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Document 32015R0776

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine

OJ L 122, 19.5.2015, p. 4–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/08/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 19/05/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/776/oj

19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/776 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2015

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») («le misure iniziali»).

(2)

In seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso con il regolamento (CE) n. 1524/2000 (3) che le misure di cui sopra andassero mantenute.

(3)

In seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005 (4), ha disposto un incremento del dazio antidumping in vigore portandolo al 48,5 %.

(4)

Nel maggio 2013, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 502/2013 (5), ha deciso di mantenere il dazio antidumping in vigore al 48,5 % tranne per tre società cui sono stati attribuite aliquote individuali del dazio [19,2 % per Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd, 0 % per Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd e 0 % per Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd] («le misure in vigore»).

(5)

Nel maggio 2013, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 501/2013 (6), ha deciso di estendere le misure in vigore sulle importazioni di biciclette originarie della Cina alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia («la precedente inchiesta antielusione»).

1.2.   Domanda

(6)

Il 23 luglio 2014 la Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale le è stato chiesto di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di biciclette originarie della Cina e di sottoporre a registrazione le importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine («paesi oggetto dell'inchiesta») indipendentemente dal fatto che fossero o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine.

(7)

La domanda è stata presentata dalla European Bicycle Manufacturers Association (EBMA — Associazione europea dei fabbricanti di biciclette) per conto di quindici produttori di biciclette dell'Unione.

1.3.   Apertura

(8)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di biciclette originarie della Cina e di sottoporre a registrazione le importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che fossero o no dichiarate originarie della Cambogia, dal Pakistan e delle Filippine.

(9)

L'inchiesta è stata aperta il 2 settembre 2014 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2014 della Commissione (7) («il regolamento di apertura»).

1.4.   Inchiesta

(10)

La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della Cina, della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione.

(11)

Moduli di esenzione sono stati inviati ai produttori/esportatori della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine noti alla Commissione oppure sono stati trasmessi attraverso le missioni dei suddetti paesi presso l'Unione europea. Questionari sono stati inviati ai produttori/esportatori della Cina noti alla Commissione oppure sono stati trasmessi attraverso la missione della Cina presso l'Unione europea. Questionari sono stati inviati anche agli importatori indipendenti noti dell'Unione.

(12)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che l'omessa collaborazione poteva comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(13)

L'intervento del consigliere-auditore è stato richiesto nel corso dell'inchiesta dalla società pakistana che ha collaborato. L'audizione è avvenuta il 23 marzo 2015. Nel corso di tale audizione si è discusso del valore probatorio dei moduli A per le parti di biciclette acquistate presso una società collegata dello Sri Lanka attraverso un operatore commerciale, come spiegato al considerando 98, e anche dell'applicazione, per analogia, dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base per le parti di biciclette acquistate nello Sri Lanka.

(14)

Cinque produttori/esportatori della Cambogia, un produttore/esportatore del Pakistan e due produttori/esportatori delle Filippine hanno risposto alle domande dei moduli di esenzione. Non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non collegati ai produttori/esportatori dei paesi oggetto dell'inchiesta. Tre importatori indipendenti dell'Unione hanno risposto al questionario.

(15)

La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dei paesi interessati:

A and J (Cambodia) Co., Ltd., Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Cambogia,

Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd., Svay Rieng Province, Cambogia,

Opaltech (Cambodia) Co. Ltd., Khum Poek, Srok Angsnoul, Kandal Province, Cambogia,

Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., Bavet City, Svay Rieng, Cambogia,

Speedtech Industrial Co. Ltd. and Bestway Industrial Co., Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Cambogia,

Collie Cycle Inc., Cavite, Filippine,

Procycle Industrial Inc., Cavite, Filippine;

b)

produttore di parti di biciclette collegato al produttore di biciclette del Pakistan:

Great Cycles (Pvt.) Ltd. Katunayake, Sri Lanka.

1.5.   Periodo di riferimento e periodo dell'inchiesta

(16)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2011 e il 31 agosto 2014. Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta al fine di analizzare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi successiva all'istituzione delle misure e alla loro estensione nel 2013 all'Indonesia, alla Malaysia, allo Sri Lanka e alla Tunisia nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo di riferimento, compreso fra il 1o settembre 2013 e il 31 agosto 2014, sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare l'eventuale indebolimento dell'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi, nonché l'esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Osservazioni generali

(17)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l'esistenza di possibili pratiche di elusione si è proceduto a verificare se fosse intervenuta una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cina, i paesi interessati, i paesi oggetto della precedente inchiesta antielusione e l'Unione, se tale modificazione derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta e se fosse provata, se necessario conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di base, l'esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

(18)

Il prodotto in esame consiste in biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 e originari della Cina («il prodotto in esame»).

(19)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è uguale a quello descritto nel precedente considerando, ma è spedito dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, ed è attualmente classificato negli stessi codici NC del prodotto in esame («prodotto oggetto dell'inchiesta»).

(20)

Dall'inchiesta è risultato che le biciclette, quali definite sopra, esportate nell'Unione dalla Cina e quelle spedite nell'Unione dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e vanno pertanto considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Livello di collaborazione

2.3.1.   Cambogia

(21)

Durante il periodo di riferimento sono sei le società che producevano biciclette in Cambogia. Cinque hanno collaborato e presentato una richiesta di esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Queste cinque società rappresentavano poco più del 100 % del totale delle importazioni dalla Cambogia nell'Unione quale indicato in Comext (8). L'inchiesta ha tuttavia mostrato che alcune importazioni (quelle dirette verso i Paesi Bassi) non potevano essere ricondotte a nessuna delle società che hanno collaborato, come illustrato sotto ai considerando 66 e 67. Si è quindi stabilito che le società che hanno collaborato rappresentavano il 94 % del totale delle importazioni dalla Cambogia nell'Unione. Una delle società che hanno collaborato all'inchiesta è collegata a una società tunisina che è risultata eludere le misure nella precedente inchiesta antielusione. La sesta società è collegata ad una società dello Sri Lanka soggetta alle misure estese a norma del regolamento (UE) n. 501/2013 e alla società pakistana che ha collaborato citata al considerando 22. Questa sesta società non ha collaborato all'inchiesta.

2.3.2.   Pakistan

(22)

Durante il periodo di riferimento è una la società che produceva biciclette in Pakistan. Quest'unica società pakistana, che ha presentato una richiesta di esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, rappresentava poco più del 100 % del totale delle importazioni dal Pakistan nell'Unione quale indicato in Comext. Si considera che la società abbia collaborato. In accordo con la società, la visita di verifica si è svolta nello Sri Lanka, presso la sede del fornitore di parti collegato.

2.3.3.   Filippine

(23)

Durante il periodo di riferimento sono due le società che producevano biciclette nelle Filippine. Come spiegato ai considerando 39 e 40, una di queste società è risultata esportare verso il mercato dell'Unione attraverso due operatori commerciali indipendenti. Si è inoltre constatato che una delle società commerciali effettuava operazioni analoghe con un'altra società situata nello Sri Lanka durante la precedente inchiesta antielusione.

(24)

Le due società filippine, che hanno presentato una richiesta di esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, rappresentavano poco più del 100 % del totale delle importazioni dalle Filippine nell'Unione quale indicato in Comext. Si considera che solo una di queste società abbia collaborato pienamente.

(25)

La collaborazione della seconda società è stata ritenuta insufficiente per i seguenti motivi:

a)

la società non ha fornito le informazioni richieste nel modulo di esenzione entro i termini stabiliti. In particolare, non ha fornito una ripartizione dettagliata del tipo di parti di biciclette acquistate in Cina. La sua società collegata in Cina non ha fornito alcuna risposta al questionario per gli esportatori;

b)

la società ha notevolmente ostacolato l'inchiesta in quanto non ha fornito i fogli di lavoro pertinenti e gli altri documenti giustificativi necessari per verificare le informazioni indicate nel modulo di esenzione durante la verifica in loco o li ha forniti con notevole ritardo;

c)

la società ha fornito informazioni false o fuorvianti. In primo luogo, il volume e la qualità della verniciatura e del trattamento chimico dei telai osservati nelle diverse fasi della visita di verifica non sono compatibili con il quantitativo di biciclette finite che sarebbe stato presumibilmente prodotto nel periodo di riferimento. In secondo luogo, l'assenza di materie prime per la produzione di telai da ispezionare nel corso della visita di verifica rende dubbia l'affermazione della società di produrre telai. In terzo luogo, in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni del 13 ottobre 2014, la società ha fornito informazioni sotto forma di fatture, con un gran numero di file Excel, che non trovavano riscontro nelle informazioni precedentemente trasmesse sul prezzo di acquisto delle parti. In quarto luogo, durante la visita di verifica la società ha presentato, solo in formato cartaceo, una seconda serie di documenti (sull'acquisto delle parti) contenenti nuove informazioni su un presunto fornitore di parti. In quinto luogo, dall'inchiesta è emerso che le fatture di esportazione e i relativi certificati di origine non fanno riferimento alla stessa società, il che solleva dubbi circa l'effettivo ruolo della società come esportatore di biciclette e, di conseguenza, circa la correttezza delle fatture presentate. In sesto luogo, le informazioni riguardanti l'ammortamento, i costi del lavoro e le spese energetiche erano assai dubbie in quanto probabilmente sovrastimate.

(26)

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, il 16 gennaio 2015 la società è stata di conseguenza informata del fatto che la Commissione intendeva prendere in considerazione solo parzialmente le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un termine entro il quale fornire osservazioni.

(27)

Nella sua risposta del 30 gennaio 2015 la società ha preso posizione sulle motivazioni esposte sopra al considerando 25, come spiegato di seguito.

(28)

Per quanto riguarda la motivazione espressa al considerando 25, lettera a), la società ha affermato che il modulo di esenzione non richiedeva di fornire una ripartizione dettagliata delle parti di biciclette acquistate, che l'operazione di identificare e classificare i tipi di parti acquistate costituiva un onere notevole e che tali informazioni particolareggiate non avrebbero a suo avviso apportato alla Commissione alcun elemento aggiuntivo utile per determinare se i criteri dell'articolo 13 del regolamento di base fossero rispettati. Lo stesso giorno, ossia oltre due mesi dopo la visita di verifica in loco, la società ha anche presentato un nuovo documento con la ripartizione del tipo di parti acquistate nel periodo di riferimento.

