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Document 32015R0812

    Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio

    GU L 133 del 29.5.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/812/oj

    29.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 133/1


    REGOLAMENTO (UE) 2015/812 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 20 maggio 2015

    che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha fissato tra i suoi obiettivi la graduale eliminazione dei rigetti, grazie all'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura e di specie soggette a taglie minime nel Mediterraneo. Talune disposizioni dei vigenti regolamenti che istituiscono misure tecniche e di controllo sono incompatibili con l'obbligo di sbarco e impongono ai pescatori di rigettare in mare i pesci. Al fine di eliminare le incompatibilità tra tali regolamenti e l'obbligo di sbarco e rendere operativo l'obbligo di sbarco, tali disposizioni dovrebbero essere modificate o abrogate.

    (2)

    In particolare, al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (4), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e che superano i limiti di composizione delle catture, sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime di sbarco per gli organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco, imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e che superano i limiti in materia di catture accessorie applicabili in zone e periodi specifici e per particolari tipi di attrezzatura da pesca e chiarendo che il divieto di selezione qualitativa non deve applicarsi nei casi in cui siano introdotte esenzioni nell'ambito dell'obbligo di sbarco.

    (3)

    Inoltre, al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno modificare le disposizioni relative all'istituzione di una zona di divieto nella divisione CIEM VIb per la protezione del novellame di eglefino.

    (4)

    Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (5), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco nel Mar Baltico e che superano i limiti di composizione delle catture, sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime di sbarco per gli organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e vietando la cattura del salmone e della trota di mare in zone e periodi specifici, salvo se effettuata con reti trappola.

    (5)

    Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (6), sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime per gli organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco, senza pregiudicare il principio e l'attuazione delle attuali taglie minime di cattura.

    (6)

    Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (7), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di merluzzo bianco praticate nella pesca con palangari derivanti, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli in zone e periodi specifici.

    (7)

    In linea con il parere scientifico formulato dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), secondo cui la norma relativa alla limitazione dello sforzo nell'attuale piano di gestione per il merluzzo bianco nel Mar Baltico non deve rispondere agli obiettivi della politica comune della pesca riformata con riguardo agli stock soggetti all'obbligo di sbarco, i limiti dello sforzo di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere eliminati.

    (8)

    Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio (8), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti, nelle attività di pesca a strascico del pettine, tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e che superano i limiti di catture accessorie.

    (9)

    Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (9), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti le catture non intenzionali di specie di acque profonde soggette all'obbligo di sbarco.

    (10)

    Al fine di garantire il monitoraggio e l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (10), imponendo che i dati relativi alle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano registrati separatamente, imponendo che le catture siano stivate separatamente e includendo disposizioni sulla commercializzazione delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e sull'impiego di osservatori incaricati del controllo.

    (11)

    Poiché i rigetti rappresentano un notevole spreco e compromettono lo sfruttamento sostenibile degli organismi e degli ecosistemi marini e poiché il rispetto dell'obbligo di sbarco da parte degli operatori è essenziale per produrre i risultati sperati, è opportuno classificare le violazioni dell'obbligo di sbarco come un'infrazione grave a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. L'obbligo di sbarco rappresenta un cambiamento sostanziale per gli operatori. Di conseguenza, è appropriato rinviare di due anni l'applicazione delle norme sulle infrazioni gravi per quanto riguarda tale tipo di infrazioni.

    (12)

    L'introduzione dell'obbligo di sbarco, unitamente a talune nuove disposizioni in materia di flessibilità interannuale dei contingenti, comporta la necessità di adeguare le norme in materia di detrazione dei contingenti e dello sforzo di pesca.

    (13)

    È opportuno prevenire lo sviluppo di attività parallele specificamente dedicate alla cattura di organismi marini al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione a fini diversi dal consumo umano ed è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) per tener conto di tale principio.

    (14)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 ha stabilito il principio delle taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Per quanto riguarda le specie soggette all'obbligo di sbarco, i pesci di taglia inferiore a tale taglia minima di riferimento per la conservazione non possono essere utilizzati per il consumo umano diretto. Il regolamento (UE) n. 1379/2013 prevede l'adozione di norme comuni di commercializzazione, comprese taglie minime di commercializzazione. Per non compromettere la finalità delle taglie minime di riferimento per la conservazione, tali taglie minime di commercializzazione dovrebbero corrispondere alle taglie minime di riferimento per la conservazione previste per le specie in questione. È pertanto necessario conformare le taglie minime di commercializzazione alle taglie minime di riferimento per la conservazione.

