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Document 32015R0850

Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2015/0361

OJ L 135, 2.6.2015, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/850/oj

2.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/850 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'utilizzo dei fondi propri non dovrebbe essere sproporzionato né in termini di distribuzioni sul singolo strumento di capitale primario di classe 1 né in termini di distribuzioni sul totale dei fondi propri dell'ente. Pertanto, è opportuno precisare la nozione di utilizzo sproporzionato dei fondi propri prevedendo norme che disciplinino entrambi questi aspetti.

(2)

Il mandato, di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo al potenziale utilizzo sproporzionato dei fondi propri non riguarda gli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27 dello stesso regolamento, dato che questi ultimi beneficiano di esenzione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), punto iii), dello stesso regolamento.

(3)

Il significato di «distribuzioni preferenziali» dovrebbe essere basato sulle caratteristiche degli strumenti che riflettono quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo il quale non deve esservi alcun trattamento di distribuzione preferenziale relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni né altri diritti preferenziali, neanche per le distribuzioni preferenziali di strumenti di capitale primario di classe 1 in relazione ad altri strumenti di capitale primario di classe 1. Dato che l'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 distingue tra diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni e preferenze relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, le norme in materia di distribuzioni preferenziali dovrebbero applicarsi ad entrambi i casi.

(4)

Agli strumenti di capitale primario di classe 1 degli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito «società diverse dalle società per azioni») dovrebbero applicarsi norme diverse, ove giustificato da caratteristiche specifiche degli strumenti con diritto di voto e degli strumenti senza diritto di voto. Quando solo i possessori di strumenti con diritto di voto possono sottoscrivere azioni senza diritto di voto, non ne consegue una privazione di diritti di voto a scapito dei possessori di strumenti senza diritto di voto. Pertanto, nel caso delle società diverse dalle società per azioni la distribuzione differenziata sullo strumento senza diritto di voto non è motivata dall'assenza di diritto di voto come avviene invece per le società per azioni. Inoltre, quando il diritto nazionale applicabile prevede un limite massimo alla distribuzione sullo strumento con diritto di voto, le norme in materia di limiti per le società per azioni dovrebbero essere sostituite da altre norme che garantiscano l'assenza di un diritto preferenziale per il pagamento delle distribuzioni.

(5)

Il trattamento differenziato per le società diverse dalle società per azioni è giustificato soltanto se queste ultime non procedono, in virtù di disposizioni contrattuali o dello statuto dell'ente, a emissioni di strumenti di capitale con distribuzione multipla predeterminata. Se invece lo fanno, le riserve in relazione ai diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni sono le stesse che per le società per azioni e pertanto dovrebbe applicarsi lo stesso trattamento.

(6)

Ciò non dovrebbe impedire alle società diverse dalle società per azioni di realizzare emissioni di altri strumenti di capitale con distribuzione differenziata, purché dimostrino che detti strumenti non creano un diritto preferenziale per il pagamento delle distribuzioni. Tale dimostrazione dovrebbe basarsi sulla valutazione del livello delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto e del livello delle distribuzioni sul totale degli strumenti di capitale primario di classe 1. L'ente dovrebbe dimostrare che il livello delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto è basso rispetto ad altri strumenti di capitale e che il tasso di distribuzione sugli strumenti di capitale primario di classe 1 è basso.

(7)

È opportuno fissare un parametro di riferimento che permetta alle società diverse dalle società per azioni di valutare se il livello del tasso di distribuzione è basso. Per tenere conto di possibili variazioni del tasso di distribuzione in funzione dei risultati dell'esercizio, il parametro di riferimento dovrebbe basarsi sulla media dei cinque anni precedenti. Dato il carattere di novità di questa regola e i suoi potenziali effetti su alcuni degli enti in parola, dovrebbe essere prevista, ove necessario, l'introduzione graduale delle norme in materia di calcolo del livello del tasso di distribuzione. L'introduzione di limiti al tasso di distribuzione può avvenire gradualmente nel corso dei primi cinque anni, con un'applicazione progressiva fino alla fine del 2017, mentre la regola dovrebbe essere pienamente applicata da tutti gli enti nel 2018.