(29)

La Commissione respinge tali affermazioni: il volume e il valore degli acquisti sono infatti necessari per valutare se le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base sono rispettate. Tali informazioni erano inoltre specificamente richieste nel modulo di esenzione. Tutte le altre società che hanno collaborato alla presente inchiesta hanno fornito le informazioni pertinenti nel formato richiesto. Le nuove informazioni presentate tardivamente non hanno trovato interamente riscontro nelle informazioni fornite in precedenza. Pertanto, data la natura e la quantità delle informazioni fornite e tenuto conto del fatto che il fascicolo è stato presentato dopo la visita di verifica in loco e non ha quindi più potuto essere verificato, tali informazioni non sono state prese in considerazione.

(30)

La società ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva fornito indicazioni sufficienti per determinare se la società cinese ad essa collegata coinvolta nella produzione, nella vendita o nella commercializzazione delle biciclette dovesse compilare il questionario per gli esportatori. Ha altresì sostenuto che i quantitativi esportati nell'Unione erano minimi e che pertanto queste informazioni non erano a suo avviso pertinenti per l'inchiesta. Malgrado ciò, la società filippina ha poi risposto al questionario per gli esportatori, benché in una fase assai avanzata dell'inchiesta.

(31)

Per quanto riguarda le affermazioni di cui sopra, va osservato che nel modulo di esenzione sono chiaramente richieste tali informazioni, indipendentemente dai quantitativi esportati, come segnalato alla società anche nella lettera di richiesta di maggiori informazioni del 13 ottobre 2014. La risposta tardiva non ha inoltre consentito alla Commissione di verificare le informazioni ivi contenute, rendendo quindi impossibile valutare se esse avessero un'incidenza significativa sulla situazione della società. Le affermazioni di cui sopra e le informazioni fornite sono state pertanto respinte.

(32)

Per quanto riguarda la motivazione esposta al considerando 25, lettera b), nelle osservazioni presentate il 30 gennaio 2015 la società ha sostenuto che le discrepanze riscontrate nel corso della verifica in loco erano minime e che il ritardo nella produzione dei documenti richiesti non era significativo ed era imputabile unicamente ai suoi mezzi organizzativi limitati. La società ha inoltre affermato che, alla fine della visita di verifica, la Commissione aveva ricevuto tutti i documenti richiesti.

(33)

Si osserva al riguardo che le discrepanze riscontrate durante la verifica in loco riguardavano principalmente il volume della produzione di biciclette, che è un dato significativo vista la sua importanza per valutare la richiesta di esenzione. Per quanto riguarda le presunte risorse limitate della società, prima della visita di verifica la società non aveva mai indicato che questa limitatezza di risorse avrebbe potuto comportare un ritardo nello svolgimento della verifica. Va aggiunto che alla fine della visita di verifica vari documenti significativi richiesti dalla Commissione non erano ancora stati presentati dalla società: tra questi, i documenti presentati alle autorità locali in base ai quali queste ultime hanno rilasciato i certificati di origine con un nome diverso rispetto a quello della società e i documenti giustificativi per la determinazione della vita utile degli edifici della società ai fini del calcolo del periodo di ammortamento, in considerazione anche dell'impatto significativo sui costi.

(34)

Per quanto riguarda la prima e la seconda motivazione di cui al considerando 25, lettera c), la società ha sostenuto che la valutazione della Commissione secondo cui il volume e la qualità della verniciatura e del trattamento chimico dei telai osservati nelle diverse fasi della visita di verifica non erano compatibili con il quantitativo di biciclette finite presumibilmente prodotto nel periodo di riferimento non era chiara. A suo avviso, anche i dubbi della Commissione circa la capacità della società di produrre telai necessitavano maggiori chiarimenti.

(35)

A tale proposito va sottolineato che, come indicato nel considerando 29, la società non ha fornito le informazioni richieste nel modulo di esenzione necessarie alla Commissione per valutare il volume dei telai acquistati e di quelli fabbricati. Durante la verifica in loco la Commissione ha visitato lo stabilimento e accertato che alcune attività non erano svolte in modo continuativo, come richiesto dal processo di produzione. Ad esempio, dopo una prima visita della Commissione in cui l'attività di fabbricazione sembrava essere in corso, la Commissione ha visitato lo stabilimento di nuovo e osservato che tale attività era cessata: i telai erano infatti abbandonati nell'area adibita al trattamento chimico e nel servizio verniciatura l'alimentazione elettrica era stata interrotta malgrado i telai non fossero completamente verniciati, senza motivo apparente. Questa produzione non continuativa potrebbe avere forti ripercussioni sulla qualità dei telai finiti, in contrasto con un processo di produzione economicamente razionale. In secondo luogo, durante la visita di verifica la Commissione non è stata in grado di comprovare la presenza di materie prime per la fabbricazione di telai nei locali della società. Ha però potuto constatare che la società disponeva effettivamente di alcune attrezzature per la fabbricazione di telai, il che non escludeva quindi che avesse potuto fabbricare alcuni telai nel periodo di riferimento. Di conseguenza, sulla base delle informazioni incomplete fornite dalla società come spiegato al considerando 25, lettera c), la Commissione, sommando tutti gli acquisti di telai dichiarati dalla società nei file Excel trasmessi in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni del 13 ottobre 2014, ha concluso che, malgrado la presenza delle suddette attrezzature, nonostante la presenza di attrezzature, i telai utilizzati per l'assemblaggio delle biciclette vendute sul mercato dell'Unione durante il periodo di riferimento sono stati di fatto per la maggior parte acquistati in Cina.

(36)

Per quanto riguarda la terza motivazione indicata al considerando 25, lettera c), la società ha sostenuto che le difficoltà nel riconciliare il valore delle parti acquistate derivano dal fatto che essa aveva comunicato unicamente i prezzi fob (franco a bordo) anziché i prezzi cif (costo, assicurazione e nolo) indicati nella fattura. La società ha presentato un nuovo file con i prezzi fob e cif.

(37)

Per quanto riguarda la riconciliazione dei prezzi di acquisto, il modulo di esenzione impone alla società di indicare sia il valore in fattura sia le effettive condizioni di consegna di ogni operazione di acquisto. Per nessuna delle operazioni comunicate nella sua risposta alle domande del modulo di esenzione la società ha indicato che le condizioni di consegna fossero fob o cif, quanto piuttosto C&F (costo e nolo) o COD (cash on delivery). Inoltre, poiché tali argomentazioni sono state sollevate dalla società in una fase avanzata dell'inchiesta quando le informazioni non potevano più essere verificate, anche in considerazione della loro natura e quantità, le affermazioni della società sono state respinte.

(38)

Per quanto riguarda la quarta motivazione indicata al considerando 25, lettera c), è stato affermato che le vendite indirette della società cinese collegata attraverso i presunti fornitori indipendenti rappresentano solo una piccola parte del totale degli acquisti della società. Per i motivi indicati al considerando 29 la Commissione non è stata in grado di stabilire il volume esatto di parti acquistate presso il fornitore collegato. Essa continua pertanto a nutrire dubbi circa l'attendibilità del prezzo d'acquisto delle parti e l'identità del fornitore principale.

(39)

Quanto alla quinta motivazione indicata al considerando 25, lettera c), riguardante la correttezza del prezzo all'esportazione, è stato affermato che di norma la società vende biciclette sul mercato dell'Unione attraverso due società commerciali indipendenti che poi le rivendono all'acquirente finale nell'Unione. Il fatto inoltre che su alcuni certificati di origine presentati dalla società figurino i nomi delle società commerciali rifletterebbe semplicemente il ruolo dell'operatore commerciale come venditore finale agli acquirenti dell'Unione.

(40)

A tale proposito la società non ha dichiarato come acquirenti le proprie società commerciali indipendenti, in contrasto con la sua affermazione che tali società sarebbero in effetti i venditori finali agli acquirenti dell'Unione. Questo conferma di fatto la tesi della Commissione secondo cui le fatture tra la società e gli acquirenti dell'Unione mostrate durante la verifica in loco non riflettono le operazioni effettive di esportazione in quanto gli acquirenti dell'Unione avrebbero dovuto ricevere le fatture dagli operatori commerciali indipendenti. Il prezzo all'esportazione comunicato è stato quindi ritenuto non attendibile e non è stato preso in considerazione.

(41)

Per quanto riguarda la sesta motivazione indicata al considerando 25, lettera c), in merito all'inaffidabilità dei costi di ammortamento, del lavoro e dell'energia elettrica, la società ha sostenuto quanto segue.

Per quanto riguarda in primo luogo le spese di ammortamento, la società ha menzionato gli anni di costruzione dei suoi edifici ma non ha presentato alcun documento giustificativo al riguardo. Durante la visita in loco la Commissione ha inoltre chiesto più volte che le fossero presentate prove dell'anno di costruzione degli edifici e che si valutasse il loro periodo di ammortamento data la notevole importanza del valore di quest'ultimo per il calcolo del valore aggiunto a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. La società aveva in particolare attribuito ai propri edifici una vita utile molto al di sotto del valore normale secondo principi contabili internazionali, che è di 50 anni. I costi di ammortamento sono risultati pertanto elevati e hanno avuto un impatto significativo sui costi complessivi dichiarati delle biciclette assemblate. La società non è stata in grado di fornire alcun documento giustificativo, come analisi o documenti pertinenti, sui motivi alla base della sua decisione interna di discostarsi a tal punto dalla normale prassi. Nel corso della visita di verifica la Commissione non ha individuato alcun motivo per il quale la società non potesse utilizzare i suoi edifici per un periodo di tempo più lungo di quello dichiarato. L'argomentazione della società è pertanto respinta e il periodo di ammortamento è stato riveduto sulla base di una determinazione più precisa della vita utile degli edifici, ossia 20 anni.

