essere liberi di offrire servizi diversi dai servizi di accesso a Internet ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni, nei casi in cui l’ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero verificare se e in quale misura una tale ottimizzazione sia oggettivamente necessaria per garantire una o più caratteristiche specifiche e fondamentali di contenuti, applicazioni o servizi e per consentire una garanzia di qualità corrispondente agli utenti finali, piuttosto che accordare semplicemente una priorità generale rispetto a contenuti, applicazioni o servizi analoghi disponibili tramite il servizio di accesso a Internet ed eludere in tal modo le disposizioni in materia di misure di gestione del traffico applicabili ai servizi di accesso a Internet.

    (17)

    Per evitare che la fornitura di tali servizi diversi abbia un impatto negativo sulla disponibilità o la qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali, deve essere garantita una capacità sufficiente. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, dovrebbero pertanto offrire tali servizi diversi o concludere accordi corrispondenti con i fornitori di contenuti, applicazioni o servizi che facilitano tali servizi diversi, solo se la capacità della rete è sufficiente per la loro fornitura in aggiunta a tutti i servizi di accesso a Internet prestati. Le disposizioni del presente regolamento in materia di salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta non dovrebbero essere eluse mediante altri servizi utilizzabili o offerti in sostituzione ai servizi di accesso a Internet. Tuttavia, il semplice fatto che i servizi alle imprese, quali le reti private virtuali, possano anche dare accesso a Internet non dovrebbe comportare che siano considerati una sostituzione dei servizi di accesso a Internet, a condizione che la fornitura di un tale accesso a Internet da parte di un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico sia conforme all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento e non possa pertanto essere ritenuta un’elusione di tali disposizioni. La fornitura di tali servizi diversi dai servizi di accesso a Internet non dovrebbe andare a scapito della disponibilità e della qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali. Nelle reti mobili i volumi di traffico di una determinata cella radio sono più difficili da prevedere a causa del numero variabile di utenti finali attivi e, per questo motivo, un impatto sulla qualità dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali potrebbe verificarsi in circostanze imprevedibili. Nelle reti mobili la qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali non dovrebbe ritenersi danneggiata qualora l’impatto negativo aggregato dei servizi diversi dai servizi di accesso a Internet sia inevitabile, minimo e limitato a una breve durata. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurarsi che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico rispettino tale requisito. Al riguardo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare l’impatto sulla disponibilità e sulla qualità generale dei servizi di accesso a Internet esaminando, tra l’altro, i parametri di qualità dei servizi (quali latenza, jitter, perdita di pacchetti), i livelli e gli effetti della congestione della rete, la differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, le prestazioni dei servizi di accesso a Internet rispetto ai servizi diversi da quelli di accesso a Internet e la qualità percepita dagli utenti finali.

    (18)

    È opportuno integrare le norme sulla salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta con disposizioni efficaci relative agli utenti finali che affrontino questioni specificamente collegate ai servizi di accesso a Internet e consentano agli utenti finali di effettuare scelte informate. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi in aggiunta alle disposizioni applicabili della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere o adottare misure di più ampia portata. I fornitori di servizi di accesso a Internet dovrebbero informare con chiarezza gli utenti finali su come le pratiche di gestione del traffico impiegate potrebbero avere un impatto sulla qualità dei servizi di accesso a Internet, sulla vita privata degli utenti finali e sulla protezione dei dati personali, nonché sul possibile impatto dei servizi diversi da quelli di accesso a Internet a cui sono abbonati, sulla qualità e sulla disponibilità dei rispettivi servizi di accesso a Internet. Al fine di responsabilizzare gli utenti finali in tali situazioni, i fornitori di servizi di accesso a Internet dovrebbero pertanto informare gli utenti finali nel contratto della velocità che sono realmente in grado di offrire. La velocità normalmente disponibile è intesa come la velocità che un utente finale potrebbe aspettarsi di ottenere la maggior parte delle volte che accede al servizio. I fornitori di servizi di accesso a Internet dovrebbero altresì informare i consumatori dei mezzi di ricorso a disposizione a norma del diritto nazionale in caso di mancata conformità delle prestazioni. Qualsiasi differenza significativa e continuativa o regolarmente ricorrente, ove accertata da un meccanismo di monitoraggio certificato dall’autorità nazionale di regolamentazione, tra la prestazione effettiva del servizio e la prestazione indicata nel contratto dovrebbe essere considerata una non conformità delle prestazioni ai fini della determinazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale. È opportuno che la metodologia sia stabilita negli orientamenti dell’organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e sia periodicamente riesaminata e aggiornata secondo necessità per tenere conto dell’evoluzione tecnologica e delle infrastrutture. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sulle misure di trasparenza per garantire l’accesso a un’Internet aperta.