(8)

Alcune società diverse dalle società per azioni non sono in grado di emettere strumenti che presentino la stessa flessibilità delle azioni ordinarie in caso di ricapitalizzazione d'urgenza, quando gli enti sono soggetti a misure di intervento precoce. In tali casi, gli enti in parola sarebbero costretti a emettere strumenti di capitale per facilitare la ripresa; pertanto, dovrebbe essere consentito a detti enti, i cui strumenti senza diritto di voto sono di norma detenuti solo da possessori di strumenti con diritto di voto, di vendere in via eccezionale gli strumenti senza diritto di voto anche a investitori esterni. Inoltre, gli strumenti di capitale previsti per la ricapitalizzazione d'urgenza dovrebbero contemplare la prospettiva di un adeguato vantaggio futuro conseguibile dopo la fase di ripresa. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli enti in parola di superare i limiti imposti per il tasso di distribuzione dopo la fase di ripresa, per assicurare il predetto potenziale aumento a favore dei possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1 offerti ai fini della ricapitalizzazione di urgenza.

(9)

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto del medesimo regolamento agli enti creditizi che sono affiliati ad un organismo centrale. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, le autorità competenti possono derogare all'applicazione delle parti da due a otto dello stesso regolamento all'organismo centrale su base individuale, qualora le passività o gli impegni dell'organismo centrale siano pienamente garantiti dagli enti affiliati. Sulla base del predetto articolo, le autorità competenti dovrebbero poter derogare all'applicazione dei requisiti del presente regolamento agli strumenti di capitale infragruppo. Le autorità competenti dovrebbero anche poter valutare la conformità ai requisiti fissati dal presente regolamento sulla base della situazione consolidata degli enti rientranti nell'ambito di applicazione delle predette deroghe, in particolare per quanto riguarda il calcolo del tasso di distribuzione.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(11)

L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(12)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è così modificato:

(1)

Sono inseriti i seguenti articoli da 7 bis a 7 quinquies:

«Articolo 7 bis

Distribuzioni multiple che costituiscono un utilizzo sproporzionato dei fondi propri

1.   Si ritiene che le distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013 non costituiscano un utilizzo sproporzionato del capitale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato;

b)

il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente;

c)

il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica;

d)

lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo;

e)

l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto.

Questo viene espresso con la seguente formula:

Formula

dove:

 

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;

 

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;

f)

l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto.

Questo viene espresso con la seguente formula:

Formula

dove:

 

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;

 

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;

 

X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto;

 

Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto.

La formula si applica su base annuale.

2.   Se la condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale.

3.   Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), non è soddisfatta, si ritiene che tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo determinino un utilizzo sproporzionato del capitale.»

2.

Il seguente articolo 7 ter è aggiunto:

«Articolo 7 ter

Distribuzioni preferenziali relativamente ai diritti preferenziali per i pagamenti delle distribuzioni

1.   Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, la distribuzione su detti strumenti è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 quando vi sono livelli differenziati di distribuzione, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento.

2.   Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto e se detta distribuzione multipla è prevista contrattualmente o per statuto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato;

b)

il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente;

c)

il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica;

d)

lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo;

e)

l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto.

Questo è espresso con la seguente formula:

Formula

dove:

 

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;

 

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;

f)

l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto.

Questo è espresso con la seguente formula:

Formula

dove:

 

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;

 

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;

 

X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto;

 

Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto.

La formula si applica su base annuale.

3.   Se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale.

4.   Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), non è soddisfatta, tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo non sono classificati nel capitale primario di classe 1.

5.   Ai fini del paragrafo 2, se le distribuzioni su strumenti di capitale primario di classe 1 sono espresse, per gli strumenti con diritto e senza diritto di voto, con riferimento al prezzo di acquisto dello strumento all'emissione, le formule sono adattate come segue per lo strumento o gli strumenti espressi con riferimento al prezzo di acquisto all'emissione:

a)

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione;

b)

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione.

6.   Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione non è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte una delle due condizioni di cui al paragrafo 7 ed entrambe le condizioni di cui al paragrafo 8.