    (15)

    È opportuno che il regolamento (UE) n. 1380/2013 consenta espressamente che nei piani di rigetto siano incluse misure tecniche che siano strettamente connesse all'attuazione dell'obbligo di sbarco e che siano intese ad aumentare la selettività e a ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali.

    (16)

    I pesci che sono stati danneggiati da predatori, quali mammiferi marini che si nutrono di pesce, pesci o uccelli predatori, possono rappresentare un rischio per le persone, gli animali domestici e altri pesci per via degli agenti patogeni e dei batteri che possono essere trasmessi da tali predatori. L'obbligo di sbarco non dovrebbe pertanto applicarsi alle catture di tali pesci danneggiati che dovrebbero essere immediatamente smaltiti in mare.

    (17)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, nonché i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (18)

    È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio (12), in quanto le norme sulla composizione delle catture e le restrizioni connesse sull'impiego delle aringhe ivi contemplate sono state rese obsolete dall'introduzione dell'obbligo di sbarco, in virtù del quale tutte le aringhe soggette a obbligo di sbarco devono essere sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti e le aringhe di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione devono essere utilizzate per scopi diversi dal consumo umano diretto.

    (19)

    Il termine «Comunità», utilizzato nei dispositivi dei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009, dovrebbe essere modificato per tenere conto dell'entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del trattato di Lisbona,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98

    Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

    1)

    all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), e nell'allegato 1, nota a piè di pagina 5, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'Unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso;

    2)

    l'articolo 1 bis è soppresso;

    3)

    all'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera:

    «i)

    per catture non intenzionali, le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi consentiti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie.

    (13)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»"

    ;

    4)

    l'articolo 4 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «È vietata la pesca di specie elencate negli allegati da I a V con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle specificate per le specie bersaglio elencate in tali allegati.»

    ;

    b)

    al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

    «Le lettere a) e b) del primo comma non si applicano a catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.»

    ;

    5)

    all'articolo 7, paragrafo 5, sono aggiunti i comma seguenti:

    «Il primo comma non si applica alle catture non intenzionali di crostacei del genere Pandalus soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

    È vietata la pesca di crostacei del genere Pandalus con reti aventi maglie di dimensioni comprese tra 32 e 54 millimetri senza le attrezzature da pesca specificate al primo comma.»

    ;

    6)

    all'articolo 10 è aggiunto il comma seguente:

    «La lettera b) del primo comma non si applica alle catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.»

    ;

    7)

    all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

    «La lettera a) del primo comma non si applica alle catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.»

    ;

    8)

    l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 15

    1.   Quando organismi marini di una specie soggetta all'obbligo di sbarco sono catturati oltre le percentuali o i quantitativi consentiti specificati nell'articolo 20, paragrafo 2, nell' articolo 21, paragrafo 2, nell' articolo 22, paragrafo 2, lettera b), nell' articolo 27, paragrafo 2, nell' articolo 29, paragrafo 4, lettera b), nell' articolo 29 ter, paragrafi 2 e 4, nell' articolo 29 quinquies, paragrafo 5, lettera d), paragrafo 6, lettera d), e paragrafo 7, lettera c), nell' articolo 29 septies, paragrafo 1, nell' articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 10 del presente regolamento, e nei suoi allegati da I a VII, X e XI, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.

    2.   Gli organismi marini di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono catturati oltre le percentuali consentite specificate nell' articolo 20, paragrafo 2, nell' articolo 21, paragrafo 2, nell' articolo 22, paragrafo 2, lettera b), nell' articolo 27, paragrafo 2, nell' articolo 29, paragrafo 4, lettera b), nell' articolo 29 ter, paragrafi 2 e 4, nell' articolo 29 quinquies, paragrafo 5, lettera d), paragrafo 6, lettera d), e paragrafo 7, lettera c), nell' articolo 29 septies, paragrafo 1, nell' articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 10 del presente regolamento, e nei suoi allegati da I a VII, X e XI, non sono sbarcati ma sono immediatamente rigettati in mare.»

    ;

    9)

    l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 17

    Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata negli allegati XII e XII bis per la specie e la zona geografica in questione o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'Unione. Fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite in un atto adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati XII e XII bis del presente regolamento.»