    (19)

    Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che gli utenti finali siano in grado di esercitare effettivamente i propri diritti conformemente al presente regolamento e che siano rispettate le norme sulla salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta. A tal fine, è opportuno imporre alle autorità nazionali di regolamentazione obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l’osservanza da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, degli obblighi sulla salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta. Questi comprendono l’obbligo di garantire una capacità di rete sufficiente alla fornitura di servizi di accesso a Internet non discriminatori di elevata qualità, la cui qualità generale non dovrebbe essere danneggiata in ragione della fornitura di servizi diversi dai servizi di accesso a Internet con un livello di qualità specifico. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre disporre dei poteri di imporre requisiti concernenti caratteristiche tecniche, requisiti minimi di qualità del servizio e altre misure adeguate a tutti o a singoli fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sulla salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta o prevenire un peggioramento della qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali. A tale fine, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC.

    (20)

    Il mercato delle comunicazioni mobili resta frammentato nell’Unione e non esiste una rete mobile che copra tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per fornire servizi di comunicazioni mobili ai propri clienti nazionali che viaggiano all’interno dell’Unione, i fornitori di roaming devono acquistare servizi di roaming all’ingrosso dagli operatori dello Stato membro visitato o scambiare servizi di roaming all’ingrosso con detti operatori.

    (21)

    L’obiettivo strategico del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) è azzerare la differenza tra tariffe di roaming e tariffe nazionali. Tuttavia, l’obiettivo ultimo di eliminare la differenza tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming non può essere conseguito in maniera sostenibile con il livello di tariffe all’ingrosso osservato. Pertanto, il presente regolamento stabilisce che è opportuno abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio a decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che siano stati affrontati i problemi attualmente registrati nei mercati del roaming all’ingrosso. Al riguardo la Commissione dovrebbe procedere al riesame del mercato del roaming all’ingrosso e dovrebbe presentare una proposta legislativa sulla base dei risultati di tale riesame.

    (22)

    Nel contempo i fornitori di roaming dovrebbero essere in grado di applicare una «politica di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile. La «politica di utilizzo corretto» è intesa a prevenire un utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l’utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale. Una politica di utilizzo corretto dovrebbe consentire ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.

    (23)

    In circostanze specifiche ed eccezionali, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming dovrebbe poter chiedere l’autorizzazione di applicare un sovrapprezzo al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale dovrebbe essere basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici al fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. Questo può verificarsi ad esempio per i modelli nazionali forfettari di tariffazione al dettaglio degli operatori che presentano importanti squilibri negativi del traffico, laddove il prezzo unitario nazionale implicito è basso e anche le entrate globali dell’operatore sono basse rispetto all’onere dei costi del roaming, o nei casi in cui il prezzo unitario implicito è basso e il consumo effettivo o previsto del roaming è alto. Una volta che i mercati del roaming sia all’ingrosso che al dettaglio si saranno pienamente adeguati alla diffusione generalizzata del roaming ai livelli di prezzi nazionali e alla sua incorporazione come caratteristica normale nei piani tariffari al dettaglio, tali circostanze eccezionali non dovrebbero più verificarsi. Per evitare che il modello di tariffazione nazionale dei fornitori di roaming sia reso insostenibile da tali problemi di recupero dei costi, con il rischio di incidere sensibilmente sull’evoluzione dei prezzi nazionali, il cosiddetto «effetto materasso», i fornitori di roaming, previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione, dovrebbero in tali circostanze poter applicare un sovrapprezzo ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati solo nella misura necessaria per recuperare tutti i pertinenti costi della fornitura di tali servizi.

    (24)

    A tal fine i costi sostenuti per fornire servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere determinati in riferimento agli oneri del roaming all’ingrosso effettivi applicati al traffico di roaming in uscita del fornitore di roaming interessato eccedente il traffico di roaming in entrata, nonché in riferimento a una riserva ragionevole per i costi congiunti e comuni. Le entrate generate dai servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere determinate in riferimento alle entrate ai livelli di prezzi nazionali imputabili al consumo in servizi di roaming al dettaglio regolamentati, in base ai prezzi unitari o come percentuale di una commissione su base forfettaria, che rispecchia le rispettive percentuali effettive e previste del consumo in servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti all’interno dell’Unione e del consumo nazionale. Si dovrebbe tener conto anche del consumo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati e del consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming, nonché del livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e di qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida sensibilmente sull’evoluzione di tali prezzi.