7.   Ai fini del paragrafo 6, si applica la condizione di cui alla lettera a) o la condizione di cui alla lettera b):

a)

sono soddisfatte le condizioni indicate in entrambi i seguenti punti i) e ii):

i)

lo strumento con minori diritti di voto o senza diritti di voto può essere sottoscritto e detenuto solo dai possessori di strumenti con diritto di voto;

ii)

il numero di diritti di voto di ogni singolo possessore è limitato;

b)

alle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto emessi dagli enti si applica un massimale stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

8.   Ai fini del paragrafo 6, si applicano entrambe le seguenti condizioni:

a)

l'ente dimostra che la media delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto nei precedenti cinque esercizi è bassa rispetto ad altri strumenti analoghi;

b)

l'ente dimostra che il tasso di distribuzione, calcolato in conformità dell'articolo 7 quater, è basso. È considerato basso un tasso di distribuzione inferiore al 30 %.

9.   Ai fini del paragrafo 7, lettera a), i diritti di voto di ogni singolo possessore sono considerati limitati nei casi seguenti:

a)

se ogni possessore riceve solo un diritto di voto, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto detenuti;

b)

se il numero di diritti di voto è limitato, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto del possessore;

c)

se il numero di strumenti con diritto di voto che ogni possessore può detenere è limitato a norma dello statuto dell'ente o della normativa nazionale applicabile.

10.   Ai fini del presente articolo, si ritiene che l'esercizio prenda fine alla data dell'ultimo bilancio dell'ente.

11.   Gli enti valutano la conformità alle condizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 e informano l'autorità competente del risultato della loro valutazione almeno nelle seguenti situazioni:

a)

ogni volta che viene adottata una decisione sull'importo delle distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1;

b)

ogni volta che viene emessa una nuova classe di strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto.

12.   Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera b), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti senza diritto di voto per i quali le distribuzioni superano la soglia stabilita alla stessa lettera determini distribuzioni preferenziali.

13.   Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera a), non è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2.

14.   Se nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 7 è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2.

15.   Il requisito di cui al paragrafo 7, lettera a), punto i), o il requisito di cui al paragrafo 8, lettera b), o entrambi possono essere soggetti a deroga, a seconda dei casi, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

l'ente viola o, a causa tra l'altro del rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che violi nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

l'autorità competente ha chiesto all'ente di aumentare con urgenza il capitale primario di classe 1 entro un determinato periodo e ha accertato che l'ente non è in grado di rettificare o evitare la violazione di cui alla lettera a) entro il termine impartito senza avvalersi della deroga di cui al presente paragrafo.»

3.

Il seguente articolo 7 quater è aggiunto:

«Articolo 7 quater

Calcolo del tasso di distribuzione ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, lettera b)

1.   Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, lettera b), per il calcolo del tasso di distribuzione l'ente può scegliere il metodo di cui alla lettera a) o quello di cui alla lettera b), e lo applica in maniera costante nel tempo:

a)

come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti cinque esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti cinque esercizi;

b)

solo per il periodo tra la data di applicazione del presente regolamento e il 31 dicembre 2017:

i)

nel 2014, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nel precedente esercizio divisa per la somma degli utili relativi al precedente esercizio;

ii)

nel 2015, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti due esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti due esercizi;

iii)

nel 2016, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti tre esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti tre esercizi;

iv)

nel 2017, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti quattro esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti quattro esercizi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per utili si intende l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (*) o, ove applicabile, l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato IV dello stesso regolamento di esecuzione riguardante le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.

(*)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).»"

4.

Il seguente articolo 7 quinquies è aggiunto:

«Articolo 7 quinquies

Distribuzioni preferenziali relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni

Ai fini dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, una distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a)

le distribuzioni sono decise in momenti diversi;

b)

le distribuzioni sono pagate in momenti diversi;

c)

l'emittente ha l'obbligo di pagare le distribuzioni su un tipo di strumenti di capitale primario di classe 1 prima di pagare le distribuzioni su un altro tipo di strumenti di capitale primario di classe 1;

d)

la distribuzione è pagata su alcuni strumenti di capitale primario di classe 1 e non su altri, a meno che sia rispettata la condizione di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, lettera a).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).


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