    ;

    10)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 18 bis

    Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto

    Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 48 bis del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati XII e XII bis del presente regolamento.»

    ;

    11)

    l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19

    1.   Per le catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    2.   Se le catture di cui al paragrafo 1 sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne il magazzinaggio o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca.

    3.   Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.

    4.   I paragrafi 1 e 3 non si applicano alle sardine, alle acciughe, alle aringhe, ai suri e agli sgombri, entro il limite del 10 % in peso vivo delle catture totali di ciascuna di queste specie tenute a bordo.

    La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

    Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

    5.   Il paragrafo 3 non si applica alle sardine, alle acciughe, ai suri e agli sgombri sotto taglia catturati per essere utilizzati come esca viva che possono essere tenuti a bordo, purché conservati vivi.»

    ;

    12)

    all'articolo 19 bis, è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle catture o alle specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.»

    ;

    13)

    all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   Se l'aringa è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

    È vietata la pesca di aringa nelle zone geografiche e nei periodi specificati al paragrafo 1 se praticata con:

    a)

    reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm;

    b)

    reti da circuizione;

    c)

    reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm; o

    d)

    reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm, tranne a norma del paragrafo 3.»

    ;

    14)

    all'articolo 20 bis sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se l'aringa è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente articolo non si applica. Le catture non intenzionali di aringa sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

    È vietata la pesca di aringa nella zona geografica e nei periodi specificati nel primo comma se praticata con:

    a)

    reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm;

    b)

    reti da circuizione; o

    c)

    reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli e reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm.»

    ;

    15)

    all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   Se lo spratto è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

    È vietata la pesca di spratto nelle zone geografiche e nei periodi specificati nel paragrafo 1 se praticata con:

    a)

    reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm;

    b)

    reti da circuizione; o

    c)

    reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli e reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 30 mm.»

    ;

    16)

    all'articolo 22, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se lo sgombro è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica.

    È vietata la pesca di sgombri nella zona geografica specificata nel primo comma se oltre il 15 % della cattura per tale specie avviene per mezzo di:

    a)

    reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 70 mm; o

    b)

    reti da circuizione.»

    ;

    17)

    all'articolo 23, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se l'acciuga è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di acciuga sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

    È vietata la pesca di acciughe con reti da traino pelagiche nella zona geografica specificata nel primo comma.»

    ;

    18)

    all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   Se la busbana norvegese è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

    È vietata la pesca di busbana norvegese nella zona geografica specificata nel paragrafo 1 se praticata con reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.»

    ;

    19)

    all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se il cicerello e/o lo spratto e la passera e/o la sogliola sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i punti i), ii) e iii), della presente lettera non si applicano.

    È vietata la pesca di cicerelli e/o di spratti e di passere e/o di sogliole con pescherecci che utilizzino attrezzatura da pesca non specificata nella presente lettera.»

    ;

    20)

    all'articolo 29 bis, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se il cicerello è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di cicerello sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

    È vietata la pesca di cicerelli con reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm nella zona geografica specificata nel primo comma.»

    ;

    21)

    l'articolo 29 ter è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2 sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se lo scampo è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica.

    È vietata la pesca di scampi mediante l'uso dell'attrezzatura da pesca e nelle zone geografiche di cui al paragrafo 1.»

    ;

    b)

    al paragrafo 4 sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se lo scampo è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica.

    È vietata la pesca di scampi nelle zone geografiche e al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1.»

    ;

    22)

    l'articolo 29 quater è sostituito dal seguente:

    «Articolo 29 quater

    Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella sottozona CIEM VI

    È vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

    57°00′ N, 15°00′ W

    57°00′ N, 14°00′ W

    56°30′ N, 14°00′ W

    56°30′ N, 15°00′ W

    57°00′ N, 15°00′ W.»

    ;

    23)

    l'articolo 29 quinquies è così modificato:

    a)

    al paragrafo 3 sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se le specie di cui alla lettera b) del primo comma, nonché altre specie soggette a limiti di cattura, sono catturate con l'attrezzatura da pesca di cui alla lettera a) del primo comma e tali specie sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica la lettera b) del primo comma. Le catture non intenzionali di tali specie sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

    È vietata la pesca delle specie non elencate alla lettera b) del primo comma.»

