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Document 32015R2000
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2000 of 9 November 2015 amending Regulations (EC) No 546/2003, (EC) No 1342/2003, (EC) No 952/2006, (EC) No 826/2008, (EC) No 1295/2008, (EC) No 1296/2008, (EU) No 1272/2009, (EU) No 738/2010 and Implementing Regulations (EU) No 543/2011 and (EU) No 511/2012 as regards the notification obligations within the common organisation of agricultural markets
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2000 della Commissione, del 9 novembre 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1296/2008, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2000 della Commissione, del 9 novembre 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1296/2008, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli
OJ L 292, 10.11.2015, p. 4–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2000 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2015
che modifica i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1296/2008, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 223, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (2) stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti da parte degli Stati membri alla Commissione. Tali norme contemplano in particolare l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a trasmettere notifiche. Il regolamento (CE) n. 792/2009 stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. L'obbligo di utilizzare tali sistemi di informazione deve essere previsto da ogni regolamento che impone un particolare obbligo di notifica. |
(2) |
Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. |
(3) |
Vari obblighi di comunicazione e notifica possono essere espletati tramite tale sistema, in particolare quelli previsti dai regolamenti (CE) n. 546/2003 (3), (CE) n. 1342/2003 (4), (CE) n. 952/2006 (5), (CE) n. 826/2008 (6), (CE) n. 1295/2008 (7), (CE) n. 1296/2008 (8), (UE) n. 1272/2009 (9), (UE) n. 738/2010 (10) della Commissione e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 (11) e (UE) n. 511/2012 (12) della Commissione. |
(4) |
Ai fini dell'efficienza amministrativa e in base all'esperienza acquisita, è opportuno modificare taluni obblighi di notifica. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1296/2008, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 511/2012. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 546/2003, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (13).
Articolo 2
All'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:
«3. Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettere b) e c), durante i periodi in cui non sono fissate restituzioni all'esportazione, tasse all'esportazione o aiuti alimentari.
4. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (14).
Articolo 3
All'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 952/2006, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro la fine di ogni mese, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le medie dei prezzi rilevate a livello nazionale, nonché il totale dei quantitativi corrispondenti e le deviazioni standard. Le medie e le deviazioni standard vengono ponderate in base ai quantitativi comunicati dalle imprese ai sensi del precedente paragrafo. La comunicazione è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15).
Articolo 4
L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato:
1) |
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle negative, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009. 4. Maggiori informazioni sulle comunicazioni sono stabilite nei regolamenti recanti apertura della gara in questione.»; |
2) |
il paragrafo 5 è soppresso. |
Articolo 5
All'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1295/2008 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (16).
Articolo 6
L'articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 1296/2008 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21 bis
Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (17).
Articolo 7
L'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1272/2009 è sostituito dal seguente:
«Articolo 58
Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie
Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (18).
Articolo 8
All'articolo 5 del regolamento (UE) n. 738/2010 è aggiunto il seguente paragrafo 10:
«10. La comunicazione di cui al paragrafo 9 è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (19).
Articolo 9
All'articolo 146 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafi 3 e 4, agli articoli 97 e 128, all'articolo 129, paragrafo 1, agli articoli 130 e 131, all'articolo 134, paragrafo 1, e al presente articolo nonché la richiesta di cui all'articolo 92, paragrafo 1, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009.»
Articolo 10
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):
|
2) |
all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(20) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;" |
3) |
è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Le comunicazioni di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (21). (21) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).»" |
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2015.
Tuttavia, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 546/2003 della Commissione, del 27 marzo 2003, riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 12).
(4) Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).
(5) Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).
(6) Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).
(7) Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45).
(8) Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).
(9) Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 738/2010 della Commissione, del 16 agosto 2010, recante modalità di applicazione relative ai pagamenti alle organizzazioni di produttori tedesche del settore del luppolo (GU L 216 del 17.8.2010, pag. 11).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39).