    (25)

    Per assicurare una transizione agevole dal regolamento (UE) n. 531/2012 all’abolizione dei sovrapprezzi di roaming al dettaglio, il presente regolamento dovrebbe introdurre un periodo transitorio, in cui i fornitori di roaming dovrebbero poter aggiungere una maggiorazione ai prezzi nazionali per i servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti. Detto regime transitorio dovrebbe già preparare al cambiamento di approccio radicale, incorporando il roaming su scala di Unione quale parte integrante dei piani tariffari nazionali offerti nei diversi mercati nazionali. Il punto di partenza del regime transitorio dovrebbe pertanto essere i rispettivi prezzi nazionali al dettaglio, che possono essere soggetti a un sovrapprezzo non superiore alla tariffa massima di roaming all’ingrosso applicabile nel periodo immediatamente precedente il periodo transitorio. Detto regime transitorio dovrebbe inoltre assicurare tagli tariffari sostanziali ai clienti a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e non dovrebbe in nessun caso, allorché il sovrapprezzo è aggiunto al prezzo al dettaglio nazionale, comportare prezzi di roaming al dettaglio superiori alle tariffe massime di roaming al dettaglio regolamentato applicabile nel periodo immediatamente precedente il periodo transitorio.

    (26)

    Il pertinente prezzo al dettaglio nazionale dovrebbe essere pari alla tariffa nazionale al dettaglio per unità. Tuttavia, in situazioni in cui non esistono specifici prezzi al dettaglio nazionali che possano servire da base per un servizio di roaming al dettaglio regolamentato (ad esempio in caso di piani tariffari nazionali illimitati, pacchetti o tariffe nazionali che non includono i dati), si dovrebbe ritenere che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicabile al cliente che consumi il piano tariffario nazionale nello Stato membro di tale cliente.

    (27)

    Per migliorare la concorrenza nel mercato di roaming al dettaglio, il regolamento (UE) n. 531/2012 fa obbligo ai fornitori nazionali di consentire a propri clienti l’accesso ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming. Poiché il regime di roaming al dettaglio di cui al presente regolamento deve abolire nel prossimo futuro le tariffe di roaming al dettaglio di cui agli articoli 8, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 531/2012, non sarebbe più proporzionato obbligare i fornitori nazionali ad attuare questo tipo di vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati. I fornitori che hanno già consentito ai propri clienti di accedere a servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming, possono continuare a farlo. D’altra parte, non si può escludere la possibilità per i clienti in roaming di beneficiare di prezzi al dettaglio più competitivi, in particolare per i servizi di dati in roaming, nei mercati visitati. Considerate la domanda e l’importanza crescenti dei servizi di dati in roaming, dovrebbero essere offerti ai clienti in roaming in viaggio all’interno dell’Unione, modi alternativi di accesso ai servizi di dati in roaming. Pertanto, dovrebbe essere mantenuto l’obbligo per il fornitore nazionale e per il fornitore in roaming di non impedire ai clienti di accedere a servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente su una rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming come previsto nel regolamento (UE) n. 531/2012.

    (28)

    Conformemente al principio «chi chiama paga», i clienti delle reti mobili non pagano per la ricezione di chiamate nazionali sulla rete mobile e il costo della terminazione della chiamata nella rete della parte chiamata è coperto dalla tariffa al dettaglio della parte chiamante. La convergenza delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili tra gli Stati membri dovrebbe consentire l’attuazione dello stesso principio per le chiamate in roaming al dettaglio regolamentate. Tuttavia, poiché questo ancora non avviene, nelle situazioni di cui al presente regolamento in cui è consentito ai fornitori di roaming di applicare un sovrapprezzo per i servizi di roaming al dettaglio regolamentati, il sovrapprezzo applicato per le chiamate in roaming ricevute non dovrebbe superare la tariffa massima media all’ingrosso di terminazione delle chiamate mobili stabilita in tutta l’Unione. Si considera questo regime transitorio in attesa che la Commissione affronti tale questione in sospeso.

    (29)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 531/2012.

    (30)

    Il presente regolamento dovrebbe costituire una misura specifica a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE. Pertanto, qualora i fornitori di servizi di roaming regolamentati all’interno dell’Unione apportino modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio e alle politiche di utilizzo del roaming che le accompagnano per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per i clienti delle reti mobili nell’ambito delle leggi nazionali di recepimento dell’attuale quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

    (31)

    Per rafforzare i diritti dei clienti in roaming fissati nel regolamento (UE) n. 531/2012, il presente regolamento dovrebbe stabilire, in relazione ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati, requisiti specifici in materia di trasparenza allineati alle condizioni specifiche di tariffa e volume che si devono applicare una volta aboliti i sovrapprezzi del roaming al dettaglio. In particolare, è opportuno prevedere che ai clienti in roaming sia notificata, in modo tempestivo e gratuito, la politica di utilizzo corretto applicabile, quando è pienamente consumato il volume di utilizzo equo applicabile di chiamate vocali, SMS o sevizi di dati in roaming regolamentati, i sovrapprezzi e il consumo accumulato dei servizi di dati in roaming regolamentati.

