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Document 32015R0585

Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 98, 15.4.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/585/oj

15.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/585 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 304, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro per il calcolo dei periodi con rischio di margine utilizzato per determinare i requisiti di fondi propri dei partecipanti diretti per le esposizioni verso i loro clienti dovrebbe essere adatto sia per gli enti che usano il metodo dei modelli interni, sia per gli enti che si avvalgono dei metodi standardizzati. Esso inoltre dovrebbe rispecchiare i cambiamenti delle condizioni di mercato per poter costituire un approccio solido sotto il profilo prudenziale, pur senza imporre, nel contempo, un onere operativo eccessivo su detti enti.

(2)

Sebbene la definizione di periodi di liquidazione usata dalle CCP non coincida con quella dei periodi con rischio di margine impiegata dai partecipanti diretti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni verso i loro clienti, i primi sono nondimeno molto simili ai secondi in termini sostanziali. In effetti, i periodi di liquidazione rispecchiano i cambiamenti delle condizioni di mercato e tengono conto dei periodi di chiusura dei contratti e delle operazioni. Le stime dei periodi di liquidazione effettuate dalle CCP dovrebbero pertanto fungere da variabile proxy per i periodi con rischio di margine ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri dei partecipanti diretti per le esposizioni verso i loro clienti.

(3)

Inoltre, l'utilizzo dei periodi di liquidazione garantirebbe una copertura completa di tutti i tipi di prodotti e operazioni indicati all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono compensati dalle CCP e avrebbe il vantaggio aggiuntivo di non richiedere aggiornamenti del presente regolamento delegato ogni volta che una CCP inizia a compensare un nuovo tipo di prodotto od operazione.

(4)

A differenza dei periodi con rischio di margine, talvolta i periodi di liquidazione resi pubblici dalle CCP comprendono ulteriori periodi per consentire la novazione di posizioni verso un partecipante diretto non in default. Poiché tali ulteriori periodi sono specifici dei periodi di liquidazione e non rispecchiano alcuna differenza dei rischi sostenuti dai partecipanti diretti, non è necessario aggiungerli al periodo con rischio di margine che gli enti possono utilizzare per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le loro esposizioni nei confronti di un cliente quando operano come partecipanti diretti.

(5)

Per garantire che tali stime siano sottoposte all'approvazione delle autorità di vigilanza, soltanto i periodi di liquidazione stimati dalle controparti centrali qualificate (in appresso «QCCP») ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero poter essere utilizzati come variabili proxy per i periodi con rischio di margine ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri dei partecipanti diretti per le esposizioni verso i loro clienti.

(6)

Considerato che il periodo con rischio di margine è inteso a individuare le variazioni del valore di mercato di un insieme di attività soggette a compensazione nel periodo che intercorre tra l'ultimo scambio di garanzie reali che coprono detto insieme con una controparte in default e la chiusura delle operazioni e conseguente ricopertura del rischio di mercato, e poiché i mercati possono essere chiusi in determinati giorni di calendario, i periodi con rischio di margine dovrebbero essere espressi in giorni lavorativi. Si garantisce così che il requisito di fondi propri per dette operazioni rispecchi completamente i rischi cui è esposto l'ente durante il periodo con rischio di margine. È opportuno pertanto prevedere una durata minima del periodo con rischio di margine da utilizzare ai fini dell'articolo 304, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 pari a cinque giorni lavorativi, ossia più lunga della durata minima di cinque giorni prevista all'articolo citato. Inoltre, in questo modo la durata minima del periodo con rischio di margine sarebbe armonizzata con le disposizioni della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, che riguardano i requisiti per l'utilizzo del metodo dei modelli interni.

(7)

Conformemente all'articolo 304, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, i periodi con rischio di margine più brevi che gli enti possono utilizzare per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le loro esposizioni nei confronti di un cliente sono applicabili soltanto se tali enti operano come partecipanti diretti. Pertanto, le norme sui periodi con rischio di margine che gli enti possono usare ai sensi di tali disposizioni non si applicano nei casi in cui gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per le esposizioni nei confronti di un cliente ma non operano come partecipanti diretti per tali esposizioni. Ciò vale a prescindere dal fatto che questi enti applichino o meno il metodo dei modelli interni, nonché dal fatto che le esposizioni pertinenti verso i clienti siano o meno compensate a livello centrale.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(9)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I periodi con rischio di margine di un insieme di attività soggette a compensazione che gli enti possono utilizzare ai fini dell'articolo 304, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono stabiliti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Se gli insiemi rilevanti di attività soggette a compensazione comprendono operazioni compensate con una controparte centrale qualificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) n. 575/2013, il periodo con rischio di margine che gli enti possono utilizzare è il più lungo tra i due periodi seguenti:

a)

cinque giorni lavorativi;

b)

il periodo di liquidazione più lungo dei contratti o delle operazioni compresi nell'insieme considerato, reso pubblico ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto vi), del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (3) dalla controparte centrale qualificata con la quale detti contratti od operazioni sono compensati.

Ai fini del primo comma, lettera b), se il periodo di liquidazione reso pubblico comprende un ulteriore periodo per consentire la novazione delle posizioni verso un partecipante diretto non in default, il periodo che gli enti devono utilizzare come periodo con rischio di margine non comprende detto ulteriore periodo.

3.   Se gli insiemi rilevanti di attività soggette a compensazione comprendono operazioni non compensate con una controparte centrale qualificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) n. 575/2013, il periodo con rischio di margine che gli enti possono utilizzare è pari ad almeno dieci giorni lavorativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).


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