(42)

Per quanto riguarda in secondo luogo i costi del lavoro, la società ha messo in discussione la chiarezza della valutazione della Commissione. A tale proposito, come illustrato al considerando 35, in base ai dati forniti nella risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni del 13 ottobre 2014, la Commissione ha calcolato che i telai utilizzati per l'assemblaggio delle biciclette esportate nel mercato dell'Unione durante il periodo di riferimento sono stati effettivamente acquistati per la maggior parte in Cina. I costi del lavoro dichiarati dalla società erano quindi notevolmente sproporzionati rispetto al volume della produzione e sono stati riveduti sulla base delle conclusioni relative al produttore filippino autentico.

(43)

Anche per quanto riguarda in terzo luogo le spese energetiche, la società ha messo in discussione la chiarezza della valutazione della Commissione. Come nel caso dei costi del lavoro, anche le spese energetiche dichiarate dalla società erano notevolmente sproporzionate rispetto al volume della produzione e sono state rivedute sulla base delle conclusioni relative al produttore filippino autentico.

(44)

Di conseguenza, alcuni dei dati presentati dalla società hanno dovuto essere riveduti come illustrato nei considerando da 41 a 43, mentre le informazioni fornite per quanto riguarda il prezzo all'esportazione nell'Unione hanno dovuto essere ignorate del tutto. Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al prezzo all'esportazione nell'Unione di tale società si sono pertanto basate sui dati disponibili. Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito sulla base dei dati indicati in Comext.

2.3.4.   Cina

(45)

Non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi indipendenti; alcuni produttori esportatori cinesi collegati ai produttori/esportatori dei paesi oggetto dell'inchiesta hanno invece collaborato, dichiarando di avere venduto volumi non significativi sul mercato dell'Unione, in Cambogia e nelle Filippine durante il periodo dell'inchiesta. Ne consegue che le conclusioni relative, da un lato, alle importazioni del prodotto in esame dalla Cina nell'Unione e, dall'altro, alle esportazioni di biciclette dalla Cina in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine si sono basate sui dati comunicati dai produttori esportatori cinesi collegati che hanno collaborato e sui dati disponibili, secondo quanto prevede l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. I dati disponibili utilizzati per le importazioni nell'Unione sono stati ricavati da Comext. Per stabilire il volume delle esportazioni dalla Cina in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine sono state utilizzate le statistiche nazionali cinesi.

(46)

Le autorità locali della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine hanno presentato informazioni parziali relative alle importazioni di biciclette dalla Cina. Dall'inchiesta è inoltre emerso che le autorità locali della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine non effettuano controlli incrociati tra le statistiche cinesi sulle esportazioni e le rispettive statistiche locali sulle importazioni.

2.4.   Modificazione della configurazione degli scambi

2.4.1.   Importazioni nell'Unione dalla Cina, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine

(47)

Le importazioni totali del prodotto in esame dalla Cina nell'Unione sono diminuite del 27 % nel 2012 rispetto al 2011. Dopo che le importazioni dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia sono state sottoposte a registrazione a seguito dell'apertura della precedente inchiesta antielusione nel 2012, le importazioni dalla Cina sono aumentate del 44 %. Nel periodo di riferimento le importazioni dalla Cina sono diminuite del 7 % rispetto al 2013. In totale le importazioni dalla Cina sono calate del 2 % nel periodo dell'inchiesta.

(48)

Come spiegato ai considerando 21, 22 e 24, le esportazioni verificate delle società che hanno collaborato nei paesi oggetto dell'inchiesta erano leggermente superiori al volume delle importazioni indicato in Comext. Poiché i dati delle società che hanno collaborato sono stati considerati più precisi in quanto verificati, i dati Comext sono stati rettificati di conseguenza.

(49)

Contemporaneamente dal 2011 in poi sono aumentate le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Cambogia nell'Unione. Nel 2012 le importazioni sono aumentate del 120 % rispetto al 2011, mentre nel 2013 le importazioni sono triplicate rispetto al 2011. Durante il periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Cambogia nell'Unione sono aumentate del 180 %. L'aumento delle importazioni dalla Cambogia nell'Unione dovrebbe essere considerato in relazione al calo delle importazioni dallo Sri Lanka e dalla Tunisia nel 2013 e nel periodo di riferimento rispetto al 2011 (rispettivamente del 59 % e del 57 % per lo Sri Lanka e del 32 % e del 23 % per la Tunisia). Questo calo è coinciso con la registrazione delle importazioni dallo Sri Lanka e dalla Tunisia nell'Unione a seguito dell'apertura della precedente inchiesta antielusione nel 2012, come illustrato al considerando 21.

(50)

Prima del 2013 le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dal Pakistan nell'Unione sono state trascurabili, mentre sono aumentate a un livello significativo nel periodo di riferimento. L'aumento delle importazioni dal Pakistan nell'Unione dovrebbe essere considerato in relazione al calo delle importazioni dallo Sri Lanka nel 2013 e nel periodo di riferimento rispetto al 2011 (rispettivamente del 59 % e del 57 %). Questo calo è coinciso con la registrazione delle importazioni dallo Sri Lanka nell'Unione a seguito dell'apertura della precedente inchiesta antielusione, come illustrato al considerando 21.

(51)

Poiché tutte le importazioni dal Pakistan nell'Unione sono state effettuate dall'unico produttore/esportatore pakistano, come spiegato al considerando 22, il volume totale esatto delle esportazioni dal Pakistan nell'Unione non può essere divulgato per motivi di riservatezza.

(52)

Infine le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalle Filippine nell'Unione sono aumentate tra il 40 % e il 65 % nel periodo di riferimento rispetto al 2011. L'aumento delle importazioni dalle Filippine nell'Unione dovrebbe essere considerato in relazione al calo delle importazioni dallo Sri Lanka nel 2013 e nel periodo di riferimento rispetto al 2011 (rispettivamente del 59 % e del 57 %). Questo calo è coinciso con l'apertura della precedente inchiesta antielusione, come illustrato al considerando 23.

(53)

Perché le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalle Filippine nell'Unione sono state effettuate da due produttori/esportatori, come spiegato al considerando 23, il volume totale delle esportazioni dalle Filippine nell'Unione non può essere divulgato per motivi di riservatezza.

(54)

La tabella 1 sotto mostra i quantitativi di biciclette importate dalla Cina, dalla Cambogia, dal Pakistan, dalle Filippine, dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

Tabella 1

Volume delle importazioni nell'UE

(unità)

2011

2012

2013

1.9.2013–31.8.2014

Cina

492 945

357 894

517 010

480 706

Indice (2011 = 100)

100

73

105

98

Cambogia

493 874

1 085 845

1 506 966

1 382 474

Indice (2011 = 100)

100

220

305

280

Pakistan

0

0

[1 000 – 7 500]

[150 000 – 190 000]

Indice (2013 = 100)

0

0

100

2 993

Filippine

[470 000 – 520 000]

[630 000 – 730 000]

[840 000 – 930 000]

[820 000 – 910 000]

Indice (2011 = 100)

100

[110 – 130]

[145 – 170]

[140 – 165]

Indonesia

641 948

629 387

252 071

170 934

Indice (2011 = 100)

100

98

39

27

Malaysia

170 199

159 405

78 732

298

Indice (2011 = 100)

100

94

46

0

Sri Lanka

958 574

958 678

393 648

410 212

Indice (2011 = 100)

100

100

41

43

Tunisia

518 430

447 969

350 656

397 544

Indice (2011 = 100)

100

86

68

77

Fonte: risposte delle società alle domande dei moduli di esenzione e statistiche Comext (rettificate)

2.4.2.   Esportazioni dalla Cina in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine

(55)

Le esportazioni di biciclette dalla Cina in Cambogia sono dapprima aumentate tra il 2011 e il 2012 (incremento del 65 %). Tra il 2012 e il 2013 le importazioni sono leggermente diminuite del 10 %, per poi aumentare del 76 % nel periodo di riferimento rispetto al 2013. Nel corso del periodo dell'inchiesta le esportazioni dalla Cina in Cambogia sono aumentate complessivamente del 159 %. L'aumento delle esportazioni dalla Cina in Cambogia dovrebbe essere considerato in relazione al calo delle esportazioni dalla Cina in Sri Lanka e in Tunisia nel 2013 e nel periodo di riferimento rispetto al 2011 (rispettivamente del 44 % e del 30 % per lo Sri Lanka e del 66 % e del 57 % per la Tunisia). Questo è coinciso con la registrazione delle importazioni dallo Sri Lanka e dalla Tunisia nell'Unione a seguito dell'apertura della precedente inchiesta antielusione.

(56)

Le esportazioni del prodotto in esame dalla Cina in Pakistan sono diminuite nel 2012 rispetto al 2011 (calo del 22 %). Dopo l'apertura della precedente inchiesta antielusione le esportazioni di biciclette dalla Cina in Pakistan sono tuttavia aumentate del 57 %, registrando un ulteriore incremento nel corso del periodo di riferimento. Nel periodo dell'inchiesta le esportazioni dalla Cina in Pakistan sono aumentate complessivamente del 57 %. L'aumento delle esportazioni dalla Cina in Pakistan dovrebbe essere considerato in relazione al calo delle esportazioni dalla Cina in Sri Lanka nel 2013 e nel periodo di riferimento rispetto al 2011 (rispettivamente del 44 % e del 30 %). Questo è coinciso con la registrazione delle importazioni dallo Sri Lanka nell'Unione a seguito dell'apertura della precedente inchiesta antielusione.

(57)

Infine, le esportazioni dalla Cina nelle Filippine sono diminuite nel 2012 rispetto al 2011 (calo del 27 %). Le esportazioni dalla Cina nelle Filippine sono però più che raddoppiate nel 2013 dopo l'apertura della precedente inchiesta antielusione. Nel periodo dell'inchiesta le esportazioni dalla Cina nelle Filippine sono aumentate complessivamente del 140 %. L'aumento delle esportazioni dalla Cina nelle Filippine dovrebbe essere considerato in relazione al calo delle esportazioni dalla Cina in Sri Lanka nel 2013 e nel periodo di riferimento rispetto al 2011 (rispettivamente del 44 % e del 30 %). Questo è coinciso con la registrazione delle importazioni dallo Sri Lanka nell'Unione a seguito dell'apertura della precedente inchiesta antielusione.

(58)

La tabella 2 mostra i quantitativi di biciclette esportate dalla Cina in Cambogia, Pakistan, Filippine, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka e Tunisia durante il periodo dell'inchiesta.