    (32)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili e le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, nonché la domanda che deve essere presentata da un fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    (33)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta, in particolare la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, la non discriminazione e la protezione dei consumatori.

    (34)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire definire le norme comuni necessarie per salvaguardare l’accesso a un’Internet aperta e abolire i sovrapprezzi di roaming al dettaglio, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (35)

    Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e ha espresso un parere il 24 novembre 2013,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento definisce norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali.

    2.   Il presente regolamento istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all’interno dell’Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2002/21/CE.

    Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    1)

    «fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico»: un’impresa che fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico;

    2)

    «servizio di accesso a Internet»: un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate.

    Articolo 3

    Salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta

    1.   Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet.

    Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dell’Unione, o il diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, relativo alla legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi.

    2.   Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di cui al paragrafo 1.

    3.   I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.

    Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Tali misure non controllano i contenuti specifici e sono mantenute per il tempo strettamente necessario.

    I fornitori di servizi di accesso a Internet non adottano misure di gestione del traffico che vanno oltre quelle di cui al secondo comma e, in particolare, non bloccano, rallentano, alterano, limitano, interferiscono con, degradano o discriminano tra specifici contenuti, applicazioni o servizi, o loro specifiche categorie, salvo ove necessario e solo per il tempo necessario a:

    a)

    conformarsi ad atti legislativi dell’Unione o alla normativa nazionale conforme al diritto dell’Unione, cui il fornitore di servizi di accesso a Internet è soggetto, o alle misure conformi al diritto dell’Unione che danno attuazione a tali atti legislativi dell’Unione o a tale normativa nazionale, compreso ai provvedimenti giudiziari o di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti;

    b)

    preservare l’integrità e la sicurezza della rete, dei servizi prestati tramite tale rete e delle apparecchiature terminali degli utenti finali;

    c)

    prevenire un’imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea, purché categorie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.

    4.   Le misure di gestione del traffico possono comportare un trattamento dei dati personali soltanto se tale trattamento è necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 3. Tale trattamento è eseguito a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Le misure di gestione del traffico sono inoltre conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    5.   I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi sono liberi di offrire servizi diversi dai servizi di accesso a Internet ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni, nei casi in cui l’ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità.

    I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, possono offrire o facilitare tali servizi solo se la capacità della rete è sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi di accesso a Internet prestati. Tali servizi non sono utilizzabili o offerti in sostituzione ai servizi di accesso a Internet e non devono andare a scapito della disponibilità o della qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali.

    Articolo 4

    Misure di trasparenza per assicurare l’accesso a un’Internet aperta

    1.   I fornitori di servizi di accesso a Internet provvedono affinché i contratti che includono servizi di accesso a Internet precisino almeno quanto segue:

    a)

    informazioni sul potenziale impatto delle misure di gestione del traffico applicate dal fornitore sulla qualità dei servizi di accesso a Internet, sulla vita privata degli utenti finali e sulla protezione dei loro dati personali;

    b)

    una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocità e altri parametri di qualità del servizio possono avere sui servizi di accesso a Internet e, in particolare, sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;

    c)

    una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che i servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 5, a cui si abbona l’utente finale possono avere sui servizi di accesso a Internet forniti a tale utente finale;

    d)

    una spiegazione chiara e comprensibile della velocità dei servizi di accesso a Internet minima, normalmente disponibile, massima e dichiarata di caricamento e scaricamento per le reti fisse o la velocità dei servizi di accesso a Internet massima stimata e dichiarata di caricamento e scaricamento per le reti mobili, nonché il potenziale impatto di deviazioni significative dalle rispettive velocità di caricamento e scaricamento dichiarate sull’esercizio dei diritti degli utenti finali di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

    e)

    una spiegazione chiara e comprensibile dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale in caso di discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva del servizio di accesso a Internet riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione indicata conformemente alle lettere da a) a d).

    I fornitori di servizi di accesso a Internet pubblicano le informazioni di cui al primo comma.

    2.   I fornitori di servizi di accesso a Internet predispongono procedure trasparenti, semplici ed efficienti per trattare i reclami degli utenti finali relativi ai diritti e agli obblighi di cui all’articolo 3 e al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 si aggiungono a quelli previsti nella direttiva 2002/22/CE e non impediscono agli Stati membri di mantenere o introdurre requisiti aggiuntivi di monitoraggio, informazione e trasparenza, compresi quelli relativi al contenuto, alla forma e alle modalità della pubblicazione delle informazioni. Tali requisiti sono conformi al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE.

    4.   Qualsiasi significativa discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva dei servizi di accesso a Internet riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione indicata dal fornitore di servizi di accesso a Internet conformemente al paragrafo 1, lettere da a) a d), ove i pertinenti fatti siano accertati da un meccanismo di monitoraggio certificato dall’autorità nazionale di regolamentazione, è considerata una non conformità delle prestazioni ai fini della attivazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale.