    ;

    b)

    al paragrafo 4 sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se le specie di cui alla lettera b) del primo comma, nonché altre specie soggette a limiti di cattura, sono catturate con l'attrezzatura da pesca di cui alla lettera a) del primo comma e tali specie sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica la lettera b) del primo comma. Le catture non intenzionali di tali specie sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

    È vietata la pesca delle specie non elencate alla lettera b) del primo comma.»

    ;

    24)

    all'articolo 29 sexies, paragrafo 2, sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se le specie di cui alla lettera b) del primo comma, nonché altre specie soggette a limiti di cattura, sono catturate con l'attrezzatura da pesca di cui alla lettera a) del primo comma e tali specie sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica la lettera b) del primo comma. Le catture non intenzionali di tali specie sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

    È vietata la pesca delle specie non elencate alla lettera b) del primo comma.»

    ;

    25)

    all'articolo 29 septies è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   Se la molva azzurra è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

    È vietata la pesca di molva azzurra con qualsiasi attrezzatura da pesca, nel periodo e nelle zone specificati nel paragrafo 1.»

    ;

    26)

    l'articolo 35 è soppresso;

    27)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 47

    Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto

    Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 48 bis del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.»

    ;

    28)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 48 bis

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 18 bis e 47 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o giugno 2015.

    3.   La delega di potere di cui agli articoli 18 bis e 47 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 18 bis e 47 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

    ;

    29)

    agli allegati XII e XII bis, il termine «taglia/e minima/e» è sostituito dal termine «taglia/e minima/e di riferimento per la conservazione».

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (CE) n. 2187/2005

    Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

    1)

    all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

    «p)   “catture non intenzionali”: le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi stabiliti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie.

    (14)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»"

    ;

    2)

    l'articolo 3 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «È vietata la pesca di specie elencate negli allegati II e III con reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle specificate per le specie elencate in tali allegati.»

    ;

    b)

    al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

    «Il primo comma non si applica a catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.»

    ;

    c)

    al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente:

    «Il primo comma non si applica a catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.»

    ;

    3)

    l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 12

    Raggiungimento delle percentuali di cattura

    1.   Quando organismi marini di una specie soggetta all'obbligo di sbarco sono catturati oltre le percentuali autorizzate specificate negli allegati II e III si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

    2.   Gli organismi marini di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono catturati oltre le percentuali autorizzate specificate negli allegati II e III del presente regolamento non sono sbarcati e sono rigettati immediatamente in mare.»

    ;

    4)

    all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata nell'allegato IV per la specie e la zona geografica in questione o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'Unione. Fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite in un atto adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite nell'allegato IV del presente regolamento.»

    ;

    5)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 14 bis

    Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto

    Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 28 ter del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nell'allegato IV del presente regolamento.»

    ;

    6)

    all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Per quanto riguarda le catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    bis.   Se le catture di cui al paragrafo 1 sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne l'immagazzinamento o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca.

    ter.   Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.»

    ;

    7)

    l'articolo 17 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se il salmone atlantico (Salmo salar) è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica alle catture di salmone. Se la trota di mare (Salmo trutta) è soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica alle catture di trota di mare. Le catture non intenzionali di salmone (Salmo salar) o trota di mare (Salmo trutta) sono sbarcate e, nel caso del salmone, imputate ai rispettivi contingenti.

    È vietata la pesca di salmone atlantico (Salmo salar) e trota di mare (Salmo trutta) con qualsiasi attrezzatura da pesca, nelle zone geografiche e nei periodi di cui al primo comma del presente paragrafo e come specificato al paragrafo 2.»

    ;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   In deroga al paragrafo 1, è consentita la pesca del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) con reti trappola.»

    ;

    8)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 28 bis

    Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto

    Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 28 ter del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.

    Articolo 28 ter

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 14 bis e 28 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o giugno 2015.

    3.   La delega di potere di cui agli articoli 14 bis e 28 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 14 bis e 28 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

    ;

    9)

    all'allegato IV il termine «taglie minime di sbarco» è sostituito dal termine «taglie minime di riferimento per la conservazione» e il termine «taglia minima» è sostituito dal termine «taglia minima di riferimento per la conservazione di scarto».

