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Document 32015R2000

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2000 della Commissione, del 9 novembre 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1296/2008, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

OJ L 292, 10.11.2015, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2000/oj

10.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2000 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2015

che modifica i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1296/2008, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (2) stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti da parte degli Stati membri alla Commissione. Tali norme contemplano in particolare l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a trasmettere notifiche. Il regolamento (CE) n. 792/2009 stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. L'obbligo di utilizzare tali sistemi di informazione deve essere previsto da ogni regolamento che impone un particolare obbligo di notifica.

(2)

Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(3)

Vari obblighi di comunicazione e notifica possono essere espletati tramite tale sistema, in particolare quelli previsti dai regolamenti (CE) n. 546/2003 (3), (CE) n. 1342/2003 (4), (CE) n. 952/2006 (5), (CE) n. 826/2008 (6), (CE) n. 1295/2008 (7), (CE) n. 1296/2008 (8), (UE) n. 1272/2009 (9), (UE) n. 738/2010 (10) della Commissione e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 (11) e (UE) n. 511/2012 (12) della Commissione.

(4)

Ai fini dell'efficienza amministrativa e in base all'esperienza acquisita, è opportuno modificare taluni obblighi di notifica.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1296/2008, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 511/2012.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 546/2003, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (13).

Articolo 2

All'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

«3.   Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettere b) e c), durante i periodi in cui non sono fissate restituzioni all'esportazione, tasse all'esportazione o aiuti alimentari.

4.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (14).

Articolo 3

All'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 952/2006, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro la fine di ogni mese, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le medie dei prezzi rilevate a livello nazionale, nonché il totale dei quantitativi corrispondenti e le deviazioni standard. Le medie e le deviazioni standard vengono ponderate in base ai quantitativi comunicati dalle imprese ai sensi del precedente paragrafo. La comunicazione è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15).

Articolo 4

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato:

1)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle negative, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009.

4.   Maggiori informazioni sulle comunicazioni sono stabilite nei regolamenti recanti apertura della gara in questione.»;

2)

il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 5

All'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1295/2008 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (16).

Articolo 6

L'articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 1296/2008 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21 bis

Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (17).

Articolo 7

L'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1272/2009 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie

Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (18).

Articolo 8

All'articolo 5 del regolamento (UE) n. 738/2010 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

«10.   La comunicazione di cui al paragrafo 9 è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (19).

Articolo 9

All'articolo 146 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le comunicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafi 3 e 4, agli articoli 97 e 128, all'articolo 129, paragrafo 1, agli articoli 130 e 131, all'articolo 134, paragrafo 1, e al presente articolo nonché la richiesta di cui all'articolo 92, paragrafo 1, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009.»

Articolo 10

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

il numero totale di organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali che risultano riconosciute alla fine dell'anno civile precedente.»;

2)

all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il volume totale di latte crudo per Stato membro di produzione consegnato nel loro territorio nell'ambito di contratti negoziati dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni riconosciute in conformità dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) nell'anno civile precedente, quale notificato alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, con indicazione del numero di organizzazioni di produttori e associazioni e dei rispettivi volumi consegnati.

(20)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;"

3)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Le comunicazioni di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (21).

(21)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).»"

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2015.

Tuttavia, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 546/2003 della Commissione, del 27 marzo 2003, riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 12).

(4)  Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

(5)  Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

(6)  Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45).

(8)  Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).

(9)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 738/2010 della Commissione, del 16 agosto 2010, recante modalità di applicazione relative ai pagamenti alle organizzazioni di produttori tedesche del settore del luppolo (GU L 216 del 17.8.2010, pag. 11).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39).


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