Tabella 2

Volume delle esportazioni dalla Cina

(unità)

2011

2012

2013

1.9.2013–31.8.2014

Cambogia

7 445

12 285

10 963

19 316

Indice (2011 = 100)

100

165

147

259

Pakistan

243 005

189 113

297 683

381 290

Indice (2011 = 100)

100

78

123

157

Filippine

456 057

331 851

1 084 001

1 095 534

Indice (2011 = 100)

100

73

238

240

Indonesia

3 848 450

4 773 631

6 215 767

5 858 330

Indice (2011 = 100)

100

124

162

152

Malaysia

1 794 077

1 790 371

1 321 983

1 278 543

Indice (2011 = 100)

100

100

74

71

Sri Lanka

706 828

644 280

395 770

497 363

Indice (2011 = 100)

100

91

56

70

Tunisia

229 543

136 287

78 174

99 102

Indice (2011 = 100)

100

59

34

43

Fonte: Goodwill China Business Information Ltd

2.4.3.   Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi

(59)

Il calo delle esportazioni dalla Cina e dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia nell'Unione, il parallelo aumento delle esportazioni dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine nell'Unione, l'incremento delle esportazioni dalla Cina in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine e la parallela diminuzione delle esportazioni dalla Cina in Malaysia, in Sri Lanka e in Tunisia dopo l'estensione delle misure antidumping a seguito della precedente inchiesta antielusione costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra paesi terzi e l'Unione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Nel caso dei tre paesi interessati, tale conclusione è stata raggiunta sia i) complessivamente sia ii) per ciascuno dei paesi oggetto dell'inchiesta.

2.5.   Esistenza di pratiche di elusione

(60)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Tali pratiche, processi e lavorazioni comprendono, tra l'altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l'assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell'Unione o in un paese terzo. L'esistenza di operazioni di assemblaggio è stabilita in base all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.5.1.   Produzione

(61)

Le autorità locali dei paesi oggetto dell'inchiesta non hanno fornito alcuna informazione sul volume di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta nei rispettivi paesi.

(62)

Sulla base dei moduli di richiesta di esenzione delle società si è tuttavia potuto accertare che i produttori della Cambogia e delle Filippine hanno aumentato la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta tra il 2011 e il periodo di riferimento rispettivamente del 161 % e del 20-55 %.

(63)

Per quanto riguarda il Pakistan, l'unica società pakistana che ha collaborato ha iniziato ad esportare biciclette nel 2013. La conclusione che non vi era una vera produzione in Pakistan si è quindi basata sulle informazioni, verificate, fornite da tale società.

(64)

Come spiegato al considerando 24, due società delle Filippine hanno collaborato e una di esse è risultata non essere un produttore autentico, come indicato ai considerando da 112 a 125. Il volume di produzione nelle Filippine non può pertanto essere divulgato per motivi di riservatezza.

Tabella 3

Produzione di biciclette dei produttori della Cambogia e delle Filippine

(Unità)

2011

2012

2013

1.9.2013–31.8.2014

Cambogia

594 811

1 375 967

1 621 963

1 551 254

Indice

100

231

273

261

Filippine

[450 000–520 000]

[550 000–650 000]

[575 000–630 000]

[600 000–670 000]

Indice

100

[110–130]

[115–140]

[120–155]

Fonte: risposte delle società alle domande del modulo di esenzione

2.5.2.   Cambogia

Osservazioni generali

(65)

Poiché le cinque società della Cambogia che hanno collaborato rappresentavano la grande maggioranza delle esportazioni nell'UE, è stato possibile effettuare un'analisi dettagliata. Come indicato al considerando 21, alcune delle importazioni nei Paesi Bassi non erano attribuibili alle società che hanno collaborato. Una delle società che hanno collaborato all'inchiesta è inoltre collegata a una società tunisina che è risultata eludere le misure nella precedente inchiesta antielusione.

(66)

L'inchiesta ha evidenziato che le importazioni nei Paesi Bassi dalla Cambogia sono aumentate notevolmente nel 2013 e nel periodo di riferimento rispetto al 2011 (rispettivamente del 672 % e del 533 %), mentre il prezzo all'importazione è diminuito nel 2013 e nel periodo di riferimento rispetto al 2011 (rispettivamente del 43 % e del 21 %), come indicato sotto nella tabella 4:

Tabella 4

Importazioni nei Paesi Bassi dalla Cambogia

 

 

2011

2012

2013

1.9.2013–31.8.2014

Volume

Unità

20 137

25 463

155 426

127 466

Indice

%

100

126

772

633

Valore

EUR

2 172 310

3 320 550

9 636 470

10 816 490

Indice

%

100

153

444

498

Prezzo medio all'importazione

EUR/unità

107,88

130,41

62,00

84,86

Indice

%

100

121

57

79

Fonte: statistiche Comext

(67)

Da un'analisi più dettagliata basata su dati mensili (cfr. sotto tabella 5) è emerso che i prezzi all'importazione dalla Cambogia nei Paesi Bassi nei primi quattro mesi del periodo di riferimento erano a un livello molto inferiore rispetto ai prezzi a partire dal mese di gennaio 2014. L'inchiesta ha inoltre rivelato che la società della Cambogia che non ha collaborato si è trasferita in Pakistan alla fine del 2013. Tre società cambogiane che hanno collaborato hanno inoltre esportato nei Paesi Bassi quantitativi modesti di biciclette a prezzi notevolmente più elevati rispetto ai prezzi medi dei primi quattro mesi del periodo di riferimento. Le altre due società non hanno esportato biciclette nei Paesi Bassi. Su tale base la Commissione ha concluso che le importazioni nei Paesi Bassi dalla Cambogia sono state effettuate anche dalla società che non ha collaborato.

Tabella 5

Prezzi mensili medi delle importazioni dalla Cambogia nei Paesi Bassi

Periodo

Set-13

Ott-13

Nov-13

Dic-13

Gen-14

Feb-14

Prezzo medio (EUR/unità)

45,58

69,43

72,35

66,37

147,7

168,51

Periodo

Mar-14

Apr-14

Mag-14

Giu-14

Lug-14

Ago-14

Prezzo medio (EUR/unità)

137,45

125,7

148,06

151,3

131,15

145,96

Fonte: statistiche Comext

Trasbordo

(68)

Le esportazioni delle società cambogiane che hanno collaborato hanno rappresentato il 94 % delle importazioni totali dalla Cambogia nell'Unione durante il periodo di riferimento.

(69)

Una delle cinque società che hanno collaborato, che non ha fabbricato telai in tale periodo, non è stata in grado di far quadrare i dati sul tipo di telai acquistati alla Cina con i dati sul tipo di biciclette vendute all'Unione. Si è quindi concluso che le biciclette sono state trasbordate.

(70)

Dopo la divulgazione delle informazioni la società ha espresso il proprio dissenso rispetto alla valutazione della Commissione sul trasbordo. Ha quindi fornito documenti supplementari, sostenendo che la Commissione non disponeva nel fascicolo di alcun elemento di prova che i telai provenissero dalla Cina.

(71)

Si ricorda che durante la verifica in loco le informazioni fornite dalla società non hanno consentito alla Commissione di trovare una corrispondenza tra il tipo di telai acquistati e il tipo di biciclette esportate nell'Unione: la società ha infatti indicato di aver acquistato telai di acciaio ma ha esportato biciclette con telai di acciaio e alluminio di varie dimensioni. Ciò sembrerebbe mostrare che le biciclette esportate non sono state assemblate in Cambogia. L'unico elemento di prova presentato dalla società durante la verifica in loco per dimostrare l'origine di questi telai è stato inoltre il modulo A/certificato di origine rilasciato dalle autorità vietnamite a nome di un operatore commerciale vietnamita. Dopo la divulgazione delle informazioni la società ha affermato che il modulo A/certificato di origine indicava erroneamente che tutti i telai erano di acciaio, mentre in realtà erano anche di alluminio. I nuovi documenti presentati dalla società dopo la divulgazione, in vietnamita e in cinese con solo una traduzione limitata in inglese, contenevano parecchie incongruenze (il quantitativo di telai acquistati non quadrava con il numero di biciclette esportate quale accertato durante la verifica in loco; un documento è stato presentato come fattura, ma non conteneva alcuna indicazione di prezzo; non sono state presentate prove delle altre fasi di fabbricazione dei telai come taglio, formatura, punzonatura e verniciatura). Questi nuovi documenti sono stati quindi considerati incompleti e insufficienti per dimostrare che i telai in questione fossero prodotti in Vietnam.

(72)

L'inchiesta ha inoltre stabilito che la società ha acquistato la maggior parte (70 %) delle altre parti utilizzate per assemblare le biciclette da società collegate in Cina, mentre le parti rimanenti (tranne qualche eccezione irrilevante) provenivano da operatori commerciali vietnamiti. La società non è stata tuttavia in grado di fornire prove/informazioni sui produttori effettivi di queste altre parti.

(73)

La società non è stata inoltre in grado di fornire il modulo A/certificato di origine del ministero del Commercio della Cambogia per le biciclette in questione. In mancanza di altre informazioni disponibili si è concluso, di conseguenza, che le parti in questione erano originarie della Cina. Le affermazioni di cui sopra sono state pertanto respinte.

(74)

Pertanto, sulla base degli elementi sopra elencati, è stabilita l'esistenza in Cambogia di pratiche di trasbordo di prodotti originari della Cina ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

Operazioni di assemblaggio

(75)

Si è proceduto all'esame delle fonti delle materie prime (le parti di biciclette) e dei costi di produzione di ogni società che ha collaborato, in modo da stabilire se le operazioni di assemblaggio in Cambogia costituiscano un'elusione delle misure in vigore alla luce dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Per tre delle cinque società che hanno collaborato, il valore delle materie prime cinesi (le parti di biciclette) non era uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Non è stato pertanto necessario valutare se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio fosse superiore al 25 % del costo di produzione.