    Il presente paragrafo si applica soltanto ai contratti conclusi o rinnovati a decorrere dal 29 novembre 2015.

    Articolo 5

    Vigilanza e applicazione

    1.   Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e assicurano il rispetto degli articoli 3 e 4 e promuovono la costante disponibilità dell’accesso non discriminatorio a di accesso a Internet a livelli qualitativi che siano al passo con il progresso tecnologico. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre requisiti concernenti le caratteristiche tecniche, i requisiti minimi di qualità del servizio e altre misure adeguate e necessarie a uno o più fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, incluso ai fornitori di servizi di accesso a Internet.

    Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano annualmente relazioni in merito al loro monitoraggio e ai suoi risultati e le trasmettono alla Commissione e al BEREC.

    2.   Su richiesta dell’autorità nazionale di regolamentazione, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, rendono disponibili a tale autorità nazionale di regolamentazione informazioni pertinenti gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4, in particolare informazioni concernenti la gestione della capacità della loro rete e del traffico, e motivano le misure di gestione del traffico eventualmente applicate. Tali fornitori forniscono le informazioni richieste nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall’autorità nazionale di regolamentazione.

    3.   Entro il 30 agosto 2016, allo scopo di contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, formula orientamenti per l’attuazione degli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione a norma del presente articolo.

    4.   Il presente articolo non pregiudica i compiti assegnati dagli Stati membri alle autorità nazionali di regolamentazione o alla stessa o ad altre autorità competenti conformemente al diritto dell’Unione.

    Articolo 6

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione degli articoli 3, 4 e 5 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme e misure entro il 30 aprile 2016 e provvedono senza indugio a darle notifica di ogni ulteriore modifica.

    Articolo 7

    Modifiche del regolamento (UE) n. 531/2012

    Il regolamento (UE) n. 531/2012 è così modificato:

    1)

    all’articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato:

    a)

    le lettere i), l) e n) sono soppresse;

    b)

    sono aggiunte le lettere seguenti:

    «r)

    «prezzo al dettaglio nazionale», una tariffa al dettaglio nazionale per unità del fornitore di roaming applicabile alle chiamate effettuate e ai messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro) e ai dati consumati da un cliente; nel caso in cui non vi sia una specifica tariffa unitaria al dettaglio nazionale, si ritiene che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicato al cliente per le chiamate effettuate e i messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro), e i dati consumati nello Stato membro di tale cliente;

    s)

    «vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati», la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati ai clienti in roaming direttamente su una rete ospitante da parte di un fornitore alternativo di roaming.»;

    2)

    all’articolo 3, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   L’offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l’accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. Tale offerta di riferimento può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo.»;

    3)

    l’articolo 4 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati»;

    b)

    al paragrafo 1, il primo comma è soppresso;

    c)

    i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

    4)

    l’articolo 5 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati»;

    b)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I fornitori nazionali adempiono l’obbligo relativo alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati di cui all’articolo 4 in modo che i clienti in roaming possano utilizzare servizi di dati in roaming separati regolamentati. I fornitori nazionali soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture e ai relativi servizi di sostegno inerenti alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. L’accesso a tali infrastrutture e ai servizi di sostegno che sono necessari per la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati, inclusi i servizi di autenticazione dell’utente, è gratuito e non comporta oneri diretti a carico dei clienti in roaming.»;

    c)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Per garantire che la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati sia attuata contemporaneamente e in modo coerente nell’Unione, la Commissione, mediante atti di esecuzione e previa consultazione del BEREC, adotta norme di dettaglio relative a una soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.»;

    d)

    al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «3.   La soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati soddisfa i seguenti criteri:»;

    5)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 6 bis

    Abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio

    A decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l’atto legislativo che deve essere adottato secondo la proposta di cui all’articolo 19, paragrafo 2, sia applicabile a tale data, i fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di messaggi SMS in roaming regolamentati e per l’utilizzo di servizi di dati in roaming regolamentati, compresi i messaggi MMS, né applicano alcuna tariffa generale per consentire l’utilizzo all’estero di apparecchiature terminali o servizi, fatti salvi gli articoli 6 ter e 6 quater.

    Articolo 6 ter

    Utilizzo corretto

    1.   I fornitori di roaming possono applicare a norma del presente articolo e degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6 quinquies una «politica di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l’utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale.

    Una politica di utilizzo corretto consente ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.

    2.   L’articolo 6 sexies si applica ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati che vanno oltre i limiti previsti da qualsiasi politica di utilizzo corretto.

    Articolo 6 quater

    Sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio

    1.   In circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati a norma degli articoli 6 bis e 6 ter dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming può chiedere l’autorizzazione di applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo è applicato solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili.