    Articolo 3

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

    Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

    1)

    all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), nel titolo dell'articolo 6, nell'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, nel titolo dell'articolo 18, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 3, e all'allegato I, sezione B, paragrafo 7, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'Unione» o «unionale» con le modifiche grammaticali del caso;

    2)

    all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

    «18)   “catture non intenzionali”: le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), devono essere sbarcate perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

    (15)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»"

    ;

    3)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 14 bis

    Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto

    Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 29 bis del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.»

    ;

    4)

    l'articolo 15 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata nell'allegato III per la specie e la zona geografica in questione o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'Unione. Fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite in un atto adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite nell'allegato III del presente regolamento.

    bis.   L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco.

    ter.   Se le catture di cui al paragrafo 1 bis sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne l'immagazzinamento o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca.

    quater.   Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.»

    ;

    b)

    al paragrafo 3, la frase «paragrafo 1» è sostituito dalla frase «paragrafo 1 bis»;

    5)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 15 bis

    Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto

    Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 29 bis del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nell'allegato III del presente regolamento.»

    ;

    6)

    all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, gli organismi marini sotto taglia possono essere catturati, conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto, con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività.»

    ;

    7)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 29 bis

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 14 bis e 15 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o giugno 2015.

    3.   La delega di potere di cui agli articoli 14 bis e 15 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 14 bis e 15 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

    ;

    8)

    all'allegato III, i termini «taglie minime di organismi marini» sono sostituiti dai termini «taglie minime di riferimento per la conservazione» e i termini «taglia minima» sono sostituiti dai termini «taglia minima di riferimento per la conservazione».

    Articolo 4

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1098/2007

    Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è così modificato:

    1)

    agli articoli 2 e 10, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 2 e all'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'Unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso;

    2)

    all'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera:

    «g)   “catture non intenzionali”: le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi previsti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie.

    (16)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»"

    ;

    3)

    il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:

    «PERIODI DI PESCA»

    ;

    4)

    l'articolo 8 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Periodi in cui non è autorizzata la pesca con taluni tipi di attrezzatura da pesca»

    ;

    b)

    al paragrafo 2 sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se il merluzzo bianco è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di merluzzo bianco sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

    È vietata la pesca di merluzzo bianco con palangari derivanti nelle zone geografiche e nei periodi di cui al paragrafo 1.»

    ;

    c)

    i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi;

    d)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   In deroga al paragrafo 1, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri è consentito di pescare fino a cinque giorni al mese suddivisi in periodi di almeno due giorni consecutivi durante i periodi di riposo di cui al paragrafo 1. Durante tali giorni, i pescherecci possono soltanto gettare le reti e sbarcare le catture di pesce dalle 06:00 del lunedì alle 18:00 del venerdì della stessa settimana.

    L'articolo 16 si applica ai pescherecci di cui al primo comma del presente paragrafo che non detengono un permesso per la pesca del merluzzo bianco.»

    ;

    e)

    il paragrafo 7 è soppresso;

    5)

    all'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunti i comma seguenti:

    «Se il merluzzo bianco è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di merluzzo bianco sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

    È vietata la pesca di merluzzo bianco mediante l'uso dei tipi di attrezzatura da pesca di cui al paragrafo 2 nelle zone e nei periodi di cui al paragrafo 1.»

    .

    Articolo 5

    Modifiche del regolamento (CE) n. 254/2002

    Il regolamento (CE) n. 254/2002 è così modificato:

    1)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 1 bis

    Per “catture non intenzionali” si intendono le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi previsti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie.

    (17)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»"

    ;

    2)

    all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

    «Tuttavia, quando si utilizza l'attrezzatura da pesca specificata al primo comma, tutte le catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.»

    ;

    3)

    all'articolo 4 è aggiunto il comma seguente:

    «Il primo comma non si applica alle catture non intenzionali di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.»

    .

    Articolo 6

    Modifiche del regolamento (CE) n. 2347/2002

    Il regolamento (CE) n. 2347/2002 è così modificato:

    1)

    agli articoli 1 e 5, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'Unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso;

    2)

    all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

    «f)

    “catture non intenzionali”, le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi consentiti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie.

    (18)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»"

    ;

    3)

    all'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Ai pescherecci che non siano in possesso di un permesso di pesca per acque profonde è vietato pescare, per ogni uscita in mare, quantitativi di specie di acque profonde superiori a 100 kg. I quantitativi di specie di acque profonde eccedenti 100 kg catturati da tali pescherecci non sono conservati a bordo, trasbordati o sbarcati.

