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Document 32015R1991

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1991 della Commissione, del 5 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

OJ L 290, 6.11.2015, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1991/oj

6.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1991 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 70 e l'articolo 145, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative alla durata, alla gestione e al controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che sostituisce il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). Contiene altresì disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione concernenti la gestione e il controllo del sistema. Tuttavia, a norma dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nel regolamento (CE) n. 1234/2007 resta applicabile fino al 31 dicembre 2015.

(2)

Il titolo IV, capo II, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (3) contiene disposizioni sul regime transitorio dei diritti di impianto e precisa gli obblighi di comunicazione degli Stati membri in merito all'applicazione di tale regime. Ai fini dell'applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli dal 1o gennaio 2016 e degli obblighi di comunicazione concernenti tale nuovo sistema stabiliti all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (4), occorre specificare quali obblighi di comunicazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione continueranno ad applicarsi nel 2016. Inoltre, per far sì che la Commissione riceva tutte le informazioni relative all'applicazione del regime transitorio dei diritti di impianto nel periodo compreso tra il 1o agosto 2014 e il 31 dicembre 2015 e che sia informata dell'inventario dei diritti di impianto al 31 dicembre 2015 ai fini della controllabilità delle disposizioni dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è anche necessario modificare le date di riferimento e fissare la data ultima di alcuni obblighi di comunicazione.

(3)

L'articolo 61 e l'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 555/2008 stabiliscono nel dettaglio gli obblighi di comunicazione annuale relativi ai diritti di nuovo impianto e alle riserve di diritti di impianto. Tali disposizioni devono essere modificate per fissare il termine entro il quale trasmettere per l'ultima volta le comunicazioni e il periodo di riferimento da considerare per tali comunicazioni finali.

(4)

A norma dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 relative agli impianti illegali continuano ad applicarsi fino all'estirpazione delle superfici interessate. Pertanto anche il titolo IV, capo I, del regolamento (CE) n. 555/2008 sugli impianti illegali dovrebbe continuare ad applicarsi dopo il 1o gennaio 2016 agli impianti illegali scoperti prima del 31 dicembre 2015 e non ancora estirpati entro quella data, fino all'estirpazione di tali superfici. Tuttavia, per eliminare gli obblighi di comunicazione ormai inutili e chiarire a quali condizioni gli Stati membri non siano più tenuti a trasmettere le comunicazioni annuali sugli impianti illegali, occorre modificare l'articolo 58 del regolamento (CE) n. 555/2008.

(5)

Il titolo IV, capo IV, del regolamento (CE) n. 555/2008 contiene disposizioni sull'inventario e la misurazione della superficie vitata. L'articolo 74 stabilisce nel dettaglio gli obblighi di comunicazione annuale relativi all'inventario delle superfici vitate e dei diritti di impianto. Tale disposizione deve essere modificata per fissare il termine entro il quale trasmettere per l'ultima volta le comunicazioni sull'inventario dei diritti di impianto e sull'inventario delle principali varietà di uva da vino, nonché la data di riferimento da considerare per tali comunicazioni finali. Per disporre delle informazioni sui diritti di impianto totali che possono essere convertiti in autorizzazioni dopo il 1o gennaio 2016 in applicazione dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale data di riferimento dovrebbe essere l'ultima data utile del regime dei diritti di impianto, ossia il 31 dicembre 2015. Inoltre, tali comunicazioni finali non dovrebbero contenere le informazioni sull'inventario delle superfici vitate, in quanto la relativa comunicazione è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 555/2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, le superfici per le quali sono state applicate sanzioni e l'importo della sanzione effettivamente riscossa, avvalendosi del modulo riportato nella tabella 1 dell'allegato XIII. Essi comunicano alla Commissione anche le loro disposizioni di diritto interno in merito a tali sanzioni.

Tale obbligo non si applica più agli Stati membri in cui sono stati estirpati tutti gli impianti illegali.

2.   Salvo diversa indicazione nelle rispettive tabelle dell'allegato XIII del presente regolamento, le comunicazioni di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 3, e all'articolo 188 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si riferiscono alla campagna viticola precedente.

Le comunicazioni annuali sono trasmesse utilizzando le tabelle 3 e 7 dell'allegato XIII del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no dati regionali nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.»;

2)

l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Articolo 61

Obblighi di comunicazione degli Stati membri relativi ai diritti di nuovo impianto

Per il periodo dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2015 gli Stati membri comunicano entro il 1o marzo 2016 alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

le superfici totali per le quali hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 60; e

b)

la superficie totale per la quale hanno concesso diritti di nuovo impianto cumulativamente a norma dell'articolo 85 nonies del regolamento (CE) n. 1234/2007; qualora si siano avvalsi della deroga di cui all'articolo 60, paragrafo 6, del presente regolamento, gli Stati membri comunicano una stima della superficie totale interessata, basata sui risultati delle verifiche compiute.

Per tale comunicazione gli Stati membri compilano la tabella 8 dell'allegato XIII del presente regolamento.

Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no nella comunicazione dati regionali.»;

3)

all'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per il periodo dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2015, gli Stati membri, compilando la tabella 9 dell'allegato XIII, comunicano entro il 1o marzo 2016 alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

i diritti di impianto versati alle riserve;

b)

i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva con o senza pagamento di corrispettivo.»;

4)

l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Articolo 74

Inventario

I dati comunicati entro il 1o marzo 2016 nell'inventario di cui all'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si riferiscono al 31 dicembre 2015.

L'inventario contiene le informazioni riportate nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato XIII del presente regolamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no nella comunicazione dati regionali.»;

5)

nell'allegato XIII, la tabella 14 è soppressa.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 12).


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