    2.   Qualora un fornitore di roaming decida di avvalersi del paragrafo 1 del presente articolo, presenta senza indugio una domanda all’autorità nazionale di regolamentazione e le fornisce tutte le informazioni necessarie a norma degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6 quinquies. Ogni 12 mesi il fornitore di roaming aggiorna tali informazioni e le sottopone all’autorità nazionale di regolamentazione.

    3.   All’atto del ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i suoi costi a norma del paragrafo 1 con la conseguenza di compromettere la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale è basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici al fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. L’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo.

    4.   Entro un mese dal ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo a meno che la domanda sia manifestamente infondata o fornisca informazioni insufficienti. Qualora l’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che la domanda sia manifestamente infondata o reputi insufficienti le informazioni fornite, adotta una decisione definitiva entro un ulteriore termine di due mesi, dopo aver dato al fornitore di roaming la possibilità di essere ascoltato, al fine di autorizzare, modificare o rifiutare il sovrapprezzo.

    Articolo 6 quinquies

    Attuazione della politica di utilizzo corretto e della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio

    1.   Entro il 15 dicembre 2016, per garantire l’applicazione coerente delle disposizioni di cui agli articoli 6 ter e 6 quater, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nonché la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

    2.   Per quanto riguarda l’articolo 6 ter, nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la Commissione tiene conto di quanto segue:

    a)

    l’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri;

    b)

    il grado di convergenza dei livelli di prezzi nazionali nell’Unione;

    c)

    i modelli di viaggio nell’Unione;

    d)

    eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati.

    3.   Per quanto riguarda l’articolo 6 quater, nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio per un fornitore di roaming, la Commissione li basa sui seguenti elementi:

    a)

    determinazione dei costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle effettive tariffe di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico e di una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;

    b)

    determinazione delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;

    c)

    consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming;

    d)

    livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull’evoluzione di tali prezzi.

    4.   La Commissione rivede periodicamente gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 alla luce degli sviluppi del mercato.

    5.   L’autorità nazionale di regolamentazione controlla e vigila attentamente sull’applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici allo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all’articolo 6 quater, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente le prescrizioni degli articoli 6 ter e 6 quater e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L’autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, chiedere al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 6 ter o 6 quater. L’autorità nazionale di regolamentazione informa ogni anno la Commissione circa l’applicazione degli articoli 6 ter e 6 quater, e del presente articolo.

    Articolo 6 sexies

    Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

    1.   Fatto salvo il secondo comma, il fornitore di roaming che applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente qualsiasi limite previsto dalla politica di utilizzo corretto soddisfa i seguenti requisiti (al netto dell’IVA):

    a)

    gli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati e per servizi di dati in roaming regolamentati non superano le tariffe massime all’ingrosso previste rispettivamente all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1;

    b)

    la somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming regolamentati non supera l’importo di, rispettivamente, 0,19 EUR al minuto, 0,06 EUR per SMS e 0,20 EUR per megabyte utilizzato;

    c)

    gli eventuali sovrapprezzi applicati per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate non superano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione stabilite conformemente al paragrafo 2.

    I fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo alla ricezione di un SMS in roaming regolamentato o alla ricezione di un messaggio vocale in roaming. Ciò non impedisce l’applicabilità di altri addebiti, come quelli per l’ascolto di tali messaggi.

    I fornitori di roaming applicano una tariffa calcolata al secondo per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming. I fornitori di roaming possono applicare alle chiamate effettuate un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi. I fornitori di roaming addebitano ai loro clienti, sulla base dei kilobyte, la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati, a eccezione dei messaggi MMS, che possono essere addebitati per unità. In tal caso, la tariffa al dettaglio che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la trasmissione o la ricezione di un messaggio MMS in roaming non supera la tariffa massima al dettaglio per i servizi di dati in roaming regolamentati di cui al primo comma.

    Durante il periodo di cui all’articolo 6 septies, paragrafo 1, il presente paragrafo non preclude la possibilità di offrire ai clienti in roaming, per una tariffa giornaliera o qualsiasi altro costo fisso periodico, un certo volume di consumo di servizi in roaming regolamentati, a condizione che il consumo dell’intero importo di tale volume conduca a un prezzo unitario per chiamate in roaming regolamentate effettuate, chiamate ricevute, SMS inviati e servizi di dati in roaming che non superi il rispettivo prezzo al dettaglio nazionale e il sovrapprezzo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo.

    2.   Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, previa consultazione del BEREC e fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, adotta atti di esecuzione che fissano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). La Commissione riesamina annualmente tali atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

    La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili si basa sui seguenti criteri:

    a)

    il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte sul mercato per la terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso su singole reti mobili dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente agli articoli 7 e 16 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva Accesso, e

    b)

    il numero totale di abbonati negli Stati membri.