(76)

Le altre due società sono state costituite nel 2013 in Cambogia. Una di esse era coinvolta in pratiche di trasbordo, come stabilito nei considerando da 69 a 74. Entrambe le società hanno sostenuto di fabbricare telai. Le due società hanno acquistato le parti dalla Cina attraverso società collegate o tramite operatori commerciali collegati a Hong Kong. L'inchiesta ha stabilito che l'attribuzione dei costi fissi (ammortamento, affitti e spese dirette e indirette di elettricità) alla fabbricazione dei telai non era coerente con il volume di produzione delle biciclette e aveva aumentato artificialmente il valore dei telai fabbricati. Il consumo della vernice utilizzata per la fabbricazione dei telai è inoltre risultato sovrastimato rispetto ai dati di produttori autentici. I costi del lavoro attribuiti alla fabbricazione dei telai e alle operazioni di assemblaggio delle biciclette sono stati altresì ritenuti troppo elevati e inattendibili in rapporto al volume di telai fabbricati e di biciclette assemblate, in base ai risultati relativi a produttori autentici. L'attribuzione di questi diversi costi alla fabbricazione dei telai è stata pertanto riveduta e si è constatato che le materie prime cinesi (le parti di biciclette) costituivano in realtà più del 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.

(77)

Dopo la divulgazione delle informazioni una società ha sostenuto che una quota considerevole della sua produzione di biciclette era destinata a mercati al di fuori dell'Unione. A questo proposito va rilevato che nel periodo di riferimento le vendite al di fuori dell'Unione della società in questione hanno rappresentato meno del 6 % delle sue vendite complessive, con una sola operazione (una fattura).

(78)

La stessa società ha contestato le conclusioni della Commissione che le parti cinesi rappresentassero più del 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, sostenendo che la Commissione aveva erroneamente supposto che tutte le materie prime fossero destinate alle biciclette vendute nell'Unione, mentre la società vendeva anche al di fuori dell'Unione. Ha inoltre affermato che i costi di produzione delle biciclette vendute all'Unione erano superiori ai costi di produzione delle biciclette vendute al di fuori dell'Unione. A suo avviso la Commissione avrebbe dovuto pertanto adattare le proprie conclusioni al fine di escludere il costo delle parti e dei materiali per la produzione di biciclette destinate a paesi al di fuori dell'Unione. Secondo tale società la Commissione aveva inoltre erroneamente ritenuto che alcuni materiali non cinesi (telai e altre parti di biciclette) fossero invece effettivamente originari della Cina. La stessa società ha anche segnalato di avere per sbaglio dichiarato come originarie della Cina alcune parti incluse in due ordini di acquisto.

(79)

A tale riguardo va osservato che, come indicato al considerando 77, le vendite al di fuori dell'Unione hanno rappresentato meno del 6 % delle vendite totali della società e non avrebbero quindi potuto falsare in maniera significativa l'analisi della Commissione. Nella sua risposta alla divulgazione delle informazioni la società ha presentato un nuovo fascicolo con l'indicazione delle parti utilizzate per le biciclette esportate al di fuori dell'Unione. Essa non ha però fornito alcun elemento di prova del fatto che tali parti fossero state effettivamente utilizzate per l'assemblaggio delle biciclette esportate al di fuori dell'Unione, come ad esempio distinte dei materiali per le biciclette esportate al di fuori dell'Unione indicanti il tipo di parti impiegate per tali biciclette. Per quanto riguarda le parti che secondo la società la Commissione avrebbe erroneamente considerato di origine cinese, si osserva che la società ha dichiarato di acquistare varie parti da operatori commerciali vietnamiti, ma non ha presentato alcun elemento di prova riguardo ai produttori di tali parti, come illustrato al considerando 71. Pertanto, in assenza di prove relative agli effettivi produttori di tali parti e considerato che la società dispone di società collegate in Cina da cui acquista parti di biciclette, si conclude che anche le parti in questione provengono dalla Cina. Quanto ai due ordini di acquisto citati sopra, questi sono stati segnalati dalla società stessa come riguardanti l'acquisto di parti dalla sua società collegata cinese e non sono state presentate prove, dopo la divulgazione delle informazioni, per dimostrare che la società avesse commesso un errore nel dichiarare tali parti come di origine cinese. Le affermazioni di cui sopra sono state pertanto respinte.

(80)

Entrambe le società coinvolte in operazioni di assemblaggio hanno contestato la revisione dei loro costi operata dalla Commissione. In linea generale va precisato che nel determinare, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio sia superiore al 25 % del costo di produzione, i costi inclusi nel calcolo del valore aggiunto sono i costi sostenuti nel processo di fabbricazione che portano ad un aumento del valore del prodotto finito oltre ai suoi costi iniziali (ad esempio costi del lavoro imputabili alla produzione, costi generali degli impianti, ammortamento degli impianti di assemblaggio, parti fabbricate internamente). Questi costi dovrebbero quindi essere specificamente sostenuti nel corso del processo di fabbricazione e completamento delle biciclette.

(81)

Una società ha sostenuto che la Commissione non aveva tenuto conto dei costi legati alla sua ubicazione geografica. A tale riguardo va osservato che la società non ha presentato alcun elemento di prova attestante una differenza di costi per regione in Cambogia. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(82)

Per quanto riguarda i costi di ammortamento, durante la verifica in loco una società ha affermato che le attività fisse erano state pagate dagli azionisti e non dalla società stessa. Pertanto, poiché la società non aveva sostenuto alcun costo per l'acquisizione delle attività fisse, i costi di ammortamento da essa indicati non sono stati presi in considerazione. Dopo la divulgazione delle informazioni la società ha tuttavia affermato che le attrezzature acquistate dagli azionisti erano in realtà un conferimento in natura al capitale. Poiché tale informazione è stata presentata in una fase avanzata dell'inchiesta e la Commissione non è stata in grado di verificarla, l'affermazione è stata respinta.

(83)

Entrambe le società affittano edifici per le operazioni di assemblaggio delle biciclette. Nel periodo di riferimento una parte significativa della loro capacità di produzione non è stata utilizzata. Entrambe le società hanno però attribuito il totale delle spese di affitto alla produzione di telai e all'assemblaggio di biciclette, senza tenere conto che solo una parte degli edifici in affitto è stata utilizzata per il processo di produzione. Per il calcolo del valore aggiunto la Commissione ha pertanto adeguato l'attribuzione delle spese di affitto alla fabbricazione di telai e all'assemblaggio di biciclette proporzionalmente al volume effettivo della produzione. Le spese di affitto rimanenti sostenute dalla società sono state considerate come costi che non contribuiscono alla creazione del valore aggiunto di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(84)

Per quanto riguarda i costi per la verniciatura, una società ha affermato di impiegare un procedimento più complesso a tre strati di vernice e quindi di utilizzare una maggiore quantità di vernice rispetto a quella considerata dalle società per calcolare un valore di riferimento per il consumo di vernice (circa 2,5 volte in più rispetto al valore di riferimento). A tale proposito è opportuno osservare che anche le società prese in considerazione per il valore di riferimento utilizzano tre strati di vernice. Tuttavia, anche se il valore di riferimento fosse modificato come suggerito da tale società, ciò non modificherebbe comunque le conclusioni della Commissione secondo cui la società non soddisfa il criterio del valore aggiunto del 25 % ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. La società ha anche sostenuto che la Commissione non aveva tenuto conto dei costi di sabbiatura e dopo la divulgazione delle informazioni ha presentato alcune fatture con l'indicazione di tali spese. Tali fatture sono state però emesse dopo la fine del periodo di riferimento e non hanno quindi potuto essere prese in considerazione. Le affermazioni di cui sopra sono state pertanto respinte.

(85)

La stessa società ha affermato che non era corretto attribuire i costi dell'energia sulla base dei metri quadrati di ciascun sito invece che sul consumo. A tale proposito si osserva che non tutta l'energia consumata da tale società è servita al processo di fabbricazione. Tuttavia, anche se i costi dell'energia non fossero stati riveduti, le conclusioni della Commissione secondo cui la società non soddisfa il criterio del valore aggiunto del 25 % ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base sarebbero comunque rimaste invariate. Le conclusioni restano le stesse anche se si modificano i costi sia della verniciatura sia dell'energia, come chiesto dalla società.

(86)

L'altra società ha affermato che la Commissione non avrebbe dovuto rivedere i suoi costi sulla base dei dati ricavati dalla distinta dei materiali della società stessa in quanto il metodo seguito per stabilire i costi nella distinta dei materiali differisce da quello utilizzato dalla Commissione per determinare i costi dell'energia. La società non ha fornito ulteriori precisazioni in proposito. Tuttavia, anche se i costi dell'energia non fossero stati riveduti in base alle spese energetiche indicate nella distinta dei materiali fornita dalla società durante la verifica in loco, le conclusioni della Commissione secondo cui la società non soddisfa il criterio del valore aggiunto del 25 % ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base sarebbero comunque rimaste invariate.

(87)

Per quanto riguarda i costi del lavoro, una società ha sostenuto che, data la scarsezza di mano d'opera nel settore, essa corrispondeva ai propri lavoratori un salario più elevato per poterli così trattenere e che la Commissione non aveva tenuto conto di questo elemento. A tale proposito va osservato che la Commissione non ha riveduto il livello della retribuzione degli addetti, ma il numero di addetti effettivamente assegnati alla produzione di telai e all'assemblaggio di biciclette. La stessa società ha inoltre affermato che la Commissione non aveva preso in considerazione la flessibilità dei lavoratori considerato che i lavoratori assegnati alla produzione di telai lavoravano anche occasionalmente all'assemblaggio delle biciclette. In risposta a tale affermazione va sottolineato che durante la verifica in loco la Commissione ha chiesto alla società di fornire una stima del numero di addetti per servizio (produzione di telai, operazioni di assemblaggio ecc.). La Commissione ha effettuato la propria valutazione sulla base delle informazioni presentate durante la verifica in loco. La società non ha fornito alcuna informazione in merito a tale flessibilità dei lavoratori e l'argomentazione è pertanto respinta. L'altra società ha asserito che i propri costi del lavoro erano elevati a causa delle spese di formazione, senza però fornire prove dell'entità di tali spese. Va rilevato tuttavia che, dato che la società beneficerà di personale così qualificato per un periodo di tempo più lungo, le spese di formazione dovrebbero essere ripartite su un periodo più lungo. Le spese di formazione non possono quindi essere interamente attribuite ai costi dei primi mesi di produzione in quanto contribuiranno anche all'aumento del valore delle biciclette prodotte dopo il periodo di riferimento.