    Il secondo comma non si applica a catture non intenzionali di specie di acque profonde soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.»

    Articolo 7

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

    Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

    1)

    all'articolo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4, punti 2, 7, 9, 10, 18 e 24, all'articolo 5, paragrafi 2, 6 e 7, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafi da 4 a 7, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, all'articolo 14, paragrafi 1 e da 4 a 8, all'articolo 15, paragrafi da 1 a 5, nell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafi 1 e 3, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 3 e 5, all'articolo 23, paragrafi 1 e 3, all'articolo 24, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafi 2, 5 e 8, all'articolo 36, paragrafo 2, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 43, paragrafo 2, all'articolo 44, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 50, paragrafi 1 e 5, all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafi 2 e 7, all'articolo 62, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 1, all'articolo 73, paragrafi 1 e 7, all'articolo 74, paragrafo 2, negli articoli 77 e 79, all'articolo 80, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 81, paragrafo 1, all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, all'articolo 87, all'articolo 108, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 112, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 113, paragrafi 2, 4 e 5, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'Unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso;

    2)

    l'articolo 14 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di ciascun peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutta pari o superiore a 10 metri tiene un giornale di pesca delle sue attività, in cui annota in particolare, per ciascuna bordata di pesca, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo. La soglia dei 50 kg si applica non appena le catture di una specie superano i 50 kg.»

    ;

    b)

    al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;»

    c)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione registrano nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti di un volume superiore a 50 kg in equivalente peso vivo per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco.

    I comandanti dei pescherecci dell'Unione registrano inoltre nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

    (19)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»"

    ;

    3)

    all'articolo 17, paragrafo 1, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

    «e)

    i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;

    f)

    i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta.»

    ;

    4)

    all'articolo 21, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;»

    5)

    all'articolo 23, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;»

    6)

    l'articolo 33 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    ai quantitativi di ogni stock o gruppo di stock soggetti a TAC o a contingenti sbarcati durante il mese precedente, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta; e»

    ;

    b)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che sono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera nella misura in cui superano il 2 % del contingente interessato. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (20), non si applica alle uscite di ricerca scientifica durante i quali sono effettuate dette catture.

    (20)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).»"

    ;

    7)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 49 bis

    Stivaggio separato delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

    1.   Tutte le catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sono poste in casse, compartimenti o contenitori, in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori. Tali catture non sono mescolate con altri prodotti della pesca.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica:

    a)

    se le catture comprendono più dell'80 % di una o più specie di piccoli pelagici o industriali, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    b)

    ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri se le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono state sottoposte a cernita, stimate e registrate a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

    3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri controllano la composizione delle catture mediante campionamento.

    Articolo 49 ter

    Regola “de minimis”

    Gli Stati membri provvedono affinché le catture rientranti nell'esenzione de minimis di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superino la percentuale dell'esenzione stabilita nella rilevante misura dell'Unione.

    Articolo 49 quater

    Sbarco di catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

    In caso di sbarco di catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, tali catture sono conservate separatamente e trattate in modo che siano distinte dai prodotti della pesca destinati al consumo umano diretto. Gli Stati membri controllano il rispetto di tale obbligo a norma dell'articolo 5.»

    ;

    8)

    l'articolo 56 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto.»

    ;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.   I quantitativi di prodotti della pesca di varie specie, costituiti di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione che provengono dalla stessa zona geografica di rilevanza o dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, possono essere suddivisi in lotti anteriormente alla prima vendita.»

    ;

    9)

    all'articolo 58, paragrafo 5, è inserito il punto seguente:

    «e bis)

    nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui;»

    10)

    all'articolo 64, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

    «h)

    se del caso, destinazione dei prodotti ritirati dal mercato per l'ammasso dei prodotti della pesca a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1379/2013;

    h bis)

    se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione e la loro destinazione;»

    11)

    all'articolo 66, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:

    «h)

    se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;»

    12)

    all'articolo 68, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera:

    «g)

    se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;»

    13)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 73 bis

    Osservatori incaricati del controllo per il monitoraggio dell'obbligo di sbarco

    Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri possono inviare osservatori incaricati del controllo a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera al fine di garantire il monitoraggio delle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tali osservatori incaricati del controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 73, paragrafi da 2 a 9, del presente regolamento.»