    3.   I fornitori di roaming possono offrire e i clienti in roaming possono scegliere deliberatamente una tariffa di roaming diversa da quella di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater, e al paragrafo 1 del presente articolo, grazie a cui i clienti in roaming usufruiscono, per servizi di roaming regolamentato, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Il fornitore di roaming rammenta a tali clienti in roaming la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano.

    Fatto salvo il primo comma, i fornitori di roaming applicano automaticamente una tariffa conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter, e al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i clienti in roaming, nuovi o esistenti.

    Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e del paragrafo 1 del presente articolo o di rinunciarvi. Quando i clienti in roaming scelgono deliberatamente di rinunciare o di tornare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e del paragrafo 1 del presente articolo, ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni degli elementi dell’abbonamento diversi dal roaming. I fornitori di roaming possono ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi.

    4.   I fornitori di roaming provvedono affinché i contratti che includono qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato precisino le caratteristiche principali di tale servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito, tra cui, in particolare:

    a)

    il piano o i piani tariffari specifici e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, inclusi i volumi delle comunicazioni;

    b)

    eventuali restrizioni imposte in relazione al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, in particolare informazioni quantificate sulle modalità di applicazione della politica di utilizzo corretto con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito interessato.

    I fornitori di roaming pubblicano le informazioni di cui al primo comma.

    Articolo 6 septies

    Sovrapprezzi transitori di roaming al dettaglio

    1.   Dal 30 aprile 2016 al 14 giugno 2017, i fornitori di roaming possono applicare un sovrapprezzo rispetto al prezzo al dettaglio nazionale per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

    2.   Nel periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’articolo 6 sexies si applica mutatis mutandis.»;

    6)

    gli articoli 8, 10 e 13 sono soppressi;

    7)

    l’articolo 14 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono espresse nella valuta della fattura d’origine emessa dal fornitore nazionale del cliente e includono informazioni su:

    a)

    qualsiasi politica di utilizzo corretto cui il cliente in roaming è soggetto all’interno dell’Unione e i sovrapprezzi eccedenti i limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; ed

    b)

    eventuali sovrapprezzi applicati a norma dell’articolo 6 ter.»;

    b)

    al paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

    «Il primo, secondo, quarto e quinto comma, a eccezione del riferimento alla politica di utilizzo corretto e ai sovrapprezzi applicati a norma dell’articolo 6 quater, si applicano anche ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming.»;

    c)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.   Il fornitore di roaming invia una notifica al cliente in roaming quando quest’ultimo ha consumato tutto il volume applicabile di servizi di chiamata vocale, o di SMS, in roaming regolamentato corrispondente a un utilizzo corretto, o abbia raggiunto l’eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell’articolo 6 quater. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di chiamata vocale, o di SMS, in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.»;

    d)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   I fornitori di roaming forniscono a tutti i clienti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili a ogni variazione delle stesse.

    Successivamente i fornitori di roaming inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa.»;

    8)

    l’articolo 15 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest’ultimo sta utilizzando servizi di dati in roaming regolamentati e fornisce informazioni tariffarie personalizzate essenziali sulle tariffe (nella valuta della fattura d’origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati al cliente in roaming nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.

    Tali informazioni tariffarie personalizzate essenziali comprendono informazioni su:

    a)

    qualsiasi politica di utilizzo corretto alla quale è soggetto il cliente in roaming all’interno dell’Unione e i sovrapprezzi che si applicano al di sopra dei limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; e

    b)

    qualsiasi sovrapprezzo applicato ai sensi dell’articolo 6 quater.

    Le informazioni sono inviate all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia a utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia a utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

    Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «2 bis.   Il fornitore di roaming invia una notifica quando il volume applicabile di servizi di dati in roaming regolamentati corrispondente a un consumo corretto è stato consumato interamente o è stata raggiunta l’eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell’articolo 6 quater. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di dati in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.»;

    c)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce tempestivamente informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo, esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un determinato limite finanziario.»;

    d)

    al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «6.   Il presente articolo, a eccezione del paragrafo 5, del paragrafo 2, secondo comma, e del paragrafo 2 bis e fatti salvi il secondo e terzo comma del presente paragrafo, si applica anche ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming.»;

    9)

    l’articolo 16 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «Le autorità nazionali di regolamentazione controllano e vigilano attentamente sul ricorso da parte dei fornitori di roaming agli articoli 6 ter e 6 quater e all’articolo 6 sexies, paragrafo 3.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9 e 12, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.»;