(88)

È quindi stabilita l'esistenza in Cambogia di operazioni di assemblaggio elusive delle misure vigenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping

(89)

La Cambogia è beneficiaria dal 2001 del regime dell'UE «Tutto tranne le armi» («EBA»). Anche se non si può escludere che il regime EBA possa aver contribuito a indurre varie società a creare impianti di produzione in Cambogia e ad esportare biciclette sul mercato dell'Unione, ciò non pregiudica le conclusioni secondo cui una società era coinvolta in pratiche di trasbordo, mentre due società acquistavano le parti di biciclette principalmente dalla Cina e apportavano un valore aggiunto insufficiente nelle operazioni di fabbricazione, risultando quindi coinvolte in pratiche di elusione.

(90)

Dopo la divulgazione delle informazioni una società ha sostenuto di essersi stabilita in Cambogia per motivi commerciali, al fine di beneficiare di un basso costo del lavoro e di vantaggi logistici. Va però osservato che tali presunti vantaggi sono in parte messi in discussione da un documento allegato dalla società stessa nella sua risposta alla divulgazione. Inoltre, come spiegato sopra, durante il periodo di riferimento le vendite di tale società nell'Unione hanno rappresentato il 94 % circa delle sue vendite totali. Un orientamento del genere verso il mercato dell'Unione non è compatibile con l'affermazione di cui sopra, che è stata pertanto respinta.

(91)

Dall'inchiesta non è emersa una sufficiente motivazione o giustificazione economica delle operazioni di trasbordo e di assemblaggio descritte sopra oltre all'elusione delle misure in vigore applicabili al prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possano considerare una compensazione dei costi delle operazioni di trasbordo e di assemblaggio.

Conclusioni sulla Cambogia

(92)

Nella sua risposta alla divulgazione del 19 marzo 2015 il ministero del Commercio della Cambogia non ha messo in discussione l'analisi della Commissione in merito all'esistenza di pratiche di elusione.

(93)

Sulla base degli elementi di prova di cui sopra, l'inchiesta ha stabilito che la modificazione della configurazione degli scambi è derivata, oltre che da un aumento delle esportazioni di alcuni produttori autentici, da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è alcuna giustificazione economica oltre al dazio.

2.5.3.   Pakistan

Osservazioni generali

(94)

L'inchiesta ha rivelato che in Pakistan esiste una sola società operante nella fabbricazione di biciclette. Tale società è collegata ad una società dello Sri Lanka che è stata oggetto della precedente inchiesta antielusione ed è soggetta alle misure estese. Va aggiunto che gli azionisti di tale società dello Sri Lanka hanno costituito una società in Cambogia, coinvolta anch'essa nelle esportazioni di biciclette nell'Unione. Come spiegato al considerando 21, questa società cambogiana non ha collaborato alla presente inchiesta, pur avendo esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta sul mercato dell'Unione nel 2013 (cfr. considerando 66 e 67). Questa società ha cessato le sue attività in Cambogia nel corso del periodo di riferimento, trasferendole alla società collegata in Pakistan. L'unica attività della società pakistana è stata l'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta sul mercato dell'Unione.

Trasbordo

(95)

Le esportazioni dell'unica società pakistana che ha collaborato hanno rappresentato il totale delle importazioni dal Pakistan nell'Unione durante il periodo di riferimento.

(96)

Dall'inchiesta non sono emerse pratiche di trasbordo di prodotti originari della Cina attraverso il Pakistan.

Operazioni di assemblaggio

(97)

Si è proceduto all'esame delle fonti delle materie prime (le parti di biciclette) e dei costi di produzione dell'unica società che ha collaborato, in modo da stabilire se le operazioni di assemblaggio in Pakistan costituiscano un'elusione delle misure in vigore alla luce dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(98)

Dall'inchiesta è emerso che la società ha acquistato un volume significativo di telai, forcelle, cerchi in lega e ruote in plastica da una società ad essa collegata nello Sri Lanka tramite un operatore commerciale indipendente. Per dimostrare che tali parti provengono dallo Sri Lanka la società ha presentato i relativi certificati di origine/moduli A rilasciati dal dipartimento del Commercio dello Sri Lanka. Tali certificati non sono stati tuttavia considerati prove sufficienti per dimostrare l'origine delle parti di biciclette essendo stati rilasciati sulla base di dichiarazioni di spesa non attendibili. Si è in effetti riscontrato che non erano basati su costi di produzione reali ma solo su una proiezione, su scala mondiale, dei costi di produzione validi per un volume non specificato di produzione nell'arco di circa un anno. Per alcuni tipi di telai e forcelle per i quali erano stati rilasciati i certificati di origine/moduli A mancavano inoltre le relative dichiarazioni di spesa. Di conseguenza, poiché tali parti erano state fabbricate principalmente con materie prime cinesi, si è concluso che le parti stesse provenissero dalla Cina.

(99)

La società ha altresì sostenuto di aver acquistato le pertinenti parti di biciclette dalla propria società collegata tramite un operatore commerciale indipendente. Dall'inchiesta è invece risultato che, alla fine del periodo di riferimento, restava un importo non pagato di circa 5 milioni di USD per le parti acquistate presso questo operatore indipendente. Dato che tale debito insoluto rappresentava più del 90 % delle vendite di tale società nell'Unione durante il periodo di riferimento, sono emersi dubbi circa la relazione tra la società e l'operatore commerciale. La verifica ha inoltre mostrato che questo presunto operatore indipendente ha applicato una maggiorazione incoerente: i prezzi delle parti praticati nei confronti della società pakistana non potevano quindi essere considerati affidabili. La società acquistava infine parti di biciclette direttamente dalle sue società collegate in Sri Lanka e in Cambogia e da una società indipendente in Sri Lanka, ma durante la visita di verifica non è stata in grado di provare l'origine di nessuna di queste parti, tranne per quanto riguarda i pneumatici acquistati dallo Sri Lanka. L'oggetto sociale di queste tre società è inoltre limitato alla produzione di biciclette e non comprende le parti di biciclette, per cui si è concluso che tali parti provengono dalla Cina. Alla luce di quanto sopra, le materie prime cinesi (le parti di biciclette) costituivano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finale. Inoltre il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio è risultato inferiore al 25 % del costo di produzione della società.

(100)

Dopo la divulgazione delle informazioni la società ha contestato la valutazione della Commissione secondo cui i moduli A/certificati di origine presentati in relazione alle parti di biciclette acquistate in Sri Lanka non costituivano prove sufficienti per dimostrare l'origine di tali parti. Essa ha sostenuto che le dichiarazioni di spesa sono state elaborate da uno studio di esperti contabili e che gli importatori dovrebbero poter fare affidamento sui moduli A/certificati di origine rilasciati dal dipartimento del Commercio dello Sri Lanka. La società ha confermato che le dichiarazioni di spesa non si basavano sui costi reali di produzione delle parti ma su una semplice proiezione dei costi futuri valida per circa un anno. Essa ha inoltre affermato che l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base non costituiva una norma di origine e non era quindi applicabile per valutare l'origine delle parti di biciclette acquistate in Sri Lanka.

(101)

Come spiegato al considerando 98, i moduli A/certificati di origine non sono stati considerati prove sufficienti per dimostrare l'origine delle parti di biciclette acquistate in Sri Lanka in quanto sono stati rilasciati sulla base non dei costi reali di fabbricazione ma di una proiezione di tali costi per il futuro, senza alcuna garanzia che le parti di biciclette siano state effettivamente fabbricate nel rispetto dei costi previsti. Va inoltre precisato che la Commissione non contesta, in generale, il metodo seguito per il rilascio dei moduli A/certificati di origine nello Sri Lanka, aspetto che va oltre la portata della presente inchiesta, ma valuta semplicemente se le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base siano soddisfatte nel caso di specie. In tali circostanze, pur prendendo atto che in effetti l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base non costituisce in sé una norma di origine, la Commissione ha concluso a giusto titolo che, poiché le parti in questione erano state fabbricate per oltre il 60 % con materie prime cinesi e il valore aggiunto era inferiore al 25 % dei costi di produzione, le parti stesse provenissero dalla Cina. Tutte le affermazioni di cui sopra sono state pertanto respinte.

(102)

È su queste basi che la società è stata ritenuta coinvolta in operazioni di assemblaggio. È quindi stabilita l'esistenza in Pakistan di operazioni di assemblaggio elusive delle misure vigenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping

(103)

Il Pakistan ha ricevuto lo status SPG+ (9) alla fine del 2013. Benché non si possa escludere che la concessione di benefici aggiuntivi nel quadro delle norme SPG possa aver contribuito a indurre varie società a creare impianti di produzione in Pakistan e ad esportare biciclette sul mercato dell'Unione, ciò non pregiudica le conclusioni secondo cui l'unico esportatore verso l'Unione risulta collegato ad una società di Sri Lanka soggetta a misure a seguito della precedente inchiesta antielusione e ha acquistato le parti di biciclette soprattutto dalla Cina.

(104)

Dall'inchiesta non emergono quindi altre motivazioni o giustificazioni economiche per le operazioni di assemblaggio se non l'elusione delle misure in vigore nei confronti del prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possano considerare una compensazione dei costi delle operazioni di assemblaggio.

Conclusioni sul Pakistan

(105)

Il governo del Pakistan non ha formulato osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni.

(106)

L'inchiesta ha stabilito che la modificazione della configurazione degli scambi è derivata da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

2.5.4.   Filippine

Osservazioni generali

(107)

Come indicato nel considerando 23, dall'inchiesta è emerso che le esportazioni di una delle due società che hanno collaborato sono state in realtà effettuate da due società commerciali indipendenti. Una di queste società commerciali, che non ha collaborato alla presente inchiesta, ha effettuato operazioni analoghe nello Sri Lanka, come accertato nel corso della precedente inchiesta antielusione.

Trasbordo

(108)

Come indicato al considerando 24, due società delle Filippine hanno collaborato fornendo informazioni nei rispettivi moduli di esenzione. Le esportazioni di tali società hanno rappresentato il totale delle importazioni dalle Filippine nell'Unione durante il periodo di riferimento.

