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Document 32015R1986
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1986 of 11 November 2015 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Implementing Regulation (EU) No 842/2011 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 296 del 12.11.2015, p. 1–146
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2022; abrogato da 32019R1780
12.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 296/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1986 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2015
che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), in particolare l'articolo 3 bis,
vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2), in particolare l'articolo 3 bis,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 64,
vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (4), in particolare l'articolo 33, paragrafi 1 e 2,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (5), in particolare l'articolo 51, paragrafi 1 e 2, l'articolo 75, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 3,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (6), in particolare l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 96, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 89/665/CEE e 2014/24/UE stabiliscono che gli appalti pubblici di forniture, lavori e servizi devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tali direttive. |
(2) |
Le direttive 92/13/CEE e 2014/25/UE stabiliscono che gli appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tali direttive. |
(3) |
La direttiva 2009/81/CE stabilisce che taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tale direttiva. |
(4) |
Le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2014/23/UE stabiliscono che le concessioni di lavori e di servizi devono essere pubblicizzate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tali direttive. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione (7) stabilisce i modelli di formulari previsti dalle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2009/81/CE, 89/665/CEE e 92/13/CEE. |
(6) |
Ai fini della conformità alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e della piena efficacia delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, è necessario adeguare i modelli di formulari allegati al regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 e aggiungerne di nuovi. Dati il numero e la portata degli adeguamenti necessari, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011. |
(7) |
Tuttavia, se uno Stato membro dà attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE ovvero alle modifiche della direttiva 89/665/CEE o della direttiva 92/13/CEE in data antecedente il termine del 18 aprile 2016, dopo tale data le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di tale Stato membro dovrebbero usare soltanto i modelli di formulari stabiliti dal presente regolamento di esecuzione, in quanto solo questi garantiscono la conformità ai requisiti giuridici delle direttive nuove o modificate. |
(8) |
La direttiva 2009/81/CE non ha subito modifiche; restano quindi invariati i modelli di formulari in essa previsti, che è opportuno continuare a usare fino all'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati I, II, III, da VIII a XI, XVII e XVIII del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 48, 49, 50, 72, 75 e 79 della direttiva 2014/24/UE.
Articolo 2
Gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati da IV a XI, XVII e XIX del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70, 89, 92 e 96 della direttiva 2014/25/UE.
Articolo 3
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati da XIII a XVI del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 30 e 52 e all'articolo 60, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 2009/81/CE.
Articolo 4
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati XI, XVI, XX, XXI e XXII del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 31, 32 e 43 della direttiva 2014/23/UE.
Articolo 5
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano il modello di formulario di cui all'allegato XII del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso di cui all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, secondo trattino, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.
Articolo 6
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trasmettono i formulari all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica utilizzando l'applicazione in linea eNotices o il sistema eSender di TED.
Articolo 7
Sono stabiliti i modelli di formulari elencati qui di seguito.
Elenco dei modelli di formulari
Modello di formulario 1 |
: |
«Avviso di preinformazione» — allegato I |
Modello di formulario 2 |
: |
«Bando di gara» — allegato II |
Modello di formulario 3 |
: |
«Avviso di aggiudicazione di appalto» — allegato III |
Modello di formulario 4 |
: |
«Avviso periodico indicativo — Servizi di pubblica utilità» — allegato IV |
Modello di formulario 5 |
: |
«Bando di gara — Servizi di pubblica utilità» — allegato V |
Modello di formulario 6 |
: |
«Avviso di aggiudicazione di appalto — Servizi di pubblica utilità» — allegato VI |
Modello di formulario 7 |
: |
«Sistema di qualificazione — Servizi di pubblica utilità» — allegato VII |
Modello di formulario 8 |
: |
«Avviso relativo al profilo di committente» — allegato VIII |
Modello di formulario 12 |
: |
«Avviso di concorso di progettazione» — allegato IX |
Modello di formulario 13 |
: |
«Risultati di concorso di progettazione» — allegato X |
Modello di formulario 14 |
: |
«Rettifica» — allegato XI |
Modello di formulario 15 |
: |
«Avviso volontario per la trasparenza ex ante» — allegato XII |
Modello di formulario 16 |
: |
«Avviso di preinformazione — Difesa e sicurezza» — allegato XIII |
Modello di formulario 17 |
: |
«Bando di gara — Difesa e sicurezza» — allegato XIV |
Modello di formulario 18 |
: |
«Avviso di aggiudicazione di appalto — Difesa e sicurezza» — allegato XV |
Modello di formulario 19 |
: |
«Avviso di subappalto — Difesa e sicurezza» — allegato XVI |
Modello di formulario 20 |
: |
«Avviso di modifica» — allegato XVII |
Modello di formulario 21 |
: |
«Servizi sociali e altri servizi specifici — Appalti pubblici» — allegato XVIII |
Modello di formulario 22 |
: |
«Servizi sociali e altri servizi specifici — Servizi di pubblica utilità» — allegato XIX |
Modello di formulario 23 |
: |
«Servizi sociali e altri servizi specifici — Concessioni» — allegato XX |
Modello di formulario 24 |
: |
«Bando di concessione» — allegato XXI |
Modello di formulario 25 |
: |
«Avviso di aggiudicazione di concessione» — allegato XXII |
Articolo 8
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 è abrogato con effetto dal 18 aprile 2016.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 3 si applica a decorrere dal 18 aprile 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.
(2) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.
(3) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.
(4) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.
(5) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(6) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005 (GU L 222 del 27.8.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
ALLEGATO VII
ALLEGATO VIII
ALLEGATO IX
ALLEGATO X
ALLEGATO XI
ALLEGATO XII
ALLEGATO XIII
ALLEGATO XIV
ALLEGATO XV
ALLEGATO XVI
ALLEGATO XVII
ALLEGATO XVIII
ALLEGATO XIX
ALLEGATO XX
ALLEGATO XXI
ALLEGATO XXII