    10)

    l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19

    Riesame

    1.   Entro il 29 novembre 2015, la Commissione avvia un riesame del mercato del roaming all’ingrosso al fine di valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017. La Commissione riesamina, tra l’altro, il livello di concorrenza sui mercati all’ingrosso nazionali e, in particolare, valuta il livello dei costi all’ingrosso sostenuti e delle tariffe all’ingrosso applicate, nonché la situazione concorrenziale degli operatori con una portata geografica limitata, compresi gli effetti degli accordi commerciali sulla concorrenza, così come la capacità degli operatori di trarre vantaggio dalle economie di scala. La Commissione valuta inoltre gli sviluppi della concorrenza nei mercati del roaming al dettaglio e gli eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza, nonché gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati. Nel valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, la Commissione tiene conto della necessità di assicurare che gli operatori di una rete ospitante siano in grado di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi di roaming all’ingrosso, compresi i costi congiunti e comuni. La Commissione tiene anche conto della necessità di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione.

    2.   Entro il 15 giugno 2016 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del riesame di cui al paragrafo 1.

    Tale relazione è corredata di un’adeguata proposta legislativa, preceduta da una consultazione pubblica, intesa a modificare le tariffe all’ingrosso per servizi di roaming regolamentati stabilite nel presente regolamento o a fornire un’altra soluzione per far fronte alle questioni individuate al livello all’ingrosso allo scopo di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017.

    3.   Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni relazione contiene, tra l’altro, una valutazione:

    a)

    della disponibilità e della qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un’alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming al dettaglio regolamentati, segnatamente alla luce dell’evoluzione tecnologica;

    b)

    del livello di concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e su quello al dettaglio, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;

    c)

    della misura in cui l’attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 abbia prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming regolamentati.

    4.   Al fine di valutare l’evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all’interno dell’Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull’evoluzione delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati.

    Sulla base dei dati raccolti, il BEREC riferisce inoltre regolarmente sull’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri sia per i servizi nazionali, sia per i servizi di roaming, nonché sull’evoluzione dell’andamento delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming.

    Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.».

    Articolo 8

    Modifica della direttiva 2002/22/CE

    All’articolo 1 della direttiva 2002/22/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le misure nazionali in materia di accesso o di uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e all’equo processo, come definiti all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.».

    Articolo 9

    Clausola di revisione

    Entro il 30 aprile 2019, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione riesamina gli articoli 3, 4, 5 e 6 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica del presente regolamento.

    Articolo 10

    Entrata in vigore e disposizioni transitorie

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2016, eccetto nei casi seguenti:

    a)

    nel caso in cui l’atto legislativo che deve essere adottato secondo la proposta di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 sia d’applicazione al 15 giugno 2017, l’articolo 7, punto 5, del presente regolamento, per quanto riguarda gli articoli da 6 bis a 6 quinquies del regolamento (UE) n. 531/2012, l’articolo 7, punto 7, lettere da a) a c), del presente regolamento e l’articolo 7, punto 8, lettere a), b) e d), del presente regolamento, si applicano a decorrere da tale data.

    Qualora tale atto legislativo non sia applicabile alla data del 15 giugno 2017, continua ad applicarsi l’articolo 7, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda l’articolo 6 septies del regolamento (UE) n. 531/2012 fino alla data in cui tale atto legislativo diventa applicabile.

    Qualora tale atto legislativo diventi applicabile dopo il 15 giugno 2017, l’articolo 7, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda gli articoli da 6 bis a 6 quinquies del regolamento (UE) n. 531/2012, l’articolo 7, punto 7, lettere da a) a c), del presente regolamento e l’articolo 7, punto 8, lettere a), b) e d), si applicano a decorrere dalla data di applicazione di detto atto legislativo;

    b)

    il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione di cui all’articolo 7, punto 4, lettera c), del presente regolamento e all’articolo 7, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda gli articoli 6 quinquies e 6 sexies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, si applica a decorrere dal 29 novembre 2015;

    c)

    l’articolo 5, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 29 novembre 2015;

    d)

    l’articolo 7, punto 10, del presente regolamento si applica a decorrere dal 29 novembre 2015.

    3.   Gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 2016 misure nazionali, compresi regimi di autoregolamentazione, vigenti prima del 29 novembre 2015 e non conformi all’articolo 3, paragrafo 2 o 3. Gli Stati membri interessati comunicano tali misure alla Commissione entro il 30 aprile 2016.

    4.   Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione (12), connesse alle modalità tecniche per realizzare l’accesso ai servizi locali di dati in roaming sulla rete ospitante, continuano ad applicarsi ai fini della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati fino all’adozione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 7, punto 4, lettera c), del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    N. SCHMIT


    (1)  GU C 177 dell’11.6.2014, pag. 64.

    (2)  GU C 126 del 26.4.2014, pag. 53.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 1o ottobre 2015 (GU C 365 del 4.11.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (4)  Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).

    (5)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

    (6)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

    (7)  Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

    (8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (9)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (10)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (11)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

    (12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all’interno dell’Unione (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 1).


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