(109)

Dall'inchiesta non sono emerse pratiche di trasbordo di prodotti originari della Cina attraverso le Filippine.

Operazioni di assemblaggio

(110)

Si è proceduto all'esame delle fonti delle materie prime (le parti di biciclette) e dei costi di produzione di ogni società che ha collaborato, in modo da stabilire se le operazioni di assemblaggio nelle Filippine costituiscano un'elusione delle misure in vigore alla luce dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(111)

Per una delle due società delle Filippine il valore delle materie prime cinesi (le parti di biciclette) non era uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Non è stato pertanto necessario valutare se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio fosse superiore al 25 % del costo di produzione.

(112)

Per quanto riguarda l'altra società, le risultanze sono state fondate in parte sull'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, come spiegato ai considerando da 25 a 44. La società è risultata collegata a un fabbricante di biciclette cinese sottoposto a misure. Essa ha acquistato la quasi totalità delle parti dalla Cina e le materie prime cinesi (le parti di biciclette) costituivano quindi oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finale. Va aggiunto che, come spiegato ai considerando da 41 a 43, alcune voci di spesa hanno dovuto essere rivedute. È stato utilizzato un periodo di ammortamento più attendibile per gli edifici, è stato utilizzato il tasso di produttività (quantitativi prodotti divisi per il numero di addetti) di un produttore filippino autentico per calcolare un numero di addetti più attendibile per il volume di produzione dichiarato dalla società e il consumo medio di energia elettrica per bicicletta di un produttore filippino autentico è servito a calcolare un costo più attendibile dell'energia elettrica per bicicletta.

(113)

Dopo la divulgazione delle informazioni una società ha sostenuto di non aver potuto verificare i dati utilizzati relativi al produttore filippino autentico in quanto i dati non riservati forniti da tale produttore erano incompleti. A tale proposito va osservato che la Commissione non può divulgare i dati precisi relativi al produttore filippino autentico in quanto si tratta di informazioni riservate. Inoltre, se in genere i dati non riservati sono forniti in forma indicizzata, in questo caso la Commissione ha comunicato alla società i dati del produttore reale sotto forma di intervalli di valori, con un valore minimo e uno massimo, fornendo quindi dati più significativi rispetto a un indice. La società disponeva quindi di dati dettagliati per comprendere la base della revisione dei suoi costi e formulare osservazioni. Da ultimo, la società non ha chiesto l'intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale per il caso in questione.

(114)

La stessa società ha confermato che non intendeva sostenere di rispettare il criterio del «meno del 60 %» di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Ha però affermato che il calcolo effettuato dalla Commissione per il criterio del valore aggiunto del 25 % era errato in quanto non teneva conto delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto, perché la Commissione aveva separato il valore aggiunto alle materie prime dal valore aggiunto ai telai importati e, in terzo luogo, perché la Commissione aveva preso in considerazione il valore aggiunto solo in proporzione alle parti acquistate in Cina. Come spiegato sotto, tali affermazioni si fondano su un'interpretazione errata della pertinente disposizione del regolamento di base.

(115)

In primo luogo, come spiegato al considerando 80, i costi inclusi nel calcolo del valore aggiunto sono i costi sostenuti nel processo di fabbricazione che portano ad un aumento del valore del prodotto finito oltre ai suoi costi iniziali (ad esempio costi del lavoro imputabili alla produzione, costi generali degli impianti, ammortamento degli impianti di assemblaggio, parti fabbricate internamente). Questi costi dovrebbero essere sostenuti nel corso del processo di fabbricazione. I costi sostenuti dalla società che non possono essere ricollegati al processo di fabbricazione durante il periodo di riferimento non sono inclusi nel calcolo del valore aggiunto. Le spese generali, amministrative e di vendita non sono quindi incluse nel calcolo del valore aggiunto in quanto tali costi non vengono sostenuti dalla società nel corso del processo di fabbricazione e non aumentano il valore aggiunto del prodotto. Neanche il profitto può essere incluso in quanto non si tratta di una componente del valore aggiunto. Esso dipende inoltre dalle decisioni di gestione e dalle forze di mercato.

(116)

Per quanto riguarda la seconda affermazione, va sottolineato che a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base le parti che vengono acquistate non sono incluse nel calcolo del valore aggiunto da parte della società. Il calcolo del valore aggiunto comprende solamente i costi sostenuti direttamente e indirettamente nelle operazioni di assemblaggio delle parti.

(117)

La Commissione ha infine preso in considerazione il valore aggiunto in proporzione alle parti acquistate in Cina in conformità alla prassi consolidata e in linea con l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Tuttavia, anche se tale norma non fosse stata applicata nel caso di specie, ciò non avrebbe modificato la conclusione della Commissione secondo cui la società non soddisfa il criterio del 25 % del valore aggiunto dato che le parti sono state acquistate per oltre l'80 % in Cina.

(118)

La società ha inoltre contestato la revisione dei propri costi effettuata dalla Commissione (costi del lavoro, dell'energia, ammortamento e bonus ai dirigenti). Per quanto riguarda i costi del lavoro, la società ha sostenuto che la Commissione aveva ignorato senza motivo i costi indiretti del lavoro e non aveva dimostrato che i costi del lavoro dichiarati non erano attendibili. Per quanto riguarda i costi dell'energia, la società ha sostenuto che questi possono variare tra gli impianti di produzione a seconda del tipo di prodotto e degli orari di lavoro. Per quanto riguarda l'ammortamento, la società ha ribadito le sue affermazioni precedenti secondo cui i propri conti erano soggetti a revisione contabile, mentre per i bonus ai dirigenti la società ha obiettato che la rettifica operata dalla Commissione era arbitraria.

(119)

Anche se la società ha sostenuto di fabbricare telai, cosa che non ha potuto essere verificata durante la verifica in loco, come indicato al considerando 35, in nessun momento dell'inchiesta essa ha fornito i costi di produzione effettivi dei telai. Essa ha invece fornito la somma dei costi di produzione dei telai e di assemblaggio delle biciclette. La Commissione non è stata quindi in grado di valutare se i costi unitari di produzione dei telai sostenuti dalla società fossero attendibili. Si ricorda che in base alle informazioni fornite nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, la società ha acquistato la maggior parte dei telai dalla Cina; i costi di produzione dichiarati dalla società sono stati quindi sostenuti principalmente per l'assemblaggio delle biciclette. Confrontando i costi dichiarati dalla società con i costi analoghi sostenuti da un produttore filippino autentico, la Commissione è giunta alla conclusione che i costi dichiarati dalla società non possono essere stati sostenuti nel processo di fabbricazione e che si tratta quindi in parte di altri costi.

(120)

Per quanto riguarda i costi del lavoro, la Commissione non ha affatto ignorato i costi indiretti del lavoro della società, ma li ha al contrario inseriti nel totale dei costi del lavoro insieme a quelli diretti. Durante la verifica in loco la Commissione ha raccolto informazioni dettagliate sul numero di addetti e sulla loro produttività nei principali servizi del produttore filippino autentico. Dal confronto tra i dati presentati dalla società e i dati analoghi presentati dal produttore filippino autentico emerge che la società ha sovrastimato il numero degli addetti che effettivamente lavorano nel servizio telai e forcelle, nel servizio di assemblaggio delle biciclette e nei servizi di assemblaggio delle ruote e di controllo della qualità. La revisione dei costi del lavoro della società relativamente al processo di fabbricazione e di completamento era quindi giustificata.

(121)

Per quanto riguarda i costi dell'energia, la Commissione si rende conto che il consumo di energia può variare da un produttore a un altro. L'attività del produttore filippino autentico è infatti più complessa di quella della società e comporta quindi un consumo più elevato di elettricità. Il metodo usato dalla Commissione non ha pertanto sfavorito la società in questione.

(122)

Per quanto riguarda le spese di ammortamento, nei rapporti annuali sottoposti a revisione non vi è alcuna spiegazione in merito alla vita utile degli edifici. Si ricorda che durante la verifica in loco la Commissione aveva chiesto più volte alla società di fornire prove dell'anno di costruzione degli edifici come pure la valutazione del periodo di ammortamento degli edifici effettuata dal revisore dei conti della società. La società non ha mai ottemperato e ha affermato invece che, dato l'audit compiuto dalle autorità fiscali locali, non era tenuta a fornire elementi di prova alla Commissione nell'ambito della presente inchiesta. La Commissione ha quindi rivisto l'importo dell'ammortamento utilizzando un periodo di ammortamento conforme alle prassi contabili internazionali.

(123)

Per quanto riguarda infine i bonus dei responsabili della produzione e dei dirigenti stranieri, si sottolinea che tali costi e soprattutto il loro valore non sono collegati né al processo né al volume di produzione. Si tratta di costi amministrativi che non sono inclusi nel calcolo del valore aggiunto.

(124)

Le affermazioni di cui sopra sono state pertanto respinte.

(125)

In base a quanto sopra, il valore aggiunto ai pezzi, quale riveduto, originato nelle operazioni di assemblaggio della società non superava il 25 % del costo di produzione di quest'ultima.

(126)

È quindi stabilita l'esistenza nelle Filippine di operazioni di assemblaggio elusive delle misure vigenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping

(127)

Le Filippine hanno ottenuto lo status SPG+ alla fine del 2014, ben dopo la costituzione dei due produttori filippini.

(128)

Dall'inchiesta non emergono quindi altre motivazioni o giustificazioni economiche per le operazioni di assemblaggio se non l'elusione delle misure in vigore nei confronti del prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possano considerare una compensazione dei costi delle operazioni di assemblaggio.

Conclusioni sulle Filippine

(129)

Il governo delle Filippine non ha formulato osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni.

(130)

L'inchiesta ha stabilito che la modificazione della configurazione degli scambi è derivata da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

2.6.   Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping

(131)

Per valutare se i prodotti importati abbiano compromesso, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure in vigore, sono stati presi in considerazione i quantitativi ed i prezzi all'esportazione dichiarati dalle società che hanno collaborato e i dati Comext. I prezzi all'esportazione sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio per i produttori dell'Unione stabilito da ultimo nel riesame intermedio concluso nel 2013 e richiamato nel considerando 4.