    ;

    14)

    all'articolo 90, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    il fatto di non portare a bordo del peschereccio, conservare e sbarcare le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a meno che tali operazioni non siano in contrasto con gli obblighi o siano soggette alle esenzioni previste dalle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca a cui tali norme si applicano.»

    ;

    15)

    all'articolo 92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri applicano, per le infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e per le violazioni dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, un sistema di punti in base al quale al titolare della licenza di pesca è assegnato un congruo numero di punti a seguito di infrazioni alle norme della politica comune della pesca.»

    ;

    16)

    l'articolo 105 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

    «Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati

    Fattore moltiplicatore

    Fino al 10 %

    Superamento *1,0

    Dal 10 al 20 %

    Superamento *1,2

    Dal 20 al 40 %

    Superamento *1,4

    Dal 40 al 50 %

    Superamento *1,8

    Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 %

    Superamento *2,0»

    ;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Oltre al fattore moltiplicatore di cui al paragrafo 2 e a condizione che il livello di superamento rispetto agli sbarchi consentiti superi il 10 %, si applica un fattore moltiplicatore di 1,5 se:

    a)

    nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock a esso assegnati e tale superamento ha dato luogo a detrazioni di cui al paragrafo 2;

    b)

    i pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, segnatamente, le relazioni dello CSTEP hanno stabilito che il superamento costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato; oppure

    c)

    lo stock è soggetto a un piano pluriennale.»

    ;

    c)

    il paragrafo 3 bis è soppresso;

    17)

    all'articolo 106, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

    «Livello di superamento dello sforzo di pesca disponibile

    Fattore moltiplicatore

    Fino al 10 %

    Superamento * 1,0

    Dal 10 al 20 %

    Superamento * 1,2

    Dal 20 al 40 %

    Superamento * 1,4

    Dal 40 al 50 %

    Superamento * 1,8

    Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 %

    Superamento * 2,0»

    .

    Articolo 8

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013

    Il regolamento (UE) n. 1379/2013 è così modificato:

    1)

    all'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «8.   In linea con l'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), le organizzazioni di produttori assicurano, nei piani di produzione e di commercializzazione da esse presentati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, che lo sbarco degli organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non determini lo sviluppo di attività specificamente dedicate alla cattura di tali organismi marini.

    Con le verifiche di cui al paragrafo 7 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di produttori soddisfino l'obbligo previsto al primo comma del presente paragrafo.»

    ;

    2)

    l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 47

    Regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (21), nel regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (22), e al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio (23), nonché altre regolamentazioni adottate per l'applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali quelle di cui al regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione (24), continuano ad applicarsi.

    2.   Qualora siano stabilite taglie minime di riferimento per la conservazione, le stesse costituiscono taglie minime di commercializzazione.

    (21)  Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79)."

    (22)  Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1)."

    (23)  Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1)."

    (24)  Regolamento (CEE) n. 3703/85 del Consiglio, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63).»"

    Articolo 9

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013

    L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

    «d)

    pesci danneggiati da predatori.»

    ;

    b)

    al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, quali le misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, intese ad aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero a ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali;»

    c)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «14)   Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2020 compreso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di sbarco, basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, dai consigli consultivi e altre fonti pertinenti alla Commissione.

    Le relazioni annuali comprendono:

    le misure adottate dagli Stati membri e dalle organizzazioni di produttori per conformarsi all'obbligo di sbarco;

    le misure adottate dagli Stati membri riguardanti il controllo del rispetto dell'obbligo di sbarco;

    informazioni sull'impatto socioeconomico dell'obbligo di sbarco;

    informazioni in merito agli effetti dell'obbligo di sbarco sulla sicurezza a bordo dei pescherecci;

    informazioni sull'uso e sullo smercio delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione di specie soggette all'obbligo di sbarco;

    informazioni sulle infrastrutture portuali e sulla conformità dei pescherecci rispetto all'obbligo di sbarco;

    per ciascuna attività di pesca interessata, informazioni sulle difficoltà incontrate nell'attuazione dell'obbligo di sbarco e raccomandazioni per affrontarle.»

    Articolo 10

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 1434/98 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 11

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 7, punti 14) e 15), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 20 maggio 2015

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


    (1)  GU C 311 del 12.9.2014, pag. 68.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2015.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (4)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002 (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

    (10)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (11)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

    (12)  Regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10).


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