(132)

Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio quale stabilito in sede di riesame intermedio nel 2013 e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del periodo di riferimento della presente inchiesta ha evidenziato un notevole fenomeno di underselling per ciascuno dei tre paesi interessati.

(133)

L'inchiesta ha stabilito che i quantitativi prodotti e con i quali si sono eluse le misure in vigore sono significativi e destinati ad aumentare in modo ancora più sostanziale in futuro data l'attrattiva del mercato dell'Unione.

(134)

L'inchiesta ha rivelato che le operazioni di assemblaggio possono facilmente essere avviate e chiuse in un breve periodo di tempo, come dimostrato dal trasferimento a più riprese delle operazioni di assemblaggio da un paese all'altro non appena la Commissione ha aperto un'inchiesta antielusione. È stato inoltre stabilito che alcune delle società oggetto della presente inchiesta erano collegate a società già soggette a misure o esportavano nel mercato dell'Unione attraverso la stessa società commerciale indipendente.

(135)

Si è quindi concluso che l'effetto delle misure in vigore è indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni oggetto della presente inchiesta.

2.7.   Elementi di prova del dumping

(136)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato infine esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per il prodotto in esame.

(137)

Nel riesame intermedio concluso nel 2013 e richiamato al considerando 4, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Messico, che nell'ambito di tale inchiesta era stato scelto come adeguato paese di riferimento a economia di mercato per la Cina («valore normale precedentemente determinato»).

2.7.1.   Cambogia

(138)

Una quota significativa delle esportazioni cambogiane è risultata essere effettivamente di produzione cambogiana ed essere esportata da tre società cambogiane che non sono risultate coinvolte in pratiche di elusione, come enunciato al considerando 75. Per questo motivo, per stabilire i prezzi all'esportazione dalla Cambogia influenzati da pratiche di elusione, sono state prese in considerazione solo le esportazioni dei produttori/esportatori coinvolti in pratiche di elusione. Questi dati sono stati anche confrontati con i dati Comext per un controllo incrociato.

(139)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati adeguamenti per tener conto delle differenze a livello di spese di trasporto, movimentazione e carico e di costi di imballaggio dichiarati dalle società nelle loro risposte alle domande dei moduli di esenzione.

(140)

Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale precedentemente determinato e la corrispondente media ponderata dei prezzi all'esportazione della Cambogia nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(141)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza di un dumping significativo.

(142)

Dopo la divulgazione delle informazioni il ministero del Commercio della Cambogia ha chiesto di chiarire se le conclusioni sul dumping di cui al considerando 141 fossero basate solo sulle esportazioni delle società risultate coinvolte in pratiche di elusione e se la Commissione avesse trovato prove del dumping da parte delle società cambogiane autentiche.

(143)

A tale proposito si conferma che, come indicato al considerando 138, le esportazioni dei produttori cambogiani autentici non sono state prese in considerazione ai fini del calcolo del margine di dumping conformemente all'articolo 13 del regolamento di base. L'articolo 13 del regolamento di base non implica inoltre un'inchiesta sulle pratiche di dumping di produttori cambogiani autentici.

2.7.2.   Pakistan

(144)

Il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo medio all'esportazione delle biciclette durante il periodo di riferimento praticato dalla società che ha collaborato e confrontato con i dati Comext per un controllo incrociato.

(145)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi operati adeguamenti per quanto riguarda i costi di movimentazione e di carico, le spese accessorie, il trasporto nel paese interessato e le spese di imballaggio, secondo quanto dichiarato dalla società nella sua risposta alle domande del modulo di esenzione, completato durante la verifica in loco.

(146)

Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale precedentemente determinato e la corrispondente media ponderata dei prezzi all'esportazione del Pakistan nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(147)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza di un dumping significativo.

2.7.3.   Filippine

(148)

Una quota significativa delle esportazioni filippine è risultata essere effettivamente di produzione filippina ed essere esportata da una società filippina che non è risultata coinvolta in pratiche di elusione, come enunciato al considerando 111. Per questo motivo, per stabilire i prezzi all'esportazione dalle Filippine influenzati da pratiche di elusione, sono state prese in considerazione solo le esportazioni del produttore/esportatore coinvolto in pratiche di elusione. Tuttavia, come spiegato ai considerando 40 e 44, il prezzo all'esportazione della società coinvolta in pratiche di elusione non è stato preso in considerazione e il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei dati indicati in Comext.

(149)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi operati adeguamenti per tener conto delle differenze a livello di spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico e di costi di imballaggio dichiarati dalla società che ha collaborato nella sua risposta alle domande dei moduli di esenzione.

(150)

Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale precedentemente determinato e la corrispondente media ponderata dei prezzi all'esportazione delle Filippine nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(151)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza di un dumping significativo.

(152)

Dopo la divulgazione delle informazioni una società ha sostenuto che il margine di dumping calcolato a norma dell'articolo 13 del regolamento di base era inferiore al livello del dazio delle misure in vigore e che l'estensione delle misure non era pertanto giustificata. Come dimostrato sopra, sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione delle misure a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, che sono diverse da quelle per l'applicazione di misure a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento. L'affermazione è pertanto respinta.

3.   MISURE

(153)

Stante quanto precede, la Commissione conclude che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina sia stato eluso ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base tramite il trasbordo attraverso la Cambogia e tramite operazioni di assemblaggio attraverso la Cambogia, il Pakistan e le Filippine.

(154)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore istituite nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della Cina dovrebbero pertanto essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito, direttamente o indirettamente, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia o no dichiarato originario di tali paesi.

(155)

Le misure da estendere dovrebbero essere quelle attualmente istituite a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 502/2013 per «tutte le altre società», che corrispondono a un dazio antidumping definitivo del 48,5 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(156)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che l'estensione delle misure debba applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, dovrebbero essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine.

(157)

Una società della Cambogia ha chiesto che, per ragioni di equità, i dazi non fossero riscossi sulle importazioni dei suoi prodotti che erano state registrate. In mancanza di una base giuridica, e al fine di garantire l'efficacia della misura, tale richiesta è stata respinta.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

4.1.   Cambogia

(158)

Le cinque società della Cambogia che hanno chiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base hanno presentato un modulo di esenzione.

(159)

Tre delle cinque società cambogiane che hanno collaborato e che hanno richiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base non solo risultate coinvolte in pratiche di elusione, come enunciato al considerando 75. Due di questi produttori sono inoltre riusciti a dimostrare di non essere collegati ad alcun produttore/esportatore coinvolto in pratiche di elusione né ad alcun produttore/esportatore cinese di biciclette. È stato pertanto possibile concedere a queste due società l'esenzione dall'estensione delle misure.

(160)

Per quanto riguarda la terza società non coinvolta nelle pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta, come enunciato al considerando 75, essa è risultata collegata a un produttore/esportatore cinese di biciclette. Dall'inchiesta non sono tuttavia emerse prove del fatto che tale relazione sia stata stabilita o utilizzata per eludere le misure in vigore. La relazione è stata in effetti stabilita prima dell'istituzione delle misure nel 1993 e la presente inchiesta non ha evidenziato alcun rapporto contrattuale tra queste due società. Pertanto, come affermato nel regolamento di apertura, anche se i produttori sono collegati a società soggette alle misure iniziali, può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure iniziali sia stata stabilita o utilizzata per eludere tali misure. In assenza di tale elementi di prova, è stato quindi possibile concedere a questa società l'esenzione dall'estensione delle misure.

(161)

Per quanto riguarda le altre due società che hanno chiesto l'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, come indicato al considerando 76, esse sono risultate coinvolte in pratiche di elusione. Non è quindi possibile concedere a tali società un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.2.   Pakistan

(162)

Una società del Pakistan che ha chiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base ha presentato un modulo di richiesta di esenzione.

(163)

Come enunciato al considerando 102, la società è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Non è quindi possibile concedere a tale società un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.3.   Filippine

(164)

Le due società della Filippine che hanno chiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base hanno fatto pervenire il modulo di esenzione compilato.

(165)

Una società non è risultata coinvolta nelle pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta, come spiegato al considerando 111. Questo produttore è inoltre riuscito a dimostrare di non essere collegato ad alcuna società risultata coinvolta in pratiche di elusione né ad alcun produttore/esportatore cinese di biciclette. È stato pertanto possibile concedere a questa società l'esenzione dall'estensione delle misure.

(166)

Come spiegato ai considerando 112 e 125, la seconda società è risultata coinvolta in pratiche di elusione e di conseguenza, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esenzione non può essere concessa.

4.4.   Misure speciali

(167)

In questo caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da questo tipo di fattura sono assoggettate al dazio antidumping esteso.

4.5.   Nuovi esportatori

(168)

Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, altri produttori/esportatori della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine che non si sono manifestati nell'ambito del presente procedimento, che non hanno esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione durante il periodo di riferimento e che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione sia giustificata. Tale esenzione può essere concessa dopo aver valutato la situazione del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti, gli approvvigionamenti e le vendite, la probabilità che persista il ricorso a pratiche prive di una sufficiente motivazione o giustificazione economica, nonché gli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche a una visita di verifica in loco. La richiesta dovrebbe essere inviata alla Commissione quanto prima e contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività societarie connesse alla produzione e alla vendita.

(169)

Qualora un'esenzione sia giustificata, le misure estese in vigore sono modificate di conseguenza. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire il rispetto delle condizioni stabilite.

5.   DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

(170)

Il 13 marzo 2015 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. Sono pervenute osservazioni dal ministero del Commercio della Cambogia, da due società della Cambogia, da una società del Pakistan e da una società delle Filippine. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze.

(171)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 502/2013 sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003020 e 8712007092), ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Cambogia

A and J (Cambodia) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Cambogia

C035

 

Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Cambogia

C036

 

Speedtech Industrial Co. Ltd. and Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Cambogia

C037

Filippine

Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filippine

C038

2.   L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificatamente elencate al paragrafo 1 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Qualora non sia presentata tale fattura, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo viene riscosso sulle importazioni spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 938/2014, dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

2.   Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 938/2014.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, del 10 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39).

(4)  Regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 263 del 3.9.2014, pag. 5).

(8)  Comext è la banca dati delle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.

(9)  Il sistema SPG+ è attualmente contemplato dal capo III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;

3)